CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 novembre 2008
92.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 11 novembre 2008.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713-A Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.10 alle 10.10 e dalle 19.45 alle 20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 11 novembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 20.

DL 147/2008: Partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008.
C. 1802-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto legge recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia, nonché la proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali per l'anno 2008, e che lo stesso è stato esaminato dalla Commissione

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bilancio nella seduta del 29 ottobre 2008. Ricorda che in quella occasione la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul testo e avverte che nella medesima giornata le Commissioni riunite III e IV hanno concluso l'esame in sede referente senza apportare modifiche. Rileva che, conseguentemente, il testo all'esame dell'Assemblea non sembra, quindi, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala infine che non sono stati presentati emendamenti riferiti al testo del provvedimento. Propone pertanto di esprimere parere favorevole sul disegno di legge C 1802-A.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

DL 158/08: Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali.
C. 1813-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amedeo LABOCCETTA (PdL), relatore, illustra il contenuto del provvedimento che dispone la conversione del decreto-legge n. 158 del 2008, recante misure urgenti contro il disagio abitativo di particolari categorie sociali. Con riferimento ai profili di interesse della Commissione, osserva che appare opportuno acquisire chiarimenti sulla stima della quantificazione proposta.
Più in particolare, pur tenendo conto che l'ambito territoriale previsto è più circoscritto rispetto a quello previsto dalla disciplina originaria che ha introdotto le agevolazioni fiscali, rileva che il differimento del termine stabilito dalle norme in esame esplica effetti anche rispetto a provvedimenti di rilascio per finita locazione già emessi dall'autorità giudiziaria in anni precedenti ed oggetto delle precedenti proroghe. Pertanto il numero dei conduttori con il requisito del disagio abitativo colpiti da un provvedimento di sfratto, stimato pari a 3.935 nel solo anno 2006 dalla relazione tecnica, potrebbe risultare sottostimato in quanto non comprende i conduttori che avendo avuto lo sfratto esecutivo in anni antecedenti al 2006, si sono avvalsi di proroghe precedenti e potrebbero continuare ad avvalersi, in costanza dei requisiti richiesti, anche di quella prevista dal decreto in esame, nonché i conduttori in possesso dei requisiti che, avendo avuto lo sfratto esecutivo negli anni 2007-2008, potrebbero avvalersi della proroga prevista dal decreto in esame. Ricorda in proposito che la relazione tecnica riferita alla legge n. 9 del 2007 stimava in 15.000 il numero dei possibili beneficiari. Evidenzia inoltre che il riferimento ad un canone medio nazionale pari a 440 euro mensili, estrapolato da rilevazioni relative all'anno 2005, potrebbe risultare non rappresentativo dell'effettivo ammontare del canone pagato dai conduttori interessati, in considerazione sia della variabilità di tale parametro in dipendenza di fenomeni di alta densità abitativa, sia della recente dinamica dei canoni di affitto. In proposito segnala che secondo i dati di Nomisma il costo medio mensile nel 2007 per accedere alla locazione di una casa di 90 mq è a Roma di 1.523 euro, a Milano di 1.252 euro e in media nelle altre 11 aree metropolitane di 805 euro. Ai fini della considerazione anche parziale della dinamica dei prezzi delle locazioni, il canone medio dovrebbe - a fini prudenziali - almeno essere rivalutato per ogni anno, dal 2005 al 2008, del 75 per cento della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, come previsto dalla normativa vigente. Andrebbe poi chiarito se l'aliquota utilizzata, che si dice riferita all'IRPEF, sia in realtà un'aliquota media IRES/IRPEF, che tenga conto, quindi, anche della sussistenza di locatori costituiti in società. Inoltre, in riferimento alle integrazioni

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introdotte dalla Commissione, ritiene necessario chiarire se la disposizione del comma 1-bis dell'articolo 1, relativa al termine per l'emanazione del bando di assegnazione dei contributi integrativi per i canoni di locazione, sia suscettibile di determinare un effetto di accelerazione della spesa almeno nei primi anni.
Ricorda poi che l'articolo 1, al comma 3, dispone che alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, valutate in 2,29 milioni di euro per l'anno 2009 e in 4,54 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il comma 4, reca una clausola di salvaguardia che affida al Ministero dell'economia e delle finanze il monitoraggio degli oneri del presente articolo anche ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti correttivi ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978. Al riguardo, osserva che nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2009 presso la Commissione bilancio, il Governo, nella seduta del 21 ottobre 2008, ha fornito un prospetto sullo stato di utilizzo del Fondo in esame, dal quale si evince che le sue disponibilità, al netto degli importi accantonati per interventi già previsti a legislazione vigente, ammontano a 77 milioni di euro per l'anno 2009, a 72 milioni di euro per l'anno 2010 e a oltre 86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Sul punto, chiede pertanto al rappresentante del Governo di confermare l'effettiva disponibilità delle risorse necessarie. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione o la copertura. Segnala in particolare l'emendamento 1.1 Mariani, che estende le disposizioni del comma 1 del provvedimento anche alle situazioni di morosità prevedendo la concessione di un contributo alle categorie sociali che versano in situazione di difficoltà nella regolare corresponsione del canone di locazione. Al tal fine si dispone l'istituzione di un Fondo di solidarietà presso il Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando, nella misura del 50 per cento, la dotazione del fondo per la concessione di garanzie per la contrazione di mutui diretti all'acquisto o alla costruzione della prima casa di abitazione e prevedendo che all'ulteriore dotazione concorrono le regioni e i comuni con risorse proprie. Al riguardo rileva che la proposta emendativa presenta alcuni profili problematici di carattere finanziario in quanto si prevede l'estensione delle misure del provvedimento anche alle situazioni di morosità con ciò determinando oneri privi di quantificazione e copertura; non si specifica il profilo temporale della istituzione del fondo né la sua dotazione complessiva e si profilano oneri non quantificati né coperti a carico dei comuni e delle regioni, in contrasto con la vigente disciplina contabile. Ricorda poi gli emendamenti 1.2 ed 1.30, che ampliano il termine del differimento della sospensione dei provvedimenti di rilascio alla quale sono collegati i benefici fiscali previsti dal comma 2; l'emendamento 1.6, che modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni del comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento prevedendo che queste si applicano anche con riferimento ai comuni diversi dai comuni capoluogo di aree metropolitane e dei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, senza peraltro modificare la copertura finanziaria; gli emendamenti 1.32 e 1.9, che ampliano l'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento senza modificare la clausola di copertura finanziaria; l'emendamento 1.10, che modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento prevedendo che queste si applicano anche ai comuni ad alta tensione abitativa di cui all'allegato A della delibera CIPE n. 87 del 2003; l'emendamento 1.11 Piffari, che amplia l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni del provvedimento senza modificare la clausola di copertura finanziaria; l'emendamento 1.13, che eleva l'importo delle detrazioni per canoni di locazione

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senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'emendamento 1.14, che incrementa al 50 per cento la riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario immobiliare da contratti stipulati a seguito di accordi per alleggerire la situazione di disagio di particolari categorie sociali, senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'emendamento 1.15, che consente la cumulabilità fra le agevolazioni fiscali e i contributi a valere sul fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, senza prevedere la relativa copertura finanziaria; l'emendamento 1.18, che modifica i requisiti di reddito stabiliti dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007 per accedere ai benefici ivi previsti senza prevedere una clausola di copertura dei maggiori oneri; l'emendamento 1.35, che prevede una ulteriore sospensione delle procedure di rilascio degli immobili anche gestiti da casse professionali e previdenziali, da compagnie di assicurazione, da istituti bancari e da società possedute dai predetti soggetti, senza modificare la clausola di copertura finanziaria; l'articolo aggiuntivo 1.03 il quale, apportando una modifica all'articolo 1, comma 1, della legge n. 9 del 2007, estende l'ambito di applicazione delle disposizioni del presente provvedimento, senza modificare la clausola di copertura finanziaria.
Chiede poi un chiarimento in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di ulteriori proposte emendative. Richiama gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5, che dispongono un ulteriore differimento dei termini per il rilascio delle abitazioni previsto al comma 1, modificando conseguentemente la clausola di copertura di cui al comma 3, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione dell'onere prevista dalle proposte emendative e sulla disponibilità di adeguate risorse nel fondo per interventi strutturali di politica economica. Ricorda poi l'emendamento 1.31, che modifica l'ambito di applicazione del provvedimento prevedendo che questo si applica anche con riferimento ai comuni diversi dai comuni capoluogo di aree metropolitane e dei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti. Conseguentemente viene modificata la clausola di copertura di cui al comma 3, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione dell'onere prevista dalla proposta emendativa e sulla disponibilità di adeguate risorse nel fondo per interventi strutturali di politica economica. Ricorda anche l'emendamento 1.7, che modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento prevedendo che esse si applicano a tutti i comuni capoluogo di provincia e ai comuni con essi confinanti con popolazione superiore ai 10 mila abitanti nonché ai comuni ad alta tensione abitativa. Conseguentemente viene modificata la clausola di copertura di cui al comma 3, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione dell'onere prevista dalla proposta emendativa e sulla disponibilità di adeguate risorse nel fondo per interventi strutturali di politica economica. Segnala ancora l'emendamento 1.8, che modifica l'ambito di applicazione delle disposizioni del provvedimento prevedendo che esse si applicano nei comuni ad alta tensione abitativa. Conseguentemente viene modificata la clausola di copertura di cui al comma 3, ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla quantificazione dell'onere prevista dalla proposta emendativa e sulla disponibilità di adeguate risorse nel fondo per interventi strutturali di politica economica. Ricorda poi l'emendamento 1.25, che prevede al comma 3-ter, ai fini di consentire la completa attuazione del programma straordinario di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 159 del 2007, l'assegnazione a ciascuna regione delle risorse

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necessarie per ricostituire le dotazioni previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 28 dicembre 2007. Segnala infine l'articolo aggiuntivo 1.02, che eleva i termini minimi di durata del contratto di locazione di cui all'articolo 27, comma 3, della legge n. 329 del 1978, per gli immobili destinati ad attività recettive di carattere sanitario. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle eventuali conseguenze finanziarie per la finanza pubblica, con particolare riferimento agli immobili di proprietà pubblica.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, in relazione all'osservazione che il numero dei conduttori con i requisiti del disagio abitativo colpiti da un provvedimento di sfratto potrebbe non comprendere i soggetti che hanno avuto lo sfratto in anni antecedenti o successivi al 2006 o che potrebbero essersi comunque avvalsi della proroga prevista dal decreto, precisa che il dato di 3.935 soggetti interessati è stato ottenuto operando delle riduzioni piuttosto limitate del dato di partenza, significativamente inferiori a quanto i dati relativi alle limitazioni territoriali e di caratteristiche delle famiglie previste dal decreto potessero indicare. Tale scelta è risultata ispirata da un criterio di prudenzialità e, a conferma di ciò, segnala che il dato risulta notevolmente superiore alla stima compiuta da Nomisma sul numero di famiglie interessate dal blocco, vale a dire 2.600, in una indagine sul campo effettuata a settembre 2007 e relativa agli effetti della legge n. 9 del 2007. Per quanto riguarda il canone di locazione medio utilizzato nella relazione tecnica precisa che il dato citato di canone di locazione relativo all'indagine Censis-Sunia-CGIL, 440 euro mensili, è riportato a titolo informativo e di supporto, mentre la valutazione degli effetti di gettito è invece basata, come riportato nella relazione tecnica, su un canone annuo effettivamente pagato dai conduttori, pari, nella gran parte dei casi, a circa 8.500 euro, corrispondenti a 708 euro mensili, rileva inoltre che i dati Nomisma citati dal relatore si riferiscono al costo medio mensile per accedere alla locazione di una casa, quindi si riferiscono a nuovi contratti, mentre i soggetti destinatari del decreto sono sostanzialmente titolari di contratti di locazione stipulati in anni precedenti e quindi, come indicano svariate indagini sul mercato degli affitti, con un costo medio sicuramente inferiore. D'altra parte non si può non considerare come appaia alquanto improbabile che una famiglia con reddito complessivo lordo annuo inferiore a 27.000 euro (corrispondenti ad un reddito netto mensile pari al massimo a 1.700 euro, ma in media inferiore a 1.000) possa accedere ad una locazione a costi elevati come quelli citati. Precisa poi che è stata utilizzata l'aliquota marginale IRPEF relativa ai locatori persone fisiche (31 per cento) anche in rappresentanza della eventuale quota di locatori persone giuridiche al fine di ottenere una stima prudenziale, ove si considera che l'aliquota teorica IRES è pari al 27,5 per cento.
Con riferimento all'articolo 1-bis, ritiene che la disposizione contenuta nel medesimo articolo, riguardante la previsione che i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi attualmente entro il 30 settembre da parte dei comuni, non produca una accelerazione della spesa, considerato che si limita a fissare un termine per l'emissione dei bandi comunali per la concessione dei contributi di sostegno alla locazione, mentre rimane inalterata la modalità di erogazione delle risorse alle Regioni e da queste ai comuni.
Per quanto concerne le proposte emendative, esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.1, in quanto pone oneri a carico delle Regioni e degli enti locali, in contrasto con l'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, peraltro per interventi di competenza regionale; 1.2, 1.30, 1.6, 1.32, 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.15, 1.18, 1.35, 1.03, in quanto determinano ulteriori minori entrate non quantificate e prive di copertura; 1.3, 1.4 e 1.5, poiché si determina una perdita di gettito IRPEF; 1.31, 1.7, 1.8, i quali ampliano la platea dei potenziali beneficiari, determinando ulteriori

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minori entrate. Esprime poi avviso contrario, ma per ragioni di merito, sull'emendamento 1.25, poiché finalizza le risorse di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008 - destinate all'attuazione del «Piano casa» - agli interventi previsti dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 (contratti di quartiere II), vanificando le finalità della norma.

Maino MARCHI (PD) rileva che la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento evidenzia come esso non costituisca un mero differimento di termini, poiché si pone nel quadro di un'azione unitaria avviata con l'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 2008, che prevede la realizzazione di un «Piano casa» per favorire l'accesso a un'abitazione in locazione o in proprietà anche per le suddette categorie sociali, omettendo di precisare che il «Piano casa» si limita ad utilizzare risorse già stanziate dal precedente Governo. Con riferimento alla quantificazione degli effetti finanziari del decreto in esame, pur ritenendo che non si pongano problemi copertura, rileva che, in presenza di un provvedimento che reca il differimento di un termine stabilito dalla normativa vigente, il Governo dovrebbe disporre di dati precisi e non di semplici stime. Rileva, peraltro, che il provvedimento potrebbe avere effetti finanziari negativi per le regioni ed enti locali, non essendo state a suo giudizio quantificate esattamente le minori entrate fiscali per gli enti territoriali. Chiede, infine, chiarimenti al rappresentante del Governo con riferimento alla valutazione negativa espressa sull'emendamento 1.31.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS fa presente che l'emendamento 1.31 determinerebbe minori entrate fiscali non debitamente coperte per 0,6 milioni di euro per l'anno 2009 e per 1,15 milioni di euro per l'anno 2010.

Amedeo LABOCCETTA (PdL), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 158 del 2008, recante misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali;
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:
i dati utilizzati dalla relazione tecnica per la determinazione sia dei beneficiari delle riduzioni fiscali previste in favore dei locatori sia dell'importo medio mensile del canone di locazione da assumere a parametro appaiono corretti;
la disposizione contenuta dall'articolo 1-bis, concernente la previsione che i bandi per la concessione dei contributi integrativi devono essere emessi annualmente entro il 30 settembre da parte dei comuni, non determina una accelerazione della spesa,
esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea;

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.18, 1.30, 1.31, 1.32, 1.35 e sull'articolo aggiuntivo 1.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

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NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Maino MARCHI (PD), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 20.25.