CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2008
84.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 10

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 29 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Maurizio Gasparri, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Roma (proc. n. 20410/05 N RGNR).
(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, rammentato che nella seduta di ieri il relatore aveva proposto l'insindacabilità e che tuttavia la deliberazione era stata rinviata, avverte che se non vi sono ulteriori richieste di dichiarazioni di voto si passerà ai voti.

La Giunta, a maggioranza, delibera per l'insindacabilità dei fatti di cui al procedimento in titolo e incarica il relatore di predisporre il documento per l'Assemblea.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6).
(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o ottobre 2008, su proposta del relatore Sisto, la Giunta aveva concordato unanimemente di distinguere nel capo di imputazione, elevato nei confronti di Vittorio Sgarbi nel presente procedimento, due parti: una che consiste essenzialmente in una sequela di meri epiteti e una invece che reca, sia pure con linguaggio assai vibrato, una critica del

Pag. 11

modo con cui la città di Piacenza è amministrata dal suo sindaco.
All'unanimità, la Giunta aveva ritenuto di non essere competente sulla prima parte, in ragione della mancanza, nelle parole usate da Sgarbi, finanche dell'essenza stessa della manifestazione di pensiero cui si riferisce l'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Per tale motivo, la Giunta aveva deliberato di restituire gli atti al Presidente della Camera affinché questi li rimettesse all'autorità giudiziaria. Di tale deliberazione aveva reso comunicazione al Presidente della Camera con lettera del 2 ottobre 2008.
Tale decisione della Giunta trovava il suo fondamento in un solco evolutivo nell'interpretazione dei principi del diritto parlamentare ben noto. Per un verso, gli articoli 58, 59, 60, 89 e 139-bis del Regolamento della Camera prevedono una varietà di rimedi e sanzioni contro l'uso di comportamenti aggressivi e di lessico sconveniente nell'ambito parlamentare; per altro verso, in molti precedenti la Giunta era pervenuta alla conclusione di restituire gli atti al soggetto mittente, per il tramite del Presidente della Camera e senza deliberazione dell'Assemblea. Ciò è avvenuto sin dalla V legislatura, pur se - in materia di insindacabilità parlamentare - tale prassi si è consolidata a partire dalla XIII legislatura; sotto altro profilo ancora, numerosi sono i precedenti nei quali sia la Giunta sia l'Assemblea hanno svolto considerazioni e deliberazioni distinte in relazione a parti dello stesso capo di imputazione.
In questo caso, la Giunta ha compiuto un passaggio in parte innovativo rispetto al citato panorama di precedenti, dal momento che ha considerato non essere propriamente «opinione» un comportamento che naturalisticamente è pur sempre una condotta verbale.
Per tale motivo, ed essendo il primo caso in cui ciò è avvenuto, il Presidente della Camera - facendo seguito alla sua lettera del 2 ottobre - ha sottolineato (con lettera del 6 ottobre 2008) che la riunione della Giunta dedicata al seguito dell'esame della materia avrebbe potuto rappresentare la sede per un «approfondimento della questione, al fine di pervenire a una proposta complessiva da sottoporre a una deliberazione dell'Assemblea».
In accoglimento di tale indicazione del Presidente della Camera, propone quindi che la Giunta prosegua la discussione e, pur consolidando l'assunto per cui la Giunta e la Camera non sono competenti a pronunciarsi su condotte verbali che non assurgono al rango di opinioni, sottoponga all'Assemblea la proposta di restituire pro parte gli atti all'autorità giudiziaria. Si potrà poi passare al seguito dell'esame sulla seconda parte del capo di imputazione da cui scaturirà un'ulteriore proposta per l'Assemblea - compresa nella medesima relazione - la quale sarà di merito, di applicabilità o non, dell'insindacabilità parlamentare.

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, ricorda che la collega Samperi, nella seduta del 1o ottobre 2008, gli aveva implicitamente segnalato la necessità di un approfondimento sui precedenti affinché la sua proposta di merito sulla seconda parte del capo d'imputazione fosse più meditata. Conformemente allo spirito che egli ritiene debba contraddistinguere i lavori di un organo tecnico e di garanzia quale la Giunta per le autorizzazioni, egli ha svolto uno screening sui precedenti. In esito a tale verifica, non solo ha consolidato il proprio convincimento circa l'impossibilità di riconoscere alla prima parte del capo d'imputazione i caratteri necessari alla nozione di «opinione», ma ritiene di concludere, sulla seconda parte, per la sindacabilità. Cita, in particolare, la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2007, nella quale è ben evidente la distinzione tra diverse parti del capo d'imputazione e la statuizione che per l'insindacabilità occorre pur sempre un collegamento con l'attività parlamentare. Tanto egli evince anche dal metodo con cui la Giunta è pervenuta a deliberare nella XV legislatura in ordine alla domanda dell'ex deputato Ugo Parolo, le cui invettive nei confronti di terzi, sebbene piuttosto marcate nei toni, erano pur sempre collegate a una battaglia politica per la tutela dell'ambiente

Pag. 12

e del paesaggio del suo collegio elettorale, profili invece qui del tutto mancanti. Sicché, in conclusione, pur avendo distinto la prima parte del capo d'imputazione dalla seconda per le ragioni illustrate nella seduta del 1o ottobre e ribadite oggi dal Presidente, crede che il grado dell'offesa si proietti necessariamente anche sulla seconda determinando una valutazione di merito di sindacabilità.

Lorenzo RIA (PD), ribadito il suo consenso alla proposta iniziale del Presidente, condivide la successiva posizione del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) ringrazia il relatore per le riflessioni testé offerte alla Giunta, che rinsaldano in lei la sensazione che il collegio disponga di margini per future valutazioni connotate da onestà intellettuale e serenità di giudizio. Crede davvero che l'insindacabilità non debba essere limitata in virtù di un criterio spaziale ma è altrettanto persuasa che la prassi non ne possa storpiare lo spirito. Concorda con la proposta del relatore.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, rivolte anch'egli parole di apprezzamento per le ulteriori riflessioni del relatore, mette ai voti la proposta di considerare la prima parte del capo di imputazione di cui al procedimento all'esame (dalle parole »il sindaco di Piacenza è [...]» fino a «quello lì!») non idonea a radicare una competenza per una deliberazione parlamentare.

La Giunta concorda all'unanimità.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, mette ai voti la proposta del relatore di considerare sindacabile la seconda parte del capo di imputazione (dalle parole «è un distruttore» fino a «comune»).

La Giunta, all'unanimità, delibera per la sindacabilità della seconda parte del capo d'imputazione del procedimento in titolo e incarica il relatore Sisto di redigere un documento per l'Assemblea che incorpori entrambe le conclusioni della Giunta.

DISCUSSIONE SUI CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DELL'INSINDACABILITÀ PARLAMENTARE (vedi le comunicazioni rese dal Presidente nelle sedute dell'11, 18 e 25 giugno, 9, 23 e 30 luglio e 17 settembre 2008).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che, oltre agli emendamenti presentati a suo tempo dai relatori Ferranti e Lo Presti (vedi seduta del 9 luglio 2008) e da lui medesimo, è a disposizione oggi un ulteriore emendamento aggiuntivo presentato dalle colleghe Ferranti e Samperi (vedi allegati).

Donatella FERRANTI (PD), relatore, tiene a precisare che l'emendamento nuovo suo e della collega Samperi è meramente esplicativo delle conclusioni contenute nel testo-base adottato dalla Giunta, che riprende per intero le conclusioni da questa raggiunte nella scorsa legislatura.

Maurizio PANIZ (PdL) chiede che comunque oggi non si deliberi sull'adozione di alcun documento perché crede che la nuova proposta emendativa meriti una riflessione.

Giuseppe CONSOLO (PdL), concorda con il collega Paniz, sottolineando, per esempio come il sintagma «autentico interesse pubblico» comporti il sorgere di più di un problema: o un argomento è d'interesse pubblico o non lo è. L'autenticità dell'interesse pubblico è una qualità inutile alla definizione. Per il resto, si rimette alle decisioni della Giunta.

Marilena SAMPERI (PD) è disponibile a una riformulazione dell'emendamento che sopprima il riferimento all'autenticità della pubblicità dell'interesse dell'argomento trattato dal parlamentare ma chiarisce che ha inserito tale aggettivo nell'emendamento timorosa che si potessero ripetere episodi non ragionevoli rinvenibili nella storia delle deliberazioni della Giunta e della Camera. Venendo all'emendamento del collega Lo Presti, circa

Pag. 13

l'estensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione all'attività di partito, chiede al presentatore di specificare meglio i motivi del collegamento tra gli articoli 49 e 68 della Carta costituzionale.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, illustra come l'emendamento gli sia stato suggerito anzitutto da un'esperienza personale: da parlamentare e da dirigente regionale di Alleanza Nazionale era venuto a conoscenza che un altro dirigente del partito, di fatto, svolgeva propaganda contro il partito stesso nel momento qualificante della formazione delle liste elettorali e delle successive elezioni politiche del 2001 (cfr. doc. IV-ter, n. 5-A - XIV legislatura). Fu querelato per le parole aspre che usò contro simile forma di slealtà politico-parlamentare. La Giunta e la Camera gli concessero la copertura della prerogativa, proprio in virtù del fatto che all'esercizio formale delle funzioni parlamentari non si accede se non per un consenso organizzato nel tessuto vivo della società veicolato attraverso i partiti. Questi ultimi sono quindi un mezzo necessario della rappresentanza parlamentare. Chiarito così il senso del suo emendamento, si sofferma sull'emendamento oggi reso disponibile delle colleghe Ferranti e Samperi e si domanda se non sia meglio usare anziché l'espressione «interesse pubblico», quella di «interesse generale».

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, non è insensibile al tema posto dall'emendamento Lo Presti. Egli divenne segretario del Partito popolare dopo un'aspra lotta interna, successiva a quello che molti avevano ritenuto un sopruso di un precedente segretario. Tutte le doglianze giudiziarie avanzate dalla componente del partito cui egli faceva riferimento furono rigettate dall'autorità giudiziaria che si rifiutò di sindacare su fatti attinenti alla vita interna dell'associazione partitica. Ciò tuttavia lo induce a ritenere che un ambito non compiutamente disciplinato dalla legge, quale quello individuato dall'articolo 49 della Costituzione, non possa concorrere a definire criteri giuridici di applicazione di una norma (quella del primo comma dell'articolo 68) che invece trova disposizioni interpretative e prassi di attuazione note alla giurisprudenza.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), pur ritenendo necessario che la Giunta riconosca di aver commesso errori in passato e di aver deliberato per l'insindacabilità su fatti del tutto avulsi dalle funzioni parlamentari e quindi sulla necessità di recuperare un alveo di onestà intellettuale, crede che non si possa spingersi all'estremo opposto. Non crede opportuno che la Giunta ponga degli argini rigidi e formalistici quali per esempio quelli posti dalla giurisprudenza costituzionale, ai sensi della quale un mero atto parlamentare tipico antecedente giustificherebbe la successiva insolenza extra moenia, mentre una dichiarazione politica forte ma priva del previo appiglio parlamentare sarebbe sindacabile. Chiede quindi che - in via pregiudiziale - la Giunta deliberi sulla proposta di respingere tutti gli emendamenti e di adottare sic et simpliciter il testo-base approvato nella scorsa legislatura.

Donatella FERRANTI (PD), relatore, tornando a intervenire, condivide l'affermazione del collega Brigandì sulla opportunità di non spingersi a un eccesso prescrittivo. Tuttavia, rammenta che il documento di cui si discute reca indirizzi orientativi volti a determinare una certa omogeneità nella soluzione dei casi sottoposti alla Giunta, non già a porre norme giuridiche vincolanti. Crede che la Giunta nella sua attuale composizione debba rivendicare l'orgoglio del proprio originale apporto, pur riprendendo e valorizzando il percorso pregresso.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) insiste nella sua questione pregiudiziale.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), in parziale dissenso dal collega Brigandì, crede che gli emendamenti del collega Lo Presti e quello del Presidente Castagnetti siano

Pag. 14

del tutto condivisibili. In buona sostanza accetterebbe anche il primo emendamento Ferranti. Non è invece d'accordo con il contenuto del nuovo emendamento Ferranti-Samperi. Egli crede che spesso la politica parlamentare non sia scindibile dalla politica tout court nell'attività di un uomo proiettato sulla scena mediatica e che spesso occorra proteggerlo da atteggiamenti di certa magistratura che è sempre pronta a incriminare anche il sottointeso di affermazioni di carattere politico. La Giunta deve elaborare criteri che tolgano pretesti all'autorità giudiziaria per processare le idee anziché i comportamenti effettivamente lesivi. Crede quindi che il documento possa essere adottato con gli emendamenti depositati salvo l'ultimo.

Francesco Paolo SISTO (PdL) crede che l'emendamento Ferranti-Samperi sia animato da un horror vacui. Egli predilige invece un'impostazione più aperta e libertaria che consenta al dato costituzionale di svolgere un compito più ampio anziché quello ristretto che in talune pronunce la giurisprudenza costituzionale sembra assegnargli. Peraltro, con riferimento al sintagma «autentico interesse pubblico» si domanda se l'aggettivo «autentico» intenda contrapporre la sostanza alla forma. In tal caso dissentirebbe, giacché taluni uomini politici, per la posizione che rivestono, sono in grado di conferire a questioni minute un formale rilievo pubblico. In questo senso la sua posizione istintiva non è contraria alla questione pregiudiziale posta dal collega Brigandì.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, si compiace della vivacità del dibattito e constata che per la prima volta i componenti si confrontano apertamente sulle proposte testuali depositate. Ricordato che è stato proprio il Presidente della Camera, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, a richiedere a questa Giunta una riflessione generale sui criteri di applicabilità della prerogativa dell'insindacabilità, sottolinea come il valore fondamentale di tale riflessione e delle relative conclusioni sta nella loro unanime condivisione. È chiaro quindi che procedere, anche attraverso deliberazioni, come se si stesse esaminando un testo di legge, farebbe venir meno il carattere di accordo condiviso ai criteri da adottare e, in definitiva, se ne snaturerebbe il senso. Domanda quindi ai membri se l'eventuale ritiro da parte delle colleghe Ferranti e Samperi del loro emendamento possa sbloccare l'impasse che gli appare essersi attualmente verificata.

Maurizio PANIZ (PdL) crede che sia opportuno tornare allo spirito con cui è nato il documento della scorsa legislatura. Egli era correlatore per l'allora opposizione parlamentare. Tutta la Giunta però credeva necessario dare un segnale alla Corte costituzionale e all'opinione pubblica nel senso che da quel momento in poi la Giunta e la Camera avrebbero assunto atteggiamenti più cauti nell'amministrazione della prerogativa, nell'auspicio che anche la Corte costituzionale abbandonasse il proprio orientamento rigidamente formalistico. Pur apprezzando i contenuti degli emendamenti Lo Presti, Ferranti e Castagnetti, inviterebbe i presentatori al loro ritiro. Considererebbe necessario a fortiori anche il ritiro del nuovo emendamento a prima firma Ferranti.

Lorenzo RIA (PD), osservato che le conclusioni del documento adottato nella scorsa legislatura non sono affatto in discussione ed anzi verrebbero espressamente ribadite, chiede che non si passi al voto della questione pregiudiziale proposta dal collega Brigandì e si dichiara non contrario all'eventuale intenzione della deputata Ferranti a ritirare il suo ultimo emendamento.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta avvertendo che quella già fissata per domani è sconvocata.

La seduta termina alle 10.35.