CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2008
83.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 ottobre 2008.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter-A.

Il Comitato si è riunito dalle 13.50 alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il Sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa dell'ex Ministero del commercio internazionale per l'anno 2008, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 38.


(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Stefano ALLASIA (LNP), relatore, ricorda anzitutto che lo schema di decreto ministeriale in esame viene sottoposto al parere parlamentare ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che ha ridisciplinato il sistema di riparto, da parte dei singoli ministeri, dei contributi a favore di enti ed organismi vari, indicati nella tabella 1 allegata alla legge medesima.

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Tale articolo, al comma 2, ha stabilito che gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla legge, siano iscritti in un'unica unità previsionale di base nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il medesimo articolo ha disposto, inoltre, che il riparto delle risorse stanziate su ciascuna di tali unità previsionali di base debba essere annualmente effettuato entro il 31 gennaio dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, «intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».
Sul decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Il comma 3 dello stesso articolo 32 ha stabilito che la dotazione delle unità previsionali di base di cui al precedente comma 2 venga quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni (ovvero in Tabella C della legge finanziaria).
Per l'anno 2008 le risorse di cui lo schema in esame propone il riparto tra le varie finalizzazioni, risultano complessivamente pari a 33.448.573,98 euro. Tale importo risulta dallo stanziamento iscritto nel cap. 2500 (UPB 4.1.1) dello stato di previsione 2008 dell'ex Ministero del commercio internazionale (ora Ministero dello sviluppo), a cui è stato detratto l'accantonamento previsto dal comma 507 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
Passando alla descrizione dell'articolato, rileva che l'articolo unico dello schema di decreto interministeriale reca, al comma 1, la descrizione del riparto del citato stanziamento:
euro 12.000.000,00 per contributi ad associazioni ex legge 1083/54;
euro 15.000.000,00 per contributi alla camere di commercio italiane all'estero (legge n. 518 del 1970);
euro 5.000.000,00 per contributi ai consorzi multiregionali all'export (legge n. 83 del 1989);
euro 648.573,98 per contributi ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri (legge n. 394 del 1981);
euro 800.000,00 per contributi ex decreto legislativo n. 143 del 1998 (Accordi associazioni di categoria).

Segnala che, in luogo dell'usuale rendicontazione relativa all'utilizzo dei fondi di competenza per l'anno 2007, la relazione illustrativa si limita ad osservare che la dotazione per la promotion per l'anno 2007 è risultata insufficiente, e rende noto che si sono riscontrate notevoli difficoltà e ritardi per la definizione dell'ammontare effettivamente disponibile del capitolo 2500. La decurtazione dei fondi rispetto all'ammontare inizialmente disponibile nel capitolo ha avuto, secondo la relazione illustrativa, gravi conseguenze per gli operatori e per tutto il sistema associativo, poiché le minori risorse hanno comportato una forte riduzione del contributo proprio quando maggiore era la necessità di sostenere la competitività sui mercati esteri.
Per quanto concerne la prima delle finalità indicate, la legge 29 ottobre 1954, n. 1083 (Concessione di contributi per lo sviluppo delle esportazioni italiane), autorizza il Ministero per il commercio con l'estero (dapprima, come si è detto, confluito nel Ministero delle attività produttive, poi scorporato con il decreto-legge n. 181 del 2006 e attualmente di nuovo inglobato nel Ministero dello sviluppo economico) a concedere contributi ad istituti, enti ed associazioni, che non abbiano per statuto finalità di lucro, per le seguenti finalità:
organizzazione di mostre all'estero;
partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni estere;
incremento delle esportazioni dei prodotti dell'artigianato, dei traffici e dei rapporti commerciali con l'estero;

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redazione e stampa di pubblicazioni per la propaganda di prodotti italiani all'estero.

La normativa intende fornire un ulteriore strumento di promozione dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, complementare al ruolo che nel settore già svolge l'Istituto per il commercio estero (ICE). La legge non attribuisce i contributi ad organismi ben individuati, prevedendo che, di anno in anno, istituti, enti ed associazioni possano fare richiesta di un contributo per specifiche iniziative.
Agli istituti ed enti interessati potrà essere corrisposta immediatamente una somma pari ai due terzi del contributo concesso, mentre l'altro terzo sarà corrisposto previa presentazione del rendiconto delle spese sostenute per l'espletamento delle iniziative per le quali è stata disposta la concessione del contributo.
Per quanto concerne i contributi alle Camere di commercio italiane all'estero (alle quali sono destinati complessivamente 15.000.000 euro) ricorda che la legge 1o luglio 1970, n. 518, ha proceduto al riordino delle Camere di commercio italiane all'estero, ossia quelle associazioni di operatori economici libere ed elettive, costituite all'estero con il fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia, che documentino di possedere i requisiti per essere riconosciute come camere di commercio italiane all'estero. Di fatto, le Camere di commercio si configurano come organismi che raggruppano le imprese italiane che operano all'estero nonché imprese del paese ospitante, con funzioni di assistenza e sostegno in particolare nel campo delle joint-ventures.
L'articolo 9 della citata legge prevede che il Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) possa concedere contributi alle spese di funzionamento delle associazioni riconosciute, determinandone la misura in base alla valutazione dell'opera svolta in favore dello sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia e dell'interesse che presenta il mercato locale. I contributi sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.
Ai consorzi per il commercio estero sono destinati 5.000.000 euro. Si ricorda che il sostegno ai consorzi all'esportazione è stato dapprima introdotto dalla legge 21 maggio 1981, n. 240 (Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste) che prevedeva la concessione di contributi finanziari annuali a favore dei consorzi e società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'importazione di materie prime da utilizzarsi da parte delle imprese stesse.
La materia è stata successivamente disciplinata dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83 (Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane), che definisce in modo più puntuale i requisiti necessari all'ammissione dei benefici per i consorzi e società consorziate per il commercio estero, ribadendo il principio che tali contributi non sono volti a sostenere le esportazioni, bensì al supporto finanziario delle strutture collettive, dotate di servizi e di personale, che caratterizzano queste associazioni tra esportatori. La legge n. 83 del 1989 ha elevato, rispetto alle precedenti previsioni, l'ammontare massimo dei contributi, che varia a seconda del numero delle imprese consorziate e non può comunque superare un certo valore percentuale delle spese.
Ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri sono destinati contributi pari a 648.573,98 euro. La legge 29 luglio 1981, n. 394, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane), all'articolo 10, prevede la possibilità di concedere contributi annuali a consorzi aventi come scopo esclusivo l'esportazione di prodotti agro-alimentari nonché ai consorzi tra

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imprese alberghiere e turistiche limitatamente alle attività volte ad incrementare la domanda estera del settore. La norma precisa, anche in questo caso, che i contributi non devono essere diretti a sovvenzionare l'esportazione.
La misura del contributo, ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1981 e dell'articolo 4 comma 3 della legge n. 304 del 1990, non potrà eccedere:
il 40 per cento delle spese sostenute per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;
il 60 per cento delle spese sostenute per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;
il 70 per cento delle spese sostenute per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.

L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, prevede infine che i contributi a enti e organismi vari, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995, concessi dal Ministero del commercio internazionale, sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali di rilievo nazionale e la realizzazione di progetti volti a favorire, in particolare, l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia.
La discrezionalità che la predetta norma riconosce al Ministro nell'individuazione dei soggetti cui destinare i contributi a favore dell'attività promozionale è esercitata nello schema di decreto in esame in favore di associazioni di categoria con cui vengano conclusi accordi di settore.
A tal fine sono destinati contributi pari a euro 800.000. Sottolinea quindi come la relazione illustrativa evidenzi che con questo strumento si finanziano progetti articolati proposti da associazioni di categoria con le quali sono stati stretti accordi di partenariato (Ministero-Associazione:ICE) a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese associate in un'ottica di sistema per i quali sono necessari importi generalmente più rilevanti (cofinanziamento al 50 per cento di progetti annuali condivisi).
Preannunciando l'intenzione di esprimere un parere favorevole, specifica che si riserva di formulare la relativa proposta al termine del dibattito, recependo eventuali osservazioni o rilievi che venissero formulati.

Andrea GIBELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.
Atto n. 39.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Monica FAENZI (PdL), relatore, ricorda che lo schema di decreto ministeriale, trasmesso alla Camera dei deputati dal Ministro dello sviluppo economico in data 6 ottobre 2008, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'articolo 148, commi 1 e 2, della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001).
L'articolo citato, al comma 1 dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni

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amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. Il comma 2 specifica che le predette entrate sono riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con decreto dello stesso Ministro, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
In attuazione di quanto previsto dal citato comma, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive è stato istituito il capitolo n. 1650, denominato «Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori».
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 155754 al suddetto capitolo è stato riassegnato per l'anno 2007 (come comunicato nella nota 898 dello stesso Ministero dell'8 gennaio 2008) l'importo complessivo di euro 18.634.844,00.
Fa presente che tale importo rimane nelle disponibilità del Fondo per tutto il 2008 a seguito di quanto disposto dal decreto-legge 248/07. Infatti l'articolo 48, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, attraverso la novella del citato articolo 148 ha disposto che le somme derivanti dalle sanzioni amministrative riassegnate e non impegnate nel corso dell'anno 2007, permangono per l'anno 2008 nelle disponibilità del fondo.
Lo schema sottoposto al parere parlamentare reca il riparto delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2008, nonché la relazione illustrativa e la relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (aggiornato al 18 settembre 2008).
Il provvedimento, volto alla ripartizione delle risorse assegnate per l'anno finanziario 2008, ammontanti complessivamente a 18.634.844,00 euro, consta di 5 articoli e due Allegati.
Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell'allegato A ed attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema di decreto, sono così riassumibili:
interventi mirati all'informazione e all'assistenza per i consumatori ed utenti a cura delle regioni e delle province autonome con una destinazione di 14.000.000,00 euro (articolo 2) con particolare riferimento all'esercizio dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni nazionali e comunitarie;
iniziative di informazione e promozione nel campo del risparmio e dell'efficienza energetica a cura della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, con una destinazione di 2.500.000,00 euro (articolo 3) iniziative da svolgere anche in collaborazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti al fine di migliorare l'uso di modelli e prodotti di efficienza energetica e l'adozione di pratiche di risparmio energetico;
interventi vari a cura della Direzione generale per la concorrenza e i consumatori ed il CNCU, con una destinazione di 2.134.844,00 euro (articolo 4); si tratta in particolare dell'assegnazione di 1,5 milioni di euro alla direzione generale per la concorrenza e i consumatori per la realizzazione di iniziative dirette a perfezionare il livello di conoscenza dei diritti dei consumatori attraverso campagne pubblicitarie ed informative di vario genere. È inoltre prevista l'assegnazione di 634.844 euro al Consiglio nazionale consumatori e utenti per la realizzazione di iniziative a vantaggio dei consumatori.

Preannunciando l'intenzione di esprimere un parere favorevole, specifica infine

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che si riserva di formulare la relativa proposta al termine del dibattito, recependo eventuali osservazioni o rilievi che venissero formulati.

Andrea GIBELLI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 81 del 22 ottobre 2008, a pagina 33, prima colonna, quinta riga,
dopo la parola «pubblica», aggiungere le seguenti «e dopo le parole:» intensivi di energia elettrica ed» inserire la seguente: «eventualmente» e sostituire le parole: «La percentuale» con le seguenti: «L'eventuale percentuale»;.
e alla seconda colonna, sesta riga,
sostituire le parole da: «mediante» a «24 dicembre 2007, n. 244» con le seguenti: «quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, quanto a 250.000 euro per l'anno 2009 e 750.000 euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 282, come rideterminata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e relative proiezioni».