CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 ottobre 2008
83.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 13.55.

DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
C. 1772 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dore MISURACA (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alla II Commissione Giustizia sul disegno di legge C. 1772, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 143 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.
In particolare, il provvedimento modifica la disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate, provvede alla rideterminazione del ruolo organico della magistratura ordinaria, introduce nuove disposizioni in materia di pignoramenti nella contabilità ordinaria degli uffici giudiziari e reca una più puntuale disciplina del cosiddetto Fondo unico giustizia.
Passando ad illustrare le disposizioni del decreto, l'articolo 1 reca modifiche alla legge n. 133 del 1998, recante incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.
Il comma 1 interviene sulla disciplina del trasferimento d'ufficio dei magistrati a sedi disagiate.
In particolare, la lettera b) sostituisce l'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, introducendo una nuova disciplina del trasferimento d'ufficio a sedi disagiate.

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Rispetto alla normativa previdente, il nuovo articolo 1, comma 1, esclude dall'ambito di applicazione della legge i magistrati destinati alle sedi di servizio al termine del tirocinio.
Inoltre, il nuovo comma 4 del nuovo articolo 1 prevede che alle sedi disagiate possono essere trasferiti d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, e che il numero di magistrati che possono essere destinati d'ufficio alle sedi disagiate non può essere superiore a 100 unità, in luogo delle 50 indicate dal testo previgente. In tale contesto si esclude, ai fini del tramutamento nelle sedi disagiate, l'applicazione della norma di cui all'articolo 194 del regio decreto n. 12 del 1941 sull'ordinamento giudiziario, in base alla quale il magistrato destinato, per trasferimento o per conferimento di funzioni, ad una sede da lui chiesta, non può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.
Ulteriori novità riguardano la definizione di trasferimento d'ufficio (di cui al nuovo articolo 1, comma 1), che, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge, deve ora comportare una distanza superiore a 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio, laddove il testo previgente richiedeva invece il mutamento di regione ed una distanza, eccezion fatta per la Sardegna, superiore ai 150 chilometri.
In relazione alla definizione di sede disagiata il nuovo articolo 1, comma 2, elimina il riferimento geografico alle Regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, prevedendo pertanto che la disciplina delle sedi disagiate può trovare applicazione su tutto il territorio nazionale, laddove se ne verifichino i presupposti, mentre l'ufficio giudiziario è definito sede disagiata quando, ferma restando la mancata copertura dei posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, la quota di posti vacanti sia non inferiore al 20 per cento dell'organico.
Nell'ambito delle non più di 60 sedi disagiate individuate annualmente dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del nuovo articolo 1, comma 3, sono ora selezionate non più di 10 sedi definite «a copertura immediata», individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni e sono destinatarie di una nuova specifica disciplina.
La lettera c) introduce nella legge n. 133 del 1998 un nuovo articolo 1-bis, dedicato al nuovo istituto del «trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata», la cui disciplina è sostanzialmente mutuata da quella dettata dagli articoli 3 e 4 della legge n. 321 del 1991, relativa ai trasferimenti nelle cosiddette sedi non richieste. Questo tipo di trasferimento (al contrario del trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 della legge 133) prescinde dall'esistenza di manifestazioni di consenso o di disponibilità da parte del magistrato.
Esso può riguardare magistrati che svolgono da oltre 10 anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni; alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio o che tale domanda abbiano successivamente revocato; prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi.
I requisiti per il trasferimento nelle sedi a copertura immediata debbono essere posseduti (simultaneamente) alla data di pubblicazione della delibera di individuazione annuale delle sedi disagiate da parte del CSM.
Non possono essere trasferiti d'ufficio nelle sedi a copertura immediata magistrati in servizio presso uffici in cui si

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determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico o presso altre sedi disagiate.
La lettera d) sostituisce l'articolo 2 della legge n. 133 del 1998, relativo all'indennità da corrispondere in caso di trasferimento d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis della medesima legge n. 133.
Il nuovo articolo 2, al comma 1, prevede che l'indennità mensile sia pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con 3 anni di anzianità, e che essa sia corrisposta per il periodo effettivo di servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di 4 anni, escludendo i periodi di congedo straordinario; di aspettativa per qualsiasi causa; di astensione facoltativa previsti in caso di congedo parentale e di congedo per la malattia del figlio; di sospensione dal servizio per qualsiasi causa.
Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 2, l'indennità mensile, come in passato, non è cumulabile con l'indennità di missione di cui all'articolo 13 della legge n. 97 del 1979.
Il comma 3 del nuovo articolo 2 conferma la previgente disciplina dell'indennità di prima sistemazione, finalizzata a compensare i costi del mutamento di sede, la quale compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.
Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, il meccanismo di incentivi previsto dalla legge n. 133 del 1998 ha trovato applicazione, prevalentemente, nei confronti degli uditori giudiziari destinati d'ufficio ad una sede disagiata all'atto del conferimento delle funzioni giudiziarie, mentre non è stato invece in grado di incentivare un adeguato numero di magistrati a trasferirsi dalla propria sede di servizio ad una sede disagiata, principalmente in ragione dei costi che tale trasferimento comporta (necessità abitative; spese di viaggio per fare periodicamente ritorno nella propria città di origine).
La lettera e) sostituisce l'articolo 5 della legge n. 133 del 1998, in tema di benefici di carriera riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio nelle sedi disagiate.
Il comma 1 del nuovo articolo 5 prevede che l'anzianità di servizio è calcolata in misura doppia per ogni anno di effettivo servizio prestato nella sede disagiata, sino al sesto anno di permanenza, salvo che per i trasferimenti i quali prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi ovvero funzioni di legittimità (comma 3, primo periodo).
Il predetto beneficio opera esclusivamente ai fini del primo trasferimento per un posto di grado pari a quello occupato in precedenza (e dunque non più per il passaggio, ad esempio, da tribunale a corte d'appello) (comma 1); inoltre, se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i 4 anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze (comma 2). Tale previsione non si applica ai trasferimenti che prevedono il conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi (comma 3, secondo periodo).
Ai benefici suddetti si aggiunge la facoltà - già prevista dall'articolo 3 della legge n. 133 - di ottenere il trasferimento del coniuge dipendente statale.
La lettera f) introduce, dopo l'articolo 5 della legge n. 133 del 1998, un nuovo articolo 5-bis, dedicato alla valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di applicazione, che riproduce integralmente il contenuto del previgente comma 4 dell'articolo 5. In tal modo la disciplina sulla valutazione del servizio prestato in caso di applicazione viene resa autonoma, trattandosi di benefici di carriera che hanno contenuti e presupposti diversi rispetto ai benefici riconosciuti ai magistrati trasferiti d'ufficio. Per i magistrati applicati in sedi disagiate e ai fini del primo successivo trasferimento, l'anzianità è aumentata della metà per ogni mese di servizio prestato nella sede disagiata.

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Il comma 2 dell'articolo 1, in conseguenza della nuova regolamentazione della materia operata dal comma 1, abroga gli articoli 3, 4 (ad eccezione dell'ultimo comma, che reca a sua volta abrogazioni) e 4-bis della legge n. 321 del 1991, che disciplinavano il trasferimento d'ufficio nelle sedi rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni.
I commi 3 e 4 stabiliscono che la nuova disciplina del trasferimento d'ufficio (di cui all'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, come sostituito dal comma 1, lettera b), dell'articolo) e della relativa indennità si applica esclusivamente ai procedimenti di trasferimento d'ufficio a sedi disagiate avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Ai sensi del comma 5, i magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto-legge erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate conservano il diritto di essere preferiti a tutti gli altri aspiranti, in caso di trasferimento a domanda, alle condizioni previste dall'articolo 5, comma 2, della legge n. 133 del 1998, nel testo antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto. Tuttavia, tale preferenza opererà limitatamente al 50 per cento dei posti, di pari grado, messi a concorso nell'ambito di ciascun ufficio. Si stabilisce inoltre, per effetto di un emendamento approvato nel corso dell'esame in Senato, che se i posti messi a concorso sono in numero dispari, la preferenza opera anche in relazione al posto eccedente il 50 per cento; se i posti sono 1 o 2, la preferenza opera per tutti i posti.
Il comma 6 stabilisce che ai magistrati che alla data di entrata in vigore del decreto - legge erano già stati trasferiti, assegnati o destinati a sedi disagiate non si applicano le disposizioni in materia di valutazione dei servizi prestati di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 133, come modificato dal decreto-legge. Per tali soggetti, dunque, l'anzianità di servizio continua ad essere calcolata, ai soli fini del primo tramutamento successivo a quello d'ufficio, in misura doppia per ogni anno di servizio effettivo prestato nella sede dopo il primo biennio di permanenza.
Ai sensi del comma 7, le disposizioni sul trasferimento d'ufficio alle sedi cosiddette «a immediata copertura» dei magistrati che abbiano superato il termine decennale di permanenza nelle medesime funzioni non si applicano a coloro che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge, presentano domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, senza revocarla prima della definizione della relativa procedura.
Il comma 8 interviene sull'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941), in tema di assegnazione delle sedi per tramutamento, sopprimendo il secondo periodo del terzo comma, secondo il quale le domande di trasferimento ad altra sede conservavano validità fino ad una eventuale, successiva domanda di revoca, imponendo in tal modo al C.S.M. di esaminare anche domande ormai pendenti da anni, senza poter preliminarmente verificare l'attualità dell'interesse del magistrato.
Il comma 8-bis abroga l'articolo 36 del decreto legislativo n. 160 del 2006, il quale prevede che, in relazione alla copertura delle più elevate funzioni direttive, per i magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) e 2, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 2004, alla data di ordinario collocamento a riposo è aggiunto un periodo commisurato al servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, comunque non oltre settantacinque anni di età. La predetta abrogazione rimuove dunque tale limite di età.
L'articolo 1-bis contiene norme concernenti il ruolo organico della magistratura ordinaria, con specifiche disposizioni relative ai magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.
In particolare, il comma 1 sostituisce, a decorrere dal 1o luglio 2008, la tabella B contenente il ruolo organico della magistratura

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ordinaria, di cui all'articolo 5, comma 9, della legge n. 211 del 2007.
Tale intervento dà attuazione alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 606, lettera a), della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008), la quale prevede la ridefinizione delle piante organiche della magistratura ordinaria, in conseguenza della riduzione dell'organico della magistratura militare disposta dalla medesima legge finanziaria.
In particolare, la nuova tabella B ridisegna il ruolo organico della magistratura ordinaria, il quale è fissato in 10.151 unità: 42 in più rispetto alle attuali 10.109, in quanto in tale ruolo transitano i magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare, con l'eccezione dei magistrati militari in soprannumero alla data del 28 settembre 2007. È inoltre fissato in 200 unità il numero dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.
Ai sensi del comma 2, la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura è demandata a decreti del Ministro della giustizia, sentito il CSM.
Il comma 3 fa specificamente salve le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 217 del 2001, che fissa la durata dei collocamenti fuori ruolo per incarichi di diretta collaborazione con gli organi di Governo, non oltre il limite di cinque anni consecutivi.
Il comma 4 prevede che la disciplina sui limiti temporali, così come quella sui limiti numerici dei magistrati destinati a funzioni non giudiziarie non si applichi a quelli destinati alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale, al Consiglio superiore della magistratura ed agli incarichi elettivi.
Il comma 5 modifica il comma 1 dell'articolo 1, della legge n. 48 del 2001, il quale disponeva un aumento del ruolo organico del personale della magistratura di mille unità, delle quali trecento da destinare alla trattazione delle controversie delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, eliminando il riferimento al contingente dei trecento magistrati e prevedendo che, alla trattazione delle suddette controversie, sia assicurata «un'adeguata destinazione di magistrati».
L'articolo 1-ter estende l'applicazione della disciplina dei pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza, alla contabilità ordinaria del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.
In base a tale norma non sono dunque più soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalità giudiziaria o penitenziaria, nonché gli emolumenti di qualsiasi tipo dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia, accreditati mediante aperture di credito in favore dei funzionari del Ministero della giustizia, degli uffici giudiziari e della Direzione nazionale antimafia.
Per quanto riguarda gli aspetti in qualche modo rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 2, il quale reca una più puntuale regolamentazione del Fondo unico giustizia, già istituito dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, nel quale confluiscono:
le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965, recante disposizioni contro la mafia;
le somme di denaro derivanti da irrogazione di sanzioni amministrative;
i proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge n. 575, nonché di cui alla legge n. 1423 del 1956 (recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di irrogazione di sanzioni amministrative.

Il comma 1 denomina il Fondo di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 «Fondo unico giustizia»,

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e ne affida la gestione ad Equitalia Giustizia S.p.a., rinviando per le modalità di gestione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il comma 2 amplia la tipologia delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, prevedendo che siano vincolate a tale destinazione, unitamente ai relativi interessi, le somme di denaro o i proventi:
a) di cui al citato articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112;
b) di cui all'articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ai sensi del quale, trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato;
c) relativi a titoli al portatore, a quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore, ai valori di bollo, ai crediti pecuniari, ai conti correnti, ai conti di deposito titoli, ai libretti di deposito e ad ogni altra attività finanziaria a contenuto monetario o patrimoniale oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 1965, o di irrogazione di sanzioni amministrative;
c-bis) depositati presso Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari, in relazione a procedimenti civili di cognizione, esecutivi o speciali, non riscossi o non reclamati dagli aventi diritto entro 5 anni dalla data in cui il procedimento si è estinto o è stato comunque definito o è divenuta definitiva l'ordinanza di assegnazione, di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia;
c-ter) di cui all'articolo 117, quarto comma, della legge fallimentare, in base al quale, nell'ambito della procedura fallimentare, le somme attribuite in sede di riparto finale a creditori che non si presentino o siano irreperibili sono depositate presso l'ufficio postale o la banca, e, decorsi cinque anni dal deposito, se non riscosse dagli aventi diritto o da altri creditori rimasti insoddisfatti, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Ai sensi del comma 3, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, Poste Italiane S.p.a., banche e altri operatori finanziari depositari delle somme di denaro, dei proventi, dei crediti, nonché dei beni di cui al comma 2, devono intestare al «Fondo unico giustizia» i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché le attività di cui alla lettera c) del comma 2, e trasmettere a Equitalia Giustizia S.p.a., con modalità telematiche, le informazioni individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, da emanare entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge.
A decorrere dalla data di intestazione, Equitalia Giustizia S.p.a. provvede alle restituzioni delle somme sequestrate disposte anteriormente alla predetta data, se non già eseguite alla medesima data da Poste Italiane S.p.a., dalle banche ovvero da altri operatori finanziari.
Il comma 4 stabilisce che sono altresì intestati «Fondo unico giustizia» tutti i conti correnti e i conti di deposito che Equitalia Giustizia S.p.a., successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intrattiene, per farvi affluire: le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008; le ulteriori risorse derivanti dall'applicazione del citato articolo 262, comma 3-bis, del codice di procedura penale; i relativi utili di gestione; i controvalori degli atti di disposizione dei beni confiscati di cui al predetto comma 23 dell'articolo 61.
Ai sensi del comma 5, Equitalia Giustizia S.p.a. è tenuta a versare in conto entrate al bilancio dello Stato per essere

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riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia concernenti le spese di investimento di cui all'articolo 2, comma 614, della legge finanziaria per il 2008, le somme di denaro per le quali, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, è stata decisa dal giudice dell'esecuzione ma non ancora eseguita la devoluzione allo Stato, ai sensi dell'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale.
Il comma 6 stabilisce che, con il decreto del Ministro dell'economia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono stabiliti:
le modalità di gestione del Fondo da parte di Equitalia Giustizia S.p.a;
la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.a. per la gestione delle risorse del Fondo unico giustizia;
le modalità di utilizzazione delle somme afferenti al Fondo da parte dell'amministratore delle somme o dei beni che formano oggetto di sequestro o confisca, per provvedere al pagamento delle spese di conservazione o amministrazione;
le modalità di controllo e di rendicontazione delle somme gestite da Equitalia Giustizia S.p.a.;
la natura delle risorse utilizzabili ai sensi del comma 7;
i criteri e le modalità da adottare nella gestione del Fondo in modo che sia garantita la pronta disponibilità delle somme necessarie per eseguire le restituzioni eventualmente disposte.

Il comma 6 prevede che la misura massima dell'aggio spettante a Equitalia Giustizia S.p.a. possa essere rideterminata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno.
Il comma 7 prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente le quote delle risorse intestate «Fondo unico giustizia», anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare:
a) in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l'alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso;
b) in misura non inferiore ad un terzo, al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia;
c) all'entrata del bilancio dello Stato.

La determinazione delle quote deve essere inoltre effettuata nel rispetto di quanto disposto dal comma 5, e previa verifica dei presupposti dell'incameramento nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni.
Il comma 7-bis, introdotto dal Senato, prevede che le quote minime delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, di cui alle lettere a) e b) del comma 7, possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di urgenti necessità derivanti da circostanze gravi ed eccezionali del Ministero dell'interno o del Ministero della giustizia.
Il comma 7-ter, introdotto dal Senato, prevede che, con riferimento alle somme di cui lettere c-bis) e c-ter) del comma 2, le quote in cui è ripartito il Fondo devono essere formate in modo da destinare le risorse in via prioritaria al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia.
Il comma 8 abroga il comma 24 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del

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2008, il quale stabiliva che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvedesse annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23 dello stesso articolo 61. Tali risorse dovevano essere devolute, insieme ai proventi dei beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla suddetta legge n. 575 del 1965, nonché di cui alla legge n. 1423 del 1956, o di irrogazione di sanzioni amministrative, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte versati all'entrata del bilancio dello Stato.
Il comma 9 modifica l'articolo 676, comma 1, del codice di procedura penale, sottraendo sostanzialmente al giudice dell'esecuzione la competenza relativa alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262.
Ai sensi del comma 10, la gestione del Fondo unico giustizia non deve comportare oneri e obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.
L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria, prevedendo, al comma 1, che gli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera d), ossia i nuovi benefici economici a favore dei magistrati trasferiti d'ufficio, sono valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, nonché mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Ai sensi del comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del decreto-legge, e trasmette alle Camere, corredati da apposita relazione, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo per le spese obbligatorie e di ordine.
L'articolo 4 dispone circa l'entrata in vigore del decreto legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento..

Alberto FLUVI (PD) ritiene opportuno poter approfondire il contenuto del provvedimento, chiedendo che la Commissione proceda alla votazione della proposta di parere nella giornata di domani.

Gianfranco CONTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, accogliendo la richiesta avanzata dal deputato Fluvi, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

DL 147/08: Disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.
C. 1802 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elvira SAVINO (PdL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul disegno di legge C. 1802 Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge

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n. 147 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare la partecipazione italiana alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia.
L'articolo 1, comma 1, autorizza, per il periodo dal 21 settembre al 31 dicembre 2008, la spesa di 2.058.424 euro per la partecipazione di personale delle Forze armate alla missione dell'Unione europea in Georgia EUMM (European Union Monitoring Mission).
Il comma 2 stabilisce che al personale impegnato nella missione si applichino l'articolo 4, commi 1, lettera a), 2, 4, commi 6 e 10, l'articolo 5 e l'articolo 6 del decreto-legge n. 8 del 2008.
A tale riguardo si ricorda che l'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 8 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali disciplinate dal provvedimento l'indennità di missione di cui al regio decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse. In particolare, la lettera a) dello stesso comma 1 prevede che la suddetta indennità sia corrisposta, nella misura del 98 per cento, al personale militare che partecipa alle missioni UNIFIL, CIU, MSU, Joint Enterprise, Albania 2, EUPT, missione PESD (Politica europea di sicurezza e difesa) in Kosovo e ALTHEA, nei Balcani, UNMIK, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, UNAMID e EUFOR Tchad/RCA, in Africa, e MINUSTAH ad Haiti.
Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, gli importi riguardanti le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 8 dispone, analogamente a quanto previsto nel 2007, che alla predetta indennità, nonché al trattamento economico corrisposto al personale che partecipa alle attività di assistenza alle Forze armate albanesi, continui a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006.
L'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 8 prescrive che anche per l'anno 2008, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali di pace come disciplinate dal medesimo decreto-legge, in sostituzione dell'indennità operativa ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78 del 1983, se militari in servizio permanente, ed a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il rinvio, contenuto nel medesimo comma 4, all'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 917 del 1986, ai sensi del quale le predette indennità di missione concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
L'articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 8 consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto, ai fini del loro avanzamento.
L'articolo 4, comma 10, del decreto-legge n. 8 rinvia, per quanto non diversamente previsto, a specifiche disposizioni del decreto-legge n. 451 del 2001, per la disciplina delle missioni internazionali, relative alla misura dell'indennità di missione corrisposta, al trattamento pensionistico in caso di decesso o invalidità per causa di servizio e ad altri aspetti del trattamento giuridico.

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In tale contesto segnala altresì, in quanto rientrante negli ambiti di interesse della Commissione Finanze, il richiamo all'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 451, in base al quale al personale militare e della Polizia di Stato in missione è riconosciuto il trattamento assicurativo di cui alla legge n. 301 del 1982, per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione, con l'applicazione del massimale di copertura assicurativa ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente.
L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 8 dispone che al personale militare che partecipa alle missioni disciplinate dal decreto-legge si applichino il Codice penale militare di pace e le disposizioni processuali di cui all'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), e) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001.
Il comma 2 del medesimo articolo 5 dispone che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate, mentre il comma 3 attribuisce al tribunale di Roma la competenza giurisdizionale per i reati di cui al comma 2 e per i reati commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali, da cittadini che partecipano agli interventi e alle missioni medesimi.
L'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 8 stabilisce che alle missioni internazionali di cui al provvedimento si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 451 del 2001, le quali prevedono che gli Stati maggiori delle Forze armate, e per essi i competenti Ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, e che il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, può ricorrere, in taluni casi legati ad esigenze operative, ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato.
Il comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto-legge n. 8 precisa che la deroga alle norme di contabilità generale prevista dal citato articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 451 del 2001 si applica, entro il limite complessivo di 50.000.000 euro, anche alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.
Il comma 3 del citato articolo 6 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a corrispondere, ai dicasteri che ne facciano richiesta, anticipazioni pari al previsto importo dei contratti di assicurazione e trasporto di durata annuale relativi alle missioni disciplinate dal provvedimento in esame, al fine di agevolare la stipulazione dei contratti medesimi.
L'articolo 2, comma 1, autorizza, per il 2008, la spesa di 86.955 euro per la partecipazione di personale civile alla missione di vigilanza dell'Unione europea in Georgia (EUMM Georgia)
Il comma 2 autorizza, per il 2008, la spesa di 30.000 euro per le dotazioni destinate al personale civile summenzionato: giubbotti antiproiettile, elmetti antischeggia, maschere antigas, kit di primo soccorso, computer portatili, radiotelefoni e telefoni satellitari, medicinali di primo intervento, moduli depurazione acque.
Il comma 3 autorizza, per il 2008, la spesa di 28.352 per la partecipazione di un funzionario diplomatico italiano presso l'Ufficio del rappresentante speciale dell'Unione europea in Georgia, al quale è corrisposta un'indennità, detratta quella eventualmente concessa dall'organizzazione internazionale di riferimento e senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per

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cento dell'indennità di servizio all'estero per il personale del Ministero degli Affari esteri.
Il comma 4 autorizza, per il 2008, la spesa di 1,6 milioni per la partecipazione dell'Italia alle iniziative umanitarie nell'ambito della Conferenza internazionale di aiuto alla ricostruzione della Georgia.
L'articolo 2-bis è volto ad assicurare la proroga, dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008, della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali UNIFIL, Althea, EUFOR TCHAD/RCA, MINUSTAH e alla missione in Libia, per le quali il citato decreto - legge n. 8 del 2008 aveva previsto la scadenza al 30 settembre 2008. La disposizione autorizza, inoltre, la partecipazione alla missione dell'OSCE in Georgia e le ulteriori spese sopravvenute nell'ambito delle missioni in Afghanistan, Mediterraneo e Kosovo e delle attività in Iraq già finanziate per il 2008 dal medesimo decreto-legge.
In particolare, il comma 1 autorizza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 112.542.774 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL condotta dall'ONU in Libano, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il medesimo comma 1, precisa, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni in materia di trattamento economico contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 2 autorizza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 9.668.523 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Bosnia-Erzegovina denominata EUFOR Altheaed alla missione IPU (Integrated Police Unit) che opera nell'ambito della stessa, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 8. Anche in questo caso la missione era autorizzata fino al 30 settembre 2008.
Lo stesso comma stabilisce, inoltre, che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto legge n. 8 del 2008 (articolo 4, commi 1, lettera a), e 2).
Il comma 3 autorizza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 8.310.451 euro per la proroga della partecipazione del personale militare italiano alla missione PESD condotta dall'UE in Ciad e nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR TCHAD/RCA, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 8. Anche in questo caso la scadenza era fissata al 30 settembre 2008.
Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le già richiamate disposizioni in materia di trattamento economico contenute nel decreto-legge n. 8 del 2008 e, in particolare, l'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, nonché quelle di cui al comma 1, lettera d), dello stesso articolo, la quale stabilisce che il personale in questione percepisca l'indennità di missione nella misura intera, eventualmente incrementata del 30 per cento, se detto personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto ed alloggio gratuiti; la norma specifica inoltre che la diaria è calcolata con riferimento a quella prevista per il Congo.
Il comma 4 autorizza dal 1o settembre al 31 dicembre 2008 la spesa di 99.999 euro per la partecipazione del personale militare italiano alla missione di osservatori militari condotta dall'OSCE in Georgia.
Anche in questo caso il comma 4 stabilisce che al personale impiegato nella missione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 commi 1, lettera a), e 2 del decreto legge n. 8 del 2008.
Il comma 5 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 417.102 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle attività di consulenza, formazione, addestramento del personale delle Forze armate e di polizia irachene da ultimo rifinanziata dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008.

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Il comma 6 autorizza per l'anno 2008 l'ulteriore spesa di 12.373.484 euro per la partecipazione del personale militare italiano alle missioni in Afghanistan denominate ISAF, a conduzione NATO, e EUPOL Afghanistan, missione di polizia condotta dall'UE, da ultimo rifinanziate dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 8 del 2008 a tutto il 2008. Il rifinanziamento è inteso ad assicurare la partecipazione 40 Carabinieri nell'ambito in attività di addestramento in favore della polizia afghana e a rafforzare la componente aerea di ISAF mediante lo schieramento di quattro Tornado con relativo supporto logistico e di personale, per complessivi 120 militari.
Il comma 7 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.384.878 euro per la partecipazione italiana alle missioni internazionali nei Balcani, da ultimo rifinanziata dal decreto-legge n. 8 del 2008 (articolo 3, comma 4).
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala i commi 8 e 9.
Il comma 8 autorizza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della partecipazione del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia in esecuzione dell'accordo di cooperazione tra il Governo italiano e il Governo libico siglato, in data 29 dicembre 2007, per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina e della tratta degli esseri umani.
Lo stesso comma 8 stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 8 del 2008.
Il comma 9 autorizza dal 1o ottobre al 31 dicembre 2008 la spesa di 1.516.046 euro per la proroga della Missione in Haiti (MINUSTAH), di cui alla risoluzione 1780 (2007), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 15 ottobre 2007 delle Nazioni Unite in Haiti, da ultimo rifinanziata ai sensi dell'articolo 3, comma 24, del decreto legge n. 8 del 2008, alla quale l'Italia partecipa con 5 unità della Guardia di Finanza, che collaborano alla riforma del Dipartimento marittimo, aereo, frontaliero e migratorio della Polizia locale.
Lo stesso comma stabilisce che al personale impiegato nella missione in questione si applicano le stesse disposizioni in materia di trattamento economico contenute di cui all'articolo 4, commi 1, lettera a), e 2, del decreto-legge n. 8 del 2008.
Il comma 10 autorizza per l'anno 2008 la spesa di 1.300.000 euro per interventi di sicurezza e di tutela del personale italiano operante in Iraq presso l'Unità di sostegno alla ricostruzione a Nassiriya.
Tale spesa è finalizzata - come risulta dalla relazione illustrativa - a provvedere ad un servizio di sicurezza e di scorta al contingente di esperti italiani riuniti in PRT all'interno della base USA di Tallil. Giacché gli accordi con i responsabili della base non prevedevano tale aspetto, si è reso necessario provvedere alla stipula di un contratto che si avvia a scadenza al 31 dicembre 2008 e che ora si intende rinnovare prima della scadenza affinché il servizio di sicurezza si svolga senza soluzione di continuità.
In tale ambito segnala, in quanto afferente agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 11, il quale prevede che alle missioni di cui ai precedenti commi si applichino una serie di disposizioni del decreto-legge n. 8 del 2008, e precisamente l'articolo 4, commi da 4 a 8 e comma 10, e gli articoli 5 e 6. In forza del rinvio al comma 4 dell'articolo 4 del citato decreto-legge n. 8 le indennità di missione corrisposte al personale militare impiegato nelle predette missioni concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione, il comma 12 estende la previsione dell'attribuzione della promozione al grado superiore con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio, anche agli effetti economici, ai militari della Guardia di finanza deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative.

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Tale beneficio è riconosciuto subordinatamente al parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si è determinato l'evento.
L'articolo 3 dispone, al comma 1, che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, fatta eccezione per quelli derivanti dall'articolo 2-bis, comma 12, i quali ammontano complessivamente, per il 2008, a 151.538.448 euro, si provveda:
per la somma di 86.955 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge n. 8 del 2008, il quale autorizza, fino al 31 dicembre 2008, la spesa di 1.430.938 euro per consentire la partecipazione italiana alle iniziative in ambito PESD;
per la somma di 89.984.391 euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, istituito dall'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), e rifinanziato dall'articolo 63, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;
per la somma di 1.600.000 euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 8, il quale autorizza fino al 31 dicembre 2008 la spesa di 14.675.688 euro per la prosecuzione degli interventi di stabilizzazione e ricostruzione in Iraq e Afghanistan, con la facoltà di impegnare nell'esercizio finanziario successivo le somme eventualmente non impegnate entro il 2008;
per la somma di 5.176.102 euro, mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 8 del 2008, che autorizza la spesa di 674.428 euro, per l'anno 2008, per la prosecuzione dell'attività del personale militare impegnato nella missione dell'Unione europea, di sostegno alla missione svolta dall'Unione africana nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, e stanzia 5.176.102 euro per la partecipazione di personale militare alla nuova missione UNAMID delle Nazioni Unite e dell'Unione Africana nel Darfur in Sudan;
per l'importo di 13.257.000 euro, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2008;
per l'importo di 20.800.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, istituito dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 93 del 2008.

Per quanto riguarda ulteriori 20.634.000 euro, ad essi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando parzialmente gli accantonamenti del Ministero dell'economia e delle finanze (per 1,1 milioni), del Ministero della giustizia (per 706.00 euro), del Ministero degli affari esteri (per 11,4 milioni), del Ministero della pubblica istruzione (per 2,4 milioni), del Ministero dell'interno (per 815.000 euro), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (per 130.000 euro), del Ministero per i beni e le attività culturali (per 1,6 milioni), del Ministero della salute (per 449.000 euro), del Ministero dei trasporti (per 841.000 euro) e del Ministero dell'università e della ricerca (per 985.000 euro).
Il comma 1-bis reca la copertura degli oneri recati dal comma 12 dell'articolo 1, quantificati in 15.358 euro per il 2008, 15.014 euro per il 2009 e 37.508 a partire dal 2010, ai quali si provvede, per l'esercizio finanziario 2008, mediante riduzione del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui alla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). Per gli anni successivi la spesa viene fatta valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2008.

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Il comma 1-ter prevede che gli oneri di cui al comma 2 siano soggetti al monitoraggio del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978, ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con propri decreti.
L'articolo 4 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.15.

COMITATO DEI NOVE

DL 149/08: Disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi.
C. 1707-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.15 alle 15.05.