CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2008
77.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.05.

D.L. 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni IX e X).
(Esame e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, illustra i contenuti del decreto-legge in oggetto, che reca disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi. Il provvedimento, già approvato dal Senato lo scorso 2 ottobre, si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 introduce una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta «legge Marzano»).
Il comma 1, modificato dal Senato, novella l'articolo 1 del decreto-legge 347/2003, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.
Il comma 1-bis, introdotto con emendamento del Governo approvato dalle Commissioni IX e X, prevede che le finalità dell'amministrazione straordinaria si possano realizzare, oltre che con la cessione di complessi aziendali, anche mediante dismissione di beni e contratti.
Il comma 2, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 347/2003, relativo alle procedure per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.

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Il comma 3, modificato dal Senato, integra il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 347/2003, prevedendo che, per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei Ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico.
I commi 4 e 5 novellano il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 347/2003, al fine di estendere l'applicazione della disciplina da esso prevista (riferita ad entrambe le ipotesi di ristrutturazione finanziaria ovvero cessione dei complessi aziendali, in coerenza con quanto previsto al co. 1 del provvedimento) anche alle imprese del gruppo, intese anche come imprese che intrattengono rapporti contrattuali in via sostanzialmente esclusiva con l'impresa interessata dalla procedura, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.
I commi 6, 7 e 8 recano modifiche di coordinamento formale della rubrica e del testo dell'articolo 4, comma 2 e 4, del decreto-legge 347/2003, al fine di assicurare coerenza con quanto previsto al comma 1 (che, come detto, estende l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendale).
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, esclude l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 347/2003, concernente la presentazione del programma del commissario, alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata.
Il comma 9 modifica il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 347/2003, al fine di prevedere che il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario (entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione).
Il comma 10 aggiunge quattro commi dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 347/2003. Il comma 4-quater, modificato dal Senato, dispone, in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo 270/1999 (sull'alienazione dei beni delle imprese insolventi), e per le sole operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009, che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il comma 4-quinquies, modificato dal Senato, sempre con riguardo a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dispone che le operazioni di concentrazione contemplate nel programma autorizzato rispondono a preminenti interessi generali e, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, non sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; tali operazioni devono comunque essere notificate preventivamente dalle parti all'Autorità medesima, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990. Il comma 4-sexies,

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modificato dal Senato, prevede che le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di ammissione alle procedure, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all'acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli. Il comma 4-septies prevede che per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per un massimo di dodici mesi.
Il comma 11 modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 347/2003, al fine di prevedere che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possa essere finalizzata, oltre che alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo, come già previsto, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo, totale o parziale, dell'impresa o del gruppo.
Il comma 12 autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza degli atti del commissario straordinario.
Il comma 13, aggiungendo i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 5 del decreto-legge 347/2003, reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e alla mobilità per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. In particolare, il comma 2-ter riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per quanto riguarda: le procedure di esame congiunto successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale; l'obbligo di comunicazione preventiva da parte del cedente e del cessionario alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda. Il comma 2-quater prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle imprese in questione, per agevolarne la ricollocazione, sono concessi, al datore di lavoro che li assuma, i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.
I commi 13-bis e 13-ter, inseriti dalle Commissioni IX e X su proposta del Governo, recano disposizioni di coordinamento connesse alla modifica introdotta con il comma 1-bis, relativa alla cessione di beni e contratti.
L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 50 e 51 del Decreto legislativo 270/1999, relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell'altro contraente. La disposizione, in particolare, è volta a precisare che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto, da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti riconosciuta al commissario medesimo, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti ad asso riconosciuti in caso di subentro del commissario.
L'articolo 2, commi da 1 a 5, reca modifiche alla disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. In

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particolare si prevede che il trattamento di integrazione salariale straordinaria possa essere concesso fino a 48 mesi e il trattamento di mobilità fino a 36 mesi. Inoltre si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, precisando che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei menzionati trattamenti, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio.
Il comma 5-bis, introdotto al Senato, e modificato dalle Commissioni IX e X, aumenta a 3 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, destinando le entrate derivanti dall'incremento al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo. Si prevede inoltre che l'ENAC provveda a comunicare semestralmente al Fondo il numero dei passeggeri registrati negli scali nazionali nel semestre precedente.
Il comma 5-ter, introdotto al Senato, dispone che il divieto, previsto dalla normativa vigente, di procedere ad assunzioni con contratti a tempo determinato presso imprese che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non si applica anche nelle ipotesi di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.
Il comma 5-quater, introdotto al Senato, infine, riconosce, nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), ai lavoratori - che usufruiscono di tale trattamento - dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità, il diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.
L'articolo 3, al comma 1, introduce norme volte a escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia per atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 agosto 2008). In primo luogo, si prevede che la responsabilità di amministratori, componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per gli atti posti in essere - nel periodo indicato - sono a carico delle società Alitalia S.p.A. e Alitalia Servizi S.p.A. Tale esimente è limitata ad atti e comportamenti adottati per garantire la continuità aziendale, in considerazione del preminente interesse di garantire il servizio pubblico di trasporto aereo. Il comma 1 esime inoltre dalla responsabilità amministrativo-contabile, negli stessi limiti, i soggetti sopra indicati, nonché i pubblici dipendenti e i soggetti titolari di incarichi pubblici. L'ultimo periodo del comma 1 esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo delle società in questione, possa costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento di tali funzioni in altre società.
Il comma 2 introduce una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società, mediante ricorso al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto, previsto dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006). Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio.
Il comma 2-bis, introdotto al Senato, adotta una serie di misure per garantire una sollecita operatività del suddetto fondo, in particolare per incrementarne la provvista mediante l'individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.

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Il comma 2-ter, introdotto al Senato, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile, disponendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi da quello al pagamento del premio si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il comma 2-quater, introdotto al Senato, stabilisce che nella procedura di amministrazione straordinaria la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l'onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.
Il comma 3 reca l'abrogazione dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge 80/2008. Tale ultima disposizione ha dettato una disciplina specifica per la cessione di Alitalia, prevedendo deroghe alla normativa vigente sulle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato e sui relativi obblighi informativi. Il comma 4 - di cui si dispone l'abrogazione - esenta le determinazioni relative alla cessione del controllo, alle operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento della operazione e alle indennità da rilasciarsi in relazione alla situazione della società, dall'osservanza dell'articolo 80, comma 7, della legge n. 289/2002, concernente la determinazione del prezzo dei titoli destinati alla vendita.
L'articolo 4, infine, dispone come di consueto in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.
La disciplina oggetto del provvedimento va valutata, nel suo complesso, con riferimento alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato e, in particolare, con riferimento agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02), ove sono stabilite precise condizioni per l'autorizzazione degli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese.
Per quanto concerne, specificamente, l'articolo 1, comma 10 (capoverso 4-quinquies) del provvedimento all'esame, si osserva che la deroga introdotta alla normativa nazionale in materia di concentrazioni (legge n. 287 del 1990) lascia impregiudicata l'applicabilità della disciplina comunitaria in materia, recata dal Regolamento (CE) n. 139 del 2004 («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») Infatti, come specificato all'articolo 1 della stessa legge n. 287 del 1990, la normativa nazionale si applica in via sussidiaria, relativamente cioè alle solo distorsioni della concorrenza che non ricadono nell'ambito di applicazione della normativa comunitaria.
Ricorda, inoltre, che il 1o settembre 2008 il Governo italiano ha notificato alla Commissione europea il decreto-legge n. 134/2008 recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
Secondo fonti informali, a seguito di contatti con rappresentanti del Governo italiano in merito all'analisi preliminare del decreto legge 134/2008 e dell'invito a manifestare interesse pubblicato dal Commissario straordinario di Alitalia il 22 settembre 2008, il 2 ottobre 2008 la Commissione avrebbe espresso, in una lettera inviata alla autorità italiane, alcune indicazioni in merito ai parametri cui essa intenderebbe attenersi nella valutazione del piano industriale relativo alla vendita di Alitalia, non appena esso sarà comunicato alla Commissione.
In particolare, la Commissione avrebbe preannunciato l'intenzione di procedere a verificare: l'assenza di possibili aiuti di Stato alla società acquirente degli assets di Alitalia (in particolare, la Compagnia aerea italiana - CAI); l'assenza di una continuità aziendale tra Alitalia e la nuova società acquirente; il rispetto delle disposizioni comunitarie relative al funzionamento del mercato unico dell'aviazione; la valutazione, ove necessario (ad esempio, in

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caso di fusione con AirOne), della conformità dell'operazione con le norme comunitarie in materia di concorrenza.
Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Gianluca PINI (LNP) sottolinea l'estrema esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per l'esame del decreto-legge; invita quindi il relatore a fornire chiarimenti in ordine alla valutazione, da parte della Commissione europea, dei contenuti del provvedimento, tenuto conto del fatto che il ministro Tremonti ha dichiarato che le misure adottate non si configurano in alcun modo come aiuti di Stato. Chiede inoltre precisazioni in ordine alle disposizioni recate dall'articolo 3, in materia di responsabilità, anche sotto il profilo penale, dei manager di Alitalia.

Lucio STANCA (PdL) manifesta il proprio disagio per le condizioni nelle quali la Commissione è chiamata a lavorare, dovendo affrontare nell'ambito di una sola seduta questioni di particolare rilievo, quali sono quelle sollevate dal decreto-legge.

Sandro GOZI (PD) esprime forte dissenso per il metodo di lavoro imposto dal Governo alla Commissione, costretta ad avviare e concludere, in una breve seduta, un provvedimento così rilevante. Il decreto-legge, infatti, che modifica la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, è di fatto rivolto ad affrontare la vicenda Alitalia, al centro del dibattito politico degli ultimi mesi; ridurre a poche ore i tempi di esame significa calpestare le prerogative della Commissione e del Parlamento nel suo complesso. Non si tratta, a suo avviso, di un modo utile di procedere nemmeno per il Governo, che avrebbe bisogno di un sostegno parlamentare forte nell'affrontare una partita così importante in ambito comunitario. È infatti in gioco la questione del possibile contrasto del decreto-legge con la disciplina europea degli aiuti di Stato, sulla quale è in corso una valutazione da parte della Commissione, che dovrà a tal fine anche verificare l'assenza di una continuità aziendale tra Alitalia e la nuova società acquirente. Su questi aspetti il Governo avrebbe dovuto fornire indicazioni al Parlamento. Per tali motivi, preannuncia sin d'ora il voto contrario del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE (PD) esprime, in qualità di vicepresidente della Commissione, la propria preoccupazione per le condizioni nelle quali la Commissione è costretta a lavorare. Ridurre il Parlamento a mero passacarte diffonde l'idea che si tratti di un luogo dove si chiacchiera solamente, mentre altrove - al Governo - si lavora seriamente per risolvere i problemi del Paese. Si tratta di una visione inaccettabile, che respinge con fermezza.

Mario PESCANTE, presidente, condivide le preoccupazioni e il disagio manifestati dai colleghi in ordine alla limitatezza dei tempi concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento all'ordine del giorno. Si riserva sul punto di valutare, anche congiuntamente alle Presidenze di altre Commissioni, eventuali iniziative al fine di pervenire ad una organizzazione dei lavori meno penalizzante.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, in risposta alle osservazioni dei colleghi precisa, in via preliminare, che occorre distinguere, ai fini dell'esame della Commissione, gli aspetti relativi al decreto-legge in oggetto da quelli che concernono i precedenti decreti su Alitalia relativi al prestito-ponte. Precisa quindi, rispondendo alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Pini, che sul decreto-legge n. 134 del 2008 non è in corso né una procedura di infrazione né una procedura di esame formale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato. Il Governo ha correttamente notificato il provvedimento alla Commissione europea, che ha chiesto un via informale alcuni chiarimenti, indicando i criteri cui intende attenersi nel valutare i contenuti delle disposizioni. Con riferimento poi all'articolo

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3, precisa che le norme sono volte ad escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia unicamente per gli atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, ossia il 28 agosto 2008.

Antonio RAZZI (IdV) si associa alle considerazioni svolte dal deputato Gozi e preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 12.35.

ATTI COMUNITARI

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.35.

Proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale.
COM(2008)306 def.

(Parere alla XIII Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2008.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 12.55.