CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 ottobre 2008
77.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.10.

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite IX e X).
(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

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La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2008

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, integrando la relazione svolta nella seduta del 10 ottobre scorso, rileva che il testo trasmesso dalle Commissioni di merito non contiene il comma 13-bis dell'articolo 1, introdotto dal Senato, relativo alla cosiddetta norma «salva manager», la cui soppressione avevo preannunciato di chiedere nella proposta di parere che avrei dovuto presentare. Tuttavia, seppure nella sola parte motiva del parere, ritengo opportuno fare riferimento, in vista dell'esame in Assemblea, dell'esigenza che tale disposizione sia esclusa dal testo.
Rimane invece la questione del comma 1 dell'articolo 3, che le Commissioni di merito non hanno modificato. Come già rilevato nella relazione, si tratta di una disposizione volta a limitare la responsabilità di soggetti che hanno operato in relazione alla vicenda Alitalia per fatti compiuti dal 18 luglio 2007, data in cui il consiglio di amministrazione di Alitalia ha dichiarato chiusa la procedura competitiva, a trattativa diretta, avviata sulla base dell'atto di indirizzo approvato dal Governo per la riforma del settore del trasporto aereo e la privatizzazione di Alitalia, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Come ha già sottolineato, deve essere chiaro che non si tratta di esclusione di responsabilità penale. Tale esigenza è stata inserita dalla Commissione giustizia come condizione apposta al proprio parere sul testo. In realtà, che non si tratti di responsabilità penale già si evince in via interpretativa dai primi due periodi del predetto comma 1. Il primo periodo stabilisce che la responsabilità di determinati soggetti si trasferisce agli enti per i quali hanno operato. Considerato che il nostro ordinamento non prevede forme di responsabilità penali in capo a enti, si desume che la responsabilità delle persone fisiche che viene trasferita ad enti non è quella penale. Rimane, quindi, la responsabilità civile nonché quella amministrativa. Il secondo periodo prevede che la responsabilità amministrativa contabile dei medesimi soggetti di cui al primo periodo nonché di altri soggetti viene meno. Da ciò si desume che la responsabilità alla quale si riferisce il primo periodo è quella civile. Per evitare qualsiasi dubbio interpretativo rispetto alla responsabilità penale si potrebbe precisare che si tratta di responsabilità civile. Tale responsabilità, considerata la ratio della norma, potrebbe essere limitata a quella degli amministratori come definita dagli articoli 2392 e seguenti del codice civile (responsabilità verso la società e verso i creditori sociali).
Per quanto attiene al secondo periodo del comma 1, si pongono alcune questioni interpretative. La prima riguarda l'individuazione della responsabilità amministrativa contabile. Considerato che tra i soggetti beneficiari della norma vi sono soggetti pubblici si potrebbe ritenere che si tratti della responsabilità erariale rimessa alla giurisdizione della Corte dei Conti. Una volta individuata, questa potrebbe essere meglio definita nel testo.
Dubbi interpretativi sorgono anche in relazione ai destinatari della disposizione. Il testo si riferisce espressamente, oltre che ai soggetti di cui al primo periodo, ai «pubblici dipendenti» ed ai soggetti «comunque titolari di incarichi pubblici». Considerato che l'esclusione di responsabilità opera negli «stessi limiti» in cui si applica il trasferimento di responsabilità del primo periodo, appare indubbio che ci si riferisca a fatti relativi alla gestione delle società rientranti nella vicenda Alitalia. Ciò posto non è tuttavia chiaro in particolare quali siano i soggetti pubblici ai quali è fatto riferimento. Potrebbe essere opportuno un chiarimento in tal senso.
Alla luce di quanto rilevato, formula una proposta di parere favorevole con una condizione ed una osservazione (vedi allegato 1).

Antonino LO PRESTI (PdL) ritiene la proposta di parere del relatore pienamente condivisibile e ne sottolinea

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l'estrema chiarezza. Ritiene opportuno, peraltro, che le osservazioni apposte al parere, qualora non recepite dalle Commissioni di merito, si traducano in specifici emendamenti da presentare all'Assemblea, a firma del presidente della Commissione, del relatore e degli altri commissari che vorranno sottoscriverli.

Cinzia CAPANO (PD) condivide nella sostanza l'impostazione del parere del relatore ma, anche alla luce di quanto rilevato dall'onorevole Lo Presti, ritiene che l'osservazione dovrebbe essere coerentemente trasformata in condizioni. Infatti, i rilievi mossi al provvedimento sono talmente dirimenti da giustificare un parere contrario in caso di mancato accoglimento degli stessi. Ritiene in ogni caso necessaria la soppressione del comma 1 dell'articolo 3, in quanto questo prevede delle cause di esclusione di responsabilità che non trovano alcuna giustificazione.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, accoglie i rilievi dell'onorevole Capano circa la trasformazione dell'osservazione in condizione. Riformula conseguentemente la proposta di parere (vedi allegato 2).

Francesco Paolo SISTO (PdL), con riferimento all'articolo 3, comma 1, primo periodo, rileva che potrebbe essere sufficiente il riferimento alla responsabilità civile, senza indicazione della fonte normativa.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, nel replicare all'onorevole Sisto, fa presente che sarà sempre possibile formulare proposte emendative nel prosieguo dell'esame in Assemblea.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, come riformulata.

Cinzia CAPANO (PD) dichiara il proprio voto di astensione, poiché ritiene che il comma 1 dell'articolo 3 debba essere soppresso.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.
Doc. XXII, n. 1 ed abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Angela NAPOLI (PdL), relatore, rileva che il provvedimento in esame è volto ad istituire una Commissione monocamerale di inchiesta con il compito di indagare sulle cause e sulle responsabilità degli errori sanitari nelle strutture pubbliche e private e sulle cause di ordine normativo, amministrativo, gestionale, finanziario, organizzativo e funzionale ovvero attinenti al sistema di monitoraggio e di controllo che, nelle regioni interessate dal decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2007, n. 64, hanno contribuito alla formazione di disavanzi sanitari non sanabili autonomamente dalle regioni medesime, anche al fine di accertare le relative responsabilità. Si ricorda che il predetto decreto era volto proprio a risanare il disavanzo sanitario in quelle regioni nelle quali esso aveva superato una certa soglia.

La Commissione, composta da ventuno deputati, è istituita per la durata della XVI legislatura. Secondo quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione, essa procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone

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il mantenimento, la Commissione dispone la segretazione degli atti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale. Inoltre, La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di per i quali è stato disposto il segreto dall'autorità giudiziaria o dalla Commissione stessa.
Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, si segnala, in primo luogo, l'esigenza che siano limitati i poteri della Commissione di inchiesta escludendo che possa adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale, secondo quanto previsto anche da ultimo dalla legge 4 agosto 2008, n. 132, istitutiva di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Ciò in quanto i predetti provvedimenti, fortemente limitativi di diritti costituzionalmente garantiti, non sono funzionali ai compiti della Commissione d'inchiesta.
Inoltre, deve essere meglio precisato il rapporto con l'autorità giudiziaria in relazione alle indagini in corso. In particolare, così come da ultimo è stato previsto dalla predetta legge, si potrebbe inserire all'articolo 2, dopo il comma 2, un comma volto a prevedere che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente a trasmettere gli atti e possa ritardare la trasmissione con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto può avere una efficacia di sei mesi ed essere rinnovato. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non dovrebbe avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
Propone, quindi, di esprimere un parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).

Alfonso PAPA (PdL) sottolinea l'opportunità e l'utilità che l'esito dei lavori dell'istituenda commissione di inchiesta siano portati a conoscenza anche della Commissione Giustizia, quale naturale sbocco valutativo. Segnala infatti che la tematica illustrata dal relatore riguarda situazioni di grave disavanzo nella gestione della sanità da parte di talune regioni, nelle quali si pone la concreta eventualità di un commissariamento, con gravi conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa, contabile e penale.

Giulia BONGIORNO, presidente, dopo aver ricordato che il parere proposto dalla relatrice ricalca quelli già espressi dalla Commissione Giustizia per l'istituzione di altre commissioni di inchiesta, rassicura l'onorevole Papa sul fatto che certamente si creeranno gli opportuni raccordi fra la Commissione Giustizia e l'istituenda Commissione di inchiesta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.
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Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
(limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.
Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'Interno.
Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza).
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione - Relazioni favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti riferiti ai provvedimenti in esame (vedi allegato 4) e ricorda che nella seduta di ieri si era iscritta a parlare l'onorevole Capano, alla quale dà la parola. Avverte che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta di relazione contraria (vedi allegato 5).

Cinzia CAPANO (PD) dopo aver premesso che il suo intervento non sarà animato da spirito di parte bensì da spirito di collaborazione nei confronti di chi si trova a gestire il ministero della giustizia in una fase tanto difficile, rileva come i provvedimenti in esame apportino dei tagli pesantissimi al bilancio della giustizia, tali da rendere complessa, in prospettiva, perfino una gestione minimale della giustizia medesima. Come si evince dai documenti di bilancio, è prevista, infatti, una riduzione dal 20 al quaranta per cento sul 2010, nonché una riduzione per il 2009 di oltre 600 milioni di euro rispetto al 2008, sia per spese di investimento che per spese correnti. Questi dati, tra l'altro, non solo non consentiranno di procedere alle necessarie assunzioni di nuovi magistrati, ma comporteranno una sensibile e progressiva riduzione del numero degli stessi.
Sottolinea inoltre che, al contrario di quanto affermato dal Ministro della giustizia e, nel corso dell'audizione del 9 ottobre scorso, anche dal capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, il taglio complessivo di 600 milioni di euro non sarà affatto compensato, se non in minima parte, né dal fondo unico per la giustizia né dal fondo relativo ai crediti riferiti alle spese di giustizia nonché alla gestione del recupero delle pene pecuniarie. Il fondo unico per la giustizia, infatti, attribuisce un vantaggio che consiste non nella diretta attribuzione di risorse ai ministeri interessati - fra i quali vi è anche il ministero della giustizia - subordinatamente ad un discutibile potere discrezionale attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri. Il vantaggio consiste, segnatamente, nei risultati della gestione finanziaria effettuata da Equitalia S.p.A. con riferimento a risorse che costituiscono proventi di reato. Tali risorse, tra l'altro, se non interviene una sentenza di condanna passata in giudicato, dovranno essere restituite agli aventi diritto: fino a quel momento, pertanto, sono solo temporaneamente gestite. Sottolinea quindi come il vantaggio in termini di gestione finanziaria del predetto fondo possa coprire una minima percentuale rispetto al taglio di spesa subito. Quanto al secondo fondo, relativo ai crediti riferiti alle spese di giustizia nonché alla gestione del recupero delle pene pecuniarie, ricorda che l'effettiva recuperabilità dei predetti crediti è, come noto, del tutto aleatoria e si realizza in una percentuale minima. Stima conclusivamente che, in virtù dei due fondi citati, il ministero della giustizia potrà recuperare non più di 90 milioni di euro, a fronte dei 600 che sono stati tagliati.

Giulia BONGIORNO, presidente, invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimersi in ordine alle proposte emendative presentate.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, esprime parere favorevole sugli identici

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emendamenti 1713/II/3.1 Contento e 1713/II/3.2 Ferranti nonché sull'emendamento 1714/II/Tab. 10.1 Contento. Esprime parere contrario sulle altre proposte emendative.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI si rimette alla Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti 1713/II/3.1 Contento e 1713/II/3.2 Ferranti; respinge gli emendamenti 1713/II/Tab.A.1, 1713/II/Tab.A.2, 1713/II/Tab.A.3, 1713/II/Tab.A.4, 1714/II/Tab.5.1 e 1714/II/Tab.5.2 Ferranti; approva quindi l'emendamento 1714/II/Tab.10.1 Contento.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 2, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, con riferimento all'edilizia giudiziaria.

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 2 con riferimento all'edilizia giudiziaria e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 5, concernente lo stato di previsione del Ministero della giustizia e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria.

La Commissione approva la proposta di relazione sulla tabella n. 5 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, risultando preclusa la proposta di relazione alternativa. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, propone di approvare una relazione favorevole sulla tabella n. 8, concernente lo stato di previsione del Ministero dell'Interno e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, con riferimento al fondo per il contrasto della pedopornografia su internet e per la protezione delle infrastrutture informatiche di interesse nazionale, ai programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari, al fondo di solidarietà per le vittime dell'usura e delle richieste estorsive e al fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 8 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

Maurizio PANIZ (PdL), relatore, propone di approvare una relazione favorevole, che tenga conto degli emendamenti approvati, sulla tabella n. 10, concernente lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, limitatamente alle parti di competenza della Commissione (vedi allegato 6).

La Commissione, per quanto di competenza, approva la proposta di relazione sulla tabella n. 10 e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Nomina quindi il deputato Paniz relatore presso la Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 16 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 9.45.

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Disposizioni in materia di reati ministeriali
C. 891 Consolo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Enrico COSTA (PdL), relatore, intervenendo sull'ordine dei lavori, preso atto che non vi sono iscritti a parlare e considerato che sul provvedimento sono già intervenuti i gruppi di opposizione, chiede che si proceda alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Pierluigi MANTINI (PD) fa presente che la mancanza di iscritti a parlare nella seduta odierna dipende esclusivamente dalla ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, dovuta alla riunione del Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Il provvedimento in questione infatti è estremamente controverso, richiede un approfondito esame e vi è certamente interesse da parte dei gruppi di opposizione ad intervenire ulteriormente. Non condivide pertanto la richiesta dell'onorevole Costa, non ritenendo affatto esaurita la fase dell'esame preliminare.

Cinzia CAPANO (PD) concorda con le osservazioni dell'onorevole Mantini, lamentando la ristrettezza dei tempi nei quali, in generale, la Commissione Giustizia è costretta ad esaminare i provvedimenti ad essa assegnati.

Giulia BONGIORNO, presidente, assicura all'onorevole Costa che la sua richiesta sarà esaminata nel corso della prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che sarà convocata martedì prossimo.

Enrico COSTA (PdL) chiede che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia convocato oggi stesso o nella giornata di domani, al fine di programmare i lavori della Commissione per la prossima settimana.

Giulia BONGIORNO, presidente, considerata la delicatezza del provvedimento e preso atto anche delle osservazioni degli onorevoli Mantini e Capano, non ravvisa la necessità di anticipare la riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rispetto alla consueta riunione del martedì. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.
C. 410 Contento.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 ottobre 2008.

Antonino LO PRESTI (PdL), relatore, ricorda che il tema della class action è in corso di approfondimento ormai da diversi anni e che pertanto sono già state enucleate, anche dalla dottrina civilistica e processual civilistica, tutte le problematiche rilevanti. Potrebbero quindi essere maturi i tempi per la presentazione della proposta di un testo base.

Pierluigi MANTINI (PD) non condivide l'osservazione dell'onorevole Lo Presti, poiché, proprio in ragione dell'estrema complessità del provvedimento, è necessario compiere un accurato esame preliminare.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.55.

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AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 1440 Governo, C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli, C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini, e C. 1252 Mussolini.

Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini, C. 688 Prestigiacomo, C. 574 De Corato, C. 952 Pelino e C. 1424 Governo.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana, C. 1155 Bongiorno, C. 1305 Pagano, C. 205 Cirielli, C. 1361 Mazzocchi, C. 1522 Palomba, C. 1672 Veltroni e C. 1344 Barbareschi.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.
C. 1658 Concia.