CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2008
72.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Gianfranco CONTE, indi del vicepresidente Cosimo VENTUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009 (limitatamente alle parti di competenza).
C. 1714 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Gianfranco CONTE, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 1713, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009), ed il disegno di legge C. 1714, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011» e le annesse Tabella 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2009, e la Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia

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e delle finanze per l'anno finanziario 2009.
L'esame si concluderà con la trasmissione alla Commissione Bilancio di una relazione e con la nomina di un relatore, il quale potrà partecipare alle sedute di quella Commissione.
In particolare, per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, la Commissione esaminerà lo stato di previsione dell'entrata (Tabella 1) e lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza.
Per quanto concerne la formulazione e l'ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, segnala le conseguenze sotto questo profilo delle novità recate dall'articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai sensi del quale, in via sperimentale, limitatamente all'anno 2009, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è stata introdotta la possibilità, nell'ambito della legge di bilancio, di rimodulare le dotazioni finanziarie tra i programmi di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria per le spese in annualità e a pagamento differito. Per effetto di tale disposizione, a differenza di quanto si è verificato finora, possono essere rimodulati, nell'ambito del disegno di legge di bilancio, anche stanziamenti determinati da disposizioni legislative sostanziali. Gli stanziamenti rimodulabili sono individuati nell'allegato tecnico per capitoli contenuto nelle tabelle relative a ciascun stato di previsione della spesa, mediante l'apposizione della lettera (R) sotto la denominazione dei capitoli interessati.
Le previsioni in ordine alla rimodulabilità degli stanziamenti all'interno del disegno di legge di bilancio comportano inevitabili conseguenze per quanto concerne l'individuazione dei limiti di emendabilità degli stanziamenti di spesa. In particolare, devono ritenersi ammissibili:
a) gli emendamenti che rechino variazioni in aumento, a condizione che siano riferite ad unità previsionali di base (u.p.b.) all'interno delle quali sono presenti capitoli che possono essere oggetto di rimodulazione ai sensi del citato articolo 60, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008. Tali emendamenti dovranno in ogni caso essere compensati attraverso una riduzione di pari importo di altra u.p.b. incluse in programmi relativi alla medesima missione, all'interno della quale sono presenti capitoli suscettibili di rimodulazione. Resta fermo che emendamenti che comportino rimodulazioni tra u.p.b. appartenenti a missioni diverse devono ritenersi ammissibili soltanto qualora incidano esclusivamente su spese di carattere discrezionale per la parte non vincolata (come desumibile dalle schede di analisi incluse nelle tabelle di ciascun stato di previsione della spesa);
b) gli emendamenti che rechino variazioni in riduzione riferite alle u.p.b. di cui al punto 1, a condizione che la diminuzione proposta non ecceda l'importo corrispondente, per ciascuna u.p.b. oggetto di variazione, alla somma degli stanziamenti dei capitoli rimodulabili.

Occorre inoltre tener presente che, in conformità con le limitazioni previste dal comma 3 dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008, nel caso di emendamenti che propongano la riduzione dello stanziamento di u.p.b. per interventi e il contestuale aumento dello stanziamento di u.p.b. per funzionamento, la riduzione non può essere superiore al 10 per cento dello stanziamento relativo a interventi.
Per quanto attiene alle regole di ammissibilità degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, definite in via generale dal comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento, segnala le conseguenze derivanti dal disposto del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale ha previsto, con riferimento alla legge finanziaria per il 2009, in via sperimentale, che essa possa recare soltanto disposizioni riconducibili al suo contenuto tipico, con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico.

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Come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione Bilancio nella seduta del 2 ottobre 2008 ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, di cui all'articolo 120, comma 3, del Regolamento, «la definizione del limite di contenuto del disegno di legge finanziaria deve ovviamente riferirsi anche alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al testo del disegno di legge governativo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni del citato comma 1-bis dell'articolo 1 del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.».
Devono ritenersi pertanto inammissibili in quanto estranei al contenuto proprio della legge finanziaria:
a) gli emendamenti volti ad introdurre nel testo deleghe legislative;
b) gli emendamenti che rechino norme di carattere ordinamentale o organizzatorio che siano prive di effetti finanziari (o i cui effetti finanziari risultino trascurabili rispetto alla portata dell'emendamento);
c) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa, anche se finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia;
d) gli emendamenti recanti norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata che abbiano carattere localistico o microsettoriale.

Da ultimo per quanto attiene all'organizzazione dei lavori, ricorda che, secondo quanto convenuto in seno all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la Commissione concluderà l'esame dei disegni di legge nella seduta di mercoledì 15 ottobre.

Marco PUGLIESE (PdL), relatore, nell'illustrare i disegni di legge in esame, evidenzia innanzitutto come il disegno di legge finanziaria, si componga quest'anno di soli 3 articoli: l'articolo 1, come al solito, stabilisce i risultati differenziali di finanza pubblica che dovranno essere raggiunti nell'anno 2009, relativamente al livello massimo del saldo netto da finanziarie ed al ricorso al mercato, che sono fissati, rispettivamente, in 33,6 miliardi di euro (al netto di 7,07 miliardi di regolazioni debitorie) e in 260 miliardi di euro in termini di competenza (compreso l'indebitamento all'estero, per un importo non superiore a 4 miliardi).
L'articolo 2 contiene la proroga di talune agevolazioni fiscali già contemplate per gli anni precedenti, ulteriori misure agevolative tributarie per l'agricoltura e l'autotrasporto, norme in materia di gestioni previdenziali, nonché relative ai rinnovi contrattuali del personale statale, mentre l'articolo 3, come di consueto, reca la norma di approvazione delle Tabelle allegate alla legge finanziaria.
In linea generale segnala quindi come la composizione del disegno di legge costituisca una notevole novità rispetto alla prassi seguita in precedenza: infatti, il provvedimento ha un contenuto particolarmente ridotto, in quanto la maggior parte delle misure sostanziali relative alla manovra finanziaria triennale sono già state anticipate dal Governo con il decreto-legge n. 112 del 2008.
Sottolinea inoltre come, in forza del disposto dell'articolo 1, comma 1-bis, del predetto decreto-legge n. 112, per il 2009, in via sperimentale, la legge finanziaria può contenere esclusivamente «disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, nonché di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico».
Pertanto, alla luce di tale nuova impostazione del procedimento di formazione della manovra finanziaria, il disegno di legge non innova in modo sostanziale il quadro normativo vigente, limitandosi strettamente ai contenuti propri della legge finanziaria, come definiti dall'articolo 11 della legge n. 468 del 1978, nel testo in vigore precedentemente alla riforma operata dalla legge n. 208 del 1999.

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Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanza pubblica, il disegno di legge finanziaria per il 2009 non comporta effetti correttivi in termini di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche, la cui incidenza sul PIL rimane pertanto fissata per il triennio 2009-2011 nei valori indicati dalla Nota di aggiornamento al DPEF, la quale, pur rivedendo lievemente al rialzo le stime del saldo - in ragione del deterioramento della congiuntura economica internazionale e dell'aumento della spesa per interessi derivante dalle turbolenze nei mercati finanziari - ha confermato l'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nel 2011.
Analogamente, gli interventi introdotti dalla legge finanziaria non incidono sul fabbisogno del settore statale, mentre variazioni in diminuzione nel biennio 2009-2010 e in aumento nel 2011 sono previste in termini di saldo netto da finanziare.
Per quanto concerne l'entità della manovra, il disegno di legge reca nuove o maggiori spese correnti, per un ammontare pari ad oltre 5,45 miliardi di euro per il 2009, e ad 5,23 miliardi per il 2010 e il 2011, cui si aggiungono 507 milioni di euro per il 2009, 314 milioni per il 2010 e 181 milioni per il 2011 di minori entrate.
La riduzione delle entrate è interamente attribuibile alla diminuzione delle entrate tributarie (- 507 milioni, da ascriversi alle agevolazioni tributarie, in larga parte proroghe, disposte dall'articolo 2 del disegno di legge), in minima parte compensata da un incremento delle entrate extratributarie (+ 91 milioni di euro, interamente riconducibili al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di parte delle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale).
Tali oneri sono più che compensati da una riduzione delle spese correnti pari a circa 6,9 miliardi di euro per il 2009, a 7,11 miliardi per il 2010 e a 7,3 miliardi per il 2011, cui si aggiungono 91 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni per il 2010 di maggiori entrate.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala i commi da 1 a 20 dell'articolo 2.
Il comma 1 prevede l'applicazione a regime dell'aliquota IRAP ridotta dell'1,9 per cento in favore delle imprese agricole, delle cooperative, della piccola pesca e dei loro consorzi: in tal modo il regime IRAP agevolato per il settore agricolo che, in precedenza, veniva prorogato di anno in anno in sede di legge finanziaria, risulta stabilizzato a regime.
Il comma 2 prevede l'applicazione a regime alle imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne o lagunari, a decorrere dal 2009, nella misura dell'80 per cento, delle agevolazioni tributarie e contributive originariamente previste dagli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997 per l'utilizzo di navi iscritte nel Registro internazionale.
Anche in tal caso la disposizione rende permanenti tali benefici, che venivano invece disposti anno per anno in sede di legge finanziaria.
Per quanto riguarda il contenuto delle predette agevolazioni, ricorda che esse consistono nell'attribuzione di un credito d'imposta corrispondente all'imposta IRPEF dovuta sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo corrisposti al personale imbarcato, nella riduzione al 20 per cento del reddito imponibile a fini IRPEF ed IRES, nonché nell'esonero degli oneri contributivi a carico delle imprese armatoriali relativi al personale imbarcato.
Il comma 3 estende anche al 2009 la compensabilità, a valere sui versamenti unitari tributari e contributivi effettuati in corso d'anno, delle somme pagate durante il 2008 a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
L'utilizzazione in compensazione può avvenire nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione

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del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'agevolazione era stata introdotta dal comma 103 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2007), ed era stata successivamente prorogata dal comma 396 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007), e dal comma 169 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008).
Il comma 4 proroga anche per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la possibilità di dedurre forfetariamente le spese non documentate relative ai trasporti effettuati personalmente dai titolari di imprese di trasporto all'interno del comune di residenza.
Ricorda che tale deduzione ammonta al 35 per cento della deduzione spettante al medesimo titolo per i trasporti effettuati nella regione di residenza o in quelle limitrofe, la quale è fissata dall'articolo 66, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, in euro 7,75 giornalieri per i trasporti effettuati oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.
L'agevolazione era stata introdotta per la prima volta dal comma 106 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.
Il comma 5 consente, per il 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, di detrarre dall'imposta dovuta a titolo di IRPEF una quota pari al 19 per cento delle spese sostenute a proprio carico per l'autoaggiornamento e la formazione, fino ad un importo massimo di 500 euro.
Identica disposizione era recata, per l'anno 2008, dall'articolo 1, comma 207, della legge n. 244 del 2007.
Il comma 6 dispone l'applicazione a regime, e non più in via temporanea, della possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19 per cento le spese sostenute per la frequenza ad asili nido, nella misura massima di 632 euro annui per ciascun figlio.
L'agevolazione era stata introdotta dal comma 335 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005 ed era stata poi prorogata, per i rispettivi periodi di imposta, dal comma 400 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, e dal comma 201 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2009 la possibilità di detrarre dall'IRPEF il 19 per cento delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale nella misura massima di 250 euro annui. L'agevolazione è fruibile anche qualora le spese siano sostenute in favore di soggetti fiscalmente a carico i sensi dell'articolo 12 del TUIR.
La misura era stata introdotta, per il 2008, dall'articolo 1, comma 309, della legge n. 244 del 2007.
Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2009 l'applicabilità delle agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina.
Ricorda, al riguardo, che tali agevolazioni, introdotte per la prima volta dall'articolo 28 della legge n. 454 del 1961, consistono essenzialmente nell'esenzione dall'imposta di bollo di tutti gli atti, documenti, certificazioni ed attestazioni riguardanti la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina e l'arrotondamento o accorpamento dei terreni montani, nonché nell'applicazione in misura fissa dell'imposta di registro e di quella ipotecaria sui medesimi atti. Le agevolazioni sono state successivamente prorogate da numerose disposizioni, tra le quali, da ultimo, il comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Il comma 9 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2009, l'esenzione dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali, nonché dalle tasse di concessione governativa, gli atti, i contratti, i documenti e le formalità per la ricostruzione o riparazione di immobili distrutti o danneggiati dal terremoto del Belice del 1968.
Tale esenzione, più volte prorogata, era stata originariamente disposta dall'articolo 43, comma 3, della legge n. 66 del 2002, ed è stata differita, da ultimo, al 31 dicembre 2008, dall'articolo 19-bis del decreto-legge n. 248 del 2007.

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Il comma 10 prevede l'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali per gli atti relativi alla trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende di servizio o in persone giuridiche di diritto privato, effettuati nel corso del 2009.
Tale beneficio fiscale, applicabile inizialmente, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001, agli atti effettuati entro il 31 dicembre 2003, è stato oggetto di numerose proroghe, che ne hanno esteso l'applicazione fino al 30 giugno 2008.
Il comma 11 prevede l'applicabilità a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2009, delle agevolazioni relative alla riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas naturale per gli usi industriali, in favore dei soggetti che registrino consumi annui superiori a 1,2 milioni di metri cubi prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 356 del 2001. In base alla predetta agevolazione, la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro al metro cubo anziché a 0,012 euro.
La disposizione rende quindi strutturale un'agevolazione che era stata introdotta originariamente dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria per il 2001), con scadenza al 30 giugno 2001, ed è stata oggetto di successive proroghe temporanee, l'ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall'articolo 38 del decreto- legge n. 248 del 2007.
Il comma 12 prevede l'applicabilità a regime, a decorrere dal 1o gennaio 2009 delle agevolazioni relative alla riduzione di 50 lire (0,026 euro) al litro o al chilogrammo, del costo del gasolio o del GPL impiegati nelle aree montane, nei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E ed in quelli ubicati nella regione Sardegna e nelle isole minori, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge n. 356 del 2001, nonché all'incremento di 30 lire (0,015 euro) per Kilowattora del credito d'imposta previsto dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 356 per la gestione di reti per il riscaldamento alimentate con biomassa o da energia geotermica.
In conseguenza della misura di riduzione dell'accisa, i soggetti residenti nelle zone interessate pagheranno un'accisa di 0,274 euro per litro per il gasolio da riscaldamento e di 0,031 euro per chilogrammo di GPL.
La disposizione rende quindi strutturali agevolazioni oggetto di numerose proroghe temporanee, l'ultima delle quali, che consentiva la fruizione del beneficio fino al 31 dicembre 2008, è stata introdotta dall'articolo 1, comma 240, della legge n. 244 del 2007.
Il comma 13 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2009, l'applicazione della riduzione di 50 lire (0,026 euro) per litro o per chilogrammo dell'accisa sul gasolio e sul GPL usati come combustibile per riscaldamento nelle frazioni non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, prevista dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 448 del 2001.
Il comma 14 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2009, l'esenzione dall'accisa sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra; l'agevolazione è inoltre estesa agli oli di origine vegetale utilizzati come combustibili nelle stesse coltivazioni.
L'agevolazione sul gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle serre, inizialmente introdotta dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 268 del 2000, per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, è stata oggetto di numerose proroghe, l'ultima delle quali, al 31 dicembre 2008, è stata disposta dall'articolo 1, comma 175, della legge n. 244 del 2007.
Il comma 15 proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2011, l'applicazione delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2010.
Ricorda, a tale riguardo, che tali agevolazioni consistono nella detraibilità a fini IRPEF del 36 per cento delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, fino ad un massimo di 48.000 euro, dalla detraibilità del 36 per cento delle spese sostenute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare per il restauro, il risanamento o la ristrutturazione di interi fabbricati, successivamente

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alienati, nonché nell'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10 per cento sulle prestazioni avente ad oggetti i predetti interventi di recupero del patrimonio edilizio. La disposizione fissa inoltre al 30 giugno 2011 il termine entro il quale devono essere conclusi i lavori di restauro o ristrutturazione operati su interi fabbricati da parte di imprese di costruzione, ed al 30 giugno 2012 il termine entro il quale i predetti fabbricati devono essere alienati o assegnati.
Mentre la detrazione fiscale spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura, analogo obbligo non è previsto per avvalersi dell'aliquota IVA ridotta.
Le agevolazioni erano state prorogate, da ultimo, dai commi 17 e 18 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007.
Il comma 16 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15, quantificati in 897,7 milioni di euro per il 2009, in 562,8 milioni nel 2010 ed in 438,4 milioni a decorrere dal 2011. In particolare si prevede che alla maggiore spesa si faccia fronte, quanto a 898 milioni per il 2009, a 500 milioni per il 2010 ed a 438,4 milioni a decorrere dal 2011, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 63, comma 8 del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale è appunto finalizzato al finanziamento delle misure di proroga di agevolazioni fiscali già vigenti. Alla restante parte dell'onere si farà invece fronte mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5 del decreto-legge n. 282 del 2004, ed integrato dall'articolo 63, comma 10, del predetto decreto-legge n. 112.
Rileva come, a seguito dell'impiego disposto dal comma, il Fondo di cui all'articolo 63, comma 8, del decreto-legge n. 112, risulterebbe azzerato per il 2009 e per il 2010, risultando invece una disponibilità residua di circa 60 milioni di euro per le annualità a decorrere dal 2011.
I commi 17, 18 e 19 recano agevolazioni fiscali in favore del settore dell'autotrasporto, per un complessivo ammontare massimo di 100 milioni di euro.
In particolare il comma 17 prevede la rideterminazione, nel limite di complessivi 30 milioni di euro:
a) della quota di indennità percepita nel corso del 2009 dagli autisti dipendenti da imprese di autotrasporto merci per trasferte o missioni fuori del territorio comunale che non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, a fini IRPEF, che attualmente è fissata nella parte eccedente 46,48 euro giornalieri per le trasferte in Italia e in 77,47 euro giornalieri per le trasferte all'estero;
b) dell'importo della deduzione forfetaria per le spese sostenute dalle imprese di autotrasporto merci relative a trasferte effettuate da propri dipendenti fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, che attualmente è fissata in 59,65 euro giornalieri per le trasferte in Italia ed in 95,8 euro giornalieri per le trasferte all'estero.

Il comma 18 stabilisce che, entro il limite di spesa di 30 milioni di euro, sarà stabilita la percentuale delle somme percepite nel corso del 2009 a titolo di prestazione di lavoro straordinario dagli autisti dipendenti da imprese di autotrasporto merci che non concorrono alla formazione del reddito imponibile a fini fiscali e contributivi.
Tale previsione si connette con la disposizione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 93 del 2008, il quale stabilisce che le somme erogate a livello aziendale per prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro supplementare o in relazione ad incrementi di produttività, sono soggette ad imposta sostitutiva nel limite di tremila euro lordi: a tal fine la disposizione del comma 18 specifica che la quota di straordinario esclusa dal reddito imponibile rileva nella sua interezza ai fini dell'applicazione della predetta imposta sostitutiva, vale a dire ai fini del raggiungimento del limite di reddito entro il quale si applica tale imposizione sostitutiva.

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In riferimento ai commi 17 e 18 ricorda come essi ricalchino sostanzialmente i commi 24 e 25 dell'articolo 83-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, relativi all'anno 2008.
Il comma 19 prevede il riconoscimento, per l'anno 2009, entro un limite di spesa complessiva di 40 milioni di euro, di un credito di imposta su quota parte delle tasse automobilistiche pagate nel 2008 per i veicoli di massa complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. La disposizione specifica che l'ammontare del credito deve essere determinato in termini tali da risultare doppio, per i veicoli di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, rispetto a quello riconosciuto ai veicoli di massa compresa tra 7,5 ed 11,5 tonnellate. Inoltre si indica che il credito è usufruibile attraverso il meccanismo della compensazione tra imposte e contributi previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e che esso non concorre né alla formazione del valore della produzione netta a fini IRAP né alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né rileva ai fini del rapporto tra l'ammontare dei ricavi e proventi che concorrano a formare il reddito imponibile o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, rapporto rilevante per la determinazione della deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi diversi, di cui, rispettivamente, agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Il comma 20 prevede che la determinazione delle agevolazioni recate dai commi 17, 18 e 19, nonché le altre disposizioni applicative necessarie, siano operate con provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il comma 21 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall'attuazione dei commi da 17 a 20, ai quali si provvede a valere sulle risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa attualmente giacenti al di fuori della tesoreria statale: le risorse a tal fine necessarie sono versante alle entrate del bilancio dello Stato, per 90,5 milioni per il 2009 e per 9,5 milioni nel 2010.
Per quanto riguarda le Tabelle allegate al disegno di legge finanziaria, di cui all'articolo 3, la Tabella A, relativa al Fondo speciale di parte corrente prevede, per quanto riguarda l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, uno stanziamento di 9,7 milioni per il 2009 e di 5,4 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011; secondo la relazione illustrativa al disegno di legge, tali accantonamenti sono finalizzati alla copertura delle spese concernenti la ratifica di un accordo internazionale, nonché per quelle attinenti al disegno di legge S. 733, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, attualmente all'esame del Senato.
Con riferimento alla Tabella B, relativa al Fondo speciale di conto capitale l'accantonamento afferente al Ministero dell'economia e delle finanze reca uno stanziamento di 500 milioni per il solo anno 2010, anch'esso finalizzato alla copertura delle spese, secondo la relazione illustrativa determinate dal disegno di legge S. 733, recante disposizioni in materia di pubblica sicurezza, attualmente all'esame del Senato.
Per quanto attiene alla Tabella C, relativa agli stanziamenti la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria, segnala innanzitutto il finanziamento in favore dell'Agenzia del demanio, per un ammontare pari a 105 milioni per il 2009, a 102,3 milioni per il 2010 ed a 88,3 milioni per il 2011. Un ulteriore stanziamento di 96,5 milioni per il 2009 e di 88,1 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 è previsto per il finanziamento della riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano per usi civili nelle aree del centro-nord.
Segnala altresì lo stanziamento di 8,4 milioni in ciascuno degli anni nel 2009 e 2010 e di 6,2 milioni nel 2011 in favore della CONSOB.
Con riferimento alla Tabella F, relativa alla rimodulazione delle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali, segnala il

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limite di spesa di complessivi 39,9 milioni di euro per ciascuno degli anni compresi nel triennio, per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo della Guardia di finanza. Nel medesimo contesto si segnala lo stanziamento di 1,3 milioni nel 2009 per il miglioramento delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche del medesimo Corpo.
Segnala altresì diversi stanziamenti volti a finanziare il meccanismo del credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. In tale contesto, si prevede lo stanziamento di 347 milioni nel 2009, di 550 milioni nel 2010 e di 402 milioni nel 2012 per l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative all'acquisizione di beni strumentali nuovi per strutture produttive ubicate nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise. Ulteriori 533,6 milioni nel 2009, 654 milioni nel 2010 e 65 milioni nel 2011 sono destinati al finanziamento dei crediti d'imposta per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale. Per il finanziamento dei crediti d'imposta in favore della crescita dimensionale delle aggregazioni professionali si dispone uno stanziamento di 10,6 milioni nel 2009, di 10,4 milioni nel 2010 e di 8 milioni nel 2011.
In riferimento alle agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca costiera, ovvero la pesca nelle acque interne e lagunari, si dispone uno stanziamento di 2 milioni di euro nel 2009.
Un ulteriore stanziamento di 7,7 milioni nel 2009, di 7,5 milioni nel 2010 e di 5,8 milioni nel 2011, è previsto per il finanziamento del credito d'imposta in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio ed all'ingrosso relativamente alle spese sostenute per prevenire atti illeciti ed installare apparecchi di videosorveglianza.
Si prevede altresì lo stanziamento di 3,8 milioni nel 2009, di 3,7 milioni nel 2010 e di 2,9 milioni nel 2011, per il finanziamento del credito d'imposta per le spese sostenute dai tabaccai in relazione all'acquisto di un impianto di sicurezza e per la diffusione di strumenti di pagamento con moneta elettronica.
50 milioni di euro nel 2009 sono invece stanziati per il finanziamento dell'istituzione di zone franche urbane nei centri caratterizzati da degrado urbano e sociale.
Per quanto riguarda il disegno di legge C. 1714, recante il bilancio annuale di previsione dello Stato e il bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011, ricorda innanzitutto come esso sia impostato secondo la nuova struttura contabile per missioni e programmi, volta a privilegiare il contenuto funzionale della spesa, introdotta con la legge di bilancio 2008.
Esso presenta tuttavia rilevanti novità rispetto allo scorso anno, sia in ordine all'arco temporale di riferimento, sia in termini di contenuti e portata decisionale del documento.
Sul processo di formazione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente ha infatti inciso in maniera sostanziale la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 112 del 2008, con il quale, ai fini del rispetto degli impegni di medio periodo assunti con l'Unione europea nell'ambito del Patto di stabilità e crescita, è stata realizzata una manovra di stabilizzazione della finanza pubblica riferita al triennio 2009-2011.
Il processo di programmazione economico-finanziaria è stato dunque anticipato nella tempistica ed impostato su base triennale, al fine di conferire alle Amministrazioni maggiori certezze nella pianificazione delle risorse disponibili e nella programmazione delle attività connesse alle missioni e ai programma di spesa di propria competenza.
Gli effetti del decreto-legge n. 112, approvato prima della presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge finanziaria, risultano pertanto già contabilizzati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per l'esercizio 2009 e nel bilancio pluriennale 2009-2011.
La normativa recata dall'articolo 60 del citato decreto-legge n. 112 ha peraltro introdotto alcuni criteri specifici per quanto concerne la determinazione degli

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stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato da iscrivere a legislazione vigente per il 2009, in quanto, ai fini del conseguimento dell'obiettivo del sostanziale pareggio di bilancio nell'anno 2011, i commi 1 e 2 del medesimo articolo hanno disposto una sensibile riduzione delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente per il triennio 2009-2011 delle missioni di spesa di competenza dei vari Ministeri, secondo gli importi indicati nell'elenco n. 1 allegato al decreto-legge.
Con riferimento all'anno 2009, il totale delle riduzioni operate alle dotazioni del bilancio a legislazione vigente è stata pari ad oltre 8 miliardi di euro, di cui la parte preponderante, più di 6 miliardi, è costituita da riduzioni apportate a spese predeterminate per legge.
Negli anni successivi, la riduzione delle risorse a legislazione vigente del bilancio dello Stato raggiunge l'entità di 9 miliardi nel 2010, di cui 6,7 miliardi relativi a spese predeterminate per legge, e aumenta fino a oltre 15 miliardi di euro per il 2011, di cui 11,8 miliardi relativi a spese da fattore legislativo.
A fronte dei tagli operati, è stato tuttavia introdotto, in via sperimentale e limitatamente all'esercizio finanziario 2009, un meccanismo di flessibilità in ordine all'allocazione delle risorse nell'ambito dei programmi di spesa di pertinenza delle singole Amministrazioni.
In particolare, l'articolo 60, comma 3, ha previsto la possibilità di effettuare, nella legge di bilancio, rimodulazioni tra i programmi delle dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, ivi comprese le spese predeterminate per legge e con la sola eccezione delle spese di natura obbligatoria, in annualità e a pagamento differito.
Ai sensi di tale disposizione le rimodulazioni che possono essere proposte nel disegno di legge di bilancio soggiacciono a taluni limiti, quali:
il rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica;
un limite massimo del 10 per cento delle risorse stanziate per il macroaggregato «Interventi» e tra queste ultime e le risorse destinate al macroaggregato «funzionamento»;
il divieto di utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti, in quanto intervento di dequalificazione della spesa.

Passando al contenuto specifico del disegno di legge di bilancio, esso prevede per il 2009, a legislazione vigente, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, entrate finali per 463.904 milioni e spese finali per 517.442 milioni.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 33.496 milioni di euro in termini di competenza e pari a 79.758 milioni di euro in termini di cassa.
Tali previsioni registrano una forte riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2008, nella misura di 22.702 milioni di euro, derivante da una riduzione delle spese finali di 16.230 milioni di euro ed un aumento delle entrate finali di 6.472 milioni di euro.
Anche il saldo corrente (risparmio pubblico) del bilancio a legislazione vigente per il 2009 si attesta a 11.788 milioni di euro, registrando, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, un miglioramento di 8.963 milioni di euro, essenzialmente riconducibile all'incremento delle entrate correnti per circa 8.500 milioni di euro.
Il livello di ricorso al mercato è previsto in misura pari a 255.791 milioni di euro (al lordo delle regolazioni debitorie e contabili).
Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2009, la riduzione è pressoché interamente imputabile al forte decremento delle spese in conto capitale, che registrano, rispetto al bilancio assestato 2008, una riduzione di 15.754 milioni di euro, a fronte di un lieve contenimento della spesa corrente (- 477 milioni di euro).

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Con particolare riferimento agli ambiti di competenza della Commissione finanze, segnala l'incremento di oltre 8.500 milioni di euro delle entrate finali, rispetto alle previsioni assestate per il 2008, il quale è determinato dall'aumento di quasi 10.500 milioni di euro delle entrate tributarie e dalla riduzione di circa 2.000 milioni delle entrate extratributarie.
L'incremento delle entrate tributarie riguarda, in particolare, per 11.449 milioni di euro, le imposte dirette; a tale incremento corrisponde una diminuzione pari a 960 milioni delle imposte indirette. Su tale risultato incide la previsione di una diminuzione del gettito derivante dalle imposte sugli affari per 1.676 milioni di euro (-1,3 per cento).
A tale riguardo segnala come la crescita del gettito derivante dalle imposte dirette sia tuttavia influenzata dalla previsione, per il 2009, di una diminuzione dei proventi derivanti dal gettito IRES, pari a circa 4,2 milioni di euro rispetto al 2008 (56.342 milioni nella legge di bilancio 2008, a fronte dei 52.820 milioni di euro previsti per il 2009 nel bilancio a legislazione vigente).
Per ciò che attiene invece alla diminuzione del gettito delle imposte indirette, esso è in parte ascrivibile ad un minore previsione del gettito IVA per il 2009 (105.073 milioni nella legge di bilancio 2008, contro i 102.350 milioni previsti nel bilancio a legislazione vigente per il 2009, con una riduzione di circa 2,7 milioni di euro), ma anche alla diminuzione delle accise e delle imposte erariali su oli minerali e su altri prodotti (complessivamente, a fronte dei 28.357 milioni di euro previsti per il 2008 dalla legge di bilancio, il disegno di legge di bilancio 2009 prevede un ammontare di proventi pari a, complessivamente 27.955 milioni, con una variazione in diminuzione di 402 milioni di euro).
Per ciò che attiene alle imposte sul patrimonio e sul reddito, si prevede un aumento di gettito per 11.449 milioni (+4,7 per cento); analoghe considerazioni valgono per le imposte sulla produzione, sui consumi e per le imposte doganali (complessivamente, 426 milioni di euro).
Alla luce degli effetti determinati dal disegno di legge finanziaria, i saldi del bilancio dello Stato per il 2009 registrano nel complesso un miglioramento rispetto alle previsioni a legislazione vigente, risultando rideterminati nei seguenti valori:
il saldo netto da finanziare ammonta a 32.718 milioni di euro (- 777 milioni rispetto al bilancio a legislazione vigente 2009);
il risparmio pubblico assume un valore pari a 12.812 milioni di euro (+1.024 milioni);
il ricorso al mercato risulta pari, al lordo delle regolazioni debitorie e contabili, a 255.034 milioni di euro (-757 milioni).

Passando ad analizzare lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), evidenzia come la relativa struttura è sostanzialmente in linea con quanto già delineato per l'esercizio 2008.
Ricorda infatti che, a partire dall'esercizio 2008, nel quadro della reimpostazione del bilancio dello Stato in base al criterio delle missioni e dei programmi, è stata operata una revisione anche dello stato di previsione dell'entrata, allo scopo di armonizzarlo alla nuova struttura della spesa, nonché a corrispondere all'esigenza di migliorare il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento. Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando, al contempo, le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del bilancio dello Stato.
Più in dettaglio, le entrate finali previste per il 2009, al netto dei rimborsi IVA e delle regolazioni contabili, ammontano a 463.904 milioni di euro, ripartiti in:
433,7 miliardi per entrate tributarie;
28,9 miliardi per entrate extra-tributarie;

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1,3 miliardi per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, con un incremento di oltre 6.742 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2008 (+1,4 per cento).

Tale quadro è il risultato dell'aumento di quasi 10.500 milioni di euro delle entrate tributarie (+2,5 per cento rispetto al 2008), nonché della riduzione di circa 4.000 milioni complessivi delle entrate extratributarie (-6,5 per cento rispetto all'anno precedente) e delle entrate derivanti da alienazioni, ammortamenti di beni patrimoniali e riscossione di crediti (-59,9 per cento rispetto al 2008).
Nella specie il disegno di legge di bilancio per il 2009 contempla, rispetto alle previsioni assestate, un incremento delle entrate tributarie (da 423.191 milioni di euro a 433.680 milioni), il quale riguarda, per 11.449 milioni di euro, le imposte dirette; ad esso corrisponde una diminuzione pari a 960 milioni delle imposte indirette.
Relativamente all'IRPEF/IRE, il gettito 2009 è stimato in 185.078 milioni, di cui 174.907 derivanti dall'attività ordinaria di gestione. Rispetto alla previsione assestata per il 2008, si prevede un incremento pari a 14.684 milioni; rispetto al disegno di legge di assestamento, come emendato alla Camera, invece, l'aumento è pari a 10.021 milioni di euro.
Relativamente all'IRES, si prevede per il 2009 un gettito pari a 52.820 milioni di euro (di cui 48.856 derivanti dall'attività ordinaria di gestione). Rispetto al dato assestato 2008, si registra dunque un incremento pari a 623 milioni di euro.
Rileva come tuttavia tale aumento sia dovuto ad una revisione delle previsioni per il 2008 - effettuata in sede di esame alla Camera del disegno di legge di assestamento - a seguito della quale è la stima del gettito 2008 è stata ridotta da 56.997 a 52.197 milioni.
Per quanto attiene alle tasse ed imposte sugli affari, la categoria registra una variazione negativa di 1.676 milioni rispetto alla previsione assestata 2008: si passa infatti da un gettito di 129.245 milioni per il 2008 ad una previsione di introiti 2009 per 127.569 milioni (-1,3 per cento).
Si registra un aumento di gettito per il 2009 per le imposte sulla produzione e sui consumi, nonché per le imposte doganali (la cui previsione 2009 complessivamente ammonta a 28.051 milioni) con un aumento di 426 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2008.
Viene evidenziato un contenuto aumento anche per quanto attiene alle entrate dei monopoli (+116 milioni di euro rispetto al 2008) e relativamente al lotto, lotterie ed altri giochi (+174 milioni di euro).
Le entrate extratributarie (Titolo II) registrano complessivamente, nelle previsioni 2009, una contrazione per 2.002 milioni di euro (-6,5 per cento) rispetto alle previsioni assestate 2008, in quanto l'ammontare complessivo per il 2009 è infatti stimato in 28.874 milioni di euro (contro il dato 2008, pari a 30.876 milioni).
In relazione ai proventi derivanti (Titolo III) dall'alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali, nonché dalla riscossione di crediti, si segnala invece un forte decremento (variazione, in valore assoluto, pari a -2.014 euro; variazione percentuale del -59,9 per cento), principalmente ascrivibile alla voce rimborso di anticipazioni e di crediti vari del tesoro, che risulta diminuita del 99 per cento. Si passa infatti da un dato assestato 2008 pari a 3.365 milioni di euro ad una previsione per il 2009 che ammonta a 1.350 milioni.
Per quanto riguarda le entrate da accensione di prestiti la previsione di competenza per il 2009 è pari a circa 255.791 milioni di euro.
Passando ad analizzare lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella n. 2), evidenzia come le competenze della Commissione Finanze riguardino i centri di responsabilità del Dipartimento delle finanze e della Guardia di Finanza, nonché lo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, allegato allo stato di previsione del Ministero.

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A tale riguardo ricorda innanzitutto che l'articolo 60, comma 1, del già citato decreto-legge n. 112 del 2008, ha disposto una riduzione delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, nella misura indicata dall'elenco 1 allegato al decreto-legge stesso: per la missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» (che interessa sia il Centro di Responsabilità «Dipartimento delle finanze», che il Centro di Responsabilità «Guardia di Finanza»): tale elenco indica riduzioni per 455,9 milioni per il 2009, per 557,5 milioni nel 2010 e per 937,2 milioni nel 2011.
Per quanto attiene al centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», il disegno di legge di bilancio per il 2009 prevede risorse complessive che ammontano a circa 623 miliardi di euro, con un incremento di oltre 4 miliardi rispetto al dato assestato 2008. A fronte di un incremento delle risorse destinate ai rimborsi d'imposte (4,8 miliardi) si contrappone una riduzione di 877 milioni delle risorse destinate al sistema della fiscalità.
In tale contesto segnala, in relazione al programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» - UPB 1.1.2 «Interventi» - per la parte di competenza del Dipartimento delle finanze, la riduzione di 432,6 milioni rispetto al dato assestato 2008, conseguente alla riduzione dei trasferimenti alle Agenzie fiscali (in particolar modo all'Agenzia delle entrate) e ai Centri di assistenza fiscale (C.A.F.).
Con riferimento al programma «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte» evidenzia invece un incremento di 4.840 milioni, riconducibile all'aumento di 1.500 milioni dello stanziamento del capitolo 3809, relativo ai rimborsi ultradecennali delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, IRES); a tale incremento corrisponde, tuttavia, una riduzione di 1.130 milioni delle risorse presenti sul capitolo 3811, destinate alla restituzioni e rimborsi delle imposte sui redditi (IRPEF, IRPEG, ILOR): da tali variazioni deriva un incremento di 370 milioni delle risorse destinate ai rimborsi.
Analogamente, per quanto riguarda i rimborsi IVA, ad un incremento di 5.400 milioni delle risorse del capitolo 3814 corrisponde una riduzione di 1.600 milioni delle risorse del capitolo 3813, determinando, conseguentemente, un incremento di 3.800 milioni delle risorse a tal fine preordinate.
Evidenzia altresì un incremento di 301 milioni delle risorse per Investimenti destinati alle imprese di competenza del Dipartimento delle finanze, relativo:
per 50 milioni al credito di imposta per il cinema (cap. 7765);
per 347 milioni al credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate (cap. 7809);
per 114 milioni al credito d'imposta fruito dalle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo (cap. 7811).

Tali incrementi di risorse risultano a fronte della riduzione di 60 milioni del credito di imposta nel settore agricolo (cap. 7806), nonché della soppressione del credito di imposta per la ricerca (117 milioni).
Per quanto riguarda invece il Centro di Responsabilità «Guardia di Finanza», le risorse stanziate per il 2009 risultano pari a poco più di 4 miliardi di euro, con un incremento di oltre 230 milioni rispetto al dato assestato 2008.
In particolare, per ciò che concerne il programma «Regolamentazione e vigilanza nel settore finanziario», il disegno di legge di bilancio per il 2009 prevede un incremento di 107 milioni, riferibile per circa 104 milioni alle spese di funzionamento, nonché una considerevole riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi.
Analoghe considerazioni valgono per il programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica» (per il quale si registra un aumento di 126 milioni delle spese di funzionamento).
Con riferimento allo stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli

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di Stato il disegno di legge di bilancio indica, per l'anno 2009, una riduzione delle entrate e delle spese di pari importo, pari a 458,2 milioni rispetto al dato assestato 2008.
In termini di competenza, le gestioni speciali ed autonome pareggiano nei rispettivi capitoli di entrata e di spesa (per un valore assoluto pari a 458,2 milioni di euro).
Per ciò che attiene alle entrate ed alle spese correnti, si registra una diminuzione per un pari importo (-80,5 milioni di euro) che dà luogo alla compensazione delle stesse.
Quanto ai residui attivi, si valuta una consistenza complessiva, al 1o gennaio 2009, pari a 3.551,5 milioni di euro, mentre la consistenza dei residui passivi presunti è valutata in 4.765,3 milioni, di cui 4.319,1 per le gestioni autonome.
Nel preannunciare fin d'ora la valutazione positiva sui provvedimenti in esame, si riserva di formulare compiute proposte di relazione all'esito del dibattito.

Antonio PEPE (PdL) ringrazia il relatore per l'ampia ed esauriente illustrazione dei contenuti della manovra, evidenziando con particolare favore come il disegno di legge finanziaria per il 2009 si caratterizzi per la snellezza dei contenuti, innovando in tal modo rispetto alla discutibile prassi, ormai invalsa da decenni, di caricare il provvedimento di un enorme numero di disposizioni di varia natura, eterogenee e spesso tra loro scollegate, molte delle quali caratterizzate da interventi microsettoriali. Considera altresì molto positivamente la decisione del Governo di anticipare gli aspetti essenziali della manovra finanziaria triennale nel decreto-legge n. 112 del 2008, la cui approvazione ha consentito di mettere in sicurezza i saldi di finanza pubblica, prevenendo in tal modo le turbolenze finanziarie emerse ultimamente.
Passando ai contenuti specifici del disegno di legge, rileva come l'articolo 2 contenga una serie di proroghe di agevolazioni fiscali già introdotte in precedenza, molte delle quali vengono opportunamente stabilizzate a regime. In tale contesto sottolinea l'opportunità che anche altre forme agevolative, in particolare quella per la formazione e l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, siano stabilizzate in via definitiva, al fine di dare maggiore certezza agli operatori del settore.
Preannuncia quindi fin d'ora la propria valutazione pienamente positiva sui provvedimenti in esame.

Cosimo VENTUCCI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge di finanziaria e bilancio alle ore 16 di martedì 14 ottobre 2008.

La Commissione concorda.

Cosimo VENTUCCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 14 ottobre prossimo.

La seduta termina alle 14.40.