CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2008
72.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Giovedì 9 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.40.

Audizione del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, dottor Luigi Giuseppe Birritteri, del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, dottor Sergio Brescia, del Vice Capo dipartimento vicario per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, dottoressa Maria Teresa Saragnano, e del direttore generale del dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della giustizia, dottor Emanuele Caldarera, in relazione all'esame in sede consultiva dei disegni di legge C. 1713 (Legge finanziaria 2009) e C. 1714 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011).
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giulia BONGIORNO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Luigi Giuseppe BIRRITTERI, Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Antonino LO PRESTI (PdL), Manlio CONTENTO (PdL),

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Donatella FERRANTI (PD), Pierluigi MANTINI (PD), Cinzia CAPANO (PD), Guido MELIS (PD), Luigi VITALI (PdL), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Giulia BONGIORNO, presidente.

Intervengono in replica Luigi Giuseppe BIRRITTERI, Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Maria Teresa SARAGNANO, Vice capo dipartimento vicario per gli affari di giustizia, Sergio BRESCIA, Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, Emanuele CALDARERA, Direttore generale del dipartimento per la giustizia minorile e Giuseppe BELSITO, Direttore generale del bilancio.

Intervengono per formulare ulteriori quesiti ed osservazioni i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Manlio CONTENTO (PdL).

Interviene in replica Luigi Giuseppe BIRRITTERI, Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 9 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 15.45.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
C. 1441-ter Governo.

(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che la Commissione inizia oggi l'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1441-ter. Il relatore illustrerà il testo così come risultante dagli emendamenti sinora approvati presso le Commissioni di merito. Il parere su tale testo potrà essere comunque espresso solamente quando le Commissioni di merito avranno concluso l'esame di tutti gli emendamenti presentati e avranno trasmesso il testo alle Commissioni competenti in sede consultiva. Ritiene comunque opportuno che la Commissione Giustizia inizi già da oggi a prendere cognizione delle diverse questioni di propria competenza relative al provvedimento in esame.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione: articoli 10, 12, 13 e 18, come modificati nel corso dell'esame presso la Commissione di merito.
L'articolo 10, comma 1, interviene sulla disciplina del codice penale volta alla tutela dei diritti di proprietà industriale, inasprendone il quadro sanzionatorio.
Viene, anzitutto, riformulato l'articolo 473 del codice penale (che disciplina, attualmente, la contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali), nel senso di ricomprendere anche l'ipotesi di riproduzione di prodotti industriali tramite usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti, modelli e disegni. Inoltre, l'illecito viene sanzionato più severamente: con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.000 a 6.000 euro.
Viene, inoltre, riformulato l'articolo 474 del codice penale (che regola la fattispecie di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi). Si prevede l'ipotesi dell'introduzione in Italia, al fine di trarne profitto, dei prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri contraffatti o alterati, estendendone l'ambito di applicazione anche ai prodotti

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realizzati tramite l'usurpazione dei diritti di proprietà industriale protetti da brevetti (tale fattispecie è punita con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.000 a 6.000 euro). Viene poi disciplinata la fattispecie della detenzione per la vendita, la messa in vendita o la messa in circolazione dei suddetti prodotti (punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa fino a 3.000 euro).
Si introduce nel codice penale il nuovo articolo 474-bis, che prevede un'aggravante specifica delle suddette violazioni: l'aver commesso il fatto su ingenti quantità di merci. In tal caso sono comminate la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da 3.000 a 15.000 euro. Analoga pena è prevista quando, fuori delle ipotesi associative di cui all'articolo 416 del codice penale, il reato è commesso non episodicamente ma con allestimento di mezzi ed attività continuative e organizzate.
Il nuovo articolo 474-ter del codice penale introduce, invece, una specifica ipotesi di confisca obbligatoria delle cose, a chiunque appartenenti, che servirono o furono destinate a commettere i reati di cui agli articoli 473 e 474, primo comma, e delle cose, che ne sono l'oggetto, il prodotto o il profitto. Se non è possibile eseguire il provvedimento, è disposta dal giudice una confisca per equivalente.
Viene inoltre raddoppiato il limite edittale della reclusione per il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (articolo 517 del codice penale): dall'attuale reclusione fino ad un anno alla reclusione fino a due anni.
È infine introdotta tra i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, la fattispecie della contraffazione di indicazioni dei prodotti agroalimentari (articolo 517-ter del codice penale). La fattispecie prevede la punibilità - con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 1.000 a 6.000 euro - della contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari tutelate da leggi speciali, regolamenti comunitari o convenzioni internazionali ovvero l'introduzione, al fine di trarne profitto, di tali prodotti nel territorio dello Stato.
In tali casi è disposta l'applicazione dell'articolo 517-bis secondo comma il quale prevede la facoltà per il giudice, in caso di particolare gravità o recidiva specifica, di disporre la chiusura dello stabilimento in cui il fatto è stato commesso, ovvero la revoca della licenza o delle autorizzazioni.
L'articolo 10, comma 2, aggiunge ipotesi particolari di confisca obbligatoria a quelle previste dall'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge n. 306 del 1992 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) alla lista di reati alla cui condanna o patteggiamento consegue detta confisca obbligatoria, sono aggiunte le violazioni della disciplina penale della proprietà industriale di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nelle sole ipotesi aggravate dell'articolo 474-bis (in quanto commessi su ingente quantità di merce o mediante attività organizzate). Infine, con integrazione dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le indagini per i reati di cui agli articoli 473 e 474 del codice penale, nelle sole citate ipotesi aggravate, sono attribuite al pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello.
L'articolo 12 reca misure di natura processuale volte al contrasto della contraffazione. In particolare, è estesa anche in relazione alle indagini per i delitti di cui agli articoli 473, 474 comma 1 e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis, del codice penale, la disciplina delle operazioni sottocopertura. È inoltre modificata la disciplina sanzionatoria dell'incauto acquisto da parte del consumatore (prevedendo fra l'altro la punibilità a solo titolo amministrativo dell'incauto acquisto e diminuendo l'entità della sanzione da irrogare).
L'articolo 13 dispone una serie di modifiche e integrazioni al Codice della proprietà industriale e delega il Governo ad

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adottare, entro il 30 dicembre 2008, disposizioni correttive o integrative del Codice medesimo.
Segnala, in particolare, il comma 2 che, modificando l'articolo 120 del Codice, prevede la possibilità di esperire azione di contraffazione, accanto all'azione di nullità, nonché la facoltà per il giudice di sospendere il processo, tenuto conto delle circostanze del caso.
Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono stati inseriti i commi 2-bis, 3-bis, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinques.
Il comma 2-bis modifica l'articolo 134 del Codice della proprietà intellettuale (decreto legislativo n. 30 del 2005), devolvendo una serie di controversie alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, di cui al decreto legislativo n. 168 del 2003. Le sezioni specializzate dovranno decidere, tra l'altro, tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale (salve le eccezioni ivi previste, la cui cognizione rimane al giudice ordinario); le controversie in materia di invenzioni dei dipendenti e dei ricercatori di università e di enti pubblici di ricerca; le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà, di cui finisce il giudice ordinario.
Il comma 3-bis detta una disciplina di carattere transitorio.
I commi da 4-bis a 4-quinqiues prevedono la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del Consiglio nazionale anticontraffazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente. Il Consiglio ha funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di migliorare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. Tra i vari compiti ad esso attribuiti si segnalano: il monitoraggio dei fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale e lo studio di misure volte a contrastare i predetti fenomeni. Il Consiglio è composto in modo da rappresentare anche il Ministero della giustizia, che vi partecipa con un suo componente.
L'articolo 18, comma 1, prevede la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e attribuisce alla competenza del TAR del Lazio, con sede in Roma, tutte le controversie, anche in relazione alla fase cautelare e alle eventuali questioni risarcitorie, comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati concernenti il settore dell'energia. Le predette questioni sono rilevate d'ufficio.
Il comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, fa salve le previsioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge n. 481 del 1995. Pertanto, i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità (competenti per l'energia elettrica e il gas e per le telecomunicazioni), continuano ad essere proposti avanti il tribunale amministrativo regionale ove ha sede l'Autorità.
Si prevede anche una disciplina transitoria, precisando che la disposizione applica anche ai processi in corso. Particolare disciplina è inoltre dettata per le misure cautelari adottate da un'autorità giudiziaria diversa dal TAR del Lazio, la cui efficacia è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del TAR del Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare.
Come si legge nella relazione illustrativa, l'esigenza di «concentrazione» presso un'unica autorità giudiziaria (competente in via esclusiva) è funzionale alle esigenze di «specializzazione» del giudicante e di celere e non frammentata tutela delle posizioni giuridiche dei privati. La relazione governativa precisa altresì che la disposizione è conforme alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

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Giulia BONGIORNO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2009).
C. 1713 Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011.
C. 1714 Governo.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella n. 5: Stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Tabella n. 10: Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (limitatamente alle parti di competenza)
(Parere alla V Commissione).