CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2008
71.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.

La seduta comincia alle 15.35.

Decreto-legge 134/08: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi.
C. 1742 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP) relatore per la X Commissione, fa presente che il decreto-legge n. 134 del 28 agosto 2008 reca una serie di disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi, modificando in più parti la disciplina vigente della materia, recata dal decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta legge Marzano). Al riguardo si ricorda brevemente che la procedura di amministrazione straordinaria è stata introdotta in Italia per la prima volta con il decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 dello stesso anno (cosiddetta legge Prodi). La procedura allora delineata prevedeva un ruolo preponderante dell'amministrazione centrale, la quale, mediante decreto del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, disponeva l'ammissione dell'impresa in crisi alla procedura straordinaria e, successivamente, aveva il compito di vigilare sull'attività del commissario o dei commissari, nominati dal tribunale. Tale disciplina, oggetto di diverse censure di illegittimità costituzionale e di rilievi critici per violazione della normativa comunitaria, fu sostituita con il decreto legislativo n. 270 del 1999 (cosiddetta legge Prodi-bis). Da ultimo, il decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta legge Marzano), adottato a seguito delle note vicende riguardanti il gruppo Parmalat, ha previsto una complessiva semplificazione della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria e ha rafforzato i poteri riconosciuti all'autorità amministrativa. Il decreto-legge in esame prevede, in particolare, un ampliamento dei destinatari della disciplina della legge Marzano, consentendo l'applicazione di tale procedura speciale anche alle imprese in stato di insolvenza che intendono procedere alla cessione di complessi aziendali in base ad un programma che preveda la prosecuzione

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dell'esercizio dell'attività di impresa. Rimangono invece invariati i due principali requisiti previsti per accedere all'amministrazione straordinaria: il numero dei lavoratori dipendenti, che non dovrà essere inferiore a 500, da almeno un anno, e l'ammontare dei debiti, che non potrà essere inferiore a 300 milioni di euro.
Il decreto-legge in esame, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 2 ottobre, si compone di 5 articoli.
L'articolo 1 introduce, come detto, una serie di modifiche ed integrazioni al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta legge Marzano).
Il comma 1, modificato dal Senato, novella l'articolo 1 del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di estendere l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno.
Il comma 2, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1, modifica l'articolo 2, comma 1, dello decreto-legge n. 347 del 2003, relativo alle procedure per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria.
Il comma 3, modificato dal Senato, integra il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 347 del 2003, prevedendo che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico, anche in deroga alla vigente normativa in materia, possono essere disposte con decreto sia del Presidente del Consiglio dei ministri, sia del Ministro dello sviluppo economico.
I commi 4 e 5 novellano il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di estendere l'applicazione della disciplina da esso prevista (riferita ad entrambe le ipotesi di ristrutturazione finanziaria ovvero cessione dei complessi aziendali, in coerenza con quanto previsto al comma 1 del provvedimento) anche alle imprese del gruppo, intese anche come imprese che intrattengono rapporti contrattuali in via sostanzialmente esclusiva con l'impresa interessata dalla procedura, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.
I commi 6, 7 e 8 recano modifiche di coordinamento formale della rubrica e del testo dell'articolo 4, commi 2 e 4, del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di assicurare coerenza con quanto previsto al comma 1 (che, come detto, estende l'ambito di applicazione delle norme anche alle imprese che intendono avvalersi delle procedure di cessione di complessi aziendale).
Il comma 6-bis, introdotto dal Senato, esclude l'applicabilità del comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, concernente la presentazione del programma del commissario, alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali per le quali sia stato fatto immediato ricorso alla trattativa privata.
Il comma 9 modifica il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di prevedere che il programma di cessione può anche essere presentato dal commissario straordinario (entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione).
Il comma 10 aggiunge quattro commi dopo il comma 4-ter dell'articolo 4 del decreto-legge n. 347 del 2003.
Il comma 4-quater, modificato dal Senato, dispone, in deroga all'articolo 62 del decreto legislativo n. 270 del 1999 (sull'alienazione dei beni delle imprese insolventi), e per le solo operazioni effettuate entro il 30 giugno 2009, che per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, nonché per le imprese del gruppo, il commissario straordinario possa individuare l'acquirente a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità del servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai Trattati sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non deve essere inferiore a quello di mercato, risultante dalla perizia effettuata

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da primaria istituzione finanziaria, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Il comma 4-quinquies, modificato dal Senato, sempre con riguardo a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, dispone che le operazioni di concentrazione contemplate nel programma autorizzato rispondono a preminenti interessi generali e, fatto salvo quanto previsto dalla normativa comunitaria, non sono soggette all'autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato; tali operazioni devono comunque essere notificate preventivamente dalle parti all'Autorità medesima, unitamente alla proposta di misure idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose per i consumatori. L'Autorità può tuttavia, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrivere modificazioni ed integrazioni alle suddette misure e definire il termine, non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.
Il comma 4-sexies, modificato dal Senato, prevede che le imprese operanti nei servizi pubblici essenziali ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria conservano, per sei mesi dalla data di ammissione alle procedure, le eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura concorsuale e, in caso di cessione di aziende e rami di aziende, sono trasferiti all'acquirente le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli.
Il comma 4-septies prevede che per l'attuazione delle procedure il cui programma risulti già prorogato ai sensi del comma 4-ter e che, in ragione della loro particolare complessità, non possano essere definite entro il termine indicato al suddetto comma, il Ministro dello sviluppo economico può inoltre disporre un'ulteriore proroga del termine di esecuzione del programma, per un massimo di dodici mesi.
Il comma 11 modifica il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di prevedere che l'autorizzazione rilasciata dal Ministro dello sviluppo economico su richiesta del commissario straordinario, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, ad effettuare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa, possa essere finalizzata, oltre che alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo, come già previsto, anche alla salvaguardia del valore economico e produttivo, totale o parziale, dell'impresa o del gruppo.
Il comma 12 autorizza l'effettuazione delle medesime operazioni (di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa) anche prima della dichiarazione dello stato di insolvenza, per motivi di urgenza, ferma restando la devoluzione alla cognizione del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza degli atti del commissario straordinario.
Il comma 13, aggiungendo i commi 2-ter e 2-quater all'articolo 5 del decreto-legge n. 347 del 2003, reca disposizioni inerenti all'integrazione salariale straordinaria e alla mobilità per i dipendenti di imprese in amministrazione straordinaria operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali. In particolare, il comma 2-ter riduce della metà i termini previsti dalle norme generali vigenti per quanto riguarda: le procedure di esame congiunto successivo alla comunicazione aziendale che prospetti la richiesta di integrazione salariale straordinaria o la sussistenza di eccedenze di personale; l'obbligo di comunicazione preventiva da parte del cedente e del cessionario alle rappresentanze ed associazioni sindacali interessate dell'intenzione di effettuare un trasferimento di azienda o di ramo d'azienda. Il comma 2-quater prevede che, con riferimento ai lavoratori, destinatari di trattamenti di integrazione salariale straordinaria o di mobilità, dipendenti dalle imprese in questione, per agevolarne la ricollocazione,

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sono concessi, al datore di lavoro che li assuma, i benefici previsti dalla disciplina generale per i soggetti in mobilità.
Il comma 13-bis, introdotto al Senato, è volto a limitare l'applicazione di alcune norme penali contenute nella cosiddetta legge fallimentare, esclusivamente ai casi di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento nel corso o al termine della procedura, nonché ai casi di accertata falsità dei documenti posti alla base della procedura di amministrazione straordinaria. A tal fine è infatti stabilito che solo nelle suddette ipotesi, le dichiarazioni dello stato di insolvenza delle grandi imprese in crisi sono equiparate alla dichiarazione di fallimento.
L'articolo 1-bis, introdotto al Senato, reca una norma di interpretazione autentica degli articoli 50 e 51 del decreto legislativo n. 270 del 1999, relativi alla disciplina dei contratti in corso e ai diritti dell'altro contraente. La disposizione, in particolare, è volta a precisare che l'esecuzione del contratto, o la richiesta di esecuzione del contratto, da parte del commissario straordinario, non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dei contratti riconosciuta al commissario medesimo, né comportano, fino all'espressa dichiarazione di subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti ad asso riconosciuti in caso di subentro del commissario.
L'articolo 2, commi da 1 a 5, reca modifiche alla disciplina sui trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi. In particolare si prevede che il trattamento di integrazione salariale straordinaria possa essere concesso fino a 48 mesi e il trattamento di mobilità fino a 36 mesi. Inoltre si dispone espressamente che la disciplina in tema di decadenza dai trattamenti di CIGS, di mobilità e di disoccupazione si applica anche al personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi, precisando che i lavoratori in oggetto, ai fini dell'erogazione dei menzionati trattamenti, sono tenuti a sottoscrivere apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego o presso le agenzie incaricate del programma di reimpiego.
Il comma 5-bis, introdotto al Senato, aumenta da 2,5 a 3,5 euro l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, destinando le relative entrate al Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale del settore del trasporto aereo.
Il comma 5-ter, introdotto al Senato, dispone che il divieto, previsto dalla normativa vigente, di procedere ad assunzioni con contratti a tempo determinato presso imprese che abbiano in atto trattamenti di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato, non si applica anche nelle ipotesi di trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per il personale dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi.
Il comma 5-quater, introdotto al Senato, infine, riconosce, nell'ambito temporale del quadriennio della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), ai lavoratori - che usufruiscono di tale trattamento - dei vettori aerei e delle società derivate da questi ultimi assunti a tempo indeterminato e licenziati per giustificato motivo oggettivo o a seguito delle procedure di mobilità, il diritto a rientrare nel programma di CIGS e ad usufruire della relativa indennità per il periodo residuo del quadriennio.
L'articolo 3 al comma 1 introduce norme volte a escludere la responsabilità degli amministratori di Alitalia per atti compiuti dal 18 luglio 2007 fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge (28 agosto 2008). In primo luogo, si prevede che la responsabilità di amministratori, componenti del collegio sindacale e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili per gli atti posti in essere - nel periodo indicato - sono a carico delle società Alitalia Sp.A. e Alitalia Servizi S.p.A. Tale esimente è limitata ad atti e comportamenti adottati per garantire la continuità aziendale, in considerazione

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del preminente interesse di garantire la continuità aziendale delle società stesse. Il comma 1 esime inoltre dalla responsabilità amministrativo-contabile, negli stessi limiti, i soggetti sopra indicati, nonché i pubblici dipendenti e i soggetti titolari di incarichi pubblici. L'ultimo periodo del comma 1 esclude che lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione o controllo delle società in questione, possa costituire motivo per ritenere insussistente il possesso dei requisiti di professionalità richiesti per lo svolgimento di tali funzioni in altre società.
Il comma 2 introduce una tutela per azionisti e obbligazionisti di Alitalia che non abbiano esercitato opzione per la conversione dei titoli in azioni di nuove società, mediante ricorso al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori che siano rimasti vittime di frodi finanziarie e abbiano subito un danno ingiusto, previsto dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006). Per le modalità di attuazione della norma si fa rinvio ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio.
Il comma 2-bis, introdotto al Senato, adotta una serie di misure per garantire una sollecita operatività del suddetto fondo. Nel dettaglio, vengono introdotte dopo il comma 345-bis del predetto articolo 1 una serie di disposizioni al fine di incrementare la provvista del fondo mediante l'individuazione di ulteriori apporti di risorse finanziarie.
Il comma 2-ter, introdotto al Senato, sostituisce il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile, disponendo che gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione diversi da quello al pagamento del premio si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Il comma 2-quater, introdotto al Senato, stabilisce che nella procedura di amministrazione straordinaria la domanda di ammissione al passivo per conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati è presentata dal rappresentante comune delle relative assemblee speciali. Sui possessori dei titoli sopra richiamati incombe l'onere di presentare i documenti giustificativi entro il termine indicato dal giudice delegato.
Il comma 3 reca l'abrogazione dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 80 del 2008. Tale ultima disposizione ha dettato una disciplina specifica per la cessione di Alitalia, prevedendo deroghe alla normativa vigente sulle partecipazioni azionarie possedute dallo Stato e sui relativi obblighi informativi. Il comma 4 - di cui si dispone l'abrogazione - esenta le determinazioni relative alla cessione del controllo, alle operazioni straordinarie strumentali al perfezionamento della operazione e alle indennità da rilasciarsi in relazione alla situazione della società, dall'osservanza dell'articolo 80, comma 7, della legge n. 289 del 2002, concernente la determinazione del prezzo dei titoli destinati alla vendita.
L'articolo 4, infine, dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto-legge.

Andrea GIBELLI (LNP) presidente della X Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che, come da accordi intercorsi, la discussione generale sul provvedimento in titolo avrà luogo nella giornata di martedì 14 ottobre 2008. Ricorda infine che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato sempre a martedì 14 ottobre, alle ore 13.
Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.