CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2008
71.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.15.

Proposta di nomina del professor Giordano Bruno Guerri a presidente della Fondazione «Il Vittoriale degli italiani».
Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda che il ministro per i beni e le attività culturali culturali, senatore Sandro Bondi, ha designato Giordano Bruno Guerri alla presidenza della Fondazione il Vittoriale degli italiani di Gardone su Garda, trasmettendo il decreto alla Commissione per il parere. Ricorda che il il professor Giordano Bruno Guerri succederà alla professoressa Annamaria Andreoli, che ha svolto il suo ruolo con passione e competenza dal 1997, con il compito di custodire e valorizzare la memoria di Gabriele D'Annunzio, in qualità di quindicesimo presidente della Fondazione. Il primo fu Arrigo Solmi nominato nel 1937, il quale assunse l'incarico dopo la morte del vate avvenuta il 1o marzo 1938. Ricorda che il Vittoriale si estende su un'area di 9 ettari, comprendendo due teatri, uno all'aperto per 1500 persone e uno al chiuso per 190 persone, con circa 200.000 visitatori l'anno, avendo la custodia di manoscritti, documenti e materiale fotografico. La Fondazione ha due biblioteche, quella di Gabriele D'Annunzio e quella aggiornata sugli studi di Gabriele D'Annunzio.
Aggiunge che il professor Giordano Bruno Guerri ha un curriculum di tutto rilievo: storico, scrittore di molti elaborati di successo, con esperienze nel campo dell'insegnamento, in particolare in storia

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contemporanea all'Università di Salerno. Ha diretto la rivista Storia Illustrata nel 1985, svolgendo attività di consulente storico e sceneggiatore di molti programmi televisivi della Rai. Ha altresì partecipato alla sceneggiatura di un film per la televisione sul futurismo, presiedendo, dal marzo 2003 al maggio 2007, la Fondazione Ugo Bordoni, definita istituto di alta cultura da una legge del febbraio 2003. Sottolinea quindi l'importanza e la delicatezza del ruolo che il professore dovrà ricoprire in qualità di presidente della Fondazione Il Vittoriale degli italiani. Tale compito, infatti, non appare circoscrivibile ad una, seppur virtuosa, attività museale, ma si estende alla valorizzazione della struttura e delle funzioni del Vittoriale quale luogo vivo e stimolante, capace di produrre energia e fantasia. Rileva, pertanto, l'opportunità di ravvivarne l'attività valendosi del contributo di eventi innovativi e di innesti di cultura attiva. Ritiene che, in tal senso, il professor Guerri sia proprio la persona giusta, grazie alle comprovate capacità, nonchè al curriculum variegato, in grado di fornire una aupicabile dose di imprevedibilità alle scelte di vertice che dovrebbero guidare il futuro della Fondazione.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina in oggetto.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva che sarebbe opportuno, prima di procedere alla votazione sulla proposta di nomina in esame, acquisire la documentazione relativa all'articolo 7 dello statuto della Fondazione il Vittoriale richiamato nella proposta in oggetto che non risulta agli atti della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) concorda con la proposta della collega Ghizzoni, sottolineando che in assenza di tale documentazione la Commissione non dovrebbe votare sulla proposta di nomina. Auspica, inoltre, che per il futuro venga seguito il modello unico per la redazione del curriculum, quale potrebbe essere ad esempio il curriculum europeo. Non ritiene opportuno infatti che vengano trasmesse informazioni del tipo più svariato nei curricula, come quella che si è diventati genitori per la prima volta.

Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL), preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, ricorda che il professor Giordano Bruno Guerri è uno storico importantissimo e che merita quindi di occupare la posizione per il quale è stato designato. Sottolinea inoltre che la Fondazione il Vittoriale è un'istituzione di assoluta rilevanza, che difende il patrimonio culturale italiano che non è da identificarsi solo con figure che sono associate all'ideologia politica della sinistra.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), ricordando che già in passato si sono verificati disguidi relativi alla consegna della documentazione da parte delle strutture ministeriali, ribadisce che non si possa procedere alla votazione della proposta di nomina in esame se non si conosce il testo dell'articolo 7 dello statuto della Fondazione il Vittoriale. Non vi è alcuna contrarietà sulla persona, ma è necessario che il metodo sulla proposta di nomina in oggetto sia rispettato.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ritiene importante che il Governo fornisca chiarimenti in merito all'articolo 7 dello statuto della Fondazione il Vittoriale.

Valentina APREA, presidente, sottolinea l'importanza che la Commissione possa decidere sulla proposta di nomina dopo aver ottenuto tutte le informazioni riguardanti l'articolo 7 dello statuto. Invita pertanto il rappresentante del Governo ad illustrare il contenuto dell'articolo 7 in questione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA ricorda che l'articolo 7 dello statuto della Fondazione del Vittoriale dispone che il presidente della Fondazione rappresenta a tutti gli effetti la Fondazione, è responsabile dell'attività culturale della medesima,

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convoca e presiede il consiglio di amministrazione. È nominato con decreto del ministro per i beni e le attività culturali fra personalità della cultura, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Manuela GHIZZONI (PD), prende atto delle indicazioni del rappresentante del Governo che ringrazia, sottolineando peraltro l'importanza che la Commissione, solo dopo le ulteriori informazioni fornite dal Governo, sia stata messa nelle condizioni di decidere con piena cognizione di causa. Preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto contrario sulla proposta di nomina in esame.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione:

Presenti 28
Votanti 28
Maggioranza 15
Hanno votato 20
Hanno votato no 8.
(La Commissione approva).

Valentina APREA, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Barbareschi in sostituzione di Garagnani, Barbaro, Barbieri, Caldoro, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Farina, Fedriga in sostituzione di Rivolta, Frassinetti, Ghizzoni, Giammanco, Goisis, Granata, Grimoldi, Maccanti, Mazzuca, Murgia, Pelino in sostituzione di Lainati, Pes, Rossa, Saltamartini in sostituzione di Perina e Siragusa.

La seduta termina alle 14.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 8 ottobre 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Atto n. 27.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di regolamento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, illustrando il provvedimento in esame, ricorda che lo schema di regolamento in esame definisce l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito per accorpamento dell'ex Ministero della pubblica istruzione con l'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica ai sensi del decreto-legge n. 85 del 2008. Il regolamento dispone che il Ministero sia articolato in tre dipartimenti: dipartimento per l'istruzione; dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca; dipartimento per la programmazione e la gestione della risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione. All'interno dei dipartimenti operano le direzioni generali, nel numero di quattro per ciascun dipartimento. Ricorda che il regolamento disciplina le funzioni dei Capi dipartimento, le attribuzioni dei singoli dipartimenti e delle direzioni generali, nonché predetermina il numero degli uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono individuati con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare. Per quanto riguarda l'amministrazione periferica, sottolinea che il

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provvedimento conferma l'organizzazione fondata sugli uffici scolastici regionali, in numero di diciotto, che hanno sede in ciascun capoluogo di regione e costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa. Tali uffici si articolano per funzioni e sul territorio, a livello provinciale, in uffici scolastici provinciali, ai quali è preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale. Accanto a ciò, si prevede che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non possono essere costituiti nuovi uffici provinciali e che, entro due anni, deve essere adottato un piano operativo che ridefinisca il modello organizzativo territoriale su base regionale.
Aggiunge che il regolamento determina altresì la dotazione organica del nuovo Ministero, tenendo conto delle riduzioni degli assetti organizzativi stabiliti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il decreto-legge n. 85 del 2008 ha provveduto a riunificare le attribuzioni in materia di istruzione e ricerca in un unico Ministero, che riacquista la denominazione, in origine prevista dal decreto legislativo n. 300/1999, di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Nelle more dell'adozione dei nuovi regolamenti di organizzazione, il decreto ha previsto, per i Ministeri soggetti ad accorpamento, alcuni adempimenti preliminari: immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite in relazione alla modifica delle funzioni ministeriali, con decreto del Presidente del Consiglio, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, di cui al comma 8; determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di cui al comma 18; definizione provvisoria - e comunque per non più di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - degli uffici «funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo», mediante decreto del Presidente del Consiglio adottato su proposta del Ministro interessato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 20.
Evidenzia quindi che il regolamento in esame è stato quindi emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, introdotto dall'articolo 13 della legge n. 59 del 1997. Il provvedimento si compone di 14 articoli e di una tabella che riporta la dotazione organica del Ministero. Segnala che l'articolo 3 stabilisce quali siano le attribuzioni dei capi dei dipartimenti, riassumibili nelle funzioni di coordinamento, direzione e controllo degli uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento. Ciascun capo è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, nonché gli uffici scolastici regionali in relazione alle specifiche materie da trattare. Ricorda in particolare che ai sensi dell'articolo 4, i capi dei dipartimenti, i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti, nonché quelli preposti agli uffici scolastici regionali, si riuniscono in Conferenza per affrontare questioni di coordinamento delle attività svolte e per formulare proposte al Ministro. La Conferenza è presieduta, in ragione delle materie da trattare, dai capi dei dipartimenti, che la convocano in adunanza plenaria almeno ogni sei mesi. Possono essere convocate anche adunanze ristrette su tematiche specifiche. In ogni caso, il Ministro ed il Capo di gabinetto, qualora lo ritengano opportuno, possono partecipare alle sedute di conferenza, il cui ordine del giorno viene previamente loro trasmesso.
Sottolinea che i successivi articoli 5, 6 e 7 individuano le attribuzioni dei dipartimenti,

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il numero e le relative funzioni degli uffici di livello dirigenziale generale in cui ciascun dipartimento si articola, nonché il numero degli uffici dirigenziali non generali. Rinvia nello specifico al testo dello schema di regolamento per l'articolazione del Ministero. Complessivamente, ricorda che la struttura del Ministero riflette la precedente articolazione interna dei due Ministeri le cui funzioni sono in esso riaccorpate. Infatti, i tre dipartimenti del nuovo MIUR assorbono le attribuzioni di tutte le direzioni generali dei due Ministeri. In particolare, le funzioni istituzionali proprie dell'ex Ministero della pubblica istruzione sono imputate al Dipartimento per l'istruzione, mentre quelle dell'ex Ministero dell'università sono ricondotte al Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca. Segnala che le novità più significative sotto il profilo organizzativo possono essere così riassunte: i compiti relativi alla definizione delle politiche per gli studenti delle scuole sono attribuiti alla medesima direzione generale competente in materia di ordinamenti didattici e autonomia scolastica, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, per l'autonomia scolastica e per lo studente, mentre nel precedente assetto del Ministero della pubblica istruzione erano assegnati alla competenza di una distinta Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione; le funzioni relative all'attuazione del diritto allo studio, nonché quelle in materia di formazione continua, orientamento e tutoraggio degli studenti universitari sono accorpate con le restanti funzioni finali relative all'istruzione universitaria nella Direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario, mentre nell'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica erano affidate ad una autonoma direzione - Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio; le attribuzioni in materia di ricerca scientifica che, nell'articolazione dell'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica, erano assegnate ad un'unica direzione generale - Direzione generale della ricerca -, nell'assetto attuale del Ministero sono divise, proprio per l'importanza del settore che in passato è stato troppo trascurato, in due distinte direzioni generali, Direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca e Direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca.
Rileva quindi che tutte le funzioni di supporto o a carattere strumentale, distintamente svolte nell'ambito dei competenti uffici dei precedenti Ministeri, sono unificate nella competenza del nuovo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione. Per quanto riguarda l'amministrazione periferica, sottolinea che il provvedimento conferma l'organizzazione fondata sugli uffici scolastici regionali, che hanno sede in ciascun capoluogo di regione e costituiscono autonomi centri di responsabilità amministrativa, di cui all'articolo 8. Il numero complessivo rimane di 18 uffici. A tali uffici, di livello dirigenziale generale, sono assegnate le funzioni di governo complessivo del sistema scolastico della regione, fatte salve le competenze riconosciute alle istituzioni scolastiche autonome a norma delle disposizioni vigenti. Gli uffici scolastici regionali si articolano, per funzioni e sul territorio, a livello provinciale, in uffici scolastici provinciali, ai quali è preposto un dirigente di livello dirigenziale non generale. In particolare, gli uffici provinciali operano come centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto agli istituti scolastici e possono esercitare ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale del competente Ufficio scolastico regionale. Nel loro insieme, gli Uffici scolastici regionali si articolano in 201 uffici dirigenziali non generali e 295 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. I compiti degli uffici dirigenziali non generali sono individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali, su proposta del dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale.

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Ricorda che in relazione agli uffici scolastici provinciali, il successivo articolo 12, prevede che, a far data dall'entrata in vigore del regolamento, non possono essere costituiti nuovi uffici, come previsto al comma 2. Allo stesso tempo, si dispone l'adozione entro due anni di un piano operativo, ai sensi del comma 3, che ridefinisca il modello organizzativo territoriale su base regionale sulla base di criteri oggettivi, tra i quali: bacino di utenza dei servizi resi; popolazione residente; grado di raccordo con le autonomie locali; distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti; consistenza del personale. La riorganizzazione deve in ogni caso garantire il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale. Tali misure di riassetto dell'amministrazione periferica sono adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiede a tutte le amministrazioni dello Stato di rideterminare, entro il 31 ottobre 2008, la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedere alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo.
Segnala che l'articolo 9 dello schema di regolamento riguarda il corpo ispettivo, composto dai dirigenti centrali e periferici investiti della funzione tecnico ispettiva. A livello centrale essi dipendono funzionalmente dal Capo del Dipartimento per l'istruzione, mentre a livello periferico dipendono dai singoli dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Sottolinea che l'articolo 10 demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400 del 1988, l'individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale. Tale decreto deve essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione, su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali. Ricorda che l'articolo 11 stabilisce che le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigente ricompreso nelle aree funzionali del Ministero sono rideterminate secondo quanto previsto dalla Tabella A, allegata al provvedimento. Evidenzia che la dotazione organica del Ministero subisce quindi una riduzione rispetto alla somma delle dotazioni organiche dei due Ministeri accorpati. Ciò è dovuto al fatto che gli assetti organizzativi del nuovo MIUR sono stati ridefiniti applicando i limiti stabiliti dall'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008. In attuazione dell'articolo 74, comma 1, lett. a), gli uffici dirigenziali generali scendono da 38 a 34, mentre gli uffici dirigenziali non generali passano da 751 a 672. In attuazione dell'articolo 74, co. 1, lettera c), la dotazione organica del personale non dirigenziale scende da 9.935 unità a 8.769 unità. L'applicazione dell'articolo 74, comma 1, lettera b) comporta, invece, la riduzione di 70 unità di personale in servizio presso gli uffici strumentali e di supporto, che è stata ricollocata presso gli uffici che svolgono funzioni istituzionali.
Evidenzia infine che, l'articolo 11 prevede che il personale dirigenziale e non dirigenziale dei Ministeri accorpati confluisca nel ruolo unico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, facendo, però, salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione già indetti alla data di entrata in vigore del regolamento. Sottolinea che l'articolo 12, oltre alle già menzionate disposizioni sul riordino dell'amministrazione periferica, impone una verifica biennale della funzionalità e dell'efficienza dell'organizzazione del Ministero in conformità all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999. L'articolo 13 conferma che nel nuovo Ministero continuano ad operare gli organismi collegiali individuati, per i due Ministeri accorpati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Il successivo articolo 14 reca infine le norme finali e le abrogazioni. In particolare, il comma 1 precisa che quando atti normativi o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, s'intende, rispettivamente, al Ministro e al

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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il comma 2 dispone l'abrogazione delle disposizioni del regolamento di organizzazione, rispettivamente, dell'ex Ministero della pubblica istruzione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, e dell'ex Ministero dell'università e della ricerca scientifica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.
Segnala quindi che, fermo restando il disposto dell'articolo 74, comma 3, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge 133 del 2008 e la necessità di avviare il procedimento di riorganizzazione delle strutture periferiche del Ministero su base regionale entro l'anno scolastico in corso - come sottolineato dal parere del consiglio di Stato - appare congruo il termine di due anni previsto dal regolamento all'articolo 12, comma 3, per la conclusione di tale procedimento. Infatti, le procedure che consentono un corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico iniziano già a dicembre dell'anno precedente all'anno scolastico di riferimento con l'iscrizione degli alunni alle prime classi del ciclo e la corrispondente determinazione dell'organico di diritto e si protraggono fino al mese di agosto. Alla luce del graduale processo di attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione e del cosiddetto «federalismo fiscale», poi, cui deve necessariamente essere correlata la previsione normativa dell'articolo 74, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008, ricorda che apparirebbe peraltro necessario acquisire l'intesa delle regioni e degli enti locali, nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture territoriali del Ministero. Sottolinea che lo schema di regolamento ha poi apportato due modifiche relative alle direzioni dello studente: è stata soppressa la Direzione generale per il diritto allo studio, attualmente presso il Ministero dell'università e della ricerca, le cui competenze sono confluite nella Direzione Generale per l'università. Ricorda inoltre che dalla Direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, istituita attualmente presso il Ministero della pubblica istruzione, sono state poi scorporate tutte le competenze relative alla parte «studente, integrazione e partecipazione», confluite nella Direzione per gli ordinamenti scolastici e la Direzione Generale è rimasta solo con competenze relative alla comunicazione. Al riguardo, ritiene necessario che, anche nell'ambito dell'organizzazione del Ministero accorpato, lo «studente», come componente essenziale del sistema scuola e università, abbia una autonoma collocazione ed una direzione appositamente dedicata. Ritiene quindi necessario ricostituire una direzione trasversale dedicata allo studente da inserire nel Dipartimento per la programmazione, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione, che, come sottolineato dalla relazione illustrativa e dal parere del Consiglio di Stato, «è il vero motore progettuale della organizzazione». Peraltro, alla luce delle dotazioni organiche dirigenziali generali rideterminate ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, qualora non fosse possibile ricostituire una direzione generale autonoma dedicata esclusivamente al diritto allo studio e allo studente, ritiene comunque necessario incardinare tali competenze nell'ambito della Direzione Generale per la comunicazione, che tornerebbe ad assumere la denominazione attuale.
Ricorda inoltre che il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con due condizioni, che meritano a suo avviso attenzione. La prima di tale condizione richiede che nel testo dello schema di regolamento, all'articolo 12, dopo il comma 3, sia inserita una disposizione che stabilisca che i posti di dirigente di seconda fascia coperti in atto negli uffici provinciali vadano a comporre un ruolo ad esaurimento, fino all'adozione del nuovo modello organizzativo su base regionale. La seconda condizione richiede invece una riscrittura nei seguenti termini del comma 3 dell'articolo 12: «Entro l'anno scolastico 2008/2009 si procederà alla riorganizzazione delle strutture periferiche

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del Ministero in attuazione, dell'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112».
Si riserva di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, rileva che vi sono alcune questioni tecniche da risolvere sulle quali opportunamente il relatore si è soffermato. Chiede quindi ai membri della Commissione come intendono procedere e cioè se ritengano opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, anche in considerazione del fatto che il sottosegretario Pizza si è dovuto allontanare per recarsi al Senato.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene fondamentale la presenza del rappresentante del Governo per la discussione del provvedimento in esame. Propone quindi di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valentina APREA, presidente, concorda con la proposta del collega Barbieri, pur sottolineando che la Commissione dovrà deliberare i propri rilievi in tempo utile per consentire alla Commissione affari costituzionali, competente nel merito, di esprimere il proprio parere nel termine stabilito.

Manuela GHIZZONI (PD), concordando con la proposta di proseguire i lavori sul provvedimento in esame in altra seduta, aggiunge che sarebbe stato opportuno richiedere di deliberare rilievi anche in merito all'atto n. 28 relativo all'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero.

Valentina APREA, presidente, rileva che l'atto n. 28 non ha ricadute dirette sulle competenze della Commissione, pur riconoscendo che sarebbe stato utilie dal punto di vista politico un approfondimento anche su quell'atto.

Paola GOISIS (LNP) riterrebbe opportuno sapere quanti sono i dipendenti del Ministero per dell'istruzione, dell'università e della ricerca in quanto occorre monitorare attentamente tutte le situazioni al fine di evitare che vi siano sprechi nell'uso del denaro pubblico. Si tratta di un punto preciso del programma di Governo della Lega nord che richiede sia formalmente chiarito dal Governo.

Valentina APREA, presidente, ritiene che tali informazioni potranno essere utilmente fornite dal rappresentante del Governo nel corso della prossima seduta.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.20 alle 15.35.