CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2008
60.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.05 alle 14.55.

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 24 settembre 2008. - Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 15.10.

Comunicazioni del Presidente.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, informa la Giunta che, come preannunciato nella seduta dello scorso 17 settembre, nell'odierna riunione l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha valutato i profili relativi alla possibile interferenza con le prerogative della Camera della sentenza del tribunale civile di Asti n. 687/08 del 10 settembre 2008 con la quale è stata respinta la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la decadenza dal mandato di presidente della provincia di Asti dell'on. Maria Teresa Armosino in conseguenza della asserita incompatibilità tra detta carica ed il mandato parlamentare.
Con lettera pervenuta in data odierna il Presidente della Camera ha, quindi, trasmesso - «ai fini dell'acquisizione dell'orientamento della Giunta e del successivo esame da parte dell'Ufficio di Presidenza» - copia di una ulteriore lettera dell'on. Maria Teresa Armosino con la quale, nel trasmettere la sentenza del tribunale di Asti, la stessa «chiede che ne sia valutata la portata lesiva delle attribuzioni costituzionalmente attribuite alla Camera dei deputati in materia di elezione dei suoi membri».
Al riguardo, ricorda che, a seguito dell'invito formulato dal Presidente della Camera con lettera del 23 luglio 2008, già nella seduta del 31 luglio 2008 la Giunta aveva convenuto di segnalare allo stesso Presidente della Camera il rischio di una

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possibile interferenza del procedimento giudiziario instaurato presso il tribunale di Asti con la riserva costituzionale di competenza che l'articolo 66 della Costituzione attribuisce in via esclusiva alla Camera nella valutazione delle cause di incompatibilità dei propri componenti. Delle valutazioni della Giunta, così come emerse nella citata seduta del 31 luglio, era stata messa al corrente la stessa on. Armosino, cui il Presidente della Camera aveva trasmesso copia del relativo resoconto.
Il tribunale di Asti, con la sentenza n. 687/08, ha rigettato il ricorso per incompatibilità (presentato in via di azione popolare dal signor Mario Gigliodoro) avverso la deputata Armosino, scendendo dunque all'esame del merito del ricorso senza dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (come invece era stato richiesto dal pubblico ministero).
Sebbene la sentenza sia stata, nel merito, favorevole all'on. Armosino (della quale il tribunale ha peraltro respinto l'istanza di esibire documentazione di provenienza della Camera, in quanto concernente «una materia sostanzialmente estranea al thema decidendum»), si rende necessaria una valutazione circa la possibile interferenza della citata pronuncia giudiziaria con le prerogative costituzionali della Camera dei deputati in materia di accertamento delle cause di incompatibilità dei propri componenti.
I motivi alla base della decisione del tribunale di Asti di non dichiarare il proprio difetto di giurisdizione possono essere così riassunti:
a) sussiste la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria in quanto la pretesa del ricorrente afferisce «alla necessità della valutazione da parte del giudice adìto in ordine all'eleggibilità di un deputato italiano alla carica di presidente della provincia di Asti, ovvero, quindi, in ordine alla compatibilità della prima carica con la seconda, involgendo così problematiche rispetto alle quali la qualità di parlamentare costituisce un presupposto esterno della disamina da effettuare e non già un elemento diretto d'indagine»;
b) la qualità di parlamentare ricoperta dall'on. Armosino non era suscettibile «di subìre i riflessi giuridici» della decisione che il tribunale sarebbe andato ad assumere.

Nel merito, il tribunale di Asti è pervenuto al rigetto del ricorso avverso l'on. Armosino sulla base dei seguenti motivi:
1) la previsione di decadenza di cui all'articolo 62 del testo unico n. 267/2000 (testo unico sugli enti locali) - invocata dal ricorrente come applicabile alla posizione dell'on. Armosino - è volta ad impedire che il presidente di provincia in carica possa condurre la campagna elettorale per l'elezione al Parlamento nazionale sfruttando i vantaggi di tale ufficio e non estende i suoi effetti al di là dell'ipotesi in cui il mandato elettivo locale sia già in corso al momento dell'accettazione della candidatura alle elezioni politiche;
2) nel vigente sistema costituzionale e normativo «non può enuclearsi una formale e aprioristica contrapposizione d'interessi fra enti locali [...] ed organizzazione statuale nazionale», sicché nelle situazioni di cumulo di cariche (nazionali e locali) non è ravvisabile una contrapposizione tale da assumere una rilevanza costituzionale, trattandosi viceversa di materia in cui «operare una valutazione di opportunità sul cumulo delle cariche stesse»; tale valutazione di opportunità non è stata effettuata in senso negativo dal legislatore e non può essere «semplicemente giustapposta ex post ad opera dell'interprete»;
3) l'articolo 66 della Costituzione disciplina «unicamente le valutazioni e le decisioni endo parlamentari» riservate dalla Costituzione alle Camere e non può avere dunque un rilievo nella materia di cui è stato investito il tribunale, il quale ha valutato la qualità di deputato della convenuta «unicamente alla stregua di un presupposto esterno di applicazione della normativa in materia di eleggibilità del presidente della provincia».

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In questa sede occorre valutare se la decisione dell'autorità giudiziaria di procedere all'esame del merito della questione abbia o meno comportato una invasione delle competenze costituzionali della Camera dei deputati - e, in prima battuta, della Giunta delle elezioni - nell'accertamento delle cause di incompatibilità e/o ineleggibilità dei propri componenti.
In via preliminare, deve essere sottolineato che la questione attiene esclusivamente al profilo della compatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente della provincia di Asti ricoperta dall'on. Armosino - e non anche al distinto profilo della ineleggibilità - posto che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, l'on. Armosino non rivestiva ancora la carica di presidente della provincia al momento della candidatura, essendone stata investita solo in data successiva alla sua proclamazione a deputato.
Nel merito della questione, a favore della tesi secondo cui la pronuncia del tribunale di Asti ha comportato una lesione delle prerogative costituzionali della Camera in materia di verifica delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare dei propri componenti, tale da giustificare la possibilità di un conflitto di attribuzione elevabile dalla Camera nei confronti del tribunale di Asti, possono essere richiamati i seguenti argomenti:
l'articolo 66 della Costituzione configura il potere di verifica dei titoli di ammissione dei componenti delle Camere come espressione del più generale principio di autonomia costituzionale del Parlamento; la citata disposizione costituzionale è stata sempre interpretata (anche dalla giurisprudenza di Cassazione) come fondativa di una riserva esclusiva di competenza a favore delle Camere nella valutazione dei titoli di ammissione dei propri componenti, tale da escludere ogni sindacato giurisdizionale alternativo o concorrente rispetto alla verifica parlamentare (in tal senso, si veda la sentenza n. 113 del 1993 della Corte costituzionale, in cui si afferma che «al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni si contrappone quale unica eccezione, ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione, la riserva di competenza esclusiva del Parlamento a giudicare sui titoli di ammissione dei propri componenti»); la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 29 del 2003, nel ribadire la riferibilità alle sole Camere (e non anche ai Consigli regionali) della prerogativa di cui all'articolo 66 della Costituzione - e nel giustificare, per esse soltanto, la sottrazione alla giurisdizione del giudizio sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità degli eletti - ha sottolineato come tale prerogativa sia conforme «ad una tradizione che affonda le sue radici nell'esigenza, propria dei più antichi sistemi rappresentativi, di difendere l'autonomia della rappresentanza elettiva»; né varrebbe obiettare che il significato della citata giurisprudenza costituzionale potrebbe essere delimitato nel senso di ritenere coperto da una riserva di competenza esclusiva del Parlamento il solo giudizio sui risultati elettorali poiché, in tal modo, si creerebbe una ingiustificata diversità nel regime dei controlli di una materia - la verifica di regolarità dei requisiti di elezione e di mantenimento dell'ufficio di parlamentare - che la Costituzione ha inteso rimettere unitariamente alla verifica dello stesso Parlamento, in nome del principio di indipendenza delle assemblee legislative;
la tesi, sostenuta dal tribunale di Asti, secondo cui la pronuncia non ha avuto ad oggetto la posizione di parlamentare rivestita dall'on. Armosino, a carico della quale non avrebbe in ogni caso potuto produrre effetti, non appare sufficiente al fine di delimitare la questione di cui si è occupato il tribunale come esclusivamente riguardante un caso di incompatibilità a livello locale, posto che per pervenire alla decisione l'autorità giudiziaria ha dovuto assumere come necessario termine di paragone proprio il mandato parlamentare dell'on. Armosino, in assenza del quale nessuna pretesa avrebbe potuto essere sottoposta al giudice; in altri termini, le questioni di compatibilità (specie quando interessino mandati entrambi di natura elettiva, come nel caso di specie) sono sempre di tipo, per così dire, «biunivoco»,

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nel senso che esse risultano esaminabili tanto dal lato dell'ordinamento cui appartiene la prima carica quanto dal lato dell'ordinamento in cui si incardina la seconda carica; il giudizio su una questione di compatibilità tra due cariche elettive finisce dunque sempre per essere un giudizio non solo sulla compatibilità della prima carica con la seconda ma anche inevitabilmente in merito alla conseguente compatibilità della seconda carica in raffronto alla prima; qualora il tribunale di Asti avesse, infatti, accolto il ricorso del signor Gigliodoro, esso, con il dichiarare la decadenza dell'on. Armosino dalla carica di presidente della provincia di Asti per incompatibilità di tale ultima carica con l'ufficio di deputato, avrebbe conseguentemente affermato la speculare incompatibilità della carica di deputato con la carica di presidente della provincia, pur senza produrre immediati effetti giuridici a danno del mandato parlamentare dell'on. Armosino; in ogni caso, una decisione nel merito comporta il rischio che una successiva determinazione della Camera di segno contrario (nel caso di specie, una delibera della Giunta delle elezioni che dichiarasse l'incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di presidente della provincia di Asti) potrebbe, del tutto impropriamente, vedersi attribuire il significato di negazione di una decisione dell'autorità giudiziaria, dichiarata fuori delle ordinarie sedi di appello; in sostanza, la sentenza del tribunale di Asti, sebbene favorevole all'on. Armosino, contiene in sé una implicita pronuncia su una questione di diritto che concerne direttamente lo status del parlamentare, come tale suscettibile di condizionare ogni successiva determinazione parlamentare avente lo stesso oggetto, menomandone l'autonomia;
nessuna disposizione del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede l'incompatibilità tra il mandato parlamentare e la carica di presidente della provincia, come del resto lo stesso tribunale di Asti riconosce: l'articolo 7 del testo unico n. 361/1957 (e indirettamente l'articolo 62 del testo unico n. 267/2000) sancisce, infatti, l'ineleggibilità a parlamentare dei sindaci e presidenti di provincia, non anche la speculare ineleggibilità (da cui, ove sopravvenuta, potrebbe farsi derivare una incompatibilità) a sindaco o presidente di provincia dei parlamentari in carica (ineleggibilità che, infatti, non trova riscontro negli articoli 60 e 61 del testo unico n. 267/2000); l'assenza di una specifica previsione normativa (di rango legislativo o addirittura costituzionale) volta a sancire l'incompatibilità potrebbe, cioè, essere ritenuta tale da radicare in via esclusiva in capo alle Camere il potere di valutare la compatibilità con il mandato parlamentare di cariche elettive locali ricoperte da propri componenti, poiché in tal caso il giudizio delle Camere, in quanto giudizio mai soltanto tecnico ma eminentemente politico, avrebbe ad oggetto in via principale proprio quei profili di opportunità del cumulo di mandati elettivi che, a differenza di quanto ritiene il tribunale di Asti, solo l'organo rappresentativo può compiutamente apprezzare;
per tutti i motivi sopra menzionati, si potrebbe, in conclusione, ipotizzare l'elevazione da parte della Camera dei deputati di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale di Asti, volto a rivendicare il potere della Camera di accertare in via esclusiva e definitiva la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche elettive, ricoperte da deputati, per le quali non siano previste specifiche incompatibilità da vigenti norme costituzionali o legislative, e ciò sul presupposto che solo una espressa previsione normativa di incompatibilità abiliti non solo le Camere ma anche autorità esterne al Parlamento al relativo accertamento.

A favore, invece, della tesi secondo cui la pronuncia del tribunale di Asti non ha prodotto una lesione delle prerogative costituzionali della Camera in materia di verifica delle cause di incompatibilità con il mandato parlamentare dei propri componenti possono essere formulate le seguenti osservazioni:
la verifica delle situazioni di incompatibilità in cui versano parlamentari che

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ricoprano contemporaneamente anche la carica di componente di un Consiglio regionale (ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione) è condotta, oltre che dalle stesse Camere, anche, ed in modo del tutto legittimo, dai competenti Consigli regionali (che talora anzi anticipano le determinazioni delle Camere procedendo essi stessi all'accertamento dell'incompatibilità) senza che ciò abbia mai dato luogo a contestazioni circa una presunta invasione della prerogativa parlamentare fissata dall'articolo 66 della Costituzione, la quale, almeno sotto tale profilo, non può dunque considerarsi esclusiva; ciò proverebbe che l'ambivalenza, registrabile in taluni casi, delle cause di incompatibilità (il fatto, cioè, che esse assumano rilievo dal punto di vista di ordinamenti diversi, come appunto nel caso delle incompatibilità ex articolo 122, secondo comma, della Costituzione, rilevanti sia per l'ordinamento regionale che per quello parlamentare) è suscettibile di radicare la competenza di organi diversi abilitati al relativo accertamento, operanti in concorso tra loro sulla base del principio di leale cooperazione; in via puramente astratta potrebbe, quindi, non essere del tutto esclusa una legittimazione anche dell'autorità giudiziaria ordinaria ad intervenire (sulla base di ricorsi per azione popolare ai sensi dell'articolo 70 del testo unico n. 267/2000) nell'accertamento dell'eventuale incompatibilità tra le cariche elettive locali ed il mandato parlamentare, nei limiti in cui l'autorità giudiziaria sia chiamata a pronunciarsi esclusivamente sulla legittimità o meno del mandato elettivo locale;
più in generale, non vi sarebbe lesione della prerogativa dell'articolo 66 della Costituzione in quanto gli atti parlamentari in cui si traduce la verifica delle cause di incompatibilità dei componenti delle Camere (che, come noto, e a differenza delle cause di ineleggibilità, non afferiscono al giudizio di convalida, cui solo dovrebbe ritenersi estesa l'esclusiva riserva parlamentare) ricadono tra gli atti il cui svolgimento e le cui ripercussioni - secondo la ricostruzione elaborata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 379 del 1996 - non si esauriscono all'interno dell'ordinamento parlamentare, producendo al contrario conseguenze sulla sfera giuridica di terzi, sicché sulla materia oggetto di tali atti sarebbero ammissibili interferenze giurisdizionali in nome del principio di legalità-giurisdizione.

Sulla base del dibattito già svoltosi nell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, chiede, in conclusione, ai colleghi di esprimersi in merito alla questione in esame - sulla quale ritiene personalmente prevalenti le ragioni a sostegno della tesi secondo cui esiste materia per la sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - al fine di pervenire ad un orientamento comune della Giunta, che dovrà essere rappresentato al Presidente della Camera. Ove tale orientamento fosse nel senso di prospettare l'ipotesi della sollevazione di un conflitto di attribuzione da parte della Camera nei confronti del tribunale di Asti, ed il Presidente della Camera ritenesse di dover dare seguito a tale ipotesi, la questione sarebbe quindi sottoposta all'Ufficio di Presidenza della Camera, il quale, a sua volta, vi darebbe eventualmente corso con una proposta di deliberazione del conflitto da sottoporre al voto dell'Assemblea.

Andrea ORSINI (PdL) giudica esaustiva e totalmente ineccepibile la relazione del presidente Migliavacca, alle cui conclusioni aderisce anche alla luce del fatto che in materia di incompatibilità e ineleggibilità vale il criterio di stretta interpretazione, trattandosi di limiti a diritti di elettorato costituzionalmente garantiti. Nell'osservare come ogni giudizio sulle incompatibilità parlamentari, essendo un giudizio biunivoco, finisca per incidere sui diritti costituzionalmente garantiti di elettorato passivo di cui godono i parlamentari, al pari di ogni altro cittadino, ritiene che il tribunale di Asti abbia invaso le competenze della Camera. Non può valere, a sostegno della tesi contraria, il paragone,

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richiamato dal presidente, con i consigli regionali, poiché questi, nell'esame delle incompatibilità dei propri componenti, agiscono sulla base di una precisa norma costituzionale e pongono in essere procedure il cui esito - al pari di quelle in uso presso la Camera - è costituito dall'invito ad optare rivolto agli interessati e non già da una dichiarazione di decadenza dalla carica elettiva quale sarebbe stata quella cui avrebbe potuto pervenire il tribunale di Asti. Reputa, peraltro, non inopportuno un ulteriore approfondimento della questione nelle competenti sedi, al fine di evitare il rischio che, una volta giunto alla Corte costituzionale il ricorso per conflitto, l'esito del relativo giudizio dovesse produrre effetti opposti rispetto al fine di tutelare l'autonomia costituzionale della Camera.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL), come già preannunciato nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ritiene che la Giunta debba da subito rappresentare al Presidente della Camera il proprio orientamento favorevole alla eventuale sollevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale di Asti. Nel merito degli argomenti contro tale ultima soluzione, osserva infatti che il potere dei consigli regionali di accertare l'incompatibilità delle cariche di membri delle Camere ricoperte da propri componenti derivi loro dal fatto che si tratta di assemblee elettive che la Costituzione non colloca in un rapporto di subordinazione rispetto al Parlamento. Sottolinea, poi, che negli ultimi anni una serie di riforme ha comportato un incremento del contenzioso costituzionale tra poteri dello Stato, che a suo giudizio è sintomo di una situazione che merita attenta riflessione, suggerendo la necessità che si pervenga, anche attraverso una iniziativa legislativa comune dei componenti della Giunta, alla definizione di un quadro di regole in materia elettorale tale da fornire adeguate certezze e ridurre conseguentemente le opportunità di conflitti istituzionali. Nell'osservare, in conclusione, come la decisione del tribunale di Asti di ritenersi competente nel giudizio concernente la deputata Armosino sia stata originata anche dalla mancata considerazione del carattere a suo parere temerario dell'azione giudiziaria ivi promossa, e nel rilevare a tale ultimo riguardo la necessità di una migliore definizione delle competenze dei diversi organi che possono intervenire nella materia in esame, ribadisce la propria posizione favorevole sull'ipotesi di sollevazione di un conflitto di attribuzione.

Pino PISICCHIO (IdV), dopo aver ricordato le vicende che nella XIV legislatura caratterizzarono l'esame del caso Faggiano-Sardelli, ritiene condivisibile la proposta del presidente di rappresentare al Presidente della Camera l'orientamento favorevole della Giunta alla sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale di Asti. Richiama, peraltro, la necessità di un intervento legislativo che introduca un rigoroso divieto di cumulo tra il mandato parlamentare e le cariche di sindaco e di presidente di provincia al fine di superare le incertezze interpretative oggi possibili sulla base della normativa vigente, nell'ottica di una riforma più complessiva che miri anche a sottrarre la Giunta delle elezioni alle logiche di maggioranza. Conclusivamente, concorda sull'opportunità che la Giunta si esprima a favore della ipotesi di sollevare un conflitto di attribuzione, restando peraltro convinto, nel merito della questione, che la posizione dell'onorevole Armosino debba considerarsi incompatibile con il mandato parlamentare.

Maria Piera PASTORE (LnP) concorda con l'orientamento secondo cui esistono tutti i presupposti per la sollevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sottolineando come in nessun caso il giudice potesse scendere all'esame del merito della questione.

Donata LENZI (PD) concorda circa la necessità di rappresentare alla Presidenza della Camera un orientamento della Giunta favorevole all'ipotesi di sollevare

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un conflitto di attribuzione. Sottolinea, al riguardo, che nella materia oggetto della questione in esame si registrano sovrapposizioni normative che rendono difficile ricostruire in modo unitario il quadro istituzionale, non essendo affatto chiaro il riparto di competenze nell'accertamento delle situazioni di incompatibilità laddove queste ultime si traducano in situazioni di cumulo tra mandati elettivi locali e mandato elettivo parlamentare. A favore della tesi secondo cui sussiste la materia per un conflitto tra poteri, milita, in particolare, l'argomento, correttamente richiamato dal presidente nelle sue comunicazioni, secondo cui il tribunale di Asti, nel giudicare il merito della questione, ha inevitabilmente causato una compressione dell'autonomia costituzionale della Camera. Tiene, infine, a precisare che con l'orientamento che la Giunta si accinge a manifestare al Presidente della Camera non viene anticipata alcuna valutazione che la Giunta stessa dovrà operare sul merito della questione concernente la compatibilità o meno con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, osserva anzitutto che le esigenze di ulteriore approfondimento della questione potranno essere soddisfatte in sede di Ufficio di Presidenza della Camera, fermo restando che esistono fin da ora le condizioni affinché la Giunta rappresenti al Presidente della Camera il proprio unanime orientamento al riguardo. Quanto, poi, alle sollecitazioni, espresse da taluni colleghi, circa l'esigenza di iniziative di riforma legislativa della materia delle incompatibilità e ineleggibilità, si dichiara personalmente favorevole ad un riflessione sul punto, in merito alla quale in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi della Giunta potranno essere acquisite le valutazioni dei gruppi. Del pari, spetterà al Comitato per le incompatibilità procedere all'istruttoria sul merito della compatibilità o meno con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco e presidente di provincia, essendo tale valutazione di merito del tutto distinta dalla questione sulla quale la Giunta è oggi chiamata a pronunciarsi. In conclusione, sulla base del dibattito odierno, prende atto che la Giunta concorda all'unanimità di rappresentare al Presidente della Camera il proprio orientamento favorevole, per le motivazioni precedentemente illustrate, alla sollevazione da parte della Camera dei deputati di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del tribunale di Asti.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, con riferimento alla questione relativa alla opzione per il mandato parlamentare formulata dall'on. Sabrina De Camillis, ricorda che la Giunta, nella seduta del 17 settembre scorso, ha ritenuto non applicabile alla predetta deputata la procedura, prevista dall'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta medesima, di iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea di una proposta di decadenza dal mandato parlamentare, essendo ormai definitivamente cessata la situazione di incompatibilità in cui la stessa versava.
Delle valutazioni conclusive cui è pervenuta la Giunta è stata informata la Presidenza della Camera. Il procedimento deve, quindi, intendersi concluso.

La Giunta prende atto.

Comunicazioni del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze in merito all'eleggibilità di deputati.

Su proposta del Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, la Giunta prende atto dell'eleggibilità dei seguenti deputati, sulle cui cariche o funzioni il Comitato ha svolto l'istruttoria ai fini del giudizio sull'ineleggibilità e per i quali non

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sono pendenti ricorsi che attengano a tale profilo:
nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige: Bressa Gianclaudio, Brugger Siegfried, Di Centa Manuela, Del Tenno Maurizio, Froner Laura, Fugatti Maurizio, Gnecchi Marialuisa, Holzmann Giorgio, Zeller Karl;
nella XXII Circoscrizione Basilicata: Lamorte Donato, Luongo Antonio, Margiotta Salvatore, Moles Giuseppe, Taddei Vincenzo, Zamparutti Elisabetta;
nella XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta: Nicco Roberto Rolando.

Verifica dei poteri nella VI Circoscrizione (Trentino-Alto Adige).

Mario CAVALLARO (PD), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, illustra i dati relativi alla Circoscrizione facendo presente che al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati allegati ricorsi o reclami e che contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 29 aprile 2008 non sono stati presentati ricorsi.
Dopo aver osservato che i leggeri scostamenti tra i dati sezionali e i dati come verificati dagli uffici della Giunta nel numero dei voti validi di talune liste non incidono minimamente sulle operazioni elettorali, né sul risultato finale delle stesse, in conformità ai risultati delle verifiche compiute la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale - con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta - e rimangono subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.
In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, l'approvazione delle modifiche ai valori delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite dalle liste nella Circoscrizione, nonché la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone che, ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, la Giunta accerti che, nella VI Circoscrizione Trentino-Alto Adige, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:
per la lista n. 3 (Lega Nord): Alessandro Savoi;
per la lista n. 4 (Il Popolo della Libertà): Mario Malossini;
per la lista n. 6 (Partito Democratico): Alessandro Andreatta;
per la lista n. 15 (Sudtiroler Volkspartei): Magdalena Amhof.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione (Basilicata).

Gregorio FONTANA (PdL), relatore, riferendo sulla verifica dei poteri nella XXII Circoscrizione Basilicata, illustra i dati relativi alla Circoscrizione facendo presente che nessuna differenza nei voti di lista è stata riscontrata in esito alla verifica

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dei verbali sezionali. Contro le proclamazioni effettuate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal Presidente provvisorio della Camera nella seduta del 29 aprile 2008 non sono stati presentati ricorsi.
In conformità ai risultati delle verifiche compiute e non sussistendo contestazioni o ricorsi pendenti relativi né alla convalida dei deputati proclamati ed alla posizione dei candidati che li seguono immediatamente nelle rispettive liste, né, per il profilo esaminato, alle operazioni elettorali, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è determinata a termini dell'articolo 77, comma 1, n. 1, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.
Poiché, ai sensi dell'articolo 83 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, la ripartizione dei seggi attribuiti alle Circoscrizioni ed alle liste ammesse al riparto si effettua in sede nazionale, le posizioni di tutti i deputati proclamati nella Circoscrizione saranno prese in esame, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta, a conclusione della verifica delle elezioni in tutte le Circoscrizioni del territorio nazionale - con l'esclusione della XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta - e rimangono pertanto subordinate all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuate su base nazionale.
In conclusione, in assenza di ricorsi esclusivamente riferibili alla XXII Circoscrizione Basilicata, propone alla Giunta di sospendere, fino all'esito della verifica dei calcoli e delle assegnazioni su base nazionale, la formulazione della proposta all'Assemblea di convalida dei deputati proclamati eletti nella Circoscrizione.

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, propone ai fini degli eventuali subentri che si dovessero rendere necessari in corso di legislatura, propongo che la Giunta accerti che, nella XXII Circoscrizione Basilicata, i candidati primi dei non eletti per ciascuna lista sono i seguenti:
per la lista n. 6 (Partito Democratico): Salvatore Russillo;
per la lista n. 10 (Il Popolo della Libertà): Mariano Pici.

La Giunta concorda.

Verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione (Valle d'Aosta).

Maurizio MIGLIAVACCA, presidente, sostituendo la relatrice onorevole Chiara Moroni, impossibilitata ad intervenire per concomitanti impegni parlamentari, riferisce sulla verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta, illustrando i dati relativi alla Circoscrizione. Nel far presente che tutti i dati elettorali relativi alla Circoscrizione sono risultati confermati in esito alla verifica dei verbali sezionali, fa presente che al verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati allegati ricorsi o reclami e che contro la proclamazione effettuata dall'Ufficio centrale circoscrizionale non sono stati presentati ricorsi.
Propone, pertanto, alla Giunta di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Roberto Rolando Nicco.

La Giunta, in conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del deputato Roberto Rolando Nicco.

La seduta termina alle 15.30.