CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

La seduta comincia alle 10.30

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica dominicana sulla promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Santo Domingo il 12 giugno 2006. L'Accordo presenta contenuti analoghi ad accordi già conclusi dall'Italia con altri Paesi, finalizzati ad incoraggiare gli investimenti, nonché a conferire garanzie agli investitori delle due parti. Sottolinea che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento agli articoli 1-15 dell'Accordo, recanti promozione e protezione degli investimenti, le norme dell'Accordo prevedono, tra l'altro la definizione dell'ambito oggettivo e soggettivo di applicazione, con particolare riferimento agli investimenti in beni mobili e immobili, ovvero immateriali, effettuati da persone fisiche o giuridiche (articoli 1 e 2); l'applicazione di un trattamento giusto ed equo delle attività di investimento nel territorio dell'altra parte, nonché il mantenimento di un quadro giuridico atto a garantire agli investitori la continuità del trattamento giuridico (articolo 3); l'applicazione della clausola della nazione più favorita, con un trattamento non meno

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favorevole di quello riservato agli investimenti dei propri investitori o agli investitori di paesi terzi (articolo 4); il riconoscimento, agli investitori, di un risarcimento non meno favorevole di quello riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente - o agli investitori di paesi terzi - nei casi di perdite e danni negli investimenti subiti a causa di guerre, stati di emergenza nazionale o simili (articolo 5); le condizioni in base alle quali sono ammissibili (per finalità pubbliche o per interesse nazionale) la nazionalizzazione e l'esproprio degli investimenti effettuati dagli investitori di una delle parti nel territorio dell'altra, nonché le regole per determinare un indennizzo immediato, completo ed effettivo. L'indennizzo dovrà corrispondere all'effettivo valore commerciale dell'investimento (articolo 5). In caso di nazionalizzazione o di esproprio, l'equa indennità sarà equivalente all'effettivo valore commerciale dell'investimento immediatamente prima dell'annuncio della decisione di nazionalizzazione o di esproprio, determinato secondo i parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale, sulla base di una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data della predetta decisione. Viene inoltre contemplata una «clausola di retrocessione», ossia il diritto del proprietario del bene espropriato di riacquistarlo al prezzo di mercato laddove, dopo l'espropriazione, esso non sia stato utilizzato ai fini previsti; la garanzia per gli investitori di poter trasferire all'estero - senza indebito ritardo e dopo l'adempimento degli obblighi fiscali - in valuta convertibile, i capitali e i redditi relativi agli investimenti (articoli 7 e 9); il riconoscimento alla Parte Contraente, che abbia effettuato pagamenti all'investitore in virtù di una garanzia assicurativa concessa contro rischi non commerciali, della surroga nei diritti dell'investitore (articolo 8); l'utilizzo di un Tribunale arbitrale ad hoc per la soluzione delle controversie tra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo, qualora non risolvibili in forma amichevole. Si precisa in proposito che le Parti sosterranno ciascuna le spese relative al proprio rappresentante per le udienze mente i costi relativi al Presidente e tutti gli altri costi saranno equamente divisi tra le Parti contraenti (articolo 10); le procedure per la composizione delle controversie sugli investimenti fra investitori e Parti Contraenti (articolo 11). Se tali controversie non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti; la possibilità, per le parti contraenti e per i loro investitori, di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo qualora esse siano previste da un altro Accordo internazionale di cui le Parti Contraenti siano firmatarie ovvero da norme generali di diritto internazionale (articolo 13); l'applicazione dell'Accordo indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti (articolo 12). In ordine alla validità dell'Accordo, è previsto che esso operi per un periodo iniziale di dieci anni e successivamente resti in vigore per ulteriori cinque anni, salvo che una delle Parti Contraenti non lo denunci per iscritto entro un anno dalla scadenza. In ogni caso, l'Accordo continua ad applicarsi, dopo la scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della data di denuncia (articolo 15).
Rileva che l'analisi dell'impatto della regolamentazione, che accompagna il disegno di legge di ratifica, afferma che l'Accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o di privati. Al riguardo rileva che, a differenza di quanto riscontrato in altri disegni di legge di ratifica di analogo oggetto, la relazione illustrativa non contiene precisazioni in merito ad eventuali futuri oneri, per lo Stato italiano, derivanti dagli indennizzi per gli espropri previsti dall'articolo 6. Trattandosi peraltro di oneri di carattere eventuale e di ammontare non predeterminabile, rileva che andrebbe comunque confermato che agli stessi si potrà far fronte con apposito

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provvedimento legislativo, dotato della necessaria copertura e che andrebbe inoltre acquisito un chiarimento in ordine alla possibilità che alle possibili spese derivanti dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti Contraenti (articolo 10) si faccia fronte con gli ordinari stanziamenti iscritti, per le medesime finalità, nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, senza quindi nuovi oneri per la finanza pubblica. Considera tali elementi opportuni anche alla luce di recenti interventi normativi , volti a limitare il ricorso a procedure arbitrali in relazione alla loro onerosità.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI afferma che il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, propone di esprimere un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.
C. 1627 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge autorizza la ratifica dell'Accordo riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo neozelandese, fatto a Roma il 4 dicembre 2003, con Scambio di Note integrativo, fatto a Roma il 2 e il 7 novembre 2006. Il provvedimento - composto da 3 articoli, un Accordo e due Note Verbali - non è corredato di relazione tecnica.
Con riferimento agli articoli 1-5 dell'Accordo, recanti disciplina dell'attività lavorativa dei familiari del personale diplomatico, le norme prevedono che i familiari possano essere autorizzati a svolgere un'attività lavorativa nel territorio dello Stato ricevente solo quando rientrino nelle seguenti categorie 1) coniugi non separati, 2) figli non sposati di età compresa tra i 18 e i 21 anni, 3) figli non sposati, mentalmente o fisicamente disabili e comunque non autosufficienti (articolo 1); disciplinano la procedura di autorizzazione all'attività lavorativa (articolo 2-3); prevedono che l'attività lavorativa autorizzata sia sottoposta alla normativa vigente dello Stato ricevente in materia tributaria, di sicurezza sociale e del lavoro e, per lo svolgimento di attività lavorativa di tipo professionale, sia necessario il possesso delle qualifiche previste dallo Stato ricevente (articolo 4); dispongono limiti al godimento delle immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ricevente solo in relazione agli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa, mentre per la revoca del godimento dell'immunità dalla giurisdizione penale, in caso di reato commesso nell'ambito dell'esercizio dell'attività lavorativa, è necessaria una richiesta scritta allo Stato inviante da parte dello stato ricevente (articolo 5); prevedono limiti, durata e termini dell'autorizzazione (articoli 6 e 7).
In conclusione, rileva che dal provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri.
Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore, confermando che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta del relatore.

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Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.
C. 1628 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, rileva che il disegno di legge autorizza la ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo (Protocollo III), fatto a Ginevra l'8 dicembre 2005. Il provvedimento - costituito di tre articoli e un Protocollo con un Preambolo e 17 articoli - non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 1-17 del Protocollo, recante Protocollo (III) relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo, le norme prevedono il riconoscimento di un nuovo simbolo per il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Crescente, che si aggiunge a quelli già esistenti (articolo 2) e consentono alle Società Nazionali delle Alte Parti Contraenti di collocare all'interno del nuovo emblema i simboli culturali e religiosi o nazionali (articolo 3).
Sottolinea che dal provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri.
Propone quindi di esprimere un parere di nulla osta.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere del relatore, confermando che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 10.40.