CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2008
59.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1626 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto RAO (UDC), relatore, osserva che il disegno di legge consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo in esame non si discosta, per struttura e contenuto, dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia e mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica Dominicana e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.
L'accordo in primo luogo fornisce le opportune definizioni dei termini, (investimento, persona fisica e giuridica, utili, eccetera) necessari ad individuarne l'ambito di applicazione.

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Segue una serie di clausole volte ad incoraggiare gli investimenti esteri.
Il principio di base è rappresentato dall'impegno di ciascuna delle Parti ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, garantendo piena e totale protezione agli investimenti da essi operati e, comunque, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (fatti salvi i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi). La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, dalla clausole che stabiliscono in linea generale e salvo eccezioni: che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto, e che ciascuna parte contraente si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala la previsione di procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (articolo XI) o fra le Parti in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (articolo X).
Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l'investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti (se le due Parti hanno aderito alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965). Per le controversie di cui all'articolo X (questioni interpretative o applicative dell'accordo), qualora non sia possibile una composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un tribunale arbitrale ad hoc.
Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.
C. 1627 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Roberto RAO (UDC), relatore, osserva che il disegno di legge in esame consta di tre articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo; il secondo l'ordine di esecuzione ed il terzo l'entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'Accordo fra Italia e Nuova Zelanda concerne la possibilità, per i congiunti a carico del personale diplomatico e consolare delle rispettive rappresentanze (nonché delle delegazioni presso Organizzazioni internazionali o - limitatamente al territorio italiano - presso la Santa Sede), di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma nel paese ricevente, su base di reciprocità.
L'articolo 1 precisa che le categorie di congiunti cui si applica l'intesa in esame sono anzitutto i coniugi (non separati), e in secondo ordine i figli non coniugati di età compresa tra 18 e 21 anni, ovvero affetti da disabilità fisica o mentale da cui consegua la mancata autosufficienza.
Gli articoli successivi prevedono le modalità per effettuare le richieste di poter esercitare le predette attività lavorative, i

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procedimenti autorizzatori, gli adempimenti consequenziali e la normativa applicabile al rapporto di lavoro.
Come precisato dalla relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, tale procedimento equivale per i soggetti neozelandesi ad una completa assimilazione, nell'accesso al lavoro, ai cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, in deroga al testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998).
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala l'articolo 5, con il quale le Parti convengono che le immunità di cui i soggetti interessati godono in base ad accordi internazionali vengano meno, limitatamente alle giurisdizioni civile e amministrativa, in relazione a fatti compiuti nell'esercizio delle attività lavorative oggetto dell'Accordo.
Si prevede inoltre che, qualora i familiari che svolgono un'attività lavorativa sulla base dell'Accordo in esame godano di immunità penale sulla base di accordi internazionali e siano accusati di un reato commesso durante l'esercizio di tale attività lavorativa, «lo Stato inviante darà seria considerazione ad una richiesta scritta di rinuncia all'immunità presentatagli dallo Stato ricevente. Qualora non si verificasse tale rinuncia, potrebbero essere considerati il richiamo e comunque la revoca dell'autorizzazione».
Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.
C. 1551 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Maurizio Scelli, impossibilitato a partecipare alla seduta, rileva che gli Atti Camera 1551 (del Governo) e 267 (deputati Mecacci ed altri), recanti ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 13 alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'abolizione della pena di morte in tutte le circostanze, constano entrambi di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Nel Protocollo in esame, adottato a Vilnius il 3 maggio 2002, in sostanza vi è l'esatta riproposizione del testo di altro Protocollo (il n. 6), dal quale è stato però eliminato l'articolo 2 che consentiva agli Stati di mantenere nella propria legislazione il ricorso alla pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra. La novità del Protocollo n. 13 risiede quindi proprio nel superamento dell'articolo 2 del Protocollo n. 6 alla Convenzione del 1950, e nella affermazione che la pena di morte è abolita in qualsiasi circostanza.
Il Protocollo n. 13 è entrato in vigore il 1o luglio 2003 (tra i Paesi dell'Europa occidentale, oltre alla ratifica dell'Italia manca ancora anche quella della Spagna). Va peraltro osservato che l'ordinamento italiano è già totalmente conforme agli scopi che hanno condotto all'adozione del Protocollo in esame. Infatti, oltre all'abrogazione di norme del codice penale e di leggi speciali del periodo fascista, intervenuta fra il 1944 e il 1948, nel 1994 la legge n. 589 ha abrogato l'articolo 241 del codice penale militare di guerra, nel quale appunto si prevedeva la possibilità di irrogare in determinate circostanze la pena capitale. Inoltre, la legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1, ha soppresso la previsione dell'articolo 27, quarto comma della Costituzione, che lasciava aperta la possibilità

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di applicare la pena di morte ai soli casi previsti dalle leggi militari di guerra.
Ciò premesso, per ciò che concerne il contenuto specifico del Protocollo n. 13, esso consta di un preambolo e di otto articoli.
L'articolo 1 prevede l'abolizione della pena di morte, la quale non solo non dovrà essere eseguita, ma neanche comminata.
Gli articoli 2-3 riguardano rispettivamente il divieto di deroghe e il divieto di riserve da parte degli Stati che ratifichino o aderiscano al Protocollo.
L'articolo 4 riguarda invece l'applicazione territoriale del Protocollo e prevede, in particolare, la facoltà di qualsiasi Stato che aderisce allo stesso di specificare i territori di applicazione del Protocollo medesimo.
L'articolo 5 concerne il rapporto tra il Protocollo n. 13 e la Convenzione, e stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 4 del Protocollo saranno considerate alla stregua di articoli aggiuntivi della Convenzione, e l'insieme delle disposizioni di essa dovrà essere applicato conformemente a detti articoli 1-4.
Gli articoli 6-8 riguardano le clausole finali: per la sottoscrizione o la ratifica del Protocollo è rispettivamente presupposto l'avvenuta firma o ratifica della Convenzione del 1950.
Propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Intervengono i Sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 16.05.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1441-bis Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2008.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento all'ordine del giorno è ancora in corso presso le Commissioni di merito le quali hanno concluso comunque l'esame degli emendamenti in materia di giustizia. La conclusione dell'esame in sede referente è prevista domani alle ore 9.

Manlio CONTENTO (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente di aver appreso dai quotidiani che il Governo ha intenzione di presentare un emendamento ad uno dei provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica, avente ad oggetto la azione collettiva. Ritiene pertanto che le proposte di legge già assegnate alla Commissione Giustizia e riguardanti la class action dovrebbero quanto prima essere inserite nel calendario della Commissione medesima, anche per evitare ulteriori espoliazioni delle competenze di quest'ultima.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara di condividere l'osservazione dell'onorevole Contento circa l'esigenza che sia la Commissione Giustizia, in ragione della propria competenza, ad esaminare i provvedimenti in materia di azioni collettive. Ricorda che nella giornata di domani è convocato l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, e assicura che in quella sede sarà posta la questione sollevata dall'onorevole Contento.

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Antonio DI PIETRO (IdV) rilevato che non è stato ancora trasmesso dalle Commissioni di merito il testo sul quale la Commissione Giustizia dovrebbe esprimere il parere, secondo quanto appena riferito dal Presidente, entro domani alle ore 9, considerato che per allora le Commissioni di merito concluderanno l'esame, invita il Presidente a chiarire quali siano i tempi che il Regolamento assegna alle Commissioni per esprimere il parere. Tale questione, nel caso in esame, è estremamente rilevante in considerazione della complessità del testo sul quale deve essere espresso il parere e della circostanza che ha per oggetto una materia di competenza esclusiva della Commissione Giustizia, quale la riforma del codice di procedura civile. Ritiene che la Presidenza della Commissione Giustizia debba assicurare alla Commissione tempi d'esame adeguati affinché possa essere espresso un parere approfondito e consapevole.

Giulia BONGIORNO, presidente, precisa che il Regolamento non prescrive un termine minimo per l'esame dei provvedimenti in sede consultiva, ma è comunque certo che tale tempo debba essere congruo e tale da consentire alla Commissione di esprimere un parere con cognizione di causa. Sottolinea che la valutazione circa la sussistenza dei tempi e dei presupposti perché la Commissione Giustizia possa compiere tale esame potrà essere compiuta solo più tardi, allorché le Commissioni di merito avranno trasmesso il testo come modificato dagli emendamenti, tenuto altresì conto che le Commissioni medesime si riuniranno domani mattina per il conferimento del mandato ai relatori.

Cinzia CAPANO (PD) nel rammaricarsi per l'estrema ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione Giustizia, privata persino della possibilità di compiere un approfondito esame in sede consultiva, ricorda che anche il Presidente della Camera onorevole Fini, in considerazione dello specifico contenuto del provvedimento, ha sottolineato l'importanza del parere della Commissione Giustizia e che rappresentanti del Governo, anche in seno alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, hanno dichiarato che il parere della Commissione Giustizia sarebbe stato considerato vincolante per l'esecutivo.

Giulia BONGIORNO, presidente, auspica che sussistano i presupposti perché la Commissione possa esprimere il proprio parere in maniera adeguata. Ricorda che in alcuni casi, nelle precedenti legislature, la Commissione Giustizia non ha espresso il parere su testi trasmessi in ragione della esiguità del tempo a propria disposizione.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la seduta debba essere sospesa ed anche annullata, poiché non è ancora disponibile il testo sul quale esprimere il parere.

Giulia BONGIORNO, presidente, fa presente che non sussiste alcun vizio per chiedere l'annullamento della seduta e avverte che la stessa potrà essere sospesa, in attesa della trasmissione del testo, solo dopo aver consentito ai deputati che lo richiedano di intervenire. Chiede quindi se vi siano ulteriori interventi.

Donatella FERRANTI (PD) ritiene che la Commissione Giustizia debba in ogni caso esprimere un parere, anche se i tempi dovessero essere eccessivamente ristretti poiché, diversamente, la Commissione rinuncerebbe del tutto alle proprie prerogative.

Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce che ogni valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per esprimere il parere potrà essere effettuata nel momento in cui le Commissioni di merito trasmetteranno il testo come modificato dagli emendamenti, il che dovrebbe avvenire non prima delle ore 17. Auspica nuovamente che alla Commissione sia assicurato, anche eventualmente rinviando l'esame da parte dell'Assemblea previsto alle ore 16 di domani, il tempo necessario per svolgere un esame adeguato. Nessun

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altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta fino alle 17.15.

La seduta, sospesa alle 16.15, riprende alle 17.20.

Giulia BONGIORNO, presidente, avverte che è stato trasmesso dalle Commissioni di merito il testo risultante dagli emendamenti approvati. Dopo aver comunicato di essersi fatta carico delle istanze, da lei personalmente condivise, degli onorevoli Di Pietro, Capano e Ferranti in ordine all'esigenza di assicurare alla Commissione Giustizia tempi adeguati per esaminare il testo trasmesso dalle Commissioni I e V riferendole al Presidente della Camera, avverte che questi, su istanza del Presidente del Gruppo del PD, ha convocato domani alle ore 9 la Conferenza dei Presidenti di Gruppo per valutare l'esigenza di differire l'esame del disegno di legge n. 1441-bis, il cui inizio è previsto alle ore 16 di domani. Alla luce di tale novità, ritiene che la Commissione Giustizia possa essere convocata domani alle ore 9.15 per prendere atto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo ed organizzare di conseguenza i propri lavori.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ricorda che alle ore 9.15 di domani è già convocata la Giunta per le autorizzazioni a procedere della quale fanno parte numerosi componenti della Commissione Giustizia.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che la Commissione Giustizia non possa sovrapporsi alla Giunta per le autorizzazioni, le cui convocazioni sono state da tempo già diramate. Invita, quindi, il Presidente della Commissione a convocare la Commissione Giustizia in un orario compatibile con i lavori della Giunta per le autorizzazioni, alle cui sedute hanno diritto di partecipare tutti i componenti della Commissione Giustizia che ne facciano parte. Osserva, inoltre, che alle ore 9 di domani sarà convocata anche l'Assemblea per procedere a delle votazioni.

Donatella FERRANTI (PD) dichiara di non condividere la scelta del Presidente di convocare la Commissione Giustizia in concomitanza con la Giunta per le autorizzazioni, osservando che questa dovrà esaminare questioni di estrema rilevanza.

Maurizio PANIZ (PdL), quale rappresentante del Gruppo PdL nella Giunta per le autorizzazioni, evidenzia l'esigenza di un rinvio dei lavori di questa al fine di consentire alla Commissione Giustizia di proseguire, nei tempi indicati dal Presidente, l'esame del provvedimento per la parte inerente la riforma del processo civile.

Enrico COSTA (PdL) ritiene che debba essere dato atto al Presidente della Commissione Giustizia di essersi adoperato affinché, come egli auspica, alla Commissione Giustizia sia assicurato un ulteriore margine di tempo per potere esaminare in maniera adeguata il provvedimento trasmesso dalle Commissioni I e V.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritiene che debba essere data precedenza alla riunione già convocata della Giunta per le autorizzazioni, la quale dovrà esaminare questioni urgenti ed attinenti alla sfera di libertà di persone. Invita nuovamente il Presidente a fissare un orario di convocazione della Commissione diverso da quello preannunciato.

Antonino LO PRESTI (PdL) dichiara di non condividere le osservazioni degli onorevoli Di Pietro e Ferranti, ritenendo che la Commissione Giustizia, la quale si limiterà a prendere atto delle decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, e la Giunta per le autorizzazioni possano riunirsi contemporaneamente.

Giulia BONGIORNO, presidente, ribadisce che la riunione di domani, che si terrà al termine della Conferenza dei Presidenti di Gruppo, servirà a prendere atto di una eventuale nuova programmazione dei lavori dell'Assemblea in merito al provvedimento in esame e ad organizzare, sulla

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base dei tempi a disposizione, i lavori della Commissione Giustizia. La questione che contemporaneamente sia già convocata anche la Giunta per le autorizzazioni nel caso in questione non può essere presa in considerazione, in quanto è suo dovere, quale Presidente della Commissione, organizzare i lavori della medesima in maniera tale da assicurare il rispetto del calendario dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta

La seduta termina alle 17.35.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali.
C. 406 Contento, C. 1415 Governo, C. 1510 Tenaglia e C. 1555 Vietti.