CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2008
56.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 18 settembre 2008. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 9.50.

Ratifica del Protocollo n. 13 CEDU relativo all'abolizione della pena di morte in qualsiasi circostanza.
C. 1551 Governo, C. 267 Mecacci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL), relatore, ricorda che la condanna alla pena capitale, con il suo corollario fatto di cappi, sedie elettriche, lame e carnefici, ha rappresentato purtroppo una costante della storia dell'uomo e turba la coscienza della società occidentale. Per tali ragioni l'avvio dell'esame del disegno di legge in titolo - cui è abbinata una proposta di legge di iniziativa parlamentare - rappresenta un dato positivo per il contributo del nostro Paese e, in particolare, per la vita dell'istituzione parlamentare.
Richiamando i contenuti dei tre articoli che compongono il disegno di legge di ratifica, sottolinea che l'Analisi tecnico-normativa segnala che la ratifica del Protocollo n. 13 stabilisce in modo definitivo l'abolizione della pena di morte, anche in

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caso di guerra. Ricorda che già nel 1994 la pena capitale era stata espunta dal codice penale militare italiano e che si è anche provveduto ad emendare l'articolo 27, comma, 4 della Costituzione, al fine di escludere ogni tentativo di inserimento della pena di morte nel nostro ordinamento. Alla luce di tali interventi normativi, sottolinea che l'abolizione della pena di morte può essere considerata a buon diritto un dato acquisito nella cultura giuridica del nostro Paese e dell'Europa, con l'unica eccezione della Bielorussia, che si è astenuta in occasione del voto sulla proposta di risoluzione presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Nel ricordare la vittoria conseguita dall'Italia in quell'occasione, esprime apprezzamento per l'impegno profuso dall'associazione «Nessuno Tocchi Caino» per il conseguimento di questo importante risultato.
Nel rammentare che le esecuzioni capitali sono ancora molto diffuse in varie parti del pianeta e che i dati ad esse relativi sono di difficile reperimento, trattandosi di questioni spesso poste sotto segreto di Stato, riferisce taluni dati relativi all'elevato numero di condanne eseguite in Paesi non abolizionisti come la Cina, l'Iran, l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti, l'Iraq o il Vietnam sottolineando che i codici penali di tali Paesi comminano la pena di morte per un elevato di numero di fattispecie di reato. Peraltro, ritiene opportuno ricordare la questione della pena di morte nei confronti dei minori come di alcuni metodi di esecuzione della condanna particolarmente ripugnanti, come la lapidazione in pubblico.
Ricorda inoltre che l'Italia già nel 1955 ha sottoscritto la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, siglata in un tempo in cui l'Europa giaceva ancora sotto le ceneri del secondo conflitto mondiale in cui milioni di ebrei, insieme ad altre minoranze e dissidenti politici, sono stati condannati a morte dal regime nazista. Per tali motivi, sottolinea che occorre cogliere tutte le occasioni per ribadire il diritto alla vita di tutti gli individui, nell'orgoglio per il grado di civiltà giuridica raggiunto dal nostro ordinamento e nella consapevolezza di dovere portare questa essenziale conquista di libertà anche al di fuori del territorio europeo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nell'auspicare un celere iter di esame del provvedimento, sottolinea che la lotta contro la pena capitale rappresenta la priorità della politica sui diritti umani, perseguita dall'attuale Governo, il quale intende presentare, insieme all'Unione europea, una nuova proposta di risoluzione da sottoporre alla comunità internazionale in occasione dell'imminente Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Stefano STEFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento, risultando adottato come testo base il disegno di legge C. 1551, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica dell'Accordo Italia-Repubblica dominicana sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 1626 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Massimo NICOLUCCI (PdL), relatore, sottolinea che l'Accordo oggetto del disegno di legge in titolo, siglato nel 2006, ricalca gli analoghi provvedimenti siglati dal nostro Paese con altri Paesi. Segnala che si compone di 15 articoli recanti una precisa disciplina della materia. Si provvede così a definire la figura dell'investitore, a stabilire le modalità di gestione degli utili e a dirimere le questioni territoriali. L'Accordo prevede, come è d'uso, la clausola della nazione più favorita e inquadra il tema delle nazionalizzazioni e degli espropri, che possono avvenire solo in presenza di determinate condizioni e salvo indennizzo. L'Accordo disciplina poi

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le ipotesi di contenzioso, da risolvere mediante arbitrato internazionale, e dichiara la propria vigenza anche nel caso in cui tra i due Paesi non dovessero più sussistere relazioni diplomatiche.
In conclusione, auspica una sollecita ratifica del provvedimento che è finalizzato a dare tutela agli imprenditori italiani presenti nella Repubblica Dominicana e a sostenere gli interessi del nostro soprattutto con particolare attenzione al campo energetico.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI ricorda che, a causa della conclusione della XV legislatura, non è stato possibile provvedere alla ratifica dell'Accordo in titolo, divenuta urgente anche in considerazione dell'accordo di libero scambio siglato dalla Repubblica Dominicana con gli Stati Uniti, per cui l'Accordo rappresenta adesso un fondamentale strumento di tutela degli investimenti italiani finalizzati ad uno sbocco sul mercato degli Stati Uniti. Rileva che la ratifica dell'Accordo è necessaria per garantire un quadro giuridico chiaro agli investitori italiani e nella prospettiva di un miglioramento dei dati relativi all'interscambio tra i due Paesi, anche alla luce di rilevanti opportunità in campo energetico e turistico.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica dell'Accordo Italia-Nuova Zelanda riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnico amministrativo.
C. 1627 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco FEDI (PD), relatore, sottolinea che il provvedimento è basato sul rispetto di un rigoroso criterio di reciprocità essendo mirato ad incrementare le opportunità di lavoro in Italia per i familiari conviventi dei nostri connazionali in Nuova Zelanda e viceversa. L'Accordo equipara di fatto i cittadini neozelandesi conviventi del personale italiano ai cittadini europei, consentendo di evitare le norme restrittive in vigore nel nostro Paese in materia di immigrazione. L'Accordo è peraltro conforme alle normative europee e nazionali in materia e non è destinato a produrre un impatto finanziario non prevedendo oneri.
Passando ad un esame dell'articolato, sottolinea che l'articolo 1 reca le definizioni di familiari conviventi, mentre, in base agli articoli 2 e 3, sia in Italia che in Nuova Zelanda presupposto per l'applicabilità dell'Accordo è che ciascuna delle due Ambasciate segnali al cerimoniale diplomatico del Paese ospitante la richiesta da parte di un soggetto avente diritto di poter esercitare un'attività lavorativa subordinata o autonoma. Segnala inoltre che, ai sensi dell'articolo 4, le persone autorizzate verranno assoggettate alla normativa vigente nel paese ospite in materia fiscale, di sicurezza sociale e del lavoro, incluse le norme sui requisiti necessari per l'esercizio di determinate attività. Viene al proposito esplicitato che l'Accordo in esame non costituisce in alcun modo riconoscimento di titoli o gradi di studio, rispetto ai quali si rimanda alle normative interne e internazionali concernenti i due Paesi. Il successivo articolo 5 tratta delle regime delle immunità mentre l'articolo 6 dispone che, previo accertamento della posizione del soggetto interessato, conseguirà l'autorizzazione richiesta, che non potrà eccedere il periodo della missione del dipendente cui il soggetto fa capo. L'autorizzazione non verrà concessa a soggetti che abbiano in precedenza lavorato illegalmente nello Stato ricevente, ovvero che ne abbiano violato le norme fiscali o di sicurezza sociale, o che destino allarme con riferimento a profili di sicurezza nazionale. La durata dell'Accordo, in base

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all'articolo 7, è illimitata, salvo recesso comunicato per iscritto alla controparte con tre mesi di anticipo. Infine, l'articolo 8 riguarda le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo.
Alla luce di tali considerazioni auspica una celere ratifica del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI fa presente che l'Accordo si spiega anche alla luce delle difficoltà incontrate nel reclutamento di personale italiano a copertura dei posti nell'organico delle sedi diplomatiche in Nuova Zelanda.

Enrico PIANETTA (PdL) chiede informazioni al Governo circa trattative in corso e accordi pendenti nella stessa materia del provvedimento in titolo relativi ad altri Paesi.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di fornire informazioni al riguardo nel prosieguo dell'esame, essendo comunque già in corso una ricognizione sull'intera materia, almeno per l'area geografica di sua competenza.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica del Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo all'adozione di un emblema aggiuntivo.
C. 1628 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo ricordando che le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 costituiscono il quadro complessivo del diritto internazionale umanitario che protegge in primo luogo le persone che non partecipano o non partecipano più ad un conflitto armato, cioè i civili e i prigionieri, e che i due Protocolli aggiuntivi del 1977 completano le materie disciplinate dalle Convenzioni, in particolare della quarta, attraverso regole per la conduzione della guerra e la distinzione tra obiettivi militari, persone e obiettivi civili nei casi di conflitti armati internazionali. Rileva che il III Protocollo, approvato nella Conferenza appositamente convocata a Ginevra l'8 dicembre 2005 dal Governo svizzero - depositario delle Convenzioni - è stato aggiunto per regolamentare l'utilizzo dell'emblema della Croce Rossa, la cui riconoscibilità è fondamentale ai fini della salvaguardia delle persone e degli obiettivi civili perseguita con le Convenzioni di Ginevra e i Protocolli aggiuntivi.
Sottolinea che il nostro Paese, Alta Parte Contraente delle Convenzioni, ha firmato il protocollo in sede di Conferenza. Nel richiamare il processo di genesi dei simboli della Croce Rossa, rileva che il Protocollo in esame, entrato in vigore il 14 gennaio 2007 e firmato da 84 Stati e ratificato da 28 di essi, è stato introdotto per regolamentare e dirimere le dispute sull'uso protettivo e distintivo dell'emblema della Croce Rossa: il simbolo protettivo è infatti lo scopo fondamentale poiché esso è la manifestazione visibile, in tempo di conflitto, della protezione conferita dalle Convenzioni di Ginevra. Il simbolo serve a segnalare ai belligeranti che persone, unità sanitarie e mezzi di trasporto sono protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai relativi Protocolli aggiuntivi. Lo stato di neutralità del simbolo implicava all'epoca la scelta di un unico simbolo. Nel 1863, il Comitato antesignano del futuro Comitato Internazionale della Croce Rossa scelse, in omaggio alla Svizzera e a Henry Dunant, una croce rossa su fondo bianco, un emblema ottenuto invertendo i colori della bandiera elvetica. Durante la guerra russo-turca combattuta nei Balcani emerse, tuttavia, la difficoltà all'uso

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della croce rossa come simbolo di riconoscimento della neutralità, per cui le autorità turche decisero unilateralmente di adottare la mezzaluna rossa su fondo bianco per fermare lo scempio dei soccorritori che portavano il braccialetto con la croce rossa, con una decisione accettata dai vertici della Croce Rossa, seppure limitatamente alla durata del conflitto russo-turco. Nei decenni successivi furono avanzate ulteriori richieste per ottenere la revisione dell'articolo 7 della Convenzione di Ginevra del 1864, tra le quali spiccava quella della Persia che chiedeva l'introduzione di un terzo emblema, il leone e sole rossi su fondo bianco, e quella di Israele per il riconoscimento della stella di David rossa come proprio simbolo.
Sottolinea che il III Protocollo alle Convenzioni di Ginevra del 1949 ufficializza un nuovo simbolo che insieme ai due già utilizzati - la Croce rossa su fondo bianco e la Mezzaluna Rossa - rappresenterà le società facenti capo al Movimento internazionale delle Croci Rosse e delle Mezzelune Rosse. Occorre richiamare, in materia di emblemi, che la Prima Convenzione di Ginevra del 1949 afferma con chiarezza che i simboli significano inequivocabilmente il rispetto per l'individuo che soffre ed è senza difese, che deve essere aiutato - amico o nemico che sia - senza distinzione di nazionalità, razza, religione, classe e opinioni. Sulla base di tali riflessioni, il III Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra ha introdotto un nuovo emblema, il Cristallo Rosso, composto da un riquadro rosso di forma quadrata poggiato su una punta, su sfondo bianco. La forma e il nome (cristallo rosso) di questo emblema addizionale sono il frutto di un lungo processo di selezione che aveva il compito di creare un simbolo assolutamente non riconducibile a qualunque altro simbolo religioso o politico, e per ciò stesso utilizzabile in tutto il mondo. Il nuovo emblema può essere utilizzato in aggiunta alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa per segnalare persone, mezzi e obiettivi civili che devono essere protetti.
Per quanto concerne i contenuti del III Protocollo, entrato il vigore il 17 gennaio 2007 e composto da un preambolo e da 17 articoli, rileva che con l'articolo 1 si stabilisce che il campo di applicazione del III Protocollo è il medesimo di quello cui si applicano le disposizioni relative agli emblemi contenuti nelle quattro Convenzioni di Ginevra e nei due Protocolli aggiuntivi. L'articolo 2 sancisce il riconoscimento dell'ulteriore emblema distintivo che si aggiunge ai due esistenti, denominato «emblema del terzo protocollo» (cristallo rosso), che sarà utilizzato per gli stessi scopi e con le stesse modalità dei due a cui si affianca. L'articolo 3 disciplina nel concreto l'uso dell'emblema: le Parti contraenti che decideranno di utilizzare l'emblema, potranno incorporare all'interno del riquadro rosso uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell'adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR. L'articolo 4 autorizza l'uso del nuovo emblema, in casi eccezionali, da parte del personale del Comitato Internazionale della Croce Rossa, rispettivamente della Federazione Internazionale della Croce Rossa. L'uso temporaneo è concepito per aumentare la tutela di tale personale che si dovesse trovare in circostanze particolarmente pericolose. Nel corso delle missioni svolte sotto l'egida dell'ONU, il personale medico o religioso che vi prende parte può utilizzare, con il consenso degli Stati che partecipano alla missione stessa, uno qualsiasi degli emblemi distintivi attuali, ovvero la Croce Rossa, la Mezzaluna Rossa, il Leone e il Sole Rosso e, da ultimo, il Cristallo Rosso. L'articolo 6 rinvia alle Parti contraenti l'adozione di misure necessarie per prevenire e reprimere l'abuso degli emblemi. L'articolo 7 pone l'accento sulla importanza della diffusione della conoscenza del nuovo simbolo affinché venga riconosciuto e rispettato dalle forze armate di tutti i Paesi e dalla popolazione civile. Gli articoli da 8 a 17 contengono le clausole finali e di rito. Segnala, infine, che il III Protocollo potrà essere emendato quando il depositario, cioè la Confederazione elvetica, riterrà,

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previa consultazione delle Parti contraenti, di convocare una Conferenza delle Parti per esaminare la modifica proposta. La denuncia al Protocollo avrà effetto un anno dopo la data di ricevimento dello strumento di denuncia, salvo un rinvio causato da eventuale situazione di conflitto armato o di occupazione in cui si dovesse trovare la Parte denunciante nel momento in cui la denuncia diverrebbe effettiva.
In conclusione, esprime l'auspicio per un sollecito percorso di ratifica del disegno di legge, in considerazione della delicata materia trattata.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel sottolineare il valore del Protocollo aggiuntivo ai fini della tutela dei diritti umani, rileva che esso consente di risolvere il problema del personale sanitario e religioso della Croce Rossa impegnato in teatri di vera guerra, e offre l'opportunità di una soluzione alle controversie derivanti dall'impiego di simboli religiosi.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) chiede al relatore se il nuovo simbolo del cristallo rosso andrà a sostituire quelli pre-esistenti.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, precisa che i simboli pre-esistenti resteranno quali simboli ufficiali e che il cristallo rosso potrà incorporare all'interno del riquadro rosso uno degli emblemi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra, o un emblema diverso ma già utilizzato da una Parte contraente prima dell'adozione del III Protocollo, a condizione che detta Parte lo abbia comunicato al CICR.

Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, alla precisazione del relatore aggiunge che il nuovo simbolo costituisce un'opzione offerta alle Parti e in nessun modo comporta l'abolizione di altri simboli.

Fiamma NIRENSTEIN (PdL) osserva che la materia oggetto del Protocollo non è per nulla scontata se solo si considera che il simbolo della stella di David è utilizzato anche al di fuori di Israele.

Franco NARDUCCI (PD), relatore, richiama il processo di genesi dei diversi simboli attualmente in uso sottolineando che le modalità concrete di utilizzo del nuovo simbolo del cristallo rosso sono state oggetto di attento esame da parte dei Paesi che hanno preso parte alla Conferenza del 1995, tra cui lo Stato di Israele che ha peraltro ratificato il Protocollo in esame.

Gianpaolo DOZZO (LNP), anche alla luce del ridotto numero di Paesi che ad oggi ha ratificato il III Protocollo, chiede chiarimenti al Governo sulle intuibili questioni di carattere politico che gravano sul percorso di ratifica del provvedimento, considerato il coinvolgimento di delicate tematiche di ordine religioso e diplomatico.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI si riserva di fornire nel prosieguo dell'esame elementi utili a portare chiarezza sulle questioni poste.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.

INTERROGAZIONI

Giovedì 18 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Fiamma NIRENSTEIN. - Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 10.20.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, avverte che l'onorevole Siragusa, impossibilitata a prendere parte alla seduta, ha chiesto un rinvio dell'interrogazione 5-00254, di cui è prima e unica firmataria. Propone pertanto, con l'assenso del Governo, di non

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trattare la predetta interrogazione, anche al fine di evitarne la decadenza.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI concorda.

La Commissione conviene.

5-00282 Narducci: Situazione del Fondo unico d'amministrazione per la categoria dei dipendenti a contratto.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, ritenendo che la questione oggetto dell'interrogazione sia di prevalente carattere amministrativo, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

Franco NARDUCCI (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario Craxi per la risposta, che ritiene, tuttavia, insoddisfacente: infatti, sussiste, a suo avviso, una violazione dei diritti dei lavoratori a contratto, già penalizzati su talune questioni di carattere fiscale, con particolare riferimento all'uso del 730 e alle detrazioni per carichi di famiglia. Nel ricordare la disponibilità già manifestata dal precedente Governo, cui non è seguita una soluzione della questione, rileva che la situazione connessa al FUA ha un vago sapore di beffa a causa della mancanza di una rappresentanza sindacale specifica per tali lavoratori e per il mancato rispetto degli accordi raggiunti su alcuni diritti di carattere economico. Considera infine doveroso l'interessamento del Parlamento su questioni che riguardano importanti diritti dei lavoratori.

Fiamma NIRENSTEIN, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.40.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 18 settembre 2008. - Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario per gli affari esteri Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.
C. 1665 Governo.
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico PIANETTA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo ricordando che il 22 marzo 1989 è stata stipulata a Basilea una Convenzione in materia di controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con lo scopo di introdurre una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai principi della progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta, dello smaltimento dei rifiuti pericolosi - e in genere dei rifiuti - all'interno dei paesi produttori compatibilmente con una gestione razionale del punto di vista ecologico; della sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni, nonché della direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli; dell'intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo.
Sottolinea che la Convenzione di Basilea, più in generale, ha costituito un importante momento sulla via dell'introduzione di una disciplina a livello internazionale in materia di gestione dei rifiuti, i cui prodromi risalgono già al 1972, con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull'ambiente, proseguito con l'adozione, nel 1987, da parte del Consiglio di amministrazione dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), delle Linee direttive e dei Principi del Cairo, relativi ad una gestione dei rifiuti pericolosi razionale dal punto di vista ecologico.

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Per quanto concerne il contenuto dell'Emendamento del 1995, osserva che è stato adottato in seno alla III Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea, svoltasi nel settembre 1995, ma trae la propria ratio da decisioni emerse in precedenza e volte a impedire con effetto immediato l'esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi allora membri dell'OCSE, della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali organizzazioni. Inoltre, fu deciso che a partire dal 1o gennaio 1998, sarebbe stata parimenti vietata l'esportazione dei rifiuti destinato al recupero. Le preoccupazioni principali alla base delle decisioni della Conferenza delle Parti risiedevano nel tentativo di porre rimedio a quanto verificatosi nei precedenti decenni in materia di utilizzazione di Paesi a basso reddito per la collocazione finale - spesso illegale - di rifiuti tossici e nocivi. Già la Convenzione di Basilea rifletteva tali preoccupazioni, ma si ritenne evidentemente che una esplicita elencazione dei divieti e delle relative aree geografiche fosse necessaria. Il testo dell'Emendamento riflette tali propositi mediante l'inserimento di un paragrafo (7-bis) nel Preambolo, e soprattutto attraverso l'aggiunta dell'articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell'Allegato VII, che elenca appunto i Paesi OCSE, CE e Liechtenstein, mentre il secondo comma riguarda il divieto, dal 1o gennaio 1998, dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi - quali definiti dalla Convenzione di Basilea - destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell'Allegato VII.
Sottolinea che, quanto alla effettiva incidenza delle disposizioni recate dall'Emendamento sul nostro ordinamento interno, la normativa italiana in materia di movimenti transfrontalieri - in gran parte di derivazione comunitaria - è già allineata alle previsioni dell'Emendamento. Ricorda altresì il regolamento (CE) n. 259/1993 che già vietava l'esportazione verso paesi non OCSE di rifiuti prodotti nei Paesi membri. Al riguardo ricorda, inoltre, che il successivo regolamento (CE) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 ha sostituito, dal luglio 2007, il precedente regolamento n. 259/93, ribadendo i precedenti divieti e aggiornando le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi e quindi riducendo il rischio di spedizioni non controllate.
Alla luce degli elementi fin qui forniti e in vista delle importanti responsabilità in materia ambientale che il nostro Paese si accinge ad assumere in seno al G8 e con l'Expo 2015, auspica un celere iter di esame parlamentare del provvedimento in titolo.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI precisa che le norme contenute nell'Emendamento sono già state recepite a livello comunitario e sono, di conseguenza, già parte dell'ordinamento nazionale. Sottolinea che l'urgenza di procedere alla ratifica in titolo deriva dalla necessità di favorire il completamento del processo di ratifica, necessario all'entrata in vigore dell'Emendamento, anche in considerazione delle responsabilità in campo ambientale del G8, di cui l'Italia si accinge ad assumere la presidenza a partire dal 2009.

Franco NARDUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.