CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2008
55.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 17 settembre 2008. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, comunica che in data 11 settembre 2008 il Presidente della Camera ha deferito, per le valutazioni di competenza, una lettera di Massimo Meroni, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano. Ricorda che il magistrato aveva avanzato alla fine della scorsa legislatura e poi, non essendosi pronunciata la Camera della XV legislatura, di nuovo all'inizio della XVI, una domanda di autorizzazione all'acquisizione dei tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca. La documentazione pervenuta dal Presidente della Camera è a disposizione. Nella lettera il dottor Meroni chiede che la Camera riesamini la sua decisione, assunta nella seduta del 2 luglio 2008 su conforme proposta a maggioranza della Giunta, di negare l'autorizzazione richiesta.
A parere del dottor Meroni, la Camera avrebbe motivato il diniego sulla base di motivazioni che sarebbero, per un verso, indebite e, per l'altro, irrilevanti.
Più in particolare, il dottor Meroni crede le motivazioni addotte nella relazione della Giunta per l'Assemblea centrate su un aspetto di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, perché riferite agli elementi di prova sulla sussistenza del fatto di reato; inoltre, poiché la domanda di acquisizione dei tabulati del deputato De Luca non era tanto volta a dimostrare una concreta ipotesi di coinvolgimento del De Luca stesso in fatti criminosi, ma soltanto a svolgere i necessari preliminari accertamenti, le motivazioni addotte nella predetta relazione sarebbero irrilevanti. In conclusione, il magistrato chiede alla Camera dei deputati di tornare a pronunciarsi.
A prescindere dal merito delle questioni sollevate, che in parte erano anche emerse durante l'esame parlamentare della domanda, la richiesta del dottor Meroni è del tutto inammissibile.
È costante e mai derogata prassi parlamentare che, sulle domande di deliberazione

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in materia di immunità, la Camera si pronuncia una ed una sola volta e non può tornare a decidere neanche in legislature diverse.
È del tutto evidente, infatti, che nel contesto delle relazioni costituzionali con gli altri poteri dello Stato ciascuna Camera (oltre che gli organi parlamentari depositari di specifiche e nominate attribuzioni costituzionali e legislative, come per esempio le commissioni d'inchiesta) è titolata a esprimere definitivamente la sua volontà e pertanto i suoi atti sono possibili oggetti di conflitto di attribuzione ai sensi dell'articolo 134 della Costituzione.
In tal senso, la volontà definitiva della Camera, per gli effetti dell'articolo 37 della legge n. 87 del 1953, è stata espressa nella seduta dell'Assemblea del 2 luglio 2008.
Che poi le Camere si pronuncino una sola volta su queste materie è indirettamente confermato anche dall'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale, ai sensi del quale l'autorizzazione a procedere (quando prevista), una volta concessa, non può essere revocata.
I casi in cui questa prassi costante è stata seguita sono anche recenti. Ricorda in particolare, solo a titolo di esempio, oltre che una pronuncia unanime della Giunta per il regolamento del 27 luglio 1999 (XIII legislatura), una lettera del Presidente della Camera Casini all'avvocato difensore del deputato Bossi - il quale chiedeva la reiterazione di una delibera d'insindacabilità - in cui si rilevò l'impossibilità che la Camera tornasse a pronunciarsi su uno stesso oggetto (7 gennaio 2004, XIV legislatura); e la decisione unanime della Giunta per le autorizzazioni, ancora nella XIV legislatura, con la quale il collegio si determinò a rispondere negativamente al dott. Nino Calarco, che chiedeva alla Giunta di rivedere la sua deliberazione di insindacabilità in favore dell'allora deputato Vendola (seduta dell'8 febbraio 2006).
Del resto, anche la giurisprudenza della Corte di cassazione è in questo senso (vedi la sentenza della V sezione penale, n. 29453 del 2006).
Se non vi sono obiezioni, quindi, informerà il Presidente della Camera che la domanda del dottor Meroni oggi in discussione non può avere alcun seguito parlamentare, in virtù del consolidato principio del ne bis in idem.

Maurizio PANIZ (PdL), nel concordare con la proposta del Presidente, intende rappresentare ai colleghi che pochi giorni dopo la deliberazione dell'Assemblea del 2 luglio 2008 ricevette una missiva da parte del dott. Meroni che contestava la decisione della Camera con argomenti analoghi a quelli testé riferiti dal Presidente. Gli rispose in modo pacato ma fermo, senza però potersi trattenere dall'avvertire un certo disagio. Il comportamento del dott. Meroni, pur meritevole del rispetto dovuto all'impegno sul lavoro, gli sembrava infatti connotato da una eccessiva pervicacia nell'attaccamento alla sua inchiesta. Per questo la lettera gli sembrò obiettivamente inusuale.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, propone di comunicare al Presidente della Camera che la Giunta, per i motivi esposti, gli prospetta la necessità di restituire senz'altro gli atti trasmessi al magistrato istante.

La Giunta concorda all'unanimità.

Discussione sui criteri generali di applicazione dell'insindacabilità parlamentare.
(Seguito e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, rammenta che sono a disposizione dei componenti da diverse sedute ormai i testi d'interesse oltre che alcune proposte d'integrazione da parte dei relatori Ferranti e Lo Presti. Se oggi non vi sono iscritti a parlare sull'argomento, propone che nella prossima seduta si svolgano le dichiarazioni di voto dei gruppi e si adotti il testo della scorsa legislatura, come modificato dagli emendamenti or ora citati.

La Giunta concorda.

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ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Carlo Giovanardi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (proc. n. 33729/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 5).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, constata l'assenza del relatore ma avverte che il parlamentare interessato alla deliberazione è presente. Ne dispone pertanto l'audizione.

(Viene introdotto il senatore Carlo Giovanardi)

Carlo GIOVANARDI espone che la controversia giudiziaria prende origine da un'aggressione subita dal centro di accoglienza degli immigrati di Modena diretto dal suo fratello gemello (che in precedenza aveva anche ricevuto un pacco-bomba). Nell'occasione, i manifestanti fecero violento ingresso nella sede del centro causando danni e minacciando persone. Furono pertanto identificati e denunciati per le corrispondenti fattispecie di reato. Ne riportarono altresì misure cautelari personali. Successivamente, i responsabili chiesero all'autorità giudiziaria la revoca delle misure cautelari e ne ottennero riscontro positivo con un provvedimento a firma del giudice Libero Mancuso. Quest'ultimo, nella sua ordinanza, affermò che il comportamento dei manifestanti non poteva dirsi criminoso ma invece inserito in un contesto di dissenso politico, relativo com'era all'ampio dibattito politico e legislativo circa le strategie pubbliche in materia di flussi migratori e respingimento degli extracomunitari clandestini. Nel provvedimento del giudice Mancuso si leggeva anche che spesso la reclusione nei centri di permanenza temporanea era di fatto un abuso della polizia in violazione dei diritti costituzionali. A questo punto egli aveva ritenuto di esprimere pubblicamente la sua critica del provvedimento giudiziario, definendolo un'ordinanza ideologica. Gli sembra paradossale che in seguito alla querela di Libero Mancuso gli aggressori del centro di Modena siano sostanzialmente liberi mentre sul banco degli imputati sia finito lui stesso.

(Il senatore Carlo Giovanardi si allontana dall'aula)

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che il resoconto dell'audizione di Carlo Giovanardi sarà trasmesso al relatore e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Monza (proc. n. 8283/07 RGNR) (doc. IV-ter, n. 6).
(Esame e rinvio).

Francesco Paolo SISTO (PdL), relatore, ha preso cognizione di alcuni atti del procedimento. Apparentemente la vicenda risulta chiara e di facile soluzione, ma proprio per questo e in ossequio a un senso di doveroso scrupolo chiede il rinvio dell'esame per poter sondare il contesto in cui sono state rese le dichiarazioni contenute nell'imputazione, che mostrano un'oggettiva «patologia dei termini».

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, osserva che anche a lui la soluzione del caso appare assai evidente. Tuttavia, concordando la Giunta, ritiene di concedere il rinvio.

La seduta termina alle 9.40.