CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 luglio 2008
46.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. - Interviene il sottosegretario dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante commissariamento dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI).
Atto n. 18.

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, rispondendo alle questioni emerse nella seduta di ieri, precisa che, con riferimento al regime delle incompatibilità degli organi di vertice dell'ASI, occorre distinguere tra la disciplina relativa alla carica di presidente dell'ente e quella del commissario nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 165 del 2007.
Con riguardo alla prima, l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 128 del 2003 e l'articolo 8 del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ASI, delineano una serie di incompatibilità con riferimento, ad esempio, alla circostanza di essere amministratori o dipendenti di imprese o società che partecipano a programmi di interesse prevalente dell'Agenzia, responsabili scientifici di progetti di ricerca dell'ASI e così via. Questa disciplina delle incompatibilità non risulta, peraltro, applicabile ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 165 del 2007, che prevede una procedura straordinaria per gestire, tra l'altro, fasi patologiche della vita dell'ente. In particolare, essa

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può essere attivata nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo. La straordinarietà dell'intervento governativo in esame postula la facoltà di nominare commissari esperti in possesso di una professionalità adeguata ad affrontare la crisi dell'ente, al di là delle ipotesi di incompatibilità previste per la diversa carica di presidente. Del resto, mentre il presidente è una carica «a regime», per la quale il legislatore non poteva non prevedere un'articolata disciplina delle incompatibilità, la carica di commissario è temporanea, essendo limitata al superamento della fase di crisi dell'ente. In particolare, nel caso dell'ASI, la nomina del commissario ha efficacia fino alla data di insediamento degli organi di amministrazione dell'Agenzia e, comunque, non oltre dodici mesi dal decreto di conferimento dell'incarico. Per altro verso, anche a voler ritenere applicabile al commissario straordinario la disciplina relativa alla carica di presidente, deve essere considerato che lo statuto, cui la legge fa rinvio, si limita a prevedere, quale ipotesi di incompatibilità, l'essere amministratori o dipendenti di imprese o società che partecipano a programmi di interesse prevalente dell'Agenzia, situazione in cui non versa il commissario straordinario che il Governo intende designare avendo egli assunto formalmente l'impegno a dimettersi da Finmeccanica. Precisa, infine, che lo statuto dell'ASI, come più in generale il Codice etico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, non prevedono in alcun modo che la predetta condizione deve ricorrere da un lasso temporale minimo anteriore alla designazione.

Giustina MISTRELLO DESTRO (PdL), relatore, nel ringraziare il rappresentante del Governo per le esaurienti precisazioni, formula una proposta di parere favorevole.

Giovanni SANGA (PD) ribadisce - come già puntualmente evidenziato da molti colleghi intervenuti nella seduta di ieri - che non sussistono i presupposti giuridici per procedere al commissariamento dell'ASI, che si sarebbe potuto procedere a reintegrare il consiglio di amministrazione, che si potrebbe aprire un contenzioso in merito alla posizione del presidente dell'ASI e che vi sono profili di incompatibilità rispetto alle nomine proposte. Alla luce di tali considerazioni, preannuncia che i deputati del suo gruppo abbandoneranno l'aula in segno di protesta e non parteciperanno alla votazione.

(I deputati appartenenti al gruppo Partito Democratico abbandonano l'aula della Commissione).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 31 luglio 2008. - Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.
C. 326 Stefani e C. 1010 Raisi.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Catia POLIDORI (PdL), relatore, osserva che proposte di legge in esame intervengono sulla materia dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, ossia platino, palladio, oro e argento, attualmente

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recata dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, adottato in attuazione della delega conferita dall'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128 (legge comunitaria 1995-1997).
Peraltro, mentre la proposta di legge C. 326 dei colleghi Stefani e altri si limita ad intervenire, con la tecnica della novella, sul solo profilo delle fattispecie di illecito e delle relative sanzioni, la proposta di legge C. 1010 dei colleghi Raisi ed altri reca una nuova ed organica disciplina della materia, volta a sostituire interamente la normativa vigente, disponendone contestualmente l'abrogazione.
Entrando nel dettaglio, la proposta di legge C. 326 (Stefani e altri) è volta a ridefinire talune fattispecie di illecito e ad inasprire le relative sanzioni. In particolare, il provvedimento interviene a sostituire alcune lettere del comma 1 dell'articolo 25 del decreto n. 251 del 1999. Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa, infatti, «la struttura e l'effettiva realtà operativa di questo particolare settore hanno messo in evidenza l'esiguità dell'attuale sistema sanzionatorio, in riferimento all'elevato valore della materia prima, facendone risaltare la complessiva inadeguatezza a costituire un valido deterrente contro quelle situazioni illecite dietro le quali, molto spesso, si nascondono la contraffazione, la frode in commercio o altri gravi reati». Alla luce di queste considerazioni, la proposta di legge intende quindi «adeguare il sistema sanzionatorio alla realtà del settore, riconducendo al loro effettivo significato e gravità le violazioni dei precetti normativi».
La proposta di legge C. 1010 (Raisi ed altri), reca una nuova ed organica disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Come evidenziato nella relazione illustrativa, la proposta di legge intende intervenire a difesa delle imprese italiane e del made in Italy, al fine di tutelare l'arte orafa nazionale e impedire, tra l'altro, il fenomeno connesso all'esportazione di prodotti impropriamente muniti della marchiatura peculiare degli oggetti fabbricati in Italia, ma che, in realtà, risultano realizzati, in imitazione, in Paesi fuori dallo spazio economico europeo.
La proposta consta di 40 articoli, suddivisi in 10 Capi.
Il Capo I, composto dal solo articolo 1, reca le definizioni.
Il Capo II (articoli 2-8) reca la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, rinviando ad un apposito regolamento di attuazione la fissazione delle tecniche di apposizione dei marchi di identificazione e del titolo.
Il Capo III (articoli 9-10) prevede che presso ogni Camera di commercio sia tenuto un elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, al quale devono iscriversi le imprese che esercitano, anche se non in via esclusiva, l'attività di produzione di semilavorati o di oggetti in metallo prezioso, le imprese che producono, importano o commercializzano materie prime di metalli preziosi e le imprese che importano semilavorati o oggetti in metallo prezioso.
Il Capo IV (articoli 11-15) reca disposizioni in materia di marchio di identificazione, prevedendo, tra l'altro, che la Camera di commercio, non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione all'elenco degli assegnatari dei metalli preziosi, assegni all'impresa richiedente il numero caratteristico del marchio di identificazione e faccia eseguire le matrici recanti le impronte del marchio stesso. Al regolamento di attuazione è demandato il compito di definire i criteri e le modalità di stampa delle matrici per garantire sicurezza e uniformità su tutto il territorio nazionale. L'assegnazione del marchio di identificazione è soggetta ad un versamento, a favore della Camera di commercio competente, di un diritto di saggio e di marchio il cui importo sarà stabilito con apposito decreto del ministro dello sviluppo economico.
Il Capo V (articoli 16-17) consente - in aggiunta al marchio di identificazione -

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l'apposizione dei marchi tradizionali di fabbrica, o di sigle particolari, sempre che non contengano alcuna indicazione atta a ingenerare equivoci con i titoli e con il marchio medesimo.
Il Capo VI (articoli 18-19) reca disposizioni in materia di oggetti placcati, dorati, argentati e rinforzati o di fabbricazione mista.
Il Capo VII (articoli 20-25), reca disposizioni in materia di responsabilità degli operatori, stabilendo, tra l'altro, che i titolari di marchi di responsabilità appongono il proprio marchio di identificazione nella loro sede, e che gli stessi titolari, previa autorizzazione scritta e sotto la loro responsabilità, possano far apporre il proprio marchio di identificazione al soggetto, in possesso del marchio di artefice, che ha fabbricato l'oggetto. Viene inoltre previsto che nei documenti che accompagnano le vendite di semilavorati e di oggetti di metallo prezioso importati da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo debba essere indicato il Paese di origine.
Il Capo VIII (articoli 26-28) reca disposizioni in materia di vigilanza, da parte del personale delle Camere di commercio, sulla produzione e sul commercio dei metalli preziosi.
Il Capo IX (articoli 29-32) reca disposizioni in materia di laboratori di saggio e di analisi, stabilendo, in modo innovativo rispetto a quanto previsto dalla disciplina vigente, che tutti i laboratori che effettuano le analisi prescritte sugli oggetti in metallo prezioso devono risultare comunque accreditati quali laboratori di prova per la determinazione del titolo dei metalli preziosi da un organismo aderente all'Ente europeo di accreditamento (EA) e devono essere indipendenti da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con imprese assegnatarie del marchio di identificazione. La vigilanza e il controllo su tutti i laboratori sono esercitati dall'organismo che ha provveduto al loro accreditamento. Le analisi sono eseguite con i metodi prescritti dal regolamento di attuazione e non danno luogo ad alcun indennizzo.
Il Capo X (articolo 33) stabilisce che, per garantire la conformità alle disposizioni della legge, sono ammesse certificazioni aggiuntive e il fabbricante o il suo mandatario ha facoltà di richiedere apposita certificazione rilasciata da un laboratorio oppure da un organismo di certificazione accreditato
Il Capo XI (articoli 34-36) reca le disposizioni sanzionatorie, introducendo nuove fattispecie di sanzioni amministrative pecuniarie. Una rilevante novità è rinvenibile nell'articolo 35, ai sensi del quale i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative sono destinati a confluire in un apposito fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, per esser poi devoluti, in misura paritaria, per il finanziamento dell'attività di vigilanza e per la realizzazione di iniziative di promozione e sviluppo della qualità nel settore orafo, gioielliero e argentiero, sulla base di un programma predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese del settore.
Infine, il Capo XII (articoli 37-40), reca le norme transitorie e finali, disponendo l'abrogazione sia del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sia del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, e prevedendo al contempo l'adozione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un nuovo regolamento di attuazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. Ciò premesso, invita sin d'ora i colleghi a valutare l'opportunità di procedere, a conclusione dell'esame preliminare, alla costituzione di un Comitato ristretto, nella cui sede approfondire le questioni di merito ed eventualmente redigere un testo unificato delle due proposte di legge.

Andrea GIBELLI, presidente, esprime apprezzamento per l'invito della relatrice

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a procedere, dopo l'esame preliminare dei provvedimenti in titolo, in sede di Comitato ristretto.

Enzo RAISI (PdL) ritiene che dopo l'elaborazione di un testo da parte della Commissione, si dovrebbe valutare l'opportunità di chiedere il trasferimento in sede legislativa.

Laura FRONER (PD) si riserva di valutare le proposte dei deputati Polidori e Raisi in merito alle modalità di esame dei provvedimenti in titolo.

Andrea GIBELLI (LNP), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.