CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 luglio 2008
44.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 67

SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 13.35.

Sull'ordine dei lavori.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di anticipare la discussione della risoluzione n. 7-00026, prima dello svolgimento delle interrogazioni.

Valentina APREA, presidente, ritiene che si valuterà nel corso dell'andamento

Pag. 68

dei lavori la possibilità di procedere nel senso indicato dal collega Barbieri, anche alla luce della disponibilità del rappresentate del Governo a partecipare ai lavori della seduta.
In considerazione di impegni istituzionali rappresentati dalla collega De Biasi, membro dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, propone quindi di procedere dapprima all'esame del disegno di legge C. 1519, in sede consultiva.

La Commissione concorda.

Ratifica del Trattato di Lisbona.
C. 1519 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca la ratifica del Trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 dai Capi di Stato e di Governo, a modifica del Trattato sull'Unione europea (TUE) - che mantiene il suo titolo attuale - e del Trattato che istituisce la Comunità europea (TCE), che viene ridenominato Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE). Ricorda altresì in estrema sintesi che, dal punto di vista generale, l'articolo 6 del Trattato di Lisbona prevede che il Trattato entri in vigore il 1o gennaio 2009, se tutti gli Stati membri avranno depositato gli strumenti di ratifica, altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato membro che avrà proceduto per ultimo. Si riprendono, con alcune modifiche, le disposizioni già contenute nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, che non è mai entrato in vigore per il mancato completamento del processo di ratifica.
Osserva quindi che il Trattato è articolato in due parti, più le disposizioni finali: la prima parte modifica il TUE, la seconda il TFUE, ex TCE. Allegati al Trattato di Lisbona vi sono numerosi protocolli, che sono allegati ai Trattati modificati, e dichiarazioni che sono allegate all'atto finale della Conferenza intergovernativa, CIG. In particolare, la Carta dei diritti fondamentali non è più compresa nel Trattato: il Trattato di Lisbona contiene solo un articolo di rinvio, che specifica che la Carta ha lo stesso valore giuridico dei Trattati. Sono stati in specie eliminati i riferimenti espliciti ai simboli dell'Unione - bandiera, inno, motto, moneta, 9 maggio giornata dell'Europa - ed ogni riferimento terminologico che poteva ricondurre alla natura «costituzionale» del testo. In questo senso, segnala che il ministro degli affari esteri dell'Unione è stato ridenominato Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza; i termini «legge» e «legge quadro» sono stati abbandonati e sono mantenuti i termini attuali «regolamento», «direttiva» e «decisione»; il primato del diritto dell'UE non è esplicitamente affermato nel testo del Trattato, ma in una dichiarazione. Il Trattato di Lisbona modifica il vigente Preambolo del TUE, in particolare riprendendo il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto».
Ricorda che si conferma l'attribuzione della personalità giuridica unica all'Unione europea - già prevista dal Trattato costituzionale - che assorbirà la Comunità europea, infatti il termine «Comunità» è sostituito ovunque dal termine «Unione». L'Unione si impegna a rispettare l'identità nazionale dei suoi Stati membri legata alla loro struttura fondamentale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali e le funzioni essenziali dello Stato. La sicurezza nazionale rimane di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Si introduce altresì il principio relativo ai valori su cui si fonda l'Unione: rispetto

Pag. 69

della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini. Si provvede, inoltre, a riorganizzare le disposizioni relative agli obiettivi dell'Unione, in particolare assumendo la trasformazione dell'obiettivo della concorrenza, in relazione al funzionamento del mercato interno, in una competenza dell'Unione. Tra i nuovi principi introdotti vi sono: la promozione della pace; una economia sociale di mercato fortemente competitiva e che miri alla piena occupazione ed al progresso sociale; la promozione del progresso scientifico e tecnologico; il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo; la lotta all'esclusione sociale ed alle discriminazioni, la solidarietà tra le generazioni; la tutela dei diritti del minore; la parità tra uomini e donne e la tutela dell'ambiente.
Rileva che la ripartizione delle competenze tra Unione europea e Stati membri si fonda sul principio di attribuzione, per il quale l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite dagli Stati membri nei trattati; qualsiasi competenza non attribuita all'Unione appartiene agli Stati membri. In questo senso, il primato del diritto dell'UE non è più esplicitamente affermato nel testo del Trattato, ma trasferito in una dichiarazione che richiama la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE in merito alla prevalenza del diritto adottato dall'UE sul diritto degli Stati membri. Nell'ambito della procedura di revisione ordinaria dei trattati si prevede che il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio progetti intesi a modificare i trattati, eventualmente mirati ad accrescere o a ridurre le competenze attribuite all'Unione nei trattati, previsione questa non contenuta nel Trattato costituzionale. Secondo il principio di sussidiarietà, l'Unione interviene nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale, che regionale o locale. In base al principio di proporzionalità, poi, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione. Si rinvia al criterio di riparto delle competenze, ricordando solo che il Trattato contiene una clausola di flessibilità, di cui all'articolo 308 del Trattato di Lisbona, articolo 352 del TFUE, in base alla quale se un'azione appare necessaria per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dai Trattati, senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Le misure proposte non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i Trattati la escludano. La clausola di flessibilità non può essere utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune.
Ricorda inoltre che, in base all'articolo 9 A, il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio; elegge il Presidente della Commissione europea, su proposta del Consiglio europeo. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale con una soglia minima di 6 seggi per Stato membro ed una soglia massima di 96 seggi. La composizione del Parlamento europeo è stabilita dal Consiglio europeo, su proposta del PE e con l'approvazione di quest'ultimo, nel rispetto di tali principi. In occasione dell'accordo complessivo raggiunto in sede di CIG il 19 ottobre 2007, è stato concordato di innalzare da 750 a 751, ovvero 750 membri, più il Presidente, la composizione del Parlamento europeo. Una apposita dichiarazione prevede che il

Pag. 70

seggio supplementare sia attribuito all'Italia, che quindi avrà 73 seggi a partire della legislatura 2009 - 2014 del PE.
In base all'articolo 9 B, il Consiglio europeo - che, innovando rispetto ai trattati vigenti, è compreso tra le istituzioni dell'Unione - definisce invece gli orientamenti e le priorità politiche generali dell'Unione. Il Consiglio europeo si riunisce due volte per semestre e si pronuncia per consenso, salvo i casi espressamente previsti dal Trattato. Il Presidente è eletto dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo rinnovabile una volta; non può esercitare un mandato nazionale; presiede i lavori del Consiglio europeo; assicura la preparazione e la continuità dei suoi lavori in cooperazione con il Presidente della Commissione europea; si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ogni riunione del Consiglio europeo e assicura al suo livello la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla PESC, fatte salve le responsabilità dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
L'articolo 9 C disciplina quindi il Consiglio che si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori di tutte le formazioni del Consiglio, prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione. Il Consiglio «Affari esteri» - presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (vedi oltre) - elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione. L'elenco delle altre formazioni del Consiglio è stabilito dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate rispettivamente alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative. La Presidenza delle formazioni del Consiglio è esercitata dagli Stati membri secondo un sistema di rotazione paritaria, ad eccezione del Consiglio «Affari esteri», che è presieduto dall'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, denominazione che sostituisce quella di «Ministro degli Affari esteri dell'Unione», originariamente prevista del Trattato costituzionale.
L'articolo 9 D disciplina quindi la Commissione che, dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009, sarà composta da un rappresentante per ogni Stato membro, compreso il Presidente della Commissione e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti. A partire dalla Commissione successiva, dal 2014, la composizione è fissata invece ad un numero corrispondente ai due terzi degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, decida di modificare tale numero. I membri dovranno essere scelti sulla base di un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati. La Commissione è in particolare responsabile collegialmente dinanzi al Parlamento europeo: nel caso di una mozione di censura adottata dal PE, tutti i commissari devono abbandonare collettivamente le loro funzioni e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza deve dimettersi dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione. La Commissione ha il monopolio dell'iniziativa legislativa, salvo che i trattati non dispongano diversamente; promuove l'interesse generale europeo; avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione e, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune, PESC, e per gli altri casi previsti dai trattati, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione. Il Presidente della Commissione europea è eletto dal PE, a maggioranza dei membri che lo compongono, sulla base di una candidatura proposta dal Consiglio europeo a maggioranza qualificata, tenendo conto delle elezioni

Pag. 71

del PE e previe consultazioni appropriate. Il Presidente della Commissione definisce altresì gli orientamenti nel cui quadro opera la Commissione; decide l'organizzazione interna della Commissione; nomina tra i membri del collegio gli altri vicepresidenti, ad esclusione dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e coopera con il Presidente del Consiglio europeo nella preparazione dei lavori del Consiglio europeo. Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il Presidente glielo chiede. Gli altri membri della Commissione sono designati invece dal Consiglio, di comune accordo con il Presidente della Commissione. Il Presidente, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti collettivamente ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo.
In base all'articolo 9 E, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è nominato dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata con l'accordo del Presidente della Commissione. L'Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione e la attua in qualità di mandatario del Consiglio; assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione; presiede il Consiglio «Affari esteri» ed è uno dei Vicepresidenti della Commissione, all'interno della quale è incaricato delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione: limitatamente all'esercizio di queste funzioni, è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione.
Segnala peraltro che il Trattato di Lisbona mantiene la denominazione vigente degli atti dell'Unione, con la distinzione peraltro tra atti di natura «legislativa», atti delegati ed atti di esecuzione e l'introduzione del nuovo strumento dei regolamenti delegati. Si prevede, inoltre, una generale estensione del ricorso alla procedura di codecisione, di Parlamento e Consiglio, su proposta della Commissione, con voto a maggioranza qualificata, che diventa la procedura legislativa ordinaria, a parte i casi specifici in base ai quali gli atti possono essere adottati secondo procedure legislative speciali. In ogni caso, in base alla clausola evolutiva generale, prevista dall'articolo 48, il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo, può decidere di estendere la procedura legislativa ordinaria ai settori cui si applicano procedure legislative speciali a condizione che nessun Parlamento nazionale presenti obiezioni entro sei mesi dalla trasmissione di una iniziativa in tal senso assunta dal Consiglio europeo. Gli atti giuridici adottati mediante procedura legislativa, ordinaria o speciale, sono atti legislativi. Ricorda in particolare che il Trattato di Lisbona conserva la distinzione tra: regolamento cioè un atto legislativo con portata generale, obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; direttiva, un atto legislativo che vincola lo Stato membro cui è rivolto per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi; decisione europea, atto legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati; raccomandazioni e pareri, cioè atti che non hanno effetto vincolante. In casi specifici, previsti dai trattati gli atti legislativi possono essere adottati su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti. Le raccomandazioni sono adottate dal Consiglio e dalla Commissione e, in casi specifici previsti dai Trattati, anche dalla Banca centrale europea.
Segnala peraltro che si introduce la nuova categoria di atti giuridici - già prevista dal Trattato costituzionale - degli atti delegati. Gli atti legislativi possono, infatti, delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata generale, che completano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo quadro, delimitando esplicitamente

Pag. 72

gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli atti esecutivi invece per l'attuazione nel diritto interno degli atti giuridicamente vincolanti sono adottati dagli Stati membri. Nel caso siano necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi attribuiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici al Consiglio.
Segnala inoltre l'articolo 205 in materia di maggioranza qualificata, cioè il sistema di voto ponderato previsto dal Trattato di Nizza che si applicherà, in principio, fino al 1o novembre 2014, mentre il Trattato costituzionale in precedenza aveva fissato la data del 1o novembre 2009. A decorrere da tale data, entrerà in vigore un sistema che si fonda sul principio della doppia maggioranza di Stati e di popolazione. La maggioranza qualificata è definita come il 55 per cento degli Stati membri dell'Unione - con un minimo di 15 - che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione e, in deroga alla norma generale, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, come il 72 per cento degli Stati membri che rappresentino almeno il 65 per cento della popolazione. La maggioranza qualificata si ritiene comunque conseguita se i voti contrari sono espressi da meno di quattro rappresentanti degli Stati al Consiglio. Seppure il Trattato di Lisbona contiene disposizioni, cui si rinvia, che affievoliscono notevolmente l'impatto dell'introduzione del principio della doppia maggioranza, rispetto a quanto previsto dal Trattato costituzionale. Rileva che si estende, invece, notevolmente il campo di applicazione del voto a maggioranza qualificata, che diventa la norma, mentre l'unanimità si applica come regola speciale se espressamente prevista dai Trattati. Il Trattato prevede la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, l'attuale procedura di codecisione, grazie alla quale il Parlamento europeo diventa co-legislatore su un piano di parità con il Consiglio nella quasi totalità delle procedere legislative.
Segnala altresì che il Trattato introduce il nuovo articolo 8 B relativo alla partecipazione dei cittadini, nel quale è contenuta anche la nuova previsione dell'iniziativa legislativa popolare. Un milione di cittadini europei, provenienti da un rilevante numero di Stati membri possono invitare la Commissione a presentare una proposta legislativa. Le condizioni e le procedure per l'esercizio dell'iniziativa popolare, incluso il numero minimo di Stati membri cui devono appartenere i cittadini promotori, saranno disciplinate da un regolamento adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Si rinvia alle disposizioni specifiche relative alle singole politiche, cioè politica estera e di sicurezza comune, di sicurezza e di difesa, di libertà, sicurezza e giustizia, finanze dell'Unione e le atre politiche di settore, mentre ricorda che il Trattato di Lisbona riprende le disposizioni relative all'appartenenza all'Unione, già contenute nel Trattato costituzionale. Osserva, in particolare che: per la procedura di adesione all'Unione si introduce - rispetto ai Trattati vigenti - la previsione della trasmissione al Parlamento europeo ed ai Parlamenti nazionali delle domande di adesione e - innovando rispetto, invece, a quanto previsto dal Trattato costituzionale - la considerazione dei criteri definiti dal Consiglio europeo per l'adesione all'Unione europea; si prevedono nuove disposizioni che disciplinano il ritiro volontario dall'Unione. In base a tali disposizioni, ogni Stato membro può decidere di ritirarsi dall'Unione europea, notificando tale intenzione al Consiglio europeo e negoziando un accordo con l'Unione volto a definire le modalità del suo ritiro. Rileva inoltre che la procedura di revisione rimane analoga a quella prevista dall'articolo 48 del Trattato sull'Unione europea: le modifiche devono essere ratificate da tutti gli Stati membri, in esito ad una Conferenza intergovernativa. I progetti intesi a modificare i Trattati - che possono essere mirati ad accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione possono essere presentati oltre

Pag. 73

che da uno Stato membro o dalla Commissione, come attualmente, anche dal Parlamento europeo. I progetti, presentati al Consiglio, sono trasmessi al Consiglio europeo e notificati ai Parlamenti nazionali. Il Trattato prevede una procedura semplificata di revisione limitatamente alle disposizioni della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione relativa alle politiche interne dell'Unione ed a condizione che le modifiche non comportino ampliamento delle competenze attribuite all'Unione. Tale procedura semplificata prevede la delibera all'unanimità del Consiglio europeo, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, senza la convocazione di una Conferenza intergovernativa, ma con la previsione della successiva ratifica da parte di tutti gli Stati membri, secondo le rispettive procedure costituzionali.
Per quel che riguarda le parti di competenza della VII Commissione, ricorda che il Trattato di Lisbona modifica il vigente Preambolo del TUE, in particolare riprendendo il primo considerando del preambolo del Trattato costituzionale che fa riferimento alle «eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto». Il Trattato di Lisbona, riprendendo le disposizioni del Trattato costituzionale, introduce inoltre un articolo relativo ai valori su cui si fonda l'Unione: rispetto della dignità umana, libertà, democrazia, uguaglianza, Stato di diritto, diritti umani, diritti delle minoranze. Tali valori sono indicati come patrimonio comune in una società caratterizzata da pluralismo, non discriminazione, tolleranza, giustizia, solidarietà e parità tra donne e uomini. Il Trattato provvede, inoltre, a riorganizzare le disposizioni relative agli obiettivi dell'Unione, attualmente collocate nell'articolo 2 del TUE e negli articoli 2 e 3 del TCE. In particolare, il Trattato di Lisbona - alla stregua di quanto già previsto dal Trattato costituzionale - opera una distinzione tra gli obiettivi dell'Unione, che sono collocati all'articolo 3 del TUE, e le competenze dell'Unione definite agli articoli 3-6 del TFUE, nelle quali sono ricompresi, sotto forma di competenze, molte aree di intervento attualmente indicate come obiettivi dal vigente articolo 3 del TCE. Particolare rilievo assume la trasformazione dell'obiettivo della concorrenza, in relazione al funzionamento del mercato interno, in una competenza dell'Unione.
Ricorda peraltro che, oltre alla riformulazione degli obiettivi dei trattati vigenti, il Trattato di Lisbona ne introduce di nuovi, tra i quali: la promozione della pace; una economia sociale di mercato fortemente competitiva e che miri alla piena occupazione ed al progresso sociale; la promozione del progresso scientifico e tecnologico; il rispetto della diversità culturale e linguistica e la salvaguardia del patrimonio culturale europeo; la lotta all'esclusione sociale ed alle discriminazioni, la solidarietà tra le generazioni; la tutela dei diritti del minore; la parità tra uomini e donne e la tutela dell'ambiente. Per quel che riguarda le politiche di settore, ricorda che il Trattato di Lisbona modifica i Trattati vigenti, riprendendo il contenuto delle disposizioni già contenute nel Trattato costituzionale, relativamente alle disposizioni di applicazione delle diverse politiche di settore. Tra le varie novità evidenzia, in particolare, per quel che riguarda le competenze della Commissione, l'introduzione di una base giuridica, vale a dire l'articolo 149 del Trattato di Lisbona e l'articolo 165 del Trattato che istituisce una Comunità europea, per l'adozione di azioni di incentivazione e raccomandazioni nel settore dello sport. Viene inoltre modificato l'articolo 151 del Trattato che istituisce l'Unione europea nel senso di prevedere che le azioni di incentivazione nel settore della cultura, che non devono comunque prevedere alcuna armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri, vengono adottare tramite procedura legislativa ordinaria, anziché mediante codecisione con unanimità in Consiglio. Resta comunque prevista la possibilità, per il Consiglio, di adottare raccomandazioni su

Pag. 74

proposta della Commissione. In materia di ricerca e sviluppo tecnologico, l'articolo 163 del Trattato di Lisbona introduce la definizione di Spazio europeo di ricerca come quello spazio nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolano liberamente. In tale ambito, l'Unione sostiene le imprese, comprese le piccole e medie imprese, i centri di ricerca e le università, in particolare, nei loro sforzi di cooperazione, mirando soprattutto a permettere ai ricercatori di cooperare liberamente oltre le frontiere. L'unanimità al Consiglio resta anche prevista per la negoziazione e conclusione di accordi nel settore degli scambi di servizi culturali e audiovisivi qualora questi ultimi rischino di pregiudicare la diversità culturale e linguistica dell'Unione, nonché nel settore degli scambi di servizi in ambito sociale, di istruzione e sanità, che rischino di perturbare seriamente l'organizzazione nazionale di tali servizi e di arrecare pregiudizio alla responsabilità degli Stati membri riguardo la loro prestazione.
Alla luce delle considerazioni espresse, propone quindi di esprimere parere favorevole.

Emilia Grazia DE BIASI (PD) ringrazia il relatore per il lavoro svolto che considera equilibrato e condivisibile per la maggior parte, preannunciando, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere presentata. Sottolinea in particolare l'importanza della partecipazione dei cittadini che viene notevolmente aumentata, in vista di una transizione sempre più concreta verso un'Unione europea politica e non solo amministrativa. Vi è poi un nuovo impianto istituzionale particolarmente interessante che apre a possibilità di superamento della stasi derivante dalla previsione di voto all'unanimità. Ritiene evidente che vi sia una difficoltà politica derivante dalla non ratifica del Trattato da parte dell'Irlanda, rilevando peraltro la necessità di verificare quale reale inclinazione assumerà in ambito europeo l'esecuzione del Trattato. Sottolinea infatti che la popolazione dell'Irlanda rappresenta lo 0,2 per cento di quella dell'Unione per cui non appare ipotizzabile impedire la prosecuzione di un processo politico in conseguenza delle decisioni di una minoranza. Sottolinea ancora la necessità di procedere nel cammino intrapreso, individuando i percorsi più funzionali alla realizzazione di un processo comune; si pone l'alternativa tra un Europa aperta o piuttosto legata a situazioni di protezionismo, non solo economico. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, in questo senso ritiene infatti che cultura e conoscenza non possano svilupparsi in un sistema chiuso. Non si tratta di limitare le funzioni degli Stati nazionali ma di declinarne la realizzazione in funzione di una crescita della conoscenza e della cultura. Evidenzia d'altra parte che sempre a Lisbona ha preso avvio la più grande strategia della conoscenza mai realizzata a livello europeo. Occorre peraltro che la conoscenza diventi leva di inclusione e crescita sociale, ricordando il senso equilibrato della posizione espressa dal Presidente della Repubblica, a margine del voto irlandese, in favore di un'Unione europea sempre più coesa. Rimangono sicuramente dei problemi da risolvere a livello nazionale, la cui realizzazione è peraltro legata al percorso unitario che l'Unione europea saprà realizzare.

Paola FRASSINETTI (PdL) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere presentata dal relatore seppure permangono dubbi e preoccupazioni per una politica europea ancora al servizio di quella mondiale. Vi sono problemi in diversi settori tra i quali quelli relativi alla difesa della vita, oltre che allo spazio comune di difesa europea. Si tratta di un percorso non semplice da realizzare che passa per l'eliminazione della distanza dell'Europa dai popoli, e la ferma opposizione ad un'Unione europea dei tecnocrati e degli euroburocrati.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere

Pag. 75

del relatore, rilevando come sulle grandi questioni si possa procedere concordemente al di là di piccole differenze e percorsi specifici. Si tratta di costruire insieme una Europa dei popoli e dei cittadini, non dei banchieri e dei finanzieri, con un passaggio sempre più sostanziale di competenze ai cittadini.

Luciano CIOCCHETTI (UdC) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, rilevando che dal Trattato di Lisbona emerge un'Europa più democratica e trasparente, che rafforza il ruolo del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, offre ai cittadini maggiori possibilità di far sentire la loro voce e chiarisce la ripartizione delle competenze a livello europeo e nazionale. Si evince altresì un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo che, eletto direttamente dai cittadini dell'UE, sarà dotato di nuovi importanti poteri per quanto riguarda la legislazione e il bilancio dell'UE e gli accordi internazionali. In particolare, l'estensione della procedura di codecisione garantirà al Parlamento europeo una posizione di parità rispetto al Consiglio, dove sono rappresentati gli Stati membri, per la maggior parte degli atti legislativi europei. Traspare inoltre un maggiore coinvolgimento dei parlamenti nazionali che potranno essere maggiormente coinvolti nell'attività dell'UE, in particolare grazie ad un nuovo meccanismo per verificare che l'Unione intervenga solo quando l'azione a livello europeo risulti più efficace, secondo il principio di sussidiarietà. Evidenzia che vi è quindi una voce più forte per i cittadini: grazie alla cosiddetta «iniziativa dei cittadini», un gruppo di almeno un milione di cittadini di un certo numero di Stati membri potrà invitare infatti la Commissione a presentare nuove proposte. Per la prima volta, poi, il trattato di Lisbona riconosce espressamente agli Stati membri la possibilità di recedere dall'Unione. Sottolinea d'altra parte che il trattato definisce un quadro istituzionale più stabile e più semplice, istituendo la figura del presidente del Consiglio europeo, eletto per un mandato di due anni e mezzo, introduce un legame diretto tra l'elezione del presidente della Commissione e l'esito delle elezioni europee. Il trattato di Lisbona migliora inoltre la capacità di azione dell'UE in diversi settori prioritari per l'Unione e per i suoi cittadini. È quanto avviene in particolare nel campo della «libertà, sicurezza e giustizia», per affrontare problemi come la lotta al terrorismo e alla criminalità. La stessa cosa si verifica, in parte, anche in ambiti come la politica energetica, la salute pubblica, la protezione civile, i cambiamenti climatici, i servizi di interesse generale, la ricerca, lo spazio, la coesione territoriale, la politica commerciale, gli aiuti umanitari, lo sport, il turismo e la cooperazione amministrativa. Evidenzia inoltre che dal Trattato emerge un'Europa di diritti e valori, di libertà, solidarietà e sicurezza, che promuove i valori dell'Unione, integra la Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario europeo, prevede nuovi meccanismi di solidarietà e garantisce una migliore protezione dei cittadini europei. Il trattato di Lisbona in particolare precisa e rafforza i valori e gli obiettivi sui quali l'Unione si fonda; valori che devono servire da punto di riferimento per i cittadini europei e dimostrare quello che l'Europa può offrire ai suoi partner nel resto del mondo. Il trattato mantiene inoltre i diritti esistenti e ne introduce di nuovi; in particolare, garantisce le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali rendendoli giuridicamente vincolanti. Vi è inoltre il rafforzamento della capacità di azione dell'Unione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, consentendo di rendere più incisiva la lotta alla criminalità e al terrorismo; anche le nuove disposizioni in materia di protezione civile, aiuti umanitari e salute pubblica contribuiranno a potenziare la capacità dell'Unione di far fronte alle minacce per la sicurezza dei cittadini. Ritiene inoltre che il trattato di Lisbona permetterà all'Europa di esprimere una posizione chiara nelle relazioni con i partner a livello mondiale. Si metterà la potenza economica, umanitaria, politica e diplomatica dell'Europa al servizio

Pag. 76

dei suoi interessi e valori in tutto il mondo, pur rispettando gli interessi particolari degli Stati membri in politica estera. La nuova figura di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, poi, che sarà anche vicepresidente della Commissione, è destinata a conferire all'azione esterna dell'UE maggiore impatto, coerenza e visibilità. Ritiene inoltre apprezzabile che sia conferita la personalità giuridica unica all'Unione rafforzandone così il potere negoziale, con l'ulteriore potenziamento della sua azione in ambito internazionale, proprio di un partner più visibile per i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Bruno MURGIA (PdL) preannuncia il proprio voto favorevole, malgrado sussistano talune perplessità all'avvio di un processo europeo che necessita ancora di una nuova politica in diversi settori, da quello del libero commercio alla lotta al terrorismo. Si dichiara d'accordo inoltre con quanto affermato dal Presidente Sarkozy sull'opposizione all'ingresso della Turchia nella Unione europea.

Emerenzio BARBIERI (PdL) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore pur concordando con le preoccupazioni espresse dai colleghi Frassinetti e Murgia. Aggiunge che vi è nella pubblica opinione una convinzione negativa sull'Unione europea, percepita come qualcosa di lontano, carico di oneri dal punto di vista finanziario. Permangono troppi privilegi per gli appartenenti alle istituzioni europee e una minuzia eccessiva nella regolamentazione. In questo senso, ritiene che se la ratifica del Trattato avvenisse anche in Italia con un referendum, l'esito favorevole non sarebbe così scontato.

Ricardo Franco LEVI (PD) è lieto che si arrivi ad una approvazione a larga maggioranza del Trattato di Lisbona, seppure con la preoccupazione per il fatto che permangono distinguo e riserve nella maggioranza che destano forti perplessità. Ritiene necessario smettere di imputare all'Europa la minuziosità dei regolamenti, visto che taluni interventi di questo tipo sono spesso sollecitati dai singoli Stati membri e non certo dai tecnocrati. Il più grande risultato politico dell'Unione europea è stata poi l'introduzione di una moneta unica, come vero elemento di innovazione. Ritiene che vi siano forti responsabilità delle classi politiche nazionali nella diffusione di motivi di preoccupazione che non sempre corrispondono al vero. I cittadini europei chiedono infatti cose precise e cioè la difesa della pace, la sicurezza e così via, a cui è necessario dare risposte concrete.

Fabio GARAGNANI (PdL) esprime un voto favorevole con forti perplessità, non esitando a precisare che se vi fosse un referendum voterebbe senz'altro contro. Vi è in Europa un'assoluta ingerenza negli affari nazionali con un'accesa tendenza laicista, protestante e massonica che si impone sulla visione culturale dei singoli Stati membri, trovando il favore della sinistra. Ritiene necessario invece ridefinire la presenza dell'Italia in Europa, abbandonando le scelte assunte dall'Unione in settori come quello etico, in cui si assiste ad una deriva pericolosa. Considera in particolare ridicolo che nel preambolo del trattato di Lisbona non vi sia alcun riferimento al principio della tradizione cristiana che deve essere considerato invece un caposaldo della cultura europea.

Eugenio MAZZARELLA (PD) rileva come l'esame di provvedimenti come quello all'ordine del giorno non devono trascendere in giudizi di tipo storico. Vi è la necessità di riconoscere il valore di un primato delle istituzioni rappresentative che, in modo mediato o immediato, esprimono la volontà popolare. L'Italia mantiene purtroppo la maglia nera della macroarea europea e necessita ancora di un percorso per realizzare gli obiettivi intrapresi; è necessario quindi affrontare i temi in discussione al riparo da polemiche spicciole.

Pag. 77

Elena MACCANTI (LNP) preannuncia un sofferto voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, esprimendo una condanna per l'assenza nel Trattato dei valori giudaico-cristiani, del rispetto dell'identità dei popoli e della volontà dei cittadini. Si evidenzia, ancora una volta, una distanza molto forte tra istituzioni europee e cittadini, che risulta ancora lontana da essere colmata.

Maria Letizia DE TORRE (PD) rileva come l'Unione europea poggi sulla tradizione di grandi statisti cristiani, come De Gasperi, il cui impegno e lavoro deve essere portato avanti dagli interpreti attuali proprio nel rispetto di quei valori che lo hanno ispirato e che sono immanenti ai Trattati.

Valentina APREA, presidente, ricorda che il disegno di legge di ratifica del Trattato di Lisbona è stato firmato dal Presidente Berlusconi e dal ministro Frattini. Non vi è quindi spazio per alcun dubbio sulla volontà piena della maggioranza di aderirvi. Vi è l'esigenza di proseguire il percorso intrapreso dai padri fondatori verso un'Europa dei popoli e non solo delle economie, favorendo con spirito costruttivo il superamento di eventuali diversità con i necessari compromessi legati alle legittime istanze dei Paesi nazionali. Intende ribadire in ogni caso che si tratta di un traguardo che il Governo Berlusconi affronta senza riserve.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), relatore, in sede di replica, ringrazia i colleghi per l'apprezzamento manifestato per il lavoro che ha svolto, rilevando che nel Trattato di Lisbona si garantisce, rispetto al passato, un ruolo più presente degli Stati nazionali nelle politiche dell'Unione, rafforzandone le competenze. Si assicurano inoltre prerogative essenziali ai cittadini soprattutto attraverso la loro partecipazione ai processi decisionali comunitari. Pur non facendosi specifica menzione del rispetto delle radici cristiane dell'Europa, poi, sono peraltro esplicitamente richiamati i valori di difesa della persona e di tutela delle libertà fondamentali, che quei principi implicitamente richiamano.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA prende atto favorevolmente della proposta di parere formulata dal relatore, che consente anche alla Camera di procedere alla ratifica del Trattato di Lisbona così come già realizzato al Senato.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di direttiva per l'anno 2008, recante gli interventi prioritari, la ripartizione delle somme, il monitoraggio, il supporto e la valutazione degli interventi previsti dalla legge concernente il fondo per l'offerta formativa.
Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di direttiva in oggetto.

Paola FRASSINETTI (PdL), relatore, ricorda preliminarmente, dal punto di vista generale, che la legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a partire dall'esercizio finanziario 1997, il «Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi», definendone obiettivi e modalità di utilizzazione. Ai sensi dell'articolo 1, obiettivi del Fondo sono in particolare: la realizzazione dell'autonomia

Pag. 78

scolastica; l'introduzione della seconda lingua comunitaria nella scuola media; l'innalzamento del livello di scolarità e del tasso di successo scolastico; la formazione del personale della scuola, quella post-secondaria non universitaria, nonché quella continua e ricorrente; l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e gradi di istruzione; gli interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema scolastico e quelli perequativi finalizzati ad incrementare l'offerta formativa anche attraverso l'integrazione degli organici provinciali; la realizzazione di interventi integrati; nonché la copertura della quota nazionale di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea. Osserva quindi che lo stesso articolo 1, comma 2, della legge n. 440 del 1997 prevede che le disponibilità del fondo siano ripartite con decreti del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, dando comunque attuazione, per l'utilizzazione delle somme, a direttive del ministro anch'esse da sottoporre a parere parlamentare. L'oggetto delle indicate direttive, definito dall'articolo 2 della legge 440 del 1997, può riassumersi nell'individuazione degli interventi prioritari; dei criteri generali per la ripartizione delle somme; delle modalità per la gestione; degli strumenti di supporto e assistenza agli interventi; degli strumenti di monitoraggio e valutazione degli interventi medesimi.
Segnala che come, negli anni passati, il Governo anche per il 2008 propone uno schema di direttiva che indica gli obiettivi prioritari del Fondo e contestualmente procede al riparto delle somme, dando così attuazione alla legge 440 del 1997 attraverso la predisposizione di un'unica direttiva da parte del Ministro della pubblica istruzione. La dotazione del Fondo, inizialmente determinata dalla medesima L. 440 del 1997; a decorrere dal 2000 è indicata in tabella C della legge finanziaria, articolo 68 della L. 144 del 1999. Ricorda, tuttavia, che successive disposizioni legislative hanno integrato le disponibilità finanziarie e, al contempo, parzialmente modificato le finalità del Fondo. Attualmente, sul totale dell'importo annualmente riservato al Fondo, 40,99 milioni di euro sono destinati ai interventi specifici previsti da leggi, alternanza scuola-lavoro ed integrazione degli alunni con handicap; inoltre, alle finalità già indicate dalla legge 440 del 2007, si sono aggiunte quelle relative al sostegno al sistema della istruzione tecnica e formazione tecnica superiore, I.F.T.S., e i progetti scolastici per la prevenzione della violenza nello sport. Ricorda quindi che, nell'ambito della nuova articolazione del bilancio dello Stato in Missioni e Programmi, lo stanziamento destinato all'ampliamento dell'offerta formativa è allocato all'interno della Missione «Fondi da ripartire» e del Programma «Fondi da assegnare», macroaggregato Oneri comuni di parte corrente, cap. 1270. La legge finanziaria per il 2008, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Tabella C, Ministero dell'istruzione, ha fissato la dotazione del Fondo in 185,8 milioni di euro. In relazione all'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria 2007, legge 296 del 2006, si è disposto poi l'accantonamento complessivo di 6,4 milioni di euro. In base a tali elementi pertanto risultano disponibili - per l'esercizio finanziario 2008- 179,4 milioni di euro, con una riduzione di 6,5 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente. Con riferimento specifico allo schema di direttiva, ricorda che esso è suddiviso - come negli anni precedenti - in cinque sezioni. Le Sezioni 1 e 2 dello schema indicano gli interventi prioritari da realizzare tramite il Fondo e le caratteristiche specifiche dei questi ultimi. I sette obiettivi indicati per l'esercizio 2008, peraltro analoghi, in linea di massima, a quelli previsti negli anni precedenti vi è innanzitutto l'ampliamento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, anche associate in rete, nell'ambito dei rispettivi piani dell'offerta formativa, P.O.F.; nonché percorsi di educazione alla salute ed alla legalità; promozione del diritto ad apprendere valorizzando le diversità e le potenzialità. Riguardo alle

Pag. 79

caratteristiche di tali interventi, la Sezione 2 dello schema specifica che dovranno essere assicurati, tra l'altro, percorsi multidisciplinari di educazione alla salute, con particolare riguardo alla prevenzione di disturbi alimentari; progetti di promozione della lettura, di potenziamento dell'attività sportiva, di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva, tramite lo studio della Costituzione, nonché iniziative di contrasto al bullismo ed alla violenza nello sport; sono inoltre previste iniziative a sostegno del volontariato, e dell' integrazione di studenti con famiglie straniere, adottive, affidatarie. Osserva che si menziona, inoltre, la promozione della diversità di genere come valore, accogliendo una delle osservazioni contenute nel parere espresso dalle Commissioni parlamentari sullo schema di direttiva relativo al 2007, nella seduta della Commissione cultura del 27 settembre 2007.
Altri obiettivi individuati sono relativi alla formazione del personale scolastico tesa a sviluppare competenze finalizzate all'innalzamento dei livelli di apprendimento ed alla prevenzione e superamento del disagio giovanile, l'espansione dell'offerta formativa nelle scuole paritarie; il miglioramento dell'offerta di integrazione scolastica per alunni con handicap, specie per quelli con handicap sensoriale, ai sensi della legge 69 del 2000, nonché per gli alunni ospedalizzati o seguiti in regime di day hospital, con la specifica previsione di un raccordo con le esigenze delle comunità locali e la confluenza nel piano dell'offerta formativa predisposto dalle scuole; misure perequative a sostegno dell'area di professionalizzazione del biennio post-qualifica degli istituti professionali; interventi per i settori dell'alternanza scuola-lavoro e dell'istruzione permanente degli adulti, da realizzare in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali; iniziative per la valutazione dei progetti nazionali e per la realizzazione del sistema di valutazione de dirigenti scolastici da parte dell'INVALSI, Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione; a cui l'articolo 1, comma 613, della legge finanziaria 2007, legge n. 296 del 2006 ha attribuito il compito di formulare proposte e definire procedure in materia; nonché iniziative di studio e documentazione dei processi innovativi, realizzati dalle istituzioni scolastiche d'intesa con gli uffici scolastici regionali.
La sezione 3 dello schema concerne quindi i finanziamenti dei piani dell'offerta formativa Si precisa che tutte le istituzioni scolastiche fruiranno di un finanziamento per la realizzazione del più volte citato Piano dell'offerta formativa e delle attività di aggiornamento. Non è tuttavia precisato in tale Sezione l'importo assegnato direttamente alle scuole, che è poi indicato in 53,33 milioni di euro alla Sezione 5. Le sezioni 4 e 5 definiscono invece la ripartizione e le modalità di gestione delle somme disponibili per il 2008. Si definiscono i criteri per la ripartizione del Fondo e si suddividono la somma disponibile tra le varie finalità; inoltre vengono indicate alla Sezione 5, nell'ambito di ciascuna voce, le somme affidate alla gestione delle istituzioni scolastiche e, rispettivamente, degli uffici dell'amministrazione centrale e periferica. In generale, si specifica che la ripartizione differenziata delle somme è connessa alla natura degli interventi; alla realizzazione di progetti nazionali già avviati; a parametri oggettivi (con riferimento al riparto fra singole istituzioni). Elenca quindi gli importi assegnati agli interventi prioritari nel 2007, in base alla direttiva 5 ottobre 2007, n. 81, ponendoli a raffronto con quelli proposti per il 2008. Rileva in questo senso che su un totale di risorse pari a 185, 9 milioni di euro nel 2007, sono stati previsti per il 2008 179, 4 milioni di euro. Rinvia alle specifiche destinazioni previste, sottolineando in generale che si è peraltro assistito ad una sostanziale conferma dei valori in precedenza assegnati all'ampliamento dell'offerta formativa (nelle scuole statali e paritarie) e formazione del personale; all'integrazione di alunni con handicap; agli interventi perequativi istituti professionali; all'alternanza scuola lavoro ed educazione permanente; alla valutazione dei progetti nazionali e realizzazione delle procedure di valutazione

Pag. 80

dei dirigenti scolastici; nonché allo studio e documentazione dei processi innovativi e monitoraggio delle attività realizzate dalle scuole.
Ricorda inoltre che, sul totale dell'importo assegnato al Fondo, 40,9 milioni di euro sono destinati a finalità predeterminate per legge: 30 milioni all'alternanza scuola lavoro, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 77 del 2005 e 10,9 all'offerta formativa per alunni con handicap sensoriale, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 69 del 2000, recante interventi finanziari per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap. Segnala, in particolare, che nella proposta di riparto per il 2008 solo l'importo assegnato a tale ultima finalità subisce una riduzione, come già avvenuto nel 2007, presumibilmente in relazione alla riduzione operata sull'intero importo del Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 507 della legge finanziaria 2007. Tra i destinatari del Fondo non figura l'Istruzione e la formazione tecnica superiore, IFTS, come previsto invece dall'articolo 69 della legge n. 144 del 1999; in proposito viene specificato nello schema in esame che il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ha richiesto al Ministero dell'economia e finanze una variazione di bilancio al fine di utilizzare per l'IFTS 5 milioni di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 634 della legge finanziaria 2007 anziché sul Fondo per l'offerta formativa. Come risulta dalla Tabella precedente, la quota più consistente del Fondo, 95, 9 milioni di euro, è destinata all'ampliamento dell'offerta formativa ed alla formazione del personale, lettere a) b) e c) della Sezione 1. Riferisce quindi di alcune ulteriori ripartizioni, indicate nella Direttiva per il 2007 per l'importo riservato a tali finalità: 105,7 milioni di euro, di cui 55,9 milioni riservati alle istituzioni scolastiche, ponendole a raffronto con le ripartizioni proposte per il 2008, 95,9 milioni di euro, di cui 53,3 assegnati alle scuole. Segnala che tale sub-ripartizione è effettuata per obiettivi, quindi a prescindere dalle modalità di gestione delle somme, che compete, in parte, alle istituzioni scolastiche e, in parte, all'amministrazione centrale o agli uffici regionali. Ricorda in particolare che la destinazione per formazione del personale è rimasta invariata - 18 milioni di euro -, come pure quella per i programmi multimediali per sviluppo cultura scientifica, insegnamento lingua italiana, utilizzo mediateca digitale - 8 milioni di euro -, per Olimpiadi internazionali, valorizzazione eccellenze scolastiche, orientamento - 4 milioni di euro - e offerta formativa delle scuole paritarie, pari a 5,5 milioni di euro; mentre è scesa quella per la promozione della lettura - da 12 a 8 milioni di euro -, quella per educazione alla salute, alla legalità, al rispetto dell'ambiente, attività motoria e sport nella scuola primaria, giochi sportivi, funzionamento Consulte e Forum, contrasto a bullismo e violenza, volontariato, sostegno alle famiglie straniere, affidatarie, adottive, sostegno alla diversità di genere come valore - da 29 a 20 milioni di euro - , nonché la destinazione relativa al quadro unico delle qualifiche e delle competenze del sistema scolastico formativo (Europass), da 0,4 a 0,04 milioni di euro. È risultata invece aumentata la destinazione per la realizzazione di programmi comunitari, da 0,9 a 1 milione di euro. Ricorda in specie che per il 2007 la finalità relativa al sostegno alla diversità di genere come valore, e stata inserita nel testo della direttiva a seguito delle osservazioni contenute nel parere espresso sullo schema dalle Commissioni Cultura della Camera e Istruzione del Senato. In relazione alla considerevole differenza tra l'importo destinato nel 2007 e quello assegnato nel 2008 all'iniziativa comunitaria «Europass», consistente nel rilascio di una serie di documenti attestanti il percorso formativo, da informazioni assunte presso la Direzione generale per la politica finanziaria del Ministero risulta che la spesa effettivamente sostenuta nel 2007, rispetto alla previsione, è stata di euro 40.000; conseguentemente per l'anno 2008 è stato confermato il medesimo importo. Con riguardo infine alla modalità di gestione delle somme

Pag. 81

rinvia al prospetto, desunto dallo schema di direttiva in esame, alla Sezione 5, secondo l'intero importo destinato ad ogni finalità, nonché le quote affidate in gestione all'amministrazione centrale, agli Uffici scolastici regionali d alle singole istituzioni scolastiche. Segnala inoltre che, nel parere espresso sullo schema di Direttiva relativo al 2007, la VII Commissione della Camera, oltre ad auspicare l'incremento delle risorse del Fondo e l'introduzione dell'educazione alla diversità ed all'identità di genere come valore, aveva sottolineato l'opportunità di prevedere un'assegnazione più «strategica» del Fondo che tenesse conto a posteriori dei risultati conseguiti dalle scuole. La 7o Commissione del Senato, nella seduta del 2 ottobre 2007; aveva condiviso nella sostanza le tre considerazioni sopra citate.
Osserva, in conclusione, che lo schema di direttiva è, come di consueto, articolato in sezioni che illustrano separatamente gli obiettivi del Fondo, le caratteristiche di questi, le quote riservate a ciascuno, le sub-ripartizioni e le modalità di gestione. Rileva peraltro che la distribuzione in paragrafi diversi di notizie essenziali al complessivo apprezzamento del provvedimento non sembra favorire in realtà questa esigenza. In questo senso, per esempio, la separazione tra l'indicazione degli interventi prioritari da realizzare con il Fondo, la specificazione delle caratteristiche di questi ultimi, nonché la ripartizione delle somme destinate a ciascuno degli interventi risultano disciplinate rispettivamente dalle Sezione 1, 2 e 4 dello schema in esame. Sarebbe quindi opportuno considerare la possibilità di articolare in termini più semplici e lineari l'articolazione formale dello schema di direttiva.
Alla luce di tali considerazioni propone quindi di esprimere parere favorevole.

Valentina APREA, presidente, in considerazione del fatto che si tratta di un provvedimento relativo ad una ripartizione di fondi definita dal precedente Esecutivo, ritiene che potrebbero sussistere le condizioni per concluderne in tempi brevi l'esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL) rileva che dall'approfondita relazione svolta dalla collega Frassinetti, che ringrazia, emergono elementi che necessitano di un approfondimento, con particolare riferimento alla possibilità che uno schema di direttiva possa modificare stanziamenti stabiliti dalla legge. Ricorda in particolare che in passato la Commissione ha formulato delle condizioni al Governo, poi puntualmente recepite.

Valentina APREA, presidente, precisa che erano state formulate osservazioni al Governo e non condizioni. La Commissione potrà comunque valutare con compiutezza il provvedimento in discussione nel prosieguo dell'esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI

Martedì 29 luglio 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.40.

Valentina APREA, presidente, propone di passare dapprima allo svolgimento dell'interrogazione 5-00207.

La Commissione concorda.

5-00207 Garagnani: Interventi volti a garantire il corretto insegnamento della religione cattolica nelle scuole.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Fabio GARAGNANI (PdL), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della

Pag. 82

risposta del rappresentante del Governo che non sembra avere colto il significato politico delle interrogazioni. Rileva infatti che in molte scuole non si procede all'insegnamento della religione cattolica apostolica romana ma si discetta su tematiche sociologiche per nulla attinenti con l'oggetto della materia. È necessario che il Governo intervenga e faccia rispettare la legge.

5-00208 Coscia: Chiarimenti in merito all'incarico conferito al dottor Umberto Broccoli presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Maria COSCIA (PD), intervenendo in replica, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo , ribadendo che la nomina in oggetto non sembra corrispondere a criteri di professionalità.

5-00211 Polledri: Misure a tutela della fontana di Piazza Marconi a San Giorgio Piacentino.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

Massimo POLLEDRI (LNP), intervenendo in replica, si dichiara soddisfatto per la risposta del rappresentante del Governo per la parte di pertinenza del Ministero, ma insoddisfatto per la relazione superficiale svolta dalla sovrintendenza. Rileva infatti che da una ultima comunicazione pervenuta dal comitato pro Fontana, sottoscritta da oltre mille cittadini risulta che non vi è stata un'adeguata istruttoria da parte della sovrintendenza locale. Preannuncia quindi la presentazione di un altro atto di sindacato ispettivo al riguardo.

5-00210 Maccanti: Attribuzione degli aumenti stipendiali non percepiti ai docenti piemontesi di educazione musicale.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Elena MACCANTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti al riguardo.

Valentina APREA, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00026 De Torre: Misure per la scolarizzazione dei minori rom e sinti.