CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2008
40.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.15.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Luciano Mario SARDELLI (Misto-MpA), relatore, illustra il decreto-legge in esame, per le parti di competenza della Commissione Agricoltura.
In particolare, l'articolo 3, comma 8-ter, in tema di biocarburanti, modifica le disposizioni in materia di quota minima di carburanti da fonti rinnovabili da immettere annualmente al consumo, aggiungendo alle tipologie di carburanti attualmente previste i «combustibili sintetici». In tal modo, dunque, l'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti potrà essere soddisfatto, oltre che con il biodiesel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE ed il bioidrogeno, anche con i «combustibili sintetici», ricavati a partire dal gas metano, dalle biomasse (non solo vegetali, anche legname e rifiuti organici) e dal carbone.
L'articolo 4-bis, comma 13, in tema di impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua, differisce dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine sino al quale il Commissario straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI) è autorizzato a prorogare i contratti in essere per la gestione degli impianti di accumulo e distribuzione dell'acqua. La norma si inserisce in una complessa vicenda relativa al risanamento finanziario dell'EIPLI. Tale ente - istituito con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 281 del 1947, come persona giuridica di diritto pubblico sotto la vigilanza del Ministero dell'agricoltura - gestisce otto dighe, alle quali vanno aggiunte alcune centinaia di chilometri di canali di adduzione. L'articolo 1, comma 1055, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria per il 2007) ha

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dettato disposizioni volte a portare a risanamento l'EIPLI e concludere infine l'operazione con la trasformazione dell'ente in società per azioni. L'articolo 26, comma 6, del decreto-legge n. 248 del 2007 ha quindi differito al 30 aprile 2008 il termine per la definizione del piano di rientro previsto nell'articolo 1, comma 1055, della legge finanziaria per il 2007, che dovrà tenere conto della rideterminazione delle tariffe per i vari usi dell'acqua, della quale è incaricato un Comitato costituito con accordo di programma sottoscritto il 5 agosto 1999 dalle regioni Puglia e Basilicata.
Il comma 14 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 il termine entro il quale le regioni possono procedere al riordino dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario.
L'articolo 4-ter contiene un pacchetto di misure volte a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore della pesca a seguito dell'aumento del prezzo del gasolio e ad agevolare il processo di ristrutturazione della flotta peschereccia.
Tali misure, già contenute nel decreto-legge n. 114 del 2008 (gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 2, comma 4, del disegno di legge di conversione), sono: un fermo di emergenza temporaneo facoltativo delle attività di pesca; l'attivazione immediata della misura di arresto definitivo; l'estensione al comparto della pesca della cassa integrazione guadagni straordinaria.
Tanto l'attivazione di un periodo di fermo straordinario delle attività di pesca, quanto la definizione di misure di arresto definitivo volte al disarmo delle unità di pesca, rientrano fra gli interventi strutturali sulle flotte pescherecce nazionali che, per il periodo 2007-2013, debbono essere definiti alla luce del Regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca (FEP), fondamentalmente diretto a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche comunitarie, tenuto conto del contesto ambientale, economico e sociale, e a rimuovere le disparità strutturali e naturali delle diverse regioni dedite alle attività di pesca, in ottemperanza agli articoli 2 e 3 del Trattato.
La Commissione europea ha peraltro adottato l'8 luglio 2008 un pacchetto di misure d'emergenza, già annunciato nella riunione del 17 giugno 2008, che si articola in una comunicazione al Consiglio ed al Parlamento europeo ed in una proposta di Regolamento ed è volto proprio a promuovere la ristrutturazione dei segmenti della flotta peschereccia europea maggiormente colpiti dalla crisi del carburante ed a mitigarne le ripercussioni socioeconomiche. Come afferma il punto 3 della comunicazione COM (2008) 453, tali misure consistono principalmente in deroghe temporanee alle norme sul FEP, al fine di favorire un più rapido adeguamento della flotta comunitaria all'attuale situazione e dare un sollievo temporaneo che consenta di attenuare l'impatto socioeconomico nella fase di transizione. Il pacchetto assumerà quindi principalmente la forma di una proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un regime temporaneo ad hoc che deroga, fino alla fine del 2010, ad alcune disposizioni del regolamento n. 1198/2006 sul FEP.
Il provvedimento in esame si colloca dunque in un quadro normativo comunitario in corso di ridefinizione, anticipando alcune delle linee di intervento previste dalla Commissione europea.
Il fermo temporaneo delle attività di pesca, di cui al comma 1, è concesso per le imbarcazioni a strascico o a volante, per una durata di trenta giorni nell'arco temporale di quattro mesi. In conseguenza del fermo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma del comma 2, può autorizzare l'erogazione di una compensazione alle imprese di pesca e di una indennità giornaliera ai membri dell'equipaggio.
La compensazione alle imprese, la cui entità sarà definita, ai sensi del comma 5, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sulla base

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dei parametri stabiliti nel programma operativo per l'applicazione del FEP in Italia, non rileva ai fini fiscali. In particolare, si dispone che essa non concorre alla formazione della base imponibile in qualità di componente positivo del reddito d'impresa. In altre parole, non rileva ai fini IRPEF e relative addizionali, ai fini IRES e ai fini IRAP; non si considera ai fini della determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del testo unico delle imposte sui redditi; non si considera ai fini della determinazione della quota di spese o costi indeducibile perché non inerente l'attività, di cui all'articolo 109, comma 5, del medesimo testo unico.
L'indennità giornaliera per i membri dell'equipaggio, anch'essa definita con la procedura di cui al comma 5, dovrà garantire a ciascun membro dell'equipaggio il minimo contrattuale ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
Per l'erogazione della compensazione alle imprese e della indennità all'equipaggio è stanziata la somma complessiva di 35 milioni di euro per l'anno 2008. Alla copertura del relativo onere si provvede: quanto a 25 milioni di euro mediante utilizzo dei fondi comunitari a valere sulle assegnazioni dell'asse prioritario n. 1 - misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria - del FEP; quanto a 10 milioni di euro utilizzando le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, disponendosi nel contempo la non applicazione per pari importo del trasferimento di tali disponibilità all'ISMEA, per la concessione di garanzie in favore delle imprese della pesca, previsto dall'articolo 2, comma 121, delle legge finanziaria 2008.
La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 2008 (S. 875) precisa che le imbarcazioni interessate al fermo temporaneo sono attualmente 3.096 e che il fabbisogno stimato per un fermo di 30 giorni risulta di euro 17.815.000 a favore dei proprietari e di euro 17.185.000 a favore dei marittimi imbarcati.
Il comma 3 introduce una clausola di salvaguardia finanziaria, prevedendo il monitoraggio da parte del Ministro dell'economia e finanze degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del precedente comma 2, ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 11-ter, comma 7, della legge n. 468 del 1978.
È inoltre prevista, sempre a fini di salvaguardia, la trasmissione alle Camere degli eventuali decreti adottati dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, punto 2), della legge n. 468 del 1978.
Il comma 5 dispone che le modalità di attuazione del fermo temporaneo, l'entità del premio e le relative erogazioni siano definite con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Commissione centrale per la pesca marittima e, a seguito di un subemendamento approvato in Assemblea al Senato, le competenti Commissioni parlamentari. Il decreto ministeriale dovrà inoltre definire le misure di raccordo con i periodi di fermo supplementare per esigenze biologiche nonché le misure di gestione e controllo per la tutela delle risorse ittiche giovanili nella fascia costiera e nelle zone di tutela biologica.
L'attivazione immediata della misura di arresto definitivo per la ristrutturazione della flotta peschereccia è disciplinata dai commi 4 e 6. In particolare, il comma 4 dispone che entro il 15 luglio 2008 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali attivi il procedimento di ristrutturazione della flotta utilizzando le risorse comunitarie a ciò destinate, per l'intero periodo di programmazione.
La relazione tecnica al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 114 del 2008 (S. 875) precisa che si prevede la attivazione della misura di arresto definitiva per incentivare la demolizione del 18 per cento dell'attuale flotta, di cui il 23 per cento in area convergenza ed il 10 per cento in area fuori convergenza.

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Il comma 6 dispone che le modalità di attuazione della misura di arresto definitivo di cui al comma 4 e le modalità di erogazione del relativo premio siano definite con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione centrale per la pesca marittima. Si segnala che il decreto ministeriale dovrà anche disciplinare il regime di alternatività della misura di arresto definitivo rispetto al fermo temporaneo di cui ai commi 1 e 2.
I commi da 7 a 10 prevedono lo stanziamento di apposite risorse destinate alla concessione, per l'anno 2008, di ammortizzatori sociali «in deroga» per il settore della pesca, secondo la disciplina prevista al riguardo dall'articolo 2, comma 521, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).
In particolare, il comma 7, novellando il primo periodo del menzionato comma 521, stanzia ulteriori 10 milioni di euro per la concessione degli ammortizzatori sociali «in deroga» (il limite complessivo di spesa diventa quindi pari a 470 milioni di euro), destinando integralmente tali ulteriori risorse finanziarie al settore della pesca.
Il successivo comma 8, ai fini dell'attuazione delle disposizioni del precedente comma, dispone un differimento, per il solo settore della pesca, dei termini entro cui provvedere, con riferimento ai programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali anche mediante la ricollocazione dei lavoratori coinvolti, agli adempimenti procedurali previsti dal primo periodo del menzionato comma 521.
Al riguardo, si stabilisce quindi che, per il settore della pesca, tali programmi devono essere definiti con specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30 settembre 2008 (anziché entro il 15 giugno 2008), che recepiscono intese già stipulate in sede territoriale e inviate al Ministero del lavoro entro il 15 settembre 2008 (anziché entro il 20 maggio 2008).
Infine, i commi 9 e 10 recano la clausola di copertura finanziaria. Al riguardo, si dispone che, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7, pari a 10 milioni di euro per il 2008, si provvede mediante una corrispondente riduzione, con riferimento al bilancio triennale 2008-2010, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, a tal fine utilizzando l'accantonamento del Ministero della solidarietà sociale.
Manifesta infine disponibilità a recepire gli eventuali contributi dei colleghi, anche al fine di formulare un parere ampiamente condiviso.

Monica FAENZI (PdL), pur considerando vantaggioso per le imprese e per il settore della pesca il provvedimento in esame, rileva come in sede di attuazione sono emersi problemi relativamente al fermo pesca di emergenza, con particolare riferimento alla sua obbligatorietà. Se infatti scopo dell'intervento è il sostegno alle imprese, ritiene preferibile che le imprese di pesca possano scegliere liberamente il periodo di fermo, anche in modo non continuativo, nell'arco di un periodo determinato, evitando la rigida calendarizzazione del fermo obbligatorio. Tale previsione infatti potrebbe nuocere anche al settore turistico, qualora il fermo fosse imposto nella stagione turistica. Con riferimento ad un problema specifico della Regione siciliana, sarebbe infine opportuno consentire la conclusione della battuta di pesca alle imbarcazioni che fossero uscite in mare prima dell'inizio del fermo pesca, con la possibilità di attuare il fermo in un periodo successivo.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) chiede di differire alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento, facendo tuttavia presente che il suo gruppo ha assunto un precedente impegno dalle 14 alle 16.

Paolo RUSSO, presidente, ricordando che la Commissione dovrà concludere

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l'esame del provvedimento nella seduta di domani e invitando i gruppi a comunicare anticipatamente eventuali impegni, propone di anticipare alle ore 11,15 la seduta in sede consultiva prevista per domani.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, presidente, rinvia infine il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Su un lutto del deputato Angelo Zucchi.

Paolo RUSSO, presidente, interpretando il pensiero di tutti i componenti la Commissione, esprime sentimenti di cordoglio al vicepresidente Zucchi per la scomparsa del padre.

La seduta termina alle 12.30.