CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 luglio 2008
40.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2007.
C. 1416 Governo.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2008.
C. 1417 Governo.

Tabella 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

Tabella 7: Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per l'anno finanziario 2008.

Tabella 14: Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.
(Relazione alla V Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Pag. 69

Emerenzio BARBIERI (PdL), relatore, ricorda che il Rendiconto generale dello Stato è lo strumento attraverso il quale il Governo, alla chiusura del ciclo di gestione della finanza pubblica - anno finanziario - adempie all'obbligo costituzionale di rendere conto al Parlamento dei risultati della gestione finanziaria. La presentazione dettagliata degli esiti della gestione è fornita dal conto del bilancio, che presenta l'entità effettiva delle entrate e delle uscite del bilancio dello Stato rispetto alle previsioni approvate dal Parlamento: esso risulta composto dal conto consuntivo dell'entrata e, per la parte di spesa, dal conto consuntivo relativo a ciascun Ministero. Osserva che il disegno di legge C. 1416, relativo al rendiconto generale dello Stato per il 2007 espone quindi i risultati complessivi relativi alle amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 2007. Più in particolare, per quel che riguarda il Ministero della pubblica istruzione, ricorda che per l'anno finanziario 2007 il dato risultante dallo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge 27 dicembre 2006, n. 298, recava stanziamenti complessivi pari a 42.174,0 milioni di euro in conto competenza e a 42.406,7 in conto cassa; nel corso dell'esercizio tali previsioni hanno registrato un incremento di 2.185,2 milioni di euro in termini di competenza e un incremento di 2.834,7 milioni di euro in termini di cassa. Le previsioni definitive risultano, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, pari a 44.359,3 milioni di euro, mentre, per quanto attiene alle autorizzazioni di cassa, sono pari a 45.241,4 milioni di euro. A consuntivo, gli impegni effettivi di spesa risultano pari a 43.291,2 milioni, mentre i pagamenti totali risultano pari a 43.029,9 milioni. I residui sono pari a 656,5 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse per l'istruzione sul bilancio dello Stato passa dal 12,2 del rendiconto 2006 all'8,8 del rendiconto 2007.
Ricorda altresì che la dotazione del Ministero è come sempre assorbita al 99 per cento dalla spesa corrente, al cui interno la voce principale è costituita dagli stipendi per il personale. La Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2007, Doc. Camera XIV, vol. I, pur segnalando l'esigenza di maggiore raccordo tra gli uffici periferici del ministero e la Ragioneria generale dello Stato, ha evidenziato positivamente la riduzione dei residui passivi, accertati al 31 dicembre 2007 ovvero -28,5 per cento, nonché l'incremento dei pagamenti totali sulla massa spendibile. Con riguardo alla contrazione dei residui, ricorda in particolare che l'articolo 3, comma 36, della legge finanziaria 2008, di cui alla legge 244/2007, ha ridotto da sette a tre anni il termine di conservazione in bilancio dei residui propri di conto capitale. La Corte dei Conti ha inoltre rilevato che la modalità di finanziamento diretto agli istituti scolastici, avvenuta attraverso l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero, del «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», di cui all'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007, ha influito positivamente sulla capacità di spesa eliminando l'intermediazione degli uffici scolastici regionali e provinciali, spesso causa di inconvenienti operativi e contabili. Per quel che riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, ricorda che per l'anno finanziario 2007 il dato risultante dallo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, approvato con legge 27 dicembre 2006, n. 298, recava stanziamenti complessivi pari a 11.036,7 milioni di euro in conto competenza e a 11.307,4 milioni di euro in conto cassa. Nel corso dell'esercizio, tali previsioni hanno registrato un incremento di 333,7 milioni di euro in termini di competenza e un incremento di 753,5 milioni di euro in termini di cassa. Gli incrementi previsionali di competenza più significativi hanno riguardato i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, ovvero +130,7 milioni di euro.Le previsioni definitive risultano dunque, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, pari a 11.370,4 milioni di euro; mentre, per quanto attiene alle autorizzazioni di cassa, sono pari a 12.060,9

Pag. 70

milioni di euro. A consuntivo, gli impegni effettivi di spesa risultano pari a 11.115,1 milioni, mentre i pagamenti totali risultano pari a 11.063,3 milioni. I residui sono pari a 5.945,8 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse per l'università e la ricerca sul bilancio dello Stato è pari al 2,3 del rendiconto 2007.
In relazione alla classificazione delle spese, rileva che la gestione del Ministero è per tre quarti assorbita dalla parte corrente, 8.487,6 milioni di euro, con un'incidenza largamente maggioritaria della spesa per trasferimenti, alimentata soprattutto dai trasferimenti alle università, agli enti di ricerca ed agli istituti di alta cultura. La Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2007, ha rilevato, su un piano generale, «la mancata omogeneità di redazione dei conti consuntivi delle università. Ciò rende problematica la costruzione del conto consolidato del sistema universitario, che resta cruciale per la governance di questa importante area di finanza pubblica». Sotto un profilo più specifico, la Corte ha rilevato, inoltre, la significativa contrazione del volume dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2007, passati da 7.254 a 5.998 milioni. Per quel che riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, ricorda che per l'anno finanziario 2007, il dato risultante dallo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, approvato con legge 27 dicembre 2006, n. 298, recava stanziamenti complessivi pari a 1987,0 milioni di euro in conto competenza e a 2.250,4 in conto cassa; nel corso dell'esercizio tali previsioni hanno registrato un incremento di 243,3 milioni di euro in termini di competenza e un incremento di 364,5 milioni di euro in termini di cassa. Le previsioni definitive risultano, per quanto attiene agli stanziamenti di competenza, pari a 2.230,3 milioni di euro, mentre, per quanto attiene alle autorizzazioni di cassa, sono pari a 2.614,9 milioni di euro. A consuntivo, gli impegni effettivi di spesa risultano pari a 2.082,7 milioni, mentre i pagamenti totali risultano pari a 2.177,7 milioni. I residui sono pari a 1.379,6 milioni di euro. L'incidenza percentuale delle risorse per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato passa dall'0,5 del rendiconto 2006 allo 0,4 del rendiconto 2007. La gestione del Ministero è principalmente assorbita dalla spesa corrente, riguardante in prevalenza il funzionamento della struttura amministrativa e gli stipendi del personale. La Corte dei Conti, nella relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2007, Doc Camera XIV, Vol. I, lascia emergere una valutazione complessivamente positiva della gestione di cassa e sottolinea la sensibile riduzione dei residui passivi accertati al 31 dicembre 2007 rispetto all'anno precedente, ovvero - 40 per cento. Tale contrazione, riconducibile agli effetti dell'articolo 36, comma 3, della legge finanziaria per il 2008, legge n. 244 del 2007, è riscontrabile a livello generale; appare, tuttavia, particolarmente significativa per il Ministero in esame, il cui andamento gestionale è stato tradizionalmente caratterizzato da un elevato volume di residui.
Prima di passare a considerare il disegno di legge di assestamento per il 2008, C. 1417, limitatamente agli ambiti di pertinenza della Commissione, ricorda che l'istituto dell'assestamento di bilancio è volto a consentire, a metà esercizio, un aggiornamento degli stanziamenti del bilancio dello Stato, anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, accertata in sede di rendiconto dell'esercizio scaduto al 31 dicembre precedente. Sotto questo profilo, il disegno di legge di assestamento si collega strettamente al disegno di legge di rendiconto relativo all'esercizio precedente: l'entità dei residui, sia attivi che passivi, sussistenti all'inizio dell'esercizio finanziario, che al momento dell'elaborazione e approvazione del bilancio di previsione è stimabile solo in misura approssimativa, viene, infatti, definita in assestamento sulla base delle risultanze del rendiconto. Per quel che riguarda le competenze della Commissione, ricorda innanzitutto che il decreto-legge 16 maggio 2008,

Pag. 71

n. 85, recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, all'articolo 1, comma 5, trasferisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, le funzioni in precedenza attribuite al Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Osserva che, in conseguenza di tale innovazione, le missioni, i programmi, i macroaggregati, i centri di responsabilità ed i capitoli, con l'intero quadro contabile, già allocati negli stati di previsione per l'anno 2008 del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero della pubblica istruzione, confluiscono nello stato di previsione del nuovo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Tabella 7.
Per quel che riguarda quindi il Ministero della pubblica istruzione, ricorda che lo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 2008, approvato con la legge 24 dicembre 2007, n. 245, reca in conto competenza spese iniziali per complessivi 42.457,6 milioni di euro, di cui 42.331,2 di parte corrente e 126,4 in conto capitale, e in conto cassa per complessivi 42.532,6 milioni di euro, di cui 42.400,7 di parte corrente e 131,9 in conto capitale, e che la legge di bilancio per il 2008 ha quantificato la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 in 127,3 milioni di euro complessivi, suddivisi in 100,2 milioni di euro di parte corrente e 27,1 milioni di euro in conto capitale. Le previsioni iniziali, relative allo stato di previsione del Ministero in esame, approvate con la legge di bilancio, sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2008, in forza di atti amministrativi, conseguenti ad intervenuti provvedimenti legislativi o a norme di carattere generale. In particolare, tali variazioni hanno comportato, complessivamente, un aumento delle dotazioni di competenza, pari a 17,9 milioni di euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 65,4 milioni di euro. Rileva che a dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il presente disegno di legge di assestamento, C 1417, le quali comportano, in esito alla somma di variazioni di segno positivo e negativo, un aumento di 1.443,6 milioni di euro delle previsioni di competenza di parte corrente e di 1.599,4 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, di cui, 1.598,5 milioni per spese di parte corrente, 0,9 milioni per spese in conto capitale. In linea generale le variazioni sopra indicate sono connesse all'adeguamento degli stanziamenti riservati al personale del comparto scuola in relazione agli oneri discendenti dall'attuazione del Contratto collettivo nazionale. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano un aumento pari a 790,5 milioni di euro, di cui, 776,4 milioni di euro per la parte corrente e 14,1 per la parte in conto capitale; esso discende - come da prassi - dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2007, tenuto conto delle variazioni compensative intervenute in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.
Per quanto riguarda le variazioni alle dotazioni di competenza, le modifiche più rilevanti proposte con il disegno di legge d'assestamento - articolate per Missioni e Programmi, come da nuova classificazione del bilancio dello Stato - riguardano la Missione 22, Istruzione scolastica, che registra l'incremento di 1.438,4 milioni di euro, risultante da variazioni di segno positivo e negativo relative ai diversi programmi. In particolare: sul Programma 22.5, Istruzione secondaria superiore, si riscontra l'incremento di 1.605,4 milioni di euro; sul Programma 22.3, Istruzione elementare, si registra un aumento di 219,2 milioni di euro; sul Programma 22.4, Istruzione secondaria inferiore, si registra una riduzione di 375,2 milioni di euro. Osserva che tali variazioni, come segnalato, discendono dall'attuazione delle previsioni della contrattazione collettiva, nonché dalla riallocazione del personale tra i diversi Programmi,

Pag. 72

operata in relazione alla ristrutturazione del bilancio dello Stato. In ordine all'incremento delle autorizzazioni di cassa - riguardanti prevalentemente la Missione 22, Istruzione scolastica - si tratta di modifiche correlate, sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza. Per quel che riguarda il Ministero dell'università e della ricerca, ricorda che lo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio 2008, approvato con la legge 24 dicembre 2007, n. 245, reca in conto competenza spese iniziali per complessivi 11.333,4 milioni di euro, di cui 8.742,1 di parte corrente e 2.591,3 di parte capitale, e in conto cassa per complessivi 11.956,9 milioni di euro, di cui 8.885,8 di parte corrente e 3.071,1 di parte capitale, e che la legge di bilancio per il 2008 ha quantificato la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 in 6894,9 milioni di euro complessivi, suddivisi in 2.956,8 milioni di euro di parte corrente e 3.938,1 milioni di euro in conto capitale. Le previsioni iniziali, relative allo stato di previsione del Ministero in esame, approvate con la legge di bilancio, sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2008, in forza di atti amministrativi, conseguenti ad intervenuti provvedimenti legislativi o a norme di carattere generale. Osserva, in particolare, che tali variazioni hanno comportato, complessivamente, un aumento delle dotazioni di competenza, pari a 13,6 mila euro, e delle autorizzazioni di cassa, pari a 84,8 mila euro. Ricorda che le prime sono dipese dal prelevamento dal fondo occorrente per la rassegnazione dei residui passivi della spesa di conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Osserva altresì che a dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il presente disegno di legge di assestamento, C. 1417, le quali comportano, complessivamente, un aumento di 45 mila euro delle previsioni di competenza e un incremento pari a 159,4 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano una riduzione pari a 897,4 milioni di euro, discendente - come da prassi - dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2007, tenuto conto delle variazioni compensative intervenute in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Per quanto riguarda le variazioni alla competenza, va posto in rilievo che le modifiche più rilevanti proposte con il disegno di legge d'assestamento - articolate per Missioni e Programmi, come da nuova classificazione del bilancio dello Stato - riguardano: la Missione 17, Ricerca e innovazione, che registra la riduzione della dotazione di competenza di 52 mila di euro nel Programma 17.9, Ricerca scientifica e tecnologica applicata, a beneficio del corrispondente incremento della dotazione per il Programma 17.10, Ricerca scientifica e tecnologica di base; la Missione 23, Istruzione universitaria, che registra un incremento di 25 mila euro per il Programma 23.2, Istituti di alta cultura, e di 20 mila euro per il Programma 23.3, Sistema universitario e formazione post-universitaria, concernenti l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile. Per quanto riguarda l'incremento delle autorizzazioni di cassa, riguardanti prevalentemente la Missione 23, Istruzione universitaria, si tratta di modifiche correlate sia alla nuova consistenza dei residui, sia alle variazioni proposte per la competenza. Segnala inoltre che le variazioni proposte con il disegno di legge in esame non rilevano sull'incidenza percentuale delle risorse per l'istruzione e per l'università e la ricerca sul bilancio dello Stato. L'incidenza della spesa per l'istruzione, nel bilancio 2008, era pari all'8,0 per cento; quella per l'università e ricerca era pari al 2,1 per cento, mentre quella aggregata, risultante dalle previsioni assestate risulta pari al 10,0 per cento.
Aggiunge peraltro che non risultano incluse tra le variazioni riportate, quelle conseguenti alle disposizioni dei decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere

Pag. 73

di acquisto delle famiglie, e decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, entrambi in corso di conversione, i quali hanno apportato, tra le altre, modifiche alle autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il 2008. Per quel che riguarda il Ministero per i beni e le attività culturali, ricorda che lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'esercizio 2008, approvato con la legge 24 dicembre 2007, n. 245, reca in conto competenza spese iniziali per complessivi 2.037,4 milioni di euro, di cui 1.566,5 di parte corrente e 452,6 di parte capitale, e in conto cassa per complessivi 2.317,5 milioni di euro, di cui 1.588,9 di parte corrente e 710,3 di parte capitale, e che la legge di bilancio per il 2008 ha quantificato la consistenza dei residui passivi presunti al 1o gennaio 2008 in 1.571,5 milioni di euro complessivi, suddivisi in 182,7 milioni di euro di parte corrente, 1.378,2 milioni di euro in conto capitale, 10,7 milioni di euro per il rimborso di passività finanziarie. Le previsioni iniziali, relative allo stato di previsione del Ministero in esame, approvate con la legge di bilancio, sono state in parte già modificate, nel periodo gennaio-maggio 2008, in forza di atti amministrativi. In particolare, tali variazioni, che ammontano complessivamente a 43 mila euro per spese di competenza ed identico importo per le autorizzazioni di cassa, discendono, per l'importo di 9 mila euro, dall'applicazione di leggi di ratifica di accordi internazionali e, per l'importo di 34 mila euro, dalla ripartizione del Fondo canoni di locazione - Agenzia del demanio.
Osserva che a dette variazioni si aggiungono quelle proposte con il presente disegno di legge di assestamento, C. 1417, le quali comportano, complessivamente, una riduzione di 7,8 milioni di euro delle previsioni di competenza; e un incremento 174,1 milioni di euro delle autorizzazioni di cassa, discendente, peraltro, da variazioni di segno positivo e negativo. Per quanto riguarda i residui, le variazioni proposte comportano una riduzione pari a 287,0 milioni di euro, discendente - come da prassi - dalla necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto 2007, tenuto conto delle variazioni compensative intervenute in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative. Le variazioni più rilevanti proposte con il disegno di legge d'assestamento, articolate per Missioni e Programmi, come da nuova classificazione del bilancio dello Stato, hanno riguardato: la Missione 4, Fondi da ripartire, che registra la riduzione della dotazione di competenza di 7,8 milioni di euro nel Programma 4.1, Fondi da assegnare, avente ad oggetto oneri per il personale; la Missione 1, Tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali e paesaggistici, che registra un incremento di 184,5 milioni di euro alle autorizzazioni di cassa. Le variazioni proposte con il disegno di legge in esame non rilevano sull'incidenza percentuale dello risorse per i beni e le attività culturali sul bilancio dello Stato, che rimane allo 0,4 per cento, stesso dato del bilancio 2008 a legislazione vigente. Segnala inoltre che non risultano incluse tra le variazioni riportate, quelle conseguenti alle disposizioni del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, recante Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, e del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria, entrambi in corso di conversione, i quali hanno apportato, tra le altre, modifiche alle autorizzazioni di spesa di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali per il 2008. Ricorda infine che sugli stati di previsione di altri ministeri sono presenti risorse relative a settori di interesse della Commissione Cultura. In particolare, si registrano variazioni nell'ambito della Tabella 2 - Ministero dell'economia e delle finanze, missione ricerca e innovazione,

Pag. 74

Fondo integrativo speciale per la ricerca, FISR, capitolo 7310: +0,97 milioni di euro e nell'ambito della Tabella 3 - Ministero dello sviluppo economico, missione comunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva, Contributi alle emittenti radiofoniche e televisive locali, capitolo 3121: +1,1 milioni di euro.
Si riserva quindi di presentare le proposte di relazione alla Commissione Bilancio, relative ai provvedimenti illustrati, nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina APREA, presidente e relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, approvato dal Senato, reca disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini. Per quel che riguarda le disposizioni che trattano materie di competenza della nostra Commissione, ricorda innanzitutto che il comma 3 dell'articolo 4 proroga al 30 settembre 2008 il termine per l'emanazione del regolamento di delegificazione recante riordino della Fondazione «Il Vittoriale degli italiani», autorizzato dalla legge finanziaria 2008, articolo 2, comma 634, nell'ambito di un'articolata procedura delineata da questa ultima per la soppressione o la razionalizzazione di enti pubblici, articolo 2, commi 634-639. In relazione alla clausola «di chiusura», fissata dalla medesima legge per alcuni degli enti oggetto di riordino, articolo 2, comma 636 ed allegato A, scaduto il termine per l'adozione del provvedimento, la Fondazione, avrebbe dovuto infatti essere soppressa - a decorrere dal 1o luglio 2008 - ed un regolamento di delegificazione, ex articolo 17 comma 2 della legge n. 400 del 1988, avrebbe dovuto attribuirne le funzioni all'amministrazione competente in via primaria e disciplinare la destinazione del patrimonio e del personale.
Segnala tuttavia, ai fini del necessario coordinamento, che l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, in corso di conversione alla Camera, ha delineato per la soppressione di enti pubblici una nuova procedura, destinata a sovrapporsi e ad integrare l'intervento introdotto in materia dalla legge finanziaria per il 2008. La disposizione citata, modificata nel corso dell'esame in sede referente, è stata da ultimo inserita nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Il comma 3 dell'articolo 26 citato, in questa ultima formulazione, prevede tra l'altro l'abrogazione dell'articolo 2, comma 636 e del relativo Allegato A della legge finanziaria, disposizione oggetto della proroga di cui al comma qui illustrato. Ricorda che il comma 6 dell'articolo 4 proroga invece al 31 dicembre 2008 le disposizioni transitorie relative al funzionamento della società ARCUS S.p.A., istituita per il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo degli interventi per la tutela dei beni culturali e per le attività culturali e lo spettacolo. La disposizione, a seguito della modifica introdotta dal Senato per un miglior coordinamento con la normativa vigente, novella l'articolo 2, comma 102, del decreto-legge n. 262 del 2007, che indicava per l'applicazione di tale disciplina transitoria il termine del 30 giugno 2008. Il differimento, secondo la relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, si rende necessario in quanto si approssima la conclusione dell'iter del regolamento ministeriale autorizzato dall'articolo 60, comma 4, della legge finanziaria 2003, per definire criteri e modalità per l'utilizzo e la destinazione del 3

Pag. 75

per cento degli stanziamenti per infrastrutture a favore dei beni e delle attività culturali. Il comma 9 dell'articolo 4 posticipa - dall'anno accademico 2008-2009 al 2009-2010 - l'applicazione degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21del 2008, concernenti la valutazione del curriculum scolastico ai fini dell'accesso ad alcuni corsi universitari a numero chiuso. Si tratta in particolare dei corsi di laurea disciplinati da norme comunitarie, dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria, dei corsi di nuova istituzione per i quali gli atenei ritengono di prevedere un accesso programmato, articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e) della legge n. 264 del 1999.
Ricorda che, ai sensi della delega recata dall'articolo 2 della legge n. 1 del 2007, gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 21 del 2008 hanno disciplinato le modalità per la per valorizzazione dei risultati conseguiti nell'ultimo triennio scolastico ed all'esame di Stato all'atto dell'attribuzione del punteggio di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato. In particolare, l'articolo 4, commi 1-3, del decreto legislativo ha fissato in 105 punti il punteggio complessivo agli esami di ammissione ai citati corsi di laurea; ha inoltre disposto che 80 punti siano assegnati in relazione all'esito del test di ingresso, i rimanenti 25 siano attribuiti sulla base alcuni specifici parametri di valutazione, vale a dire media dei voti conseguiti agli scrutini dell'ultimo triennio; valutazione all'esame di Stato, risultati conseguiti nelle discipline caratterizzanti il corso di laurea prescelto ed indicate dagli atenei nei bandi di accesso ai corsi. L'articolo 5 del decreto legislativo ha poi affidato ai dirigenti scolastici il rilascio della certificazione relativa all'ultimo triennio ed all'esame di Stato, disponendo che per i candidati esterni la quest'ultima, limitata all'esame di Stato, sia predisposta dal dirigente dell'istituto sede di esame. Le disposizioni sopra indicate, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, avrebbero dovuto trovare applicazione a partire dall'anno accademico 2008-2009. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame motiva la necessità della proroga con la mancata definizione di procedure uniformi per la certificazione dei percorsi scolastici, facendo riferimento anche alle difficoltà in cui potrebbero incorrere gli studenti stranieri ai quali non vengono rilasciate attestazioni relative al percorso scolastico.
Segnala peraltro che l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 21 del 2008 demanda ad un decreto del ministro dell'istruzione università e ricerca la definizione dei punteggi da attribuire sulla base degli elementi di valutazione del percorso scolastico indicati sopra e il provvedimento in questione non è stato ancora emanato. Ritiene che occorrerebbe inoltre considerare l'opportunità di redigere le disposizioni in esame in forma di novella al citato articolo 6 del decreto legislativo n. 21 del 2008, al quale aggiungere in fine le parole: «, ad eccezione degli articoli 4 e 5, che si applicano a decorrere dall'anno accademico 2009-2010.» Il comma 9-bis dell'articolo 4, introdotto dal Senato, modifica la disciplina relativa al mandato del presidente del «Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche 'Enrico Fermi'», consentendo che l'incarico possa essere rinnovato, dopo la scadenza, senza alcun limite. La modifica è introdotta mediante novella all'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale del 5 gennaio 2000, che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'ente, ai sensi del quale il presidente, nominato con decreto del ministro dell'istruzione università e ricerca, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Aggiunge in proposito che l'incarico dell'attuale presidente sarebbe venuto definitivamente a scadenza il 6 luglio 2008 essendo già stato rinnovato una volta, con decreto ministeriale del 6 luglio 2004, n. 879. Ricorda inoltre che il «Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche «Enrico Fermi», è incluso tra gli enti pubblici di ricerca vigilati dal MUR; pertanto rientra nell'ambito dei

Pag. 76

soggetti per i quali il Governo, ai sensi della legge n. 165 del 2007, è autorizzato ad adottare, entro il 25 aprile 2009, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della disciplina concernente agli statuti e gli organi di governo. Segnala infine che, essendo la disciplina relativa a nomina e durata in carica del Presidente del Museo dettata da un regolamento ministeriale, analoga fonte regolamentare avrebbe potuto apportarvi modifiche; non appare pertanto indispensabile il ricorso allo strumento legislativo.
L'articolo 4-bis, comma 16, introdotto dal Senato, novella le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 248 del 2007, cosiddetto decreto mille-proroghe, in materia di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia, introducendo una proroga dei termini ivi previsti, entro i quali gli organi accademici delle università possono indire le procedure di valutazione comparativa, sulla base della disciplina di cui alla legge n. 210 del 1998. La norma in esame riproduce il testo dell'articolo 12 del decreto-legge n. 113 del 2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge. di conversione del decreto-legge in esame. Sulla materia, ricorda che, nelle more della attuazione della disciplina delle nuove procedure di reclutamento dei professori universitari, da ultimo definite con la legge 4 novembre 2005, n. 230, attesa che ha determinato per circa due anni un sostanziale blocco dell'accesso ai ruoli di professore universitario, è intervenuto l'articolo 12, comma 2, del citato decreto-legge n. 248 del 2007, il quale ha previsto la possibilità di riattivare le procedure di valutazione comparativa, applicando temporaneamente la precedente disciplina sul reclutamento, contenuta nelle disposizioni di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, peraltro, già abrogata, per le parti di competenza, dalla legge n. 230 del 2005, e al relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117. Per effetto della novella in esame, le disposizioni sul reclutamento di cui alla legge n. 210 del 1998 continuano quindi ad applicarsi fino al 31 dicembre 2009, benché il termine originario fosse il 31 dicembre 2008, e le università possono indire le relative procedure entro il 30 novembre 2008, mentre in precedenza il termine era il 30 giugno 2008. In proposito, segnala che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 117 del 2001, la procedura comparativa è indetta con decreto del rettore, previa deliberazione degli organi accademici nell'ambito delle rispettive competenze. Di conseguenza, il termine di cui sopra sembrerebbe riferirsi alla data del decreto rettorale. Osserva, al riguardo, che i concorsi indetti dalle università entro il 30 novembre 2008 con l'applicazione della normativa previgente sul reclutamento dei professori continueranno ad essere disciplinati dalla medesima normativa fino ad esaurimento della procura concorsuale; pertanto non risulta chiaro il motivo per il quale è stato inserito il termine del 31 dicembre 2009 per l'applicazione di detta normativa. Secondo quanto evidenziato dal Governo nella relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2008, nell'ambito del quale sono state dapprima introdotte le disposizioni in esame, come si evince dalla la nota 1, la proroga si rende necessaria, poiché, a seguito della crisi di governo e della fine anticipata della XV legislatura, si è verificato un considerevole ritardo, sia nella definizione dei criteri di assegnazione delle risorse finanziarie alle università, destinate anche all'assunzione del personale docente, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, sia nella definizione dei relativi piani proposti dagli atenei.
In relazione alla suddetta motivazione, segnala che la legge finanziaria per il 2008, articolo 2, commi 428-429, ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università, FFO, la cui

Pag. 77

assegnazione è stata subordinata all'adozione di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Il citato piano programmatico è stato adottato in data 20 aprile 2008 e, come si evince dalla citata relazione illustrativa del Governo, è ancora all'esame della Corte dei conti per la registrazione. Ricorda peraltro che, con il terzo periodo del comma in esame, si specifica che ai concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008 si applica il disposto di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 7 del 2005, ai sensi del quale la proposta della commissione giudicatrice è limitata ad un solo idoneo per ogni posto bandito, individuato nel candidato giudicato più meritevole. Tale disposizione introduce una differenza rispetto ai concorsi indetti entro il 30 giugno 2008, i cui relativi bandi possono invece prevedere due idoneità. Ricorda infatti, che il citato articolo 12, comma 2, decreto-legge n. 248 del 2007, dispone l'applicazione tout court della disciplina di cui alla legge n. 210 del 1998, senza alcuna deroga. In particolare, tale legge, all'articolo 2, comma 1, lettera f, prevede, quale esito della procedura di valutazione comparativa per professore ordinario e associato, che possono essere indicati due idonei. L'effettiva scelta tra questi è poi affidata al consiglio di facoltà che ha richiesto il bando, che può motivatamente: nominarne uno; non nominarne alcuno e indire una nuova selezione. I candidati risultati idonei nelle procedure di valutazione comparativa relative a posti di professore associato e ordinario, i quali non siano stati preposti per la nomina in ruolo dalla facoltà che ha richiesto il bando, possono essere nominati in ruolo a seguito di chiamata da parte di altra università entro un triennio decorrente dalla data di accertamento della regolarità degli atti.
Da ultimo, il comma 16, secondo periodo, prevede che le assunzioni dei professori universitari, in conseguenza dei concorsi di cui sopra, possano essere effettuate solo nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia, come stabiliti dall'articolo 66 del decreto-legge n. 112 del 2008, che reca disposizioni volte a contenere il turn over presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 17 dell'articolo 4bis dispone la disapplicazione, per l'anno 2008, delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge finanziaria per il 2007, che hanno previsto un piano di assunzione straordinario di ricercatori nell'ambito delle università e degli enti pubblici di ricerca, secondo modalità da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, ora ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La norma in esame riproduce il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 113 del 2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. In merito, ricorda che la legge finanziaria per l'anno 2007, articolo 1, commi 647-652, contempla diverse disposizioni relative al reclutamento di ricercatori. In primo luogo, la legge ha previsto l'adozione di nuove modalità di svolgimento dei concorsi per ricercatore, da emanare con decreto del Ministro dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale, CUN, e la Conferenza dei rettori delle università italiane, CRUI, in attesa di una più ampia riforma dello stato giuridico dei ricercatori, comma 647. Le nuove modalità si dovevano applicare ai concorsi banditi dalle università dopo l'emanazione del predetto decreto. In secondo luogo, al fine di favorire l'ingresso nel mondo della ricerca e di ridurre il fenomeno del precariato, la legge ha disposto l'avvio di un piano straordinario triennale di assunzione dei ricercatori universitari, mediante la definizione - ad opera del decreto di cui sopra - di un numero aggiuntivo di posti da assegnare alle università e da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008, comma 648. Per la realizzazione del piano, sono stati stanziati 20 milioni di euro per il 2007, 40 milioni di euro per il 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dal 2009, comma 650. Il

Pag. 78

comma 651 ha, in via analoga, autorizzato per il 2007 un piano straordinario per l'assunzione di ricercatori presso gli enti di ricerca pubblici vigilati dal Ministero, bandito entro il 30 aprile 2007, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per il 2007 e di 30 milioni di euro a decorrere dal 2008, comma 652.
Ricorda, inoltre, le norme citate non hanno mai ricevuto integrale applicazione per il mancato completamento della procedura di adozione dei prescritti decreti ministeriali. Tuttavia, al fine di consentire l'utilizzazione degli stanziamenti a tal fine disposti per l'anno 2007, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, ha stabilito che le relative risorse fossero destinate alle assunzioni ordinarie dei ricercatori nelle università e negli enti di ricerca. La norma in esame ripropone quindi analoga soluzione per l'anno 2008. La ratio della disposizione è data dalla impossibilità di adottare i regolamenti di attuazione del piano di assunzione straordinario - previsti dalle norme disapplicate - in tempo utile per utilizzare le somme stanziate per il 2008. Ciò si evince dalla relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2008, nell'ambito del quale sono state dapprima introdotte le norme in commento.
Parallelamente alla disapplicazione delle due norme della legge finanziaria per il 2007, si prevede che le somme stanziate per il 2008 ai fini delle assunzioni straordinarie ivi previste, pari a 40 milioni di euro per le università e 30 milioni di euro per gli enti di ricerca, al netto delle risorse già utilizzate nell'anno 2007, siano comunque utilizzate per il reclutamento di ricercatori delle università e degli enti di ricerca, da svolgere mediante le procedure ordinarie. In particolare, per le assunzioni dei ricercatori nelle università, si applica la disciplina di cui alla legge n. 210 del 1998, mentre nell'ambito degli enti di ricerca, si seguono le modalità previste dal CCNL di comparto e nei limiti dell'organico vigente presso ciascun ente. Le assunzioni dei ricercatori presso gli enti di ricerca sono autorizzate anche in deroga al limite di spesa relativo alle cessazioni previsto dall'articolo 1, comma 643, della citata legge finanziaria per il 2007. Sul punto, ricorda che l'articolo 1, comma 643, della legge finanziaria 2007 autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli enti di ricerca pubblici ad effettuare assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nell'anno precedente. In base al comma in esame, questo secondo limite non trova applicazione. Infine, il comma in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2007, che come evidenziato in precedenza, ha provveduto a disapplicare le norme sulla definizione del piano straordinario di assunzione dei ricercatori per l'anno 2007. L'articolo 4bis, comma 18 conferma il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, CNVSU, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della legge di conversione, fino al 31 maggio 2009, ovvero fino al completamento delle procedure occorrenti a rendere effettivamente operativa l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ANVUR, se ultimate prima della suddetta data. La norma in esame riproduce il testo dell'articolo 14 del decreto-legge 113 del 2008, gli effetti del quale sono fatti salvi dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame. La disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità del funzionamento dei vigenti organismi preposti alla valutazione del sistema universitario e della ricerca, in attesa della piena capacità operativa della nuova Agenzia, destinata a sostituire gli attuali comitati. In proposito ricorda che, con la finalità di

Pag. 79

potenziare il sistema di valutazione, nel corso della XV legislatura, l'articolo 2, commi 138-142, del decreto-legge n. 262 del 2006 ha previsto l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, ANVUR. Osserva che il decreto-legge n. 262 del 2006 ha altresì stabilito la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione, ossia il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, CNVSU, e il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, CIVR, nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Agenzia spaziale italiana, una volta entrato a regime il nuovo sistema con l'effettiva operatività dell'ANVUR, articolo. 2, comma 141.
Rileva quindi che contestualmente, il citato decreto-legge n. 262 del 2006 ha previsto l'adozione di un regolamento di delegificazione, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, articolo 2, comma 140, volto a stabilire le modalità organizzative e di funzionamento dell'ANVUR. Il regolamento è stato adottato con successivo decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2008, n. 64. Osserva, tuttavia, che l'adozione del predetto regolamento non ha reso operativa l'Agenzia. A tal fine, è necessario attendere un ulteriore regolamento delegificato, che provveda a determinare la dotazione organica dei dirigenti di livello dirigenziale generale e non generale dell'Agenzia, nonché l'entità e la ripartizione del personale delle aree funzionali, articolo 13. In tale prospettiva, l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008 ha ulteriormente specificato che la soppressione dei vigenti organismi preposti alla valutazione decorra dall'entrata in vigore del suddetto regolamento. La proroga si rende necessaria, in particolare, per il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, in quanto i relativi componenti, nominati con decreto ministeriale del 14 maggio 2004, sono in scadenza di mandato. Diversamente, i componenti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, CIVR, sono stati già riconfermati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2007. In merito, ricorda che i componenti di entrambi i Comitati sono di nomina governativa e restano in carica quattro anni. Il secondo periodo del comma 18 in esame stabilisce che le risorse finanziarie stanziate per l'istituzione dell'ANVUR e iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca siano utilizzate per il funzionamento del CNVSU e del CIVR. A tale fine, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, ricorda che l'articolo 2, comma 142, del decreto-legge n. 262 del 2006 ha previsto un limite di spesa pari a 5 milioni di euro annui, nonché la relativa copertura finanziaria a valere sulle risorse per il funzionamento del CNSVU e, per la quota rimanente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa per il Fondo di finanziamento ordinario delle università, FFO.
Segnala inoltre che la relazione tecnica allegata al decreto-legge n. 113 del 2008, nell'ambito del quale le disposizioni in commento sono state dapprima introdotte, precisa che tali risorse ammontano, per l'anno 2008, a 3.305.768 euro al netto degli accantonamenti operati ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007. Di tale somma, 2.500.000 euro sono stati destinati all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008, recante il regolamento sulla struttura e il funzionamento dell'ANVUR, e potranno essere temporaneamente utilizzati per assicurare la continuità del funzionamento del CNVSU e del CIVR. Il rimanente importo, pari a euro 805.768, potrà essere destinato all'emanazione del regolamento concernente l'organizzazione interna dell'ANVUR, previsto dal citato articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2008.

Pag. 80

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel seguito dell'esame.

Luigi NICOLAIS (PD) riterrebbe opportuno che fosse chiarito se per l'assunzione dei ricercatori universitari devono essere applicate le norme riguardanti il turn over, previste dal decreto-legge n. 112. Rileva infatti che a differenza del caso dell'assunzione dei professori, non è previsto un richiamo apposito alle norme del turn over per i ricercatori. Evidenzia in particolare che l'assunzione dei ricercatori è invece motivata dalla mancata attuazione del piano straordinario di assunzione.

Valentina APREA, presidente e relatore, sottolinea che secondo la formulazione letterale della norma si dovrebbe ritenere che il limite del turn over non si applichi ai ricercatori. Si riserva in ogni caso di sottoporre la questione al Governo. Sull'ordine dei lavori, rappresenta poi la possibilità di rinviare la discussione sul provvedimento in titolo alla giornata di domani, anticipando la votazione sulla proposta di nomina del professor Cipollone a presidente dell'INVALSI nella giornata odierna.

Fabio GARAGNANI (PdL), pur condividendo le considerazioni rappresentate dalla presidente Aprea, ritiene che non vi siano le condizioni per votare nella giornata di oggi la proposta di nomina. Sarebbe infatti opportuno che il rappresentante del Governo illustrasse previamente l'attività svolta dall'INVALSI nell'ultimo anno.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), intervenendo anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, concorda con la proposta del presidente di votare nella giornata di oggi la proposta di nomina del professor Cipollone, rinviando alla seduta di domani il seguito dell'esame del provvedimento già avviato in sede consultiva.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la proposta del presidente di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo e di procedere nella giornata odierna alla votazione della proposta di nomina all'ordine del giorno, ricordando peraltro che deve essere lasciato sufficiente spazio alla Commissione per esaminare i due provvedimenti incardinati nella giornata odierna. Sottolinea, in particolare, che l'organizzazione dei lavori viene compressa costantemente dal Governo che impone alle Commissioni ritmi di lavoro troppo serrati.

Valentina APREA, presidente, precisa che tempi congrui di discussione dei provvedimenti sui quali la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sono ampiamente assicurati. La Commissione infatti, ove lo ritenesse necessario, potrebbe proseguirne l'esame nella giornata odierna, visto che non sono previste votazioni in Assemblea.

Emerenzio BARBIERI (PdL) riterrebbe opportuno sospendere i lavori della Commissione per alcuni minuti, per verificare la possibilità di rinviare ad altra seduta l'esame del provvedimento in oggetto, concludendo nella giornata odierna l'esame della proposta di nomina del professor Cipollone a presidente dell'INVALSI.

Valentina APREA, presidente, concordando con il collega Barbieri, propone di sospendere brevemente la seduta.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.20.

Paola GOISIS (LNP) concorda con la proposta del presidente di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento in titolo, procedendo nella giornata odierna all'espressione del parere sulla proposta di nomina all'ordine del giorno.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con la proposta del presidente di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame del

Pag. 81

provvedimento in titolo, per votare nella giornata odierna la proposta di nomina. Si associa peraltro alle considerazioni espresse dalla collega Ghizzoni in merito alla necessità di dedicare lo spazio necessario ai provvedimenti che la Commissione ha incardinato oggi in sede consultiva.

Valentina APREA, presidente, prendendo atto della concorde volontà dei rappresentanti dei gruppi di procedere nella giornata odierna all'esame e alla votazione della proposta di nomina del professor Cipollone a presidente dell'INVALSI, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 22 luglio 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 15.25.

Proposta di nomina del professor Piero Cipollone a presidente dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI).
Nomina n. 10.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno.

Valentina APREA, presidente e relatore, segnala preliminarmente che la proposta di nomina in oggetto era stata già trasmessa alla Commissione alla fine della passata legislatura, all'indomani dello scioglimento delle Camere. L'allora presidente della Commissione cultura, Pietro Folena, concorde la Commissione, aveva peraltro rappresentato al Presidente della Camera di rivolgere l'invito al Governo di non procedervi, rimettendo la proposta alla valutazione del successivo Parlamento. Sottolinea peraltro che sulla nomina in oggetto nella passata legislatura l'omologa Commissione del Senato non si era espressa, rimettendo al Governo di procedere alla nomina suddetta, rappresentando in questa modo una sorta di silenzio assenso sulla nomina. Ricorda inoltre che nella scorsa legislatura la proposta di nomina era stata presentata dal ministro Fioroni dopo che si era svolta una fase di commissariamento, che era stato oggetto di aspri scontri tra maggioranza e opposizione. In particolare, evidenzia che la scelta del ministro Fioroni fu rivolta a scegliere una personalità indipendente e imparziale come quella del professor Cipollone, che avrebbe dovuto appunto garantire il superamento le difficoltà evidenziate.
Passa quindi ad illustrare il curriculum e le credenziali del professor Cipollone, ricordando che lo stesso lavora tuttora presso il servizio studi della Banca d'Italia, formulando quelle valutazioni sul sistema dell'istruzione fatte proprie poi dal governatore Draghi. Evidenzia in particolare che il professor Cipollone ha compiuto studi specialistici in materia in Paesi stranieri, tra cui gli Stati Uniti, con particolare riferimento al sistema delle valutazioni in ambito scolastico. Ricorda, inoltre, le pubblicazioni da lui scritte e gli incarichi ricoperti, sottolineando inoltre che si tratta non solamente di una persona dotata di grandi competenze specifiche, ma anche molto giovane. Auspica, quindi, che la nomina del professor Cipollone, che condivide pienamente, possa contribuire a elevare il livello dell'attività dell'INVALSI, ricordando che in Italia rispetto agli altri Paesi esteri non vi è la tendenza a discutere efficacemente i dati che riguardano la valutazione del sistema educativo d'istruzione e formazione. In particolare, ritiene che l'INVALSI dovrebbe occuparsi di studiare dati macroeconomici riguardanti i dirigenti, gli studenti e gli indici di valutazione riconosciuti a livello internazionale,

Pag. 82

rilevando che proprio la direzione dell'INVALSI da parte di un soggetto indipendente può permettere di esaminare i dati in questione nel modo più efficace possibile. Considera fondamentale d'altra parte che l'INVALSI introduca in questo senso criteri europei di valutazione nel sistema scolastico nazionale, verificando in particolare se gli esiti dell'indagine Pisa condotta dall'OCSE siano rispondenti al vero e se esiste una cosiddetta via italiana al sistema di valutazione in ambito scolastico.
Propone quindi di esprimere parere favorevole sulla proposta di nomina all'ordine del giorno.

Maria Letizia DE TORRE (PD) preannuncia, anche a nome dei deputati del proprio gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore in merito alla nomina del professor Piero Cipollone a presidente dell'INVALSI. Si tratta di una persona di riconosciuta professionalità che ha dimostrato grande passione e attenzione ai temi relativi al sistema di valutazione nel sistema scolastico, seppure sussistano alcune condizioni che dovranno essere realizzate a margine della scelta fatta. Innanzitutto ritiene che la scuola italiana abbia estremo bisogno di un sistema di valutazione che sia veramente tale; non indagini conoscitive su come è la scuola, ma un processo profondo che induca un continuo miglioramento nella scuola. Si tratta di un processo certo di conoscenze, più approfondito di quelle in nostro possesso, rispetto alla situazione attuale del sistema scolastico, ma soprattutto di un programma di supporto alle scuole affinché esse siano via, via in grado di procedere ad una autovalutazione e di partecipare attivamente a valutazioni regionali e nazionali. Ritiene che vi sia un colpevole ritardo in questo senso nel Paese, ma si debba fare tesoro di successi e insuccessi di sistemi di autovalutazione di altri Paesi per costruire un sistema di valutazione nazionale che è requisito indispensabile per tutte le altre scelte. Rappresenta quindi l'esigenza che il Governo si faccia carico in modo prioritario del sistema di valutazione, considerando che la scuola italiana ha soprattutto bisogno di migliorare in «qualità», non di crescere soltanto in quantità. Aggiunge, infatti, che non si deve cadere nell'errore, come invece sembra fare il Governo, di affrontare il sistema scolastico dal punto di vista del Ministero dell'economia e delle finanze. È possibile che in un primo momento i tagli diano l'impressione di ottimizzare la spesa per l'istruzione, ritiene invece che non sia così poiché una razionalizzazione unicamente finanziaria senza un progetto di interventi che riguardino la formazione e selezione del personale; la dimensione dei curricula della didattica e della capacità educativa della scuola; nonché i pesantissimi tagli di spesa determinati dal Ministero dell'economia invece che dall'istruzione, lasceranno a medio e lungo termine la scuola italiana ancora più povera e depauperata delle necessarie azioni volte a favorirne la crescita proprio in termini di qualità. Ritiene quindi che chi avrà il compito di guidare l'INVALSI non potrà usare un metro economico per valutare il sistema scolastico nazionale.
Auspica quindi che gli altri componenti che saranno indicati per il consiglio di amministrazione siano persone di chiara e riconosciuta fama, esperti sui temi che riguardano i curricula scolastici, i sistemi di formazione iniziale e il servizio dei docenti, l'autonomia delle istituzioni scolastiche e, in particolar modo, la diligenza scolastica. È necessario inoltre che abbiano capacità di valutare l'intero sistema scolastico e la sua governance, cioè il ruolo delle autonomie scolastiche delle regioni e del ministero. Rappresenta quindi l'esigenza che il Ministro Gelmini esponga alla Commissione il mandato annuale o pluriennale che il Governo affida all'INVALSI. È vero, infatti, che l'Istituto è uno strumento del Governo, ma è altrettanto vero che esso, per usare le parole del professor Cipollone, è uno strumento indispensabile per i decisori politici perché la conoscenza del sistema li aiuta a identificare le

Pag. 83

priorità. Ritiene quindi che la valutazione indicata dovrà essere sottoposta al Parlamento e specificamente alla Commissione cultura. Rappresenta quindi la necessità che la VII Commissione assuma precipuamente il compito di dare indirizzi al Governo riguardo il sistema nazionale di valutazione; sarebbe scellerato infatti pensare che con l'approvazione della proposta di parere in esame si esaurisse il suo ruolo. A questo proposito assicura che il gruppo del Partito Democratico è pronto a fare la sua parte, richiedendo espressamente l'inserimento nell'agenda dei lavori parlamentari di un tema così importante.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, ricorda che sarebbe stato opportuno che il precedente Governo oltre che quella del professor Cipollone, avesse deciso di ritirare anche la nomina del professor Majani a presidente del CNR. Auspica inoltre che il professor Cipollone comunichi periodicamente i risultati dell'attività svolta alla Commissione.

Fabio GARAGNANI (PdL) preannuncia voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, rilevando peraltro che non appare opportuno che alla guida dell'ente in questione vi sia una personalità specializzata solo sul lato economico. Ricorda inoltre che la gestione dell'INVALSI è stata caratterizzata da una serie di vicende travagliate negli ultimi tempi e che alla luce di ciò sarebbe stato più opportuno che la scelta del presidente dell'INVALSI fosse stata fatta dopo una riflessione più approfondita.

Paola GOISIS (LNP), preannunciando, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, rileva che sarebbe necessario conoscere i criteri che l'INVALSI seguirà nella gestione delle sue attività. Non ritiene infatti sufficiente che si faccia riferimento solo ai risultati nel sistema di valutazione scolastico nazionale, ma è necessario capire quali sono i criteri che ne sono alla base.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ritiene che i meriti delle persone che guidano o che sono proposte alla guida del CNR e dell'Istituto in esame vadano di pari passo.

Valentina APREA, presidente e relatore, come di consueto, assicura per parte sua l'impegno a che la Commissione sia tempestivamente informata dal Governo sull'attuazione del processo di riforma dell'attività svolta dall'INVALSI, anche, ove necessario, procedendo alle audizioni dei soggetti coinvolti in questo processo.

La Commissione procede quindi alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, presidente, comunica il risultato della votazione:
Presenti 29
Votanti 29
Maggioranza 15
Hanno votato 29
(La Commissione approva).

Valentina APREA, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Bachelet, Barbieri, Ceccacci Rubino, Centemero, Coscia, De Pasquale, De Torre, Frassinetti, Garagnani, Ghizzoni, Giammanco, Ginefra, Goisis, Granata, Lolli, Maccanti, Mazzarella, Mazzuca, Molteni in sostituzione di Grimoldi, Nicolais, Parisi, Pelino in sostituzione di Palmieri, Picierno, Rivolta, Rossa, Russo, Sbai in sostituzione di Carlucci, Zazzera.

Pag. 84

Sui lavori della Commissione.

Rosa DE PASQUALE (PD), rispondendo a notizie di stampa non corrette apparse nei giorni scorsi, intende evidenziare che le proposte di legge presentate dall'opposizione in materia di organi di autogoverno nella scuola sono improntate a principi nettamente differenti rispetto a quelle presentate dalla maggioranza. Si valuterà eventualmente nell'ambito del Comitato ristretto se sarà possibile superare tali differenze, verificando quali possono essere gli strumenti per comporre le differenti impostazioni proposte da maggioranza e opposizione. Si tratta in ogni caso di proposte di legge che hanno natura e impostazioni politiche diverse.

Valentina APREA, presidente, intervenendo in qualità di relatore sulla proposta di legge n. 953 da lei presentata e delle altre proposte di legge abbinate, assicura che garantirà in Comitato ristretto il massimo confronto fra tutte le forze politiche per addivenire ad una soluzione il più possibile concordata sull'eventuale nuovo testo della sua proposta di legge, adottata come testo base dalla Commissione.

La seduta termina alle 16.15.