CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 21 luglio 2008
39.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Lunedì 21 luglio 2008. - Presidenza del vicepresidente Roberto TORTOLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 19.25.

DL 97/08: Disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga termini.
C. 1496 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che il disegno di legge in titolo - considerato che esso reca disposizioni che investono in misura rilevante le competenze della Commissione - è stato assegnato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento; per tali ragioni, fa presente che il parere reso dalla Commissione al termine dell'esame in sede consultiva sul citato provvedimento avrà un carattere «rinforzato».

Tommaso FOTI (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 97 del 2008, recante disposizioni urgenti in materia fiscale, di monitoraggio della spesa pubblica e di proroga di termini. Rileva che il provvedimento, già approvato dal Senato, contiene numerose disposizioni di un certo rilievo per la VIII Commissione, che intende illustrare nel dettaglio, ai fini di una adeguata istruttoria parlamentare.
In primo luogo, segnala l'articolo 4, comma 5, il quale - attraverso una novella all'articolo 19 del decreto-legge n. 248 del 2007 - prevede il differimento dell'applicazione dell'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto «codice dei contratti pubblici»), la cui decorrenza è ora spostata al 1o gennaio 2009: si tratta, nello specifico, di una norma con cui viene garantita l'applicazione delle disposizioni che stabiliscono, in relazione ai creditori dell'esecutore di opere pubbliche, un limite alla possibilità di sequestro delle somme dovute dalla stazione appaltante

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all'esecutore di opere pubbliche, anche successivamente all'entrata in vigore del regolamento attuativo del codice e fino al 1o gennaio 2009.
Fa presente che il comma 9-quater del medesimo articolo 4, poi, introduce un comma 1-bis all'articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161 (recante «attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonchè in prodotti per la carrozzeria»), volto a prorogare fino al 30 giugno 2009 il termine, originariamente fissato al 1o gennaio 2008, per la vendita al consumatore finale dei prodotti ancora presenti nei magazzini dei distributori alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al contempo, il comma 9-sexies dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la proroga, nella composizione e con i compiti previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 216 del 2006, del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, che continua, quindi, ad operare fino alla sua ricostituzione nella nuova forma prevista dal decreto n. 51 del 2008.
Sottolinea che l'articolo 4-bis, al comma 7, novella il comma 137 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, che ha individuato le modalità procedurali per concedere agli impianti di termovalorizzazione gli incentivi destinati alle fonti rinnovabili: la norma, infatti, sposta in avanti (al 31 dicembre 2008) il termine della stessa procedura (prevista dalla finanziaria 2007 e dall'articolo 2, comma 137, della finanziaria 2008) per la concessione degli incentivi in deroga e stabilisce che tali incentivi dovranno essere concessi facendo riferimento alla parte organica dei rifiuti utilizzati negli impianti di termovalorizzazione. Il comma 8 del medesimo articolo, a sua volta, considerata l'impossibilità di concludere entro i termini attualmente previsti le procedure finanziarie ed evitare il sorgere di possibili situazioni emergenziali, prevede la corresponsione di contributi in conto capitale da parte del Ministero dell'interno, pari a 80 milioni di euro nel triennio 2008-2010 (a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate), in favore dei comuni delle aree individuate dall'obiettivo «Convergenza» del regolamento (CE) n. 1083/2006 con una popolazione superiore a 500.000 abitanti e con rilevanti passività nei confronti delle società a partecipazione totalitaria affidatarie del servizio di gestione rifiuti ed igiene ambientale nel territorio comunale, esclusi i comuni i cui territori abbiano già goduto di analoghi benefici a seguito di commissariamenti o dichiarazioni di stato di emergenza.
Segnala, altresì, che l'articolo 4-quinquies modifica la procedura transitoria prevista dall'articolo 159 del codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di autorizzazione paesaggistica: tale modifica fa rivivere, quasi integralmente, la disciplina previgente introdotta dall'articolo 26 del primo decreto correttivo, reintroducendo uno specifico procedimento di autorizzazione in via transitoria fino al 31 dicembre 2008. Inoltre, rileva che l'articolo 4-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di 18,91 milioni di euro per l'anno 2008 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per la prosecuzione degli interventi a favore dei territori e dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato le regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nei giorni 29 e 30 maggio 2008, e per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza di cui al DPCM 30 maggio 2008, pubblicato nella G.U. n. 127 del 31 maggio 2008. Si tratta, a suo avviso, di una norma di enorme importanza, che fornisce le attese risposte ai territori colpiti dall'alluvione.
Passa, quindi, all'illustrazione dell'articolo 4-octies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che vieta - fino alla cessazione dello stato d'emergenza nella gestione dei rifiuti nella regione Campania (31 dicembre 2009) - il trasferimento

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e lo smaltimento dei rifiuti urbani in altre regioni, esclusi quelli della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia, facendo peraltro salve eventuali intese concluse in tal senso. Osserva che una norma analoga è contenuta al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto- legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; le due norme si differenziano solo nella parte in cui l'articolo in esame esclude dal divieto i rifiuti facenti parte della raccolta differenziata inviati presso impianti per il riutilizzo, il riciclo o il recupero di materia. A suo giudizio, pertanto, occorrerebbe valutare l'ipotesi di un coordinamento tra le due norme, riformulando l'articolo come novella al predetto articolo 9.
Segnala, poi, che l'articolo 4-novies assimila, al comma 1, i rifiuti provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti individuati dall'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, alla tipologia di rifiuti aventi codice CER 20.03.01 (rifiuti urbani non differenziati). Il comma 2 attribuisce al Ministro dello sviluppo economico la definizione delle modalità per concedere gli incentivi pubblici di competenza statale previsti dalla deliberazione del Comitato interministeriale prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 (cosiddetti CIP 6), agli impianti di termovalorizzazione localizzati nel territorio delle province di Salerno, Napoli e Caserta, anche per i rifiuti non organici. Anche per tali disposizioni rileva l'opportunità di un coordinamento, mediante novellazione, con il testo del decreto-legge n. 90.
Fa presente, inoltre, che l'articolo 4-decies introduce una serie di modifiche, in senso restrittivo, al decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, riguardanti la disciplina delle deroghe a norme legislative e regolamentari vigenti. Con un nuovo comma 2 all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 90, si attribuiscono poi al sottosegretario di Stato delegato all'emergenza le funzioni di autorità competente di spedizione di cui all'articolo 194, commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «codice ambientale»), in deroga alle disposizioni ivi previste. Sottolinea che tali disposizioni, peraltro conseguenti a specifiche richieste integrative formulate in sede comunitaria, risultano di significativa importanza per il completamento delle procedure adottate per la soluzione dell'emergenza nel settore dei rifiuti in Campania.
Intende, infine, segnalare un'ultima disposizione, di natura più strettamente fiscale e finanziaria, che tuttavia investe, in parte, le competenze della Commissione: si riferisce, in particolare, all'articolo 3, comma 8-quater, che - per contenere i fenomeni connessi all'emergenza ambientale della regione Campania - autorizza, anche dopo il 30 maggio 2008, i comuni campani a deliberare variazioni della tassa o della tariffa relative alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani per l'anno in corso.
In conclusione, nel prendere atto in termini sostanzialmente positivi delle misure evidenziate, che rispondono in larga misura ad effettive esigenze di manutenzione normativa e - per quanto concerne i fondi per il Piemonte - indicano una positiva soluzione ad una seria emergenza territoriale, si riserva di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito, per procedere successivamente alla definizione di una proposta di parere sul provvedimento, che tenga anche conto dei profili temporali di definitiva conversione in legge del decreto.

Il sottosegretario Roberto MENIA prende atto della relazione testé svolta, rispetto alla quale ritiene di non dover aggiungere, allo stato, alcun elemento integrativo.

Roberto TORTOLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Roberto TORTOLI, presidente, avverte che - secondo quanto convenuto nella

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riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 16 luglio scorso - la convocazione della Commissione sarà aggiornata con la previsione, per la giornata di domani, di un brevissimo ciclo di audizioni informali sull'atto del Governo n. 12, relative a specifiche disposizioni di interesse della Commissione stessa, e, per la giornata di mercoledì 23 luglio, della prevista audizione informale del Presidente della Giunta regionale del Piemonte.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 19.45.