CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2008
29.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 12.15.

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 luglio 2008.

Amalia SCHIRRU (PD) fa presente che il provvedimento in esame, pur caratterizzandosi come atto dettato da necessità e urgenza, non presenta tali caratteri se si considera che per alcune disposizioni ivi introdotte non è prevista l'immediata operatività.
Entrando nel merito del decreto legge, dichiara di non comprendere la finalità della disposizione relativa all'esonero per i datori di lavoro che abbiano corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia dal versamento all'INPS della relativa contribuzione, trattandosi di una prassi attualmente già prevista. Esprime perplessità sul contenuto dell'articolo 71 relativo alle assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Considerato che il medico di base è un funzionario che ha una responsabilità pubblica, ritiene che costituisca un ulteriore aggravio per il lavoratore la previsione secondo cui il certificato di malattia deve essere rilasciato da una struttura sanitaria pubblica. Al fine di combattere il fenomeno delle assenze ingiustificate per malattia andrebbe, a suo avviso, intensificato l'utilizzo dello strumento della visita fiscale già prevista nell'ambito del servizio sanitario nazionale. Invita poi il relatore ad un approfondimento circa le disposizioni dello stesso articolo 71 relative ai permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile, non

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condividendo l'articolazione del permesso in ore e non più in giorni che, a suo avviso, risulta vessatoria nei confronti di soggetti già deboli. Dichiara poi di non comprendere le motivazioni che abbiano indotto ad escludere dagli incentivi previsti dalla contrattazione persone che già versano in situazioni di difficoltà dovendo assistere familiari con disabilità gravi. A tale riguardo fa notare che ben potrebbe accadere che i dipendenti che usufruiscano dei permessi per assistenza a familiari disabili decidano di recuperare l'assenza in altre ore: non comprende quindi il motivo dell'esclusione dall'erogazione dei benefici. Aggiunge che la disposizione in questione, penalizzando i lavoratori con familiari disabili, possa vanificare i numerosi progressi che sono stati compiuti anche sul piano culturale con riferimento alla disabilità.
Circa l'articolo 80 relativo al piano straordinario di verifica delle invalidità civili, osserva che tale piano, a suo avviso, non produrrà i risultati attesi. Precisa che ormai da decenni gli invalidi civili vengono sottoposti a visite periodiche, nell'ambito delle quali si procede alla verifica dell'invalidità civile: richiama a tale proposito le visite nell'ambito del contesto lavorativo, le visite per le patenti di guida le quali, in alcuni casi, producono anche umiliazioni per la persona affetta da invalidità. Ritiene comunque che, ai fini della verifica delle invalidità civile, sarebbe preferibile procedere dando attuazione a norme già esistenti anziché introdurre altre disposizioni comunque prive di prive di alcuna efficacia innovativa.

Giuseppe BERRETTA (PD), rinviando alle considerazioni generali che svolgerà il rappresentante di gruppo in Commissione, fa presente come nel nostro Paese non vi sia un unico mercato del lavoro e come in Italia non si tenga conto delle indicazioni provenienti dall'Unione Europea relative alla necessità di un ampliamento della base occupazionale. Ritiene che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame siano infatti finalizzate ad accentuare una flessibilità nel mercato del lavoro che è stata già sperimentata e che non ha prodotto gli esiti auspicati.
Entrando nel merito del provvedimento, fa notare, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 21 sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, che la previsione, in base alla quale il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato per ragioni anche riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro, finisce per costituire una deroga al principio generale, introdotto dal decreto legislativo n. 368 del 2001 in attuazione delle indicazioni europee ,secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce comunque la regola. Per quanto riguarda invece la disposizione relativa al diritto di precedenza, osserva che la salvezza delle diverse disposizioni previste dai contratti collettivi finisce per consentire solo una deroga in peius alla normativa generale prevista dal citato decreto legislativo n. 368.
Circa poi le modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato di cui all'articolo 23, ritiene non marginale l'introduzione dell'elemento della stagionalità, che appare poi in contrasto con la previsione che inserisce i dottorati di ricerca tra gli obiettivi del contratto di apprendistato per i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Dichiara di non condividere la scelta di abrogare la disposizione sulla tenuta del libretto di lavoro per il lavoratore a domicilio, che era finalizzata a consentire la possibilità di verifiche da parte degli ispettori: ritiene infatti che tale disposizione costituisca espressione di una forte deregulation.
Dichiara poi la propria contrarietà alla reintroduzione del lavoro a chiamata con la quale ritiene che si voglia colpire solamente l'operato del Governo precedente, attesa la scarsa applicazione che tale tipologia di contratto di lavoro ha sempre avuto. Dopo aver espresso perplessità sulla novità ritenuta più significativa in materia di orario di lavoro, e precisamente sulla previsione relativa al riposo consecutivo calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, rileva che la disposizione sulla razionalizzazione del processo

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del lavoro recata dall'articolo 53 finirà per produrre solo eccessivi rinvii per le decisione delle cause di lavoro, in contrasto pertanto con l'esigenza di una maggiore celerità nell'amministrazione della giustizia.
Aggiunge, relativamente all'abrogazione della legge n. 188 del 2007 relativa alle cosiddette «dimissione in bianco». che non comprende la posizione di alcuni esponenti delle forze di maggioranza sulla inopportunità del disposto di quelle legge considerato il diverso orientamento espresso da quelle forze politiche in sede di approvazione della legge. Aggiunge poi che non può ritenersi rispondente ad una esigenza di semplificazione l'abrogazione totale della legge n. 188.
Conclude dichiarando di non comprendere, in primo luogo, la assimilazione del lavoro pubblico al lavoro privato, stanti le peculiarità del primo, e, in secondo luogo, la penalizzazione conseguente all'equiparazione all'assenza dal lavoro dell'assenza di dipendenti sindacalisti ai fini dello svolgimento di funzioni legate alla qualifica di rappresentanti sindacali.

Maria Grazia GATTI (PD), dopo aver sottolineato come la contemporanea discussione in Parlamento sia del Documento di programmazione economico - finanziaria sia del decreto legge, considerato collegato alla manovra dallo stesso DPEF, costituisca una procedura poco rispettosa delle prerogative del Parlamento. Evidenzia poi come numerose disposizioni recate dal decreto legge in esame mettano in discussione una legge, quale la legge n 247 del 2007, frutto di uno specifico accordo fra le parti sociali votato da circa cinque milioni di lavoratori. Ritiene che ciò costituisca una peculiarità del provvedimento da cui derivi nella sostanza una svalutazione dell'istituto della concertazione sociale.
Circa il merito del provvedimento in cui ravvisa numerosi elementi di deregolazione, fa presente, relativamente alla disciplina del contratto a tempo determinato, che le modifiche in ordine alle causali di tale tipologia di lavoro mettono in discussione il principio cardine della normativa introdotta dal decreto legislativo n. 368 del 2001, secondo cui il contratto di lavoro a tempo indeterminato costituisce comunque la regola. Quanto poi alla previsione di una deroga alla normativa sulla durata del contratto a tempo determinato da parte della contrattazione collettiva aziendale, rileva che ciò potrebbe dare spazio a forme ricattatorie all'interno dell'ambiente di lavoro. Ritiene infatti che non sussistano ragioni di opportunità che inducano a consentire una deroga da parte di quei soggetti che operano nel contesto in cui è destinata ad intervenire la deroga medesima. Esprime poi perplessità sulla eliminazione della disposizione relativa al tesserino di riconoscimento dei lavoratori nei cantieri edili, ritenendo che tale abrogazione finisca per determinare conseguenze sotto il profilo della sicurezza nei lunghi di lavoro nonché in relazione al fenomeno del lavoro irregolare.
Circa poi le modifiche alla disciplina nei contratti occasionali di tipo accessorio, introdotte dall'articolo 22 del decreto legge, mentre dichiara di comprendere l'inserimento dei periodi di vacanza dei giovani con meno di 25 anni di età nell'elenco delle attività lavorative di natura occasionale, fa presente l'opportunità della soppressione del comma 4 che dispone l'abrogazione dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 276 del 2003 che conteneva una tassativa elencazione delle categorie di soggetti che potevano rendere prestazioni di lavoro accessorio. Ritiene infatti che il mantenimento del comma 4 finisca per produrre l'eliminazione di qualsiasi rapporto di lavoro dipendente nel settore agricolo.
Quanto poi alla disciplina in materia di orario di lavoro ritiene incongruo il recepimento di una direttiva che non è ancora stata definita e votata a livello di Unione Europea.
Conclude precisando che il decreto legge non affronta la tematica dei salari bassi. Annuncia a tale proposito la presentazione presso le Commissioni competenti in sede referente di un emendamento

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teso a valorizzare la contrattazione di secondo livello ai fini di un maggiore aumento del reddito. Inoltre fa presente che il decreto legge elimina tutte le stabilizzazioni previste o comunque avviate nel pubblico impiego con evidente penalizzazione per l'occupazione giovanile.

Lucia CODURELLI (PD) stigmatizza la decisione del Governo di affrontare mediante un decreto-legge una problematica tanto delicata e complessa. Ritiene infatti che tale scelta vada ad aggravare un generale contesto di deterioramento delle relazioni sindacali su tutto il territorio nazionale. A suo avviso, la ragione di fondo del provvedimento in esame risiede in una volontà di deregolamentazione del mercato del lavoro. Viene inoltre ostacolata la stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti locali, con conseguenze negative anche per i comuni più virtuosi delle regioni settentrionali, le quali, secondo il Governo, dovrebbero trarre i maggiori benefici dal provvedimento in titolo. Si opera inoltre una serie di indiscriminate riduzioni delle risorse pubbliche e si adottano, nei confronti dei pubblici dipendenti, misure ispirate al presupposto che questi siano, nella generalità dei casi, «fannulloni». Rileva inoltre che le disposizioni in materia di certificazione della malattia in caso di assenza dal lavoro dei dipendenti pubblici vanno in senso del tutto opposto all'asserita semplificazione e rischiano di aggravare il carico di lavoro delle strutture sanitarie. Sottolinea altresì che il provvedimento interviene sulla disciplina del part-time, anche se non considera le note difficoltà che si oppongono alla fruizione dell'istituto da parte dei lavoratori dipendenti, e in special modo delle donne, nel settore privato. Tale fenomeno raggiunge spesso una misura tale da costringere molte lavoratrici a dimettersi dall'impiego. Stigmatizza quindi la norma di cui all'articolo 39, comma 10, che abroga la legge n. 188 del 2007, approvata a larga maggioranza nella scorsa legislatura al fine di contrastare il fenomeno delle cosiddette «dimissioni in bianco». Ritiene particolarmente grave che tale norma sia una delle poche, nel presente decreto-legge, ad essere dotata di efficacia immediata, tanto da far ritenere che in essa risieda uno degli obiettivi fondamentali del provvedimento.

Elisabetta RAMPI (PD) fa presente che il provvedimento in esame non risponde ai bisogni del Paese, non fornendo risposte ai problemi delle imprese e dei lavoratori, quali quelli dei livelli dei salari e delle pensioni. Nonostante le enunciazioni, il decreto legge non reca disposizioni finalizzate allo sviluppo e all'equità, ma piuttosto norme di semplificazione e di deregolazione.
Ritiene preoccupante l'intervento di revisione del Protocollo sul welfare che aveva trovato un forte consenso nel Paese, se si considera che era stata approvato da circa 5 milioni di lavoratori, ed era stato oggetto di concertazione tra le parti sociali. Analogamente esprime preoccupazione per l'abrogazione della legge che cercava di eliminare la piaga delle «dimissioni in bianco», che era stata approvata in Parlamento anche da forze politiche appartenenti all'allora schieramento di opposizione.
Rileva che sarebbe preferibile partire dalle esigenze vere del Paese dando attuazione alle norme che già esistono senza introdurre ulteriori disposizioni. Fa notare che il decreto legge reca norme, a suo avviso, palesemente inique, le quali non favoriscono la piena occupazione e non aiutano lo sviluppo.
Circa poi la semplificazione introdotta in diversi aspetti dal decreto legge, ritiene che essa non dovrebbe produrre comunque penalizzazione, soprattutto per le categorie più deboli quali le donne, che risultano non sufficientemente tutelate dalle nuove disposizioni in materia di permessi.
Dopo aver precisato l'importanza di un lavoro fondato sull'etica della responsabilità, esprime perplessità sulla nuova definizione di lavoratore notturno, auspicando che dietro tale modifica non si nasconda la volontà di rivedere la normativa sui lavoratori usuranti.

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Conclude ritenendo che il provvedimento in esame sia un provvedimento ideologico, che mortifica il ruolo del sindacato di cui sottolinea invece l'importanza. Aggiunge che in un Paese come l'Italia a crescita zero siano necessari provvedimenti diversi da quello in esame, nonché un patto per lo sviluppo che veda il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati ai fini del rilancio della competitività.

Stefano SAGLIA, presidente, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 8 luglio 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.
C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Teresio DELFINO (UdC), relatore, esprime apprezzamento per il fatto che il primo provvedimento incardinato in sede referente nella legislatura in corso riguardi un tema di grande rilevanza sociale quale quello dei lavoratori con familiari disabili. Fa presente che la legge 5 febbraio 1992 n. 104 è stata una grande conquista in materia di diritti di integrazione sociale e di assistenza della persona diversamente abile. Dopo avere ricordato che la centralità della famiglia nella assistenza nei soggetti diversamente abili si è consolidata nella legislazione con le leggi n. 53 del 2000, n. 388 del 2000 e con il decreto legislativo n. 151 del 2000, fa presente l'opportunità di sostenere tale indirizzo culturale, dando priorità alla piena applicazione dei principi della legge n. 104 del 1992. Sottolinea poi l'esigenza di aiutare tutte le famiglie impegnate nell'assistenza e nella cura quotidiana di un familiare con disabilità gravi che si trova nella impossibilità di compiere gli atti quotidiani, dipendendo completamente quindi dal familiare che presta assistenza. La famiglia costituisce quindi il perno intorno al quale ruotano l'assistenza e la cura delle persone diversamente abili: ciò rappresenta il segno di una profonda condivisione umana ma, in diverse occasioni, anche il segno di una necessità economica. Ritiene che debba comunque essere degno di riconoscimento il logoramento fisico e psichico delle persone a cui è affidata la cura del soggetto diversamente abile.
Con riferimento specifico alle proposte di legge in esame, fa notare che esse recano disposizioni in materia di pensionamento anticipato e di altri benefici per coloro che assistono familiari gravemente disabili, aventi una invalidità del 100 per cento, con necessità di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Solamente la proposta di legge C. 82 (Stucchi) ha un ambito soggettivo di applicazione più ampio, riguardando tutti coloro che assistono disabili gravi con invalidità almeno pari al 70 per cento.
Ricorda che già nella precedente legislatura si era cercato di approvare un provvedimento di analogo contenuto, volto riconoscere finalmente con idonei benefici previdenziali l'impegno e la dedizione di coloro che, con grandi sacrifici, si dedicano quotidianamente alla cura e all'assistenza a familiari disabili in aggiunta alla ordinaria attività lavorativa. La XI Commissione (Lavoro), pur avendo avviato l'esame delle proposte di legge A.C. 71 e abb. ed essendo giunta all'adozione di un testo unificato, non ha però terminato l'esame del provvedimento, che quindi non è giunto all'esame dell'Assemblea.
Passando a considerare il contenuto delle proposte di legge in esame, evidenzia

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che le analoghe proposte di legge C. 322 (Barbieri ed altri) e C. 331 (Schirru) prevedono, all'articolo 1, a favore dei lavoratori che prestano cura e assistenza a familiari disabili gravi, il diritto di accedere anticipatamente, su richiesta, al pensionamento di anzianità, a prescindere dall'età anagrafica, a seguito del versamento di 25 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 15 versati in costanza di assistenza al familiare convivente gravemente disabile.
Agli stessi lavoratori - di cui viene effettuata una puntuale definizione ed individuazione - viene inoltre riconosciuta, ai fini dell'importo del trattamento pensionistico, una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione (fino ad un massimo di 5 anni), purché versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave. Aggiunge che l'articolo 2 contiene una previsione specifica al riguardo per il genitore che assiste un figlio disabile grave, a cui viene riconosciuta una contribuzione figurativa di 1 anno ogni 5 di contribuzione, versata in costanza di assistenza al figlio disabile grave. Viene poi precisato che può usufruire dei menzionati benefici pensionistici un solo familiare convivente per ciascuna persona gravemente disabile, purché all'interno del nucleo familiare non vi siano altri componenti maggiorenni che, seppur abili al lavoro, non svolgano alcuna attività lavorativa.
L'articolo 3 prevede, nei confronti di coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa per potersi dedicare appieno alla cura di persone disabili gravi, la possibilità di contribuzione volontaria fino al raggiungimento di 25 anni di contributi. Analoga disposizione è prevista per i lavoratori che hanno dovuto lasciare la propria attività lavorativa per potersi dedicare alla cura di un familiare gravemente disabile, per i quali si riconosce altresì il diritto ad una contribuzione figurativa di 2 mesi per ogni anno di contribuzione versata in costanza di assistenza al familiare disabile grave, per un massimo di 5 anni.
L'articolo 4 della sola proposta di legge C. 322 affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, l'individuazione delle modalità per il riconoscimento e l'erogazione dei benefici di cui al provvedimento in esame. Infine l'articolo 5 della proposta di legge C. 322 e l'articolo 4 della proposte di legge C. 331 recano la clausola di copertura finanziaria.
Quanto poi alla proposta di legge C. 380 (Volontè), all'articolo 1, provvede ad istituire un apposito Fondo per i lavoratori con familiari gravemente disabili destinato al finanziamento degli interventi previsti dal medesimo provvedimento, con una dotazione di 80 milioni di euro per il 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2010. L'articolo 2 reca una puntuale definizione ed individuazione dei lavoratori che possono usufruire dei benefici previsti dal provvedimento. L'articolo 3 dispone che a tali soggetti, nei limiti delle risorse del menzionato Fondo, può essere riconosciuto il diritto all'anticipazione del pensionamento di vecchiaia, purché siano state versati a favore del lavoratore almeno 15 anni di contributi previdenziali, di cui almeno 5 versati in costanza di assistenza al familiare convivente gravemente disabile. L'anticipazione del pensionamento non può comunque superare il periodo di 5 anni.
Ai medesimi soggetti, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema retributivo di calcolo della pensione, può essere riconosciuto, per ogni anno di attività lavorativa svolta in costanza di assistenza al familiare convivente, un periodo di contribuzione figurativa non superiore a 3 mesi. Invece, nel caso di applicazione, anche pro quota, del sistema contributivo di calcolo della pensione, può essere riconosciuta, ai fini dell'importo del trattamento pensionistico finale, una maggiorazione della contribuzione versata nel periodo di assistenza al familiare convivente; tale maggiorazione non può comunque superare la misura di un quarto della contribuzione utile. Viene precisato che i menzionati benefici pensionistici sono riconosciuti ad un solo lavoratore per ciascun

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familiare convivente gravemente disabile. L'articolo 4 dispone che, in via alternativa rispetto ai benefici pensionistici di cui all'articolo 3, i medesimi lavoratori, sempre nei limiti delle risorse del menzionato Fondo, possono richiedere, al fine di prestare assistenza ai familiari disabili gravi, un periodo di congedo non superiore a 6 anni, frazionabili non più di 3 volte nel corso della vita lavorativa. Tale periodo di congedo vale ai fini dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa. L'articolo 5 dispone che, per poter ottenere i benefici previsti dal provvedimento, i lavoratori in questione sono tenuti ad inviare apposita domanda al Ministero del lavoro, specificando la tipologia del beneficio richiesta. Con decreto del Ministro del lavoro è approvato il modulo della domanda e stabilite le relative modalità di trasmissione. Inoltre, si affida ad un decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, la determinazione dei criteri e delle modalità di riconoscimento dei benefici previsti dal provvedimento, nei limiti delle risorse del citato Fondo, sulla base della consistenza numerica dei soggetti che potrebbero maturare i requisiti per fruire dei medesimi benefici. Infine l'articolo 6 reca la clausola di copertura finanziaria.
Circa invece la proposta di legge C. 870 (Ciocchetti), che consta di un unico articolo, estende ai lavoratori che prestano assistenza a familiari gravemente disabili, al fine di permettere a tali lavoratori il pensionamento anticipato, i benefici previdenziali previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti, di cui al decreto legislativo n. 374/1993.
La proposta di legge, al fine di permetterne il pensionamento anticipato, intende attribuire ai lavoratori che svolgono anche un compito di assistenza e cura di disabili gravi, la possibilità di usufruire, indipendentemente dall'attività lavorativa retribuita svolta in concreto come professione abituale, dei benefici pensionistici previsti per i lavoratori che svolgono attività usuranti. La proposta di legge, quindi, sembra riguardare le stesse categorie di lavoratori interessati dalla disciplina delle attività usuranti di cui al decreto legislativo 374/1993, cioè sia i lavoratori dipendenti (pubblici e privati) sia i lavoratori autonomi iscritti all'INPS. l provvedimento in esame non richiede uno specifico grado di parentela che deve legare il lavoratore al familiare assistito ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale, per cui tale beneficio è legato esclusivamente alla tipologia di invalidità ed alla sussistenza della cura nell'ambito familiare, a prescindere dal grado di parentela.
Con riferimento poi alla proposta di legge C. 527 (Osvaldo Napoli), pur vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge precedentemente esaminate, presenta un ambito soggettivo di applicazione più ristretto, riferendosi esclusivamente ai genitori lavoratori che assistono figli gravemente disabili.
Essa prevede che tali lavoratori, a prescindere dall'età anagrafica, hanno diritto di usufruire del pensionamento anticipato al raggiungimento di 24 anni di contributi versati, beneficiando ai fini della misura del trattamento pensionistico di una contribuzione figurativa di un anno per ogni quattro di contribuzione effettiva purché versata in costanza di assistenza ai figli riconosciuti portatori di handicap grave.
La proposta di legge in esame, novellando l'articolo 42 del decreto legislativo. 151/2001, sembrerebbe attribuire gli indicati benefici pensionistici ai medesimi soggetti a cui è diretto tale articolo, cioè esclusivamente ai lavoratori dipendenti (nonché ai soci lavoratori di cooperative), come si desume dalla definizione di «lavoratrice» o «lavoratore» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 151/2001.
Infine, precisa che la proposta di legge C. 82 (Stucchi) prevede, all'articolo 1, il diritto, per i soggetti che assistono portatori di handicap con una percentuale di invalidità uguale o superiore al 70 per cento, che fanno o meno parte del loro nucleo familiare, all'erogazione della pensione di anzianità, indipendentemente dall'età anagrafica, purché siano stati versati almeno 30 anni di contributi previdenziali. Viene precisato che, nel caso in cui il

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disabile faccia parte di un nucleo familiare composto da più soggetti, può fruire dei benefici previsti dal provvedimento un solo componente del medesimo nucleo.
L'articolo 2 prevede espressamente che può fruire dei benefici in questione anche il coniuge di un disabile e che, nel caso in cui entrambi i coniugi sono disabili, gli stessi benefici spettano a ciascuno di essi. L'articolo 3 dispone inoltre che i menzionati soggetti possono fruire anche di un periodo di aspettativa retribuita, per un periodo compreso tra 3 e 8 anni. La domanda di aspettativa retribuita deve essere presentata alla competente azienda sanitaria locale. L'articolo 4 stabilisce che i benefici previsti dal provvedimento spettano a condizione che il reddito del nucleo familiare non sia superiore a 50 mila euro annui. Infine, l'articolo 5 reca la clausola di copertura finanziaria.
Conclude sottoponendo alla valutazione dei membri della commissione l'opportunità di una restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in favore dei lavoratori con familiari disabili. A tale proposito ritiene che potrebbe essere opportuno prendere come riferimento l'ambito soggettivo indicato nella proposta di legge n. 527 di iniziativa del deputato Osvaldo Napoli.

Stefano SAGLIA, presidente, nessun'altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.