CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 luglio 2008
29.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 8 luglio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere alle Commissioni riunite V e VI il parere di competenza sul disegno di legge n. 1386, recante conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».
Illustra quindi le disposizioni che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
L'articolo 29 interviene sul Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) apportando talune semplificazioni.
Il comma 1 semplifica gli adempimenti per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e l'unico dato sensibile è costituito dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della relativa diagnosi. In questi casi si prevede che la tenuta del «documento programmatico sulla sicurezza» sia sostituita da un'autocertificazione che attesti il trattamento di soli dati sensibili costituiti da informazioni sullo stato di salute o malattia dei propri dipendenti, senza indicazione della diagnosi.
Il comma 2 stabilisce che, entro due mesi dalla vigenza della legge di conversione del decreto-legge in esame, un decreto del Ministro della giustizia (da adottare di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con quello della semplificazione normativa), stabilisca modalità semplificate di redazione del documento programmatico sulla sicurezza per le correnti finalità amministrativo-contabili. Alla mancata adozione del decreto ministeriale

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nel termine indicato consegue, per i tutti i soggetti obbligati alla tenuta del documento programmatico per la sicurezza, l'applicazione delle norme sull'autocertificazione (comma 3).
Un'ulteriore modifica concerne la notificazione obbligatoria al Garante della privacy, del trattamento dei dati personali. Attualmente la notificazione è possibile solo per via telematica e con sottoscrizione con firma digitale, seguendo la procedura indicata nel sito Internet del Garante. Il comma 4, segnatamente, semplifica l'apposito modello informatico presente sul predetto sito del Garante.
L'articolo 36 proroga di sei mesi (fino al 1o gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, prevista dall'articolo 140-bis del Codice del consumo, introdotto dall'articolo 2, commi 445-449, della legge finanziaria per il 2008. Si ricorda, infatti che l'entrata in vigore della nuova disciplina sulla class action era stata fissata decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e dunque a partire dal 30 giugno 2008.
La finalità della proroga è motivata nella relazione allegata al provvedimento con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.
L'articolo 39 introduce alcune misure di semplificazione relative agli adempimenti obbligatori di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro. A tal fine si prevede l'istituzione del libro unico del lavoro, il quale sostituisce i libri che il datore di lavoro doveva obbligatoriamente tenere ai sensi della normativa precedente e, in particolare, il libro matricola e il libro paga.
Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala i commi 6 e 7, che prevedono sanzioni amministrative.
Il comma 6 stabilisce le sanzioni pecuniarie amministrative da applicare in caso di omissioni nella istituzione, tenuta ed esibizione del libro unico del lavoro: da 500 a 2.500 euro in caso di mancata istituzione e tenuta; 200 a 2.000 euro nei casi di omessa esibizione agli organi di vigilanza; da 250 a 2.000 euro per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 12 del 1979 (servizi o i centri di assistenza fiscale istituiti dalle rispettiva associazioni di categoria cui le imprese artigiane, nonché le altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono affidare l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti) che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso (in caso di recidiva, la sanzione varia da 500 a 3.000 euro).
Il comma 7 prevede sanzioni pecuniarie amministrative per irregolarità nella tenuta del libro unico del lavoro: da 150 a 1.500 euro nei casi di omessa o infedele registrazione dei dati relativi ai nominativi dei lavoratori impiegati, alle retribuzioni e alle dazioni in danaro o in natura, nonché quelle relative alle presenze, qualora tali violazioni determinano differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali (la sanzione è da 500 a 3.000 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori); da 100 a 600 euro se la violazione si riferisce all'obbligo di riportare i dati per ciascun mese di riferimento (la sanzione è da 150 a 1.500 euro se tale violazione si riferisce a più di dieci lavoratori); da 100 a 600 euro nel caso di mancata conservazione del libro unico del lavoro per il periodo temporale stabilito in apposito decreto del Ministero del lavoro.
Infine, precisa che alla contestazione delle sanzioni amministrative esaminate provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza e che l'autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.

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L'articolo 40 reca disposizioni in materia di tenuta dei libri ed altri documenti relativi al personale nonché di altri adempimenti formali.
In particolare, il comma 1 è volto a modificare la disciplina di cui all'articolo 5 della legge n. 12 del 1979, relativa alla tenuta dei libri e dei documenti relativi al personale dipendente. Si prevede che per lo svolgimento, da parte dei professionisti a ciò abilitati, dell'attività relativa all'amministrazione del personale dipendente per conto dei datori di lavoro, i relativi libri e documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, della menzionata legge n. 12 del 1979 (avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali). Rispetto alla normativa previgente, viene eliminato, a fini di semplificazione, l'obbligo di tenere sul luogo di lavoro, a disposizione degli incaricati alla vigilanza, una copia del libro di matricola ed un registro sul quale effettuare le scritturazioni relative al libro paga.
Quanto agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si prevede una sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1.000 euro a carico del consulente del lavoro e degli altri professionisti precedentemente citati che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari
L'articolo 41 reca numerose modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.
In primo luogo si provvede a novellare varie disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2003, recante la disciplina generale in materia di orario di lavoro. In particolare, si modificano le definizioni di lavoratore notturno e di lavoratore mobile.
Si prevede, in particolare, che il riposo giornaliero non debba necessariamente essere fruito in modo consecutivo nel caso di attività caratterizzate da regimi di reperibilità; che il previsto periodo di riposo consecutivo settimanale (almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni) è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni; che, in assenza di specifiche previsioni nella contrattazione collettiva, le disposizioni di cui agli articoli 7 (riposo giornaliero), 8 (pause), 12 (modalità di organizzazione del lavoro notturno) e 13 (durata del lavoro notturno) del decreto legislativo n. 66 del 2003 possono essere derogate ad opera dei contratti collettivi di secondo livello (territoriali o aziendali) stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia i commi 8, 9 e 10, volti a novellare l'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 66 del 2003, che reca le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle norme del decreto legislativo medesimo in materia di orario di lavoro.
In particolare, il comma 8 prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 130 euro a 780 euro (per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione) all'ipotesi di violazione della norma secondo la quale il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi determinate caratteristiche.
Il comma 9 prevede che la violazione delle disposizioni sul riposo giornaliero comportano la sanzione amministrativa da 25 a 100 euro in relazione ad ogni lavoratore e ad ogni periodo di 24 ore.
Il comma 10 prevede che la violazione di talune disposizioni relative al lavoro straordinario, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro, e che, qualora la violazione riguardi più di cinque lavoratori ovvero si è verificata durante l'anno solare per più di cinquanta giornate di lavoro, si applica la sanzione

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amministrativa da 154 a 1.032 euro e non è possibile effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta.
L'articolo 42 interviene in tema di accesso agli elenchi dei contribuenti, novellando ed integrando l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 (Imposte sui redditi) e l'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (IVA), recanti, entrambi, la disciplina della pubblicazione degli elenchi dei contribuenti.
Tale disposizione, in una sorta di preambolo alle novelle introdotte, fa riferimento al decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nonché al principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari.
Si conferma il deposito degli elenchi per la durata di un anno sia presso l'Agenzia delle entrate, sia presso i comuni interessati. Nel predetto periodo, tuttavia, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge.
Si prevede inoltre che, fuori dai casi sopra descritti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 30.000 euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Vengono infine disposte due modifiche all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, limitando l'attività degli uffici alla «formazione» degli elenchi ed eliminando il riferimento alla «pubblicazione» dei medesimi.
L'articolo 50 novella l'articolo 181, primo comma, del codice processuale civile relativo agli affetti della mancata comparizione delle parti alla prima udienza.
Il predetto articolo 181 prevedeva che alla mancata comparizione delle parti ad una seconda udienza, dopo che la prima fosse andata deserta, conseguisse la sola cancellazione della causa dal ruolo, disposta dal giudice con ordinanza non impugnabile. Sono state quindi introdotte due novità: si è eliminato il riferimento all'ordinanza del giudice sulla cancellazione della causa dal ruolo; viene quindi precisato che alla mancata comparizione alla nuova udienza consegue l'obbligo del giudice, oltre che di ordinare la cancellazione della causa dal ruolo, di dichiarare anche l'estinzione del processo. Pertanto, la mancata comparizione, sia dell'attore che del convenuto, alla seconda udienza costituisce già autonoma causa di estinzione del processo: conseguentemente, risulta ora esclusa possibilità di riassunzione del processo entro il termine di un anno.
Come precisato dall'articolo 56 del provvedimento in esame, le nuove disposizioni si applicano ai giudizi istaurati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge.
L'articolo 51 dispone che, nell'ambito del processo civile, le notificazioni e le comunicazioni debbano essere effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo e-mail fornito dal procuratore della parte processuale.
Il comma 1 prevede che il Ministro della giustizia adotti uno o più decreti ministeriali con i quali determinare la data a decorrere dalla quale le seguenti notificazioni e comunicazioni dovranno essere effettuate per via telematica, ad un indirizzo elettronico (e-mail): notificazioni e comunicazioni, dopo la costituzione in giudizio, al procuratore costituito (articolo 170, comma 1, del codice di procedura civile; notificazione dell'ordinanza di nomina, con invito a comparire all'udienza fissata, e ogni ulteriore comunicazione, al consulente tecnico (articolo 192, comma 1, del codice di procedura civile).
L'indirizzo elettronico cui si fa riferimento è quello comunicato dal procuratore al Consiglio dell'ordine e dal consulente al proprio ordine professionale o

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all'albo dei consulenti presso il tribunale (ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001). La disposizione chiarisce altresì che le notificazioni e comunicazioni dovranno essere effettuate per via telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, relativa al processo telematico, soprattutto per quanto riguarda la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti.
Il comma 2 prevede che il Ministro della giustizia adotti il decreto (o i decreti) di cui al comma 1 dopo aver sentito l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati interessati, individuando i circondari di tribunale ai quali si applica quanto disposto dal comma 1. L'individuazione di tali circondari dovrà essere effettuata tenuto conto della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari.
Il comma 3 precisa che le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento, ai difensori e consulenti che non abbiano comunicato l'indirizzo elettronico, sono effettuate in cancelleria.
Il comma 4 estende l'applicazione delle disposizioni previste dal comma 1 al rito societario. A decorrere dalla data fissata con il citato decreto del Ministro della giustizia, infatti, si prevede che le notificazioni e le comunicazioni previste dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003 (notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti costituite) siano effettuate ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.
Il comma 5 novella il regio decreto Legge n. 1578 del 1933, che disciplina la professione di avvocato. In particolare, si prevede che all'interno dell'albo degli avvocati debba essere indicato, per ogni professionista, il relativo indirizzo di posta elettronica e che, a decorrere dalla data fissata da un apposito decreto del Ministro della giustizia, gli albi - rivisti e integrati dell'informazione di cui sopra - debbano essere comunicati per via telematica al Ministero della giustizia.
L'articolo 52 del provvedimento novella il decreto del presidente della Repubblica n. 115 del 2002, recante il testo unico in materia di spese di giustizia, per introdurvi due nuove disposizioni volte a disciplinare, nell'ambito della riscossione delle spese di giustizia, le fasi della quantificazione dell'importo dovuto e della riscossione a mezzo ruolo.
La procedura per la riscossione è disciplinata in particolare dagli articoli 211, 212 e 213 del predetto testo unico. Su questa disciplina è intervenuta la legge finanziaria per il 2008 che, ha previsto che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima (e dunque entro il 30 aprile 2008) il Ministero della giustizia provvedesse alla stipula di una o più convenzioni con una società interamente posseduta da Equitalia s.p.a. (ex Riscossione s.p.a.) per la gestione e la riscossione del crediti derivanti da spese di giustizia previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Si è inoltre disposta, dalla data di stipula delle convenzioni, l'abrogazione dei citati articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico. Pertanto, ad oggi, non essendo state stipulate le previste convenzioni, i predetti articoli del testo unico sono in vigore.
L'articolo 52 del provvedimento in esame incide su questo contesto normativo, inserendo nel testo unico un capo recante due nuovi articoli (Capo I - Riscossione mediante ruolo).
L'articolo 227-bis stabilisce che per la quantificazione dell'importo dovuto si applica la disposizione dell'articolo 211. Tale disposizione prevede che il funzionario quantifichi l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri e delle norme che individuano la somma da recuperare e prenda atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo.
L'articolo 227-ter disciplina la riscossione a mezzo ruolo, attualmente già disciplinata dagli articoli 213-216 del testo unico.

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Il decreto-legge elimina la fase del cosiddetto adempimento spontaneo per prevedere che, dopo la quantificazione dell'importo dovuto si proceda - entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo - con l'adempimento coattivo mediante iscrizione a ruolo. L'agente della riscossione dovrà notificare al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro 20 giorni, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. La disposizione precisa che se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.
L'articolo 53 novella gli articoli 421, secondo comma, e 429 del codice di procedura civile, relativi, rispettivamente, ai poteri istruttori del giudice ed alla pronuncia della sentenza nell'ambito della disciplina del processo del lavoro.
La prima modifica ha finalità di coordinamento normativo: la novella, segnatamente, si è resa necessaria, al fine di chiarire che il rinvio al sesto comma «dell'articolo precedente» di cui al citato secondo comma dell'articolo 421 si intende all'articolo 420.
Con la seconda modifica il legislatore interviene sulla sentenza del processo del lavoro.
Il previgente articolo 429, primo comma, del codice di procedura civile stabiliva che il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronunciasse sentenza la con cui veniva definito il giudizio dando lettura del dispositivo.
Per finalità di «maggiore trasparenza» e per garantire «tempi certi per la decisione» (secondo quanto riportato dalla relazione governativa) si prevede che, in sede di pronuncia della sentenza, il giudice debba dare lettura anche della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si stabilisce inoltre un termine massimo di 60 giorni per il deposito della sentenza nei casi di particolare complessità della controversia.
Le nuove disposizioni si applicano ai giudizi istaurati dopo l'entrata in vigore del decreto legge (in virtù dell'articolo 56 del provvedimento in esame).
L'articolo 54 contiene disposizioni volte ad accelerare il processo amministrativo.
Il comma 1 interviene sull'articolo 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205, (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa), relativo all'istituto della perenzione, per ridurre da 10 a 5 gli anni che devono trascorrere prima che si possa attivare la procedura volta a verificare il persistente interesse delle parti alla pronuncia del giudice ed eventualmente a dichiarare la perenzione del ricorso.
Il comma 2 subordina la domanda di equa riparazione per il danno derivante dall'eccessiva durata del processo amministrativo alla presentazione al giudice amministrativo di un'istanza volta a far dichiarare il ricorso urgente.
Il comma 3 interviene sulla legge n. 186 del 1982, in tema di ordinamento della giurisdizione amministrativa e del relativo personale addetto.
La disposizione è volta a modificare la struttura del Consiglio di Stato, eliminando la previsione che voleva le 6 sezioni del Consiglio ripartite rigidamente in 3 sezioni con funzioni consultive e 3 con funzioni giurisdizionali. Spetterà al Presidente del Consiglio di Stato indicare all'inizio di ogni anno quante e quali sezioni svolgeranno funzioni consultive e quante e quali funzioni giurisdizionali oltre a designare i componenti dell'Adunanza plenaria.
L'articolo 55 reca disposizioni in materia di accelerazione del processo tributario ed organizzazione della Commissione tributaria centrale.
Il comma 1 disciplina uno specifico meccanismo di estinzione automatica dei processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale. Si ricorda che la riforma del 1992 ha soppresso la predetta Commissione e ne ha disposto la cessazione del funzionamento, tenuto conto dei

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ricorsi pendenti e, dunque, con prosecuzione della sua attività fino all'esaurimento del contenzioso in corso di definizione. Nell'ottica di razionalizzazione e riordino degli organi di giustizia tributaria, la legge finanziaria per il 2008 (legge 24 dicembre 2007 n. 244) ha introdotto disposizioni organizzative della suddetta Commissione centrale. In particolare, il comma 351 ha - tra l'altro - ridotto a 21 le sezioni della Commissione tributaria centrale a decorrere dal 1o maggio 2008, disponendone l'incardinazione presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nei capoluoghi regionali, nonché presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.
L'estinzione opera con riguardo ai processi pendenti innanzi alla Commissione Tributaria Centrale alla data del 1o gennaio 2008 (ovvero la data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge finanziaria per il 2008), promossi dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per i quali non sia stata ancora fissata l'udienza di trattazione al momento dell'entrata in vigore della norma in commento (Il Sole 24 Ore ha rilevato che, alla data del 1o febbraio 2008 i ricorsi pendenti presso la Commissione tributaria centrale erano 301.677, a fronte di 20.653 ricorsi definiti dalla Commissione medesima tra il 1o gennaio 2007 ed il 1o febbraio 2008).
Per evitare l'estinzione del processo, gli uffici sono tenuti a depositare presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame, apposita dichiarazione di persistenza dell' interesse alla definizione del giudizio. La mancata presentazione di tale dichiarazione comporta l'estinzione di diritto del processo e la permanenza delle spese di giudizio a carico della parte che le ha sopportate sino al momento dell'estinzione medesima.
Il comma 2 dispone il blocco della nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale.
L'articolo 60 (Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica) prevede la riduzione delle dotazioni delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per ciascun anno del triennio 2009-2011, negli importi indicati nell'Elenco n. 1 (allegato al provvedimento), con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.
Sono escluse dalle riduzioni le dotazioni di spesa di ciascuna missione relative alle determinate voci. A titolo esemplificativo: stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; risorse destinate alla ricerca; risorse dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica, le riduzioni di spesa delle dotazioni finanziarie a legislazione vigente delle missioni di spesa sono state effettuate secondo una percentuale lineare del 21,9 per cento nel 2009, al 22,9 per cento nel 2010 e al 40,5 per cento nel 2011 su talune categorie di spesa, elencate nella relazione stessa (consumi intermedi, trasferimenti ad enti pubblici, famiglie e imprese, trasferimenti ad estero, e altre partite correnti, per quanto riguarda la parte corrente; investimenti fissi lordi, contributi ad enti pubblici, famiglie e imprese e estero e altre partite di conto capitale).
L'Elenco 1 (allegato al provvedimento in esame) mostra come tali riduzioni risultino distribuite, in valori assoluti, per ciascun Ministero.
Per il Ministero della giustizia sono previste le seguenti riduzioni di spesa: per il 2009: 210,8 milioni di euro (di cui 1,6 milioni predeterminate per legge); per il 2010: 250,4 milioni di euro (di cui 3 milioni predeterminate per legge); per il 2011: 442,6 milioni di euro (di cui 5,4 milioni predeterminate per legge).
Con specifico riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si segnala anche il comma 14, che introduce disposizioni sanzionatorie nei confronti dei funzionari responsabili in relazione al controllo e al monitoraggio della spesa pubblica.
In particolare, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della spesa che sia tale da

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non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa, costituisce un elemento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.
Inoltre, sotto il profilo della responsabilità contabile, il funzionario responsabile è chiamato a rispondere dell'eventuale danno che deriva: dal mancato rispetto dei limiti di spesa originariamente previsti, anche per la non tempestiva adozione dei provvedimenti necessari a rispettare tali limiti; dall'adozione delle misure idonee a ricondurre la spesa entro i limiti originariamente previsti, una volta che questi siano stati superati per responsabilità del funzionario.
L'articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il turn over presso le pubbliche amministrazioni.
Sono interessate dall'intervento normativo anzitutto le amministrazioni dello Stato. Viene altresì specificato che le disposizioni riguardano anche il personale in regime di diritto pubblico e che il limite è connesso sia al costo delle assunzioni rispetto alle economie dei cessati sia al numero delle unità da assumere rispetto alle unità cessate nell'anno precedente. Il comma 11, precisamente, prevede che i limiti previsti dalle disposizioni contenute nei commi 3, 7 e 9, si applicano alle assunzioni del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001: anche la magistratura onoraria, amministrativa e contabile sono quindi interessate dall'intervento normativo in esame.
Gli interventi sulle assunzioni di personale si sostanziano in un complessivo ridimensionamento delle possibilità di assumere per le amministrazioni interessate. In particolare si stabilisce, da un lato, l'obbligo, per le medesime amministrazioni, di rideterminare, entro il 31 dicembre 2008 la programmazione triennale del fabbisogno di personale e, dall'altro, un forte contenimento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2009-2012.
Per quanto attiene alla stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni interessate, l'articolo in esame prevede la diminuzione della possibilità di procedere, per il 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso di specifici requisiti.
La relazione tecnica allegata al provvedimento stima in un'apposita tabella le complessive economie lorde derivanti dagli interventi sul turn over e sulle stabilizzazioni. Con riferimento alla voce «Magistratura», si segnalano le seguenti previsioni di economie (in migliaia di euro): 1.260 per l'anno 2009, 7.460 per l'anno 2010, 21.320 per l'anno 2011, 35.715 per l'anno 2012, 41.190 per l'anno 2013.
L'articolo 69 al comma 1 dispone che, a decorrere dal 1o gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (compresi quindi i magistrati ordinari, amministrativi e contabili) si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1o gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore. L'intervento, pertanto, incide anche sul trattamento economico
Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento comporta «la riduzione di un terzo del valore della progressione economica degli stipendi per classi ed aumenti periodici biennali delle categorie di personale» in regime di diritto pubblico, cioè delle «uniche categorie che mantengono, insieme alla scuola, un meccanismo retributivo con sviluppi automatici in ragione dell'anzianità di servizio». La stessa relazione sottolinea, inoltre, che «il meccanismo di crescita, ancorché ridotto, appare sufficiente a garantire lo sviluppo economico delle retribuzioni».
Inoltre, in base alla relazione tecnica allegata, l'ipotesi di intervento, considerato strutturale, comporterebbe una minore

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spesa stimata sulla base dei trattamenti economici medi nonché dell'entità delle categorie di personale complessivamente interessate, quantificata nei seguenti importi (in milioni di euro): 60 per l'anno 2009, 120 per il 2010, 120 per il 2011, 180 per il 2012, 240 per il 2013, 240 per il 2014.
Si riserva quindi di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza del provvedimento in esame, anche per la giustizia civile che, come noto, è fortemente connessa alla competitività del sistema produttivo del Paese. Per quanto concerne il processo civile, evidenzia quindi la previsione di vari interventi di semplificazione volti a ridurre i tempi processuali. Fa presente che saranno presentati presso le Commissioni di merito emendamenti che apporteranno ulteriori misure migliorative.

Giulia BONGIORNO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.