CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2008
20.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. - Interviene il ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi.

La seduta comincia alle 13.25.

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi sulle linee programmatiche del dicastero, per le parti di competenza.
(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Stefano SAGLIA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
Avverte inoltre che nella giornata odierna proseguirà l'audizione del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 giugno scorso.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, il deputato Teresio DELFINO (UdC).

Il ministro Maurizio SACCONI interviene in replica.

Stefano SAGLIA, presidente, ringrazia il ministro e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.10.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.10.

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Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
C. 1185 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Michele SCANDROGLIO (PdL), relatore, rileva che finalità dichiarata del decreto-legge in esame, che si compone di due articoli, è quella di dare attuazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito dall'articolo 1, comma 376 e 377, della legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare eventuali incertezze interpretative che potrebbero derivare dalla sintetica formulazione dei due commi.
Le disposizioni della legge finanziaria 2008 hanno, infatti, fatto sostanzialmente rivivere - limitatamente al numero dei ministeri - la disciplina dell'organizzazione del Governo di cui al testo originario del Decreto Legislativo n. 300/1999 - nel quale si istituivano e disciplinavano dodici ministeri - fissando inoltre un tetto massimo per il numero dei componenti dell'esecutivo. Esse hanno previsto tuttavia il ripristino solo del numero, ma non anche della denominazione e della ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui all'originario Decreto Legislativo n. 300/1999.
L'articolo 1, nel quale è concentrata la parte precettiva del decreto-legge si compone - nel testo approvato, con limitate integrazioni, dal Senato - di 24 commi. Alcuni di essi individuano i dodici ministeri risultanti dalle disposizioni di cui ai sopra citati commi della legge finanziaria, ed esplicitano gli accorpamenti e i trasferimenti di competenze che ne conseguono; altri recano disposizioni volte a definire specifici abiti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri; altri ancora recano norme in materia di adeguamenti organizzativi e di personale, conseguenti al nuovo assetto delle competenze. Due commi (21 e 21-bis, il primo modificato, il secondo introdotto dal Senato) novellano infine la recente legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza (legge n. 124/2007) con riguardo alle funzioni dell'Autorità delegata, alla composizione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) e all'organizzazione dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
Per quanto concerne più specificatamente gli ambiti di competenza della XI Commissione, il decreto legge in esame, all'articolo 1 che reca l'elencazione dei ministeri, e precisamente al comma 12, rinomina il Ministero del lavoro e della previdenza sociale come Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale Ministero, in virtù del comma 6, acquista anche le competenze del precedente Ministero della salute - con il trasferimento delle inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale - nonché, ai sensi del comma 4, quelle del Ministero della solidarietà sociale, ivi inclusi i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati, spettanti in precedenza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e trasferiti poi al Ministero della solidarietà sociale ad opera del Decreto Legislativo n. 181/2006.
Aggiunge poi che il comma 14, alla lettera a), attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili. In particolare, alla Presidenza del Consiglio sono attribuite le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 1, commi 72, 73 e 74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in tema di finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa svolta ovvero per sviluppare attività innovative e imprenditoriali.
La lettera b) del comma 14 attribuisce, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei ministri

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le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 300/1999 per quanto concerne: il coordinamento delle politiche a favore della famiglia; gli interventi a sostegno della maternità e della paternità e di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia; le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, nonché quelle concernenti l'Osservatorio nazionale sulla famiglia.
La lettera c) del comma 14 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza per il concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale relative al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, di cui al Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
La lettera d) del comma 14 - riprendendo quanto disposto dalla lett. f) dell'articolo 1, comma 19, del Decreto Legislativo n. 181/2006 - attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale già attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli da 8 a 11, da 18 a 20 e da 43 a 48 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal decreto-legge in esame, il comma 16 rimette a regolamenti di organizzazione una nuova definizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture di primo livello delle Amministrazioni per le quali è previsto il trasferimento delle funzioni. La ridefinizione è sottoposta ad un vincolo finanziario, in quanto la disposizione richiede che - fermi restando i processi di riallocazione e mobilità del personale - al termine del processo di riorganizzazione nelle nuove strutture sia ridotta almeno del 20 per cento la somma delle spese strumentali e di funzionamento previste per i Ministeri di origine e i Ministeri di destinazione.
Il comma 17 reca una disposizione di contenimento della spesa, prevedendo che gli oneri per i contingenti di personale assegnati agli uffici di diretta collaborazione di Ministri, Vice Ministri e Sottosegretari di Stato presenti nelle strutture che abbiano subito modificazioni per effetto del decreto in esame debbano essere ridotti in misura pari ad almeno il 20 per cento del limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto.
Il comma 18 rimette ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite.
Il comma 19 reca una norma di invarianza finanziaria riferita al riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e agli accorpamenti previsti dal decreto, stabilendo che il riassetto non determina variazioni del trattamento economico complessivo spettante ai dipendenti trasferiti e a quelli dell'amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Conclude evidenziando che il comma 22 reca, invece, due modifiche testuali alla disciplina in tema dei già citati uffici di diretta collaborazione contenuta nell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 217/2001. In particolare, il comma 22 in esame: estende al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Segretario del Consiglio dei ministri la disciplina prevista dall'articolo 13 per l'attribuzione di incarichi di diretta collaborazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche (come anticipato, nella precedente formulazione l'articolo 13 richiamava esclusivamente gli incarichi di diretta

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collaborazione con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i singoli Ministri, anche senza portafoglio); richiede una motivazione più puntuale per il diniego da parte dell'amministrazione di appartenenza del collocamento fuori ruolo o in aspettativa di alcune tipologie di dipendenti pubblici (magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti e personale apicale di regioni ed enti locali) chiamati a far parte degli uffici di diretta collaborazione; in base alla nuova formulazione della disposizione, le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta di collocamento fuori ruolo o in aspettativa devono, infatti, essere «specifiche», oltre che motivate.

Stefano SAGLIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.