CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 giugno 2008
20.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA. - Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 10.10.

Seguito dell'audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Mariastella Gelmini, sulle linee programmatiche del suo dicastero.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e rinvio).

Valentina APREA, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Interviene sull'ordine dei lavori il deputato Antonio PALMIERI (PdL), al quale risponde Valentina APREA, presidente.

Interviene, per formulare quesiti ed osservazioni, Valentina APREA, presidente.

Interviene sull'ordine dei lavori Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UdC), alla quale risponde Valentina APREA, presidente.

Intervengono, formulando domande ed osservazioni, i deputati Rosa DE PASQUALE (PD), Paola FRASSINETTI (PdL) e Luciano CIOCCHETTI (UdC).

Valentina APREA, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 giugno 2008. - Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 14.

DL 85/2008: Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo.
C. 1250 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Stefano CALDORO (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame, che si compone di due articoli, persegue la finalità di dare attuazione al nuovo assetto strutturale del Governo, come ridefinito dall'articolo 1, comma 376 e 377, della legge finanziaria 2008, anche allo scopo di superare eventuali incertezze interpretative che potrebbero derivare dalla sintetica formulazione dei due commi. Le disposizioni della legge finanziaria 2008, infatti, hanno fatto sostanzialmente rivivere - limitatamente al numero dei ministeri - la disciplina dell'organizzazione del Governo di cui al testo originario del decreto legislativo n. 300 del 1999, nel quale si istituivano e disciplinavano dodici ministeri. Esse hanno previsto tuttavia il ripristino solo del numero, ma non anche della denominazione e della ripartizione delle attribuzioni fra i ministeri di cui all'originario decreto legislativo n. 300 del 1999. Al riguardo osserva che il comma 377 ha previsto che, a decorrere dalla reviviscenza del testo originario del decreto legislativo n. 300 del 1999, fossero abrogate, con talune espresse eccezioni, tutte le disposizioni non compatibili con la riduzione del numero dei ministeri, ivi comprese quelle recate dai due decreti-legge n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006 che hanno modificato il decreto legislativo n. 300 del 1999, istituendo nuovi ministeri e modificando l'assetto delle competenze.
Con specifico riferimento al decreto in esame, ricorda che l'articolo 1, nel quale è concentrata la parte precettiva del decreto-legge - l'articolo 2 dispone unicamente in ordine all'entrata in vigore - nel testo approvato dal Senato, si compone di 24 commi, buona parte dei quali individua i dodici ministeri risultanti dalle disposizioni di cui ai citati commi della legge finanziaria, ed esplicita gli accorpamenti e i trasferimenti di competenze che ne conseguono. In particolare, il comma 1 novella l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 300 del 1999, stabilendo la denominazione dei dodici Ministeri. I commi 2 e 7 attribuiscono al Ministero dello sviluppo economico le funzioni in materia di commercio internazionale e comunicazioni, in precedenza spettanti ad altri Ministeri ora soppressi. I commi 3 e 10 disciplinano invece funzioni e denominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in cui vengono accorpate le funzioni esercitate dal Ministero delle infrastrutture e da quello dei trasporti. I commi 4, 6 e 12 disciplinano quindi il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in cui vengono accorpate le funzioni dei Ministeri del lavoro e previdenza sociale, della salute e della solidarietà sociale. Sono escluse da tale accorpamento le funzioni relative alle politiche antidroga, al Servizio civile nazionale e alcune funzioni in materia di politiche giovanili, attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I commi 5 e 11 del medesimo articolo - che riguardano più direttamente la competenza della VII Commissione - accorpano invece nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le funzioni del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca e ne definiscono la nuova denominazione. Il comma 8 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture ministeriali trasferite; il successivo comma 9 adegua la denominazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,

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mentre il comma 14 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri una serie di competenze in materia di politiche giovanili, per la famiglia e per le pari opportunità, riprendendo con talune modifiche e integrazioni il contenuto delle lettere d), e), f) e g) dell'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006, che aveva previsto un analogo conferimento di funzioni. Aggiunge che correlativamente, il comma 13 fa venir meno, nelle previsioni legislative vigenti, la denominazione «Ministro per le politiche della famiglia». Il comma 15 attribuisce invece al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro, da questi delegato, competente per la semplificazione normativa, il compito di esercitare il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa; il successivo comma 16 individua le modalità di ridefinizione degli assetti organizzativi e del numero massimo delle strutture dirigenziali di primo livello, nei Ministeri interessati dal riordino, mentre il comma 17 prevede che gli oneri per i contingenti di personale assegnati agli uffici di diretta collaborazione presenti nelle strutture che abbiano subito modificazioni per effetto del decreto in esame, siano ridotti almeno del 20 per cento rispetto al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente all'entrata in vigore del decreto. Proprio con riferimento al comma 17, osserva che tale ultima disposizione sembra operare una discriminazione tra i Ministeri, in quanto prevede la riduzione dei contingenti di personale assegnati agli uffici di diretta collaborazione solo nelle strutture che abbiano subito modificazioni per effetto del decreto in esame e non quindi con riferimento a tutti i Ministeri.
Ricorda quindi che il successivo comma 18 attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la determinazione dei criteri e delle modalità per l'individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite; il comma 19 reca una norma di invarianza finanziaria riferita al riordino della struttura del Governo previsto dal decreto. Sottolinea ancora che il comma 20 prevede una disciplina transitoria riferita agli uffici «funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo» dei Ministeri interessati dagli accorpamenti previsti dal decreto. Al riguardo si prevede che nelle more dell'adozione dei regolamenti di organizzazione che tengano conto delle nuove attribuzioni di funzioni, e comunque per non più di sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, gli uffici siano regolati - nel rispetto della legislazione vigente - con decreto del Presidente del Consiglio adottato su proposta del Ministro interessato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'entrata in vigore della regolamentazione provvisoria indicata, trovano applicazione in via transitoria i provvedimenti organizzativi vigenti, purché resti ferma l'unicità degli uffici di diretta collaborazione di vertice.
Evidenzia quindi che con riferimento ai profili finanziari della disposizione, l'ultimo periodo del comma 20 prevede che le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del Governo siano apportate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti. Ricorda inoltre che i commi 21 e 21-bis novellano la recente legge di riforma dei servizi di informazione per la sicurezza, legge n. 124 del 2007, prevedendo che le funzioni di Autorità delegata possano essere svolte anche da un sottosegretario o un ministro senza portafoglio che eserciti funzioni di governo ulteriori rispetto a quelle che formano oggetto della delega. Si stabilisce inoltre che faccia stabilmente parte del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) anche il Ministro dello sviluppo economico, stabilendo una puntuale disciplina delle modalità di organizzazione dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), cui viene attribuito anche il compito di svolgere l'istruttoria ai fini del controllo di legittimità. Il comma 22 dell'articolo in esame interviene invece in materia di uffici di diretta collaborazione, prevedendo che sia estesa al Sottosegretario

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alla Presidenza del Consiglio la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi di diretta collaborazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche, stabilendosi altresì una motivazione più puntuale per il diniego al collocamento fuori ruolo o in aspettativa di alcune tipologie di dipendenti pubblici - quali magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, dirigenti e personale apicale di regioni ed enti locali - chiamati a far parte degli uffici di staff. Il successivo comma 22-bis reca, infine, una clausola di invarianza degli oneri riferita alle disposizioni di cui al comma 22.
Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.