CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 giugno 2008
19.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

Giovedì 19 giugno 2008. - Presidenza del vicepresidente Carolina LUSSANA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 95/08: Disposizioni urgenti per il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria.
C. 1212 Governo.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 giugno 2008.

Carolina LUSSANA, presidente, da conto dei pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalla Commissione Affari costituzionali. Si sofferma sul parere del Comitato per la legislazione nella parte in cui osserva che, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento normativo che, facendo confluire la disciplina di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 248 del 2007 nell'articolo 245 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 1998, eviti il rischio che la duplicazione fra le due predette norme possa perpetuarsi.
Ritiene che tale questione debba essere comunque valutata dal Comitato dei nove in occasione dell'esame in Assemblea del provvedimento

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, quindi, di conferire all'onorevole Luigi Vitali il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1212, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Carolina LUSSANA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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Disposizioni in materia di violenza sessuale.
C. 611 Caparini, C. 666 Lussana, C. 817 Angela Napoli, C. 924 Pollastrini e C. 688 Prestigiacomo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 giugno 2008.

Carolina LUSSANA, presidente, prima di dare la parola ai deputati iscritti a parlare avverte che nella riunione del Consiglio dei Ministri che si è svolta ieri è stato approvato un disegno di legge che rafforza la tutela penale contro la violenza sessuale con l'introduzione nell'ordinamento di aggravanti, aumento della pena in caso di recidiva e meccanismi diretti ad accelerare i tempi di giudizio.
La Presidenza auspica che il provvedimento sia presentato per essere poi assegnato alla Commissione in tempi utili per consentirne il suo esame già a partire dalla prossima settima. Ciò consentirebbe di rispettare la programmazione dei lavori prefissata, secondo cui gli interventi per l'esame preliminare si dovrebbero concludere entro giovedì prossimo.
Anche alla luce dei futuri impegni ai quali sarà chiamata la Commissione in base alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, è presumibile una riduzione dei tempi a disposizione per l'esame dei provvedimenti non ancora iscritti nel calendario dell'Assemblea. Ricorda che la settimana successiva alla prossima vedrà presumibilmente la Commissione impegnata, insieme alla Commissione Affari costituzionali, nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge in materia di sicurezza, il cui esame presso il Senato si concluderà martedì prossimo. Trattandosi di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, esso dovrà avere la priorità nella programmazione dei lavori della Commissione.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL) riportandosi in parte a considerazioni già espresse e ribadendo il suo apprezzamento per la relazione dell'onorevole Lussana, ritiene opportuno sottolineare alcune questioni importanti.
Con riferimento alla proposta di legge n. 611 dell'onorevole Caparini, esprime perplessità circa l'opportunità di innalzare da quattordici a sedici anni l'età del consenso sessuale, anche in considerazione del fatto che la realtà odierna è caratterizzata da una forte accelerazione dell'informazione e della formazione dei giovani. D'altra parte il dibattito relativo all'età imputabile nel diritto penale sembrerebbe andare nella direzione opposta ovvero nel senso di abbassare l'età medesima, proprio in considerazione della circostanza che la capacità di intendere e volere è oggi acquisita dai giovani già prima del quattordicesimo anno di età. Sulla questione del consenso sessuale ritiene di non esprimere una vera e propria contrarietà, quanto piuttosto delle perplessità che rimette alla Commissione. Quanto alla proposta di legge n. 817 dell'onorevole Angela Napoli, si dichiara favorevole all'introduzione di un sistema di aggravanti speciali, con particolare riferimento all'abuso della condizione di inferiorità della vittima in evidente stato di gravidanza.
Condivide altresì gli obiettivi e la ratio della proposta di legge n. 688 dell'onorevole Prestigiacomo, che prevede un inasprimento delle misure repressive, ricordando peraltro come il problema della effettività e certezza della pena sia assolutamente centrale e debba essere affrontato in modo globale ed alla radice. Concorda anche con l'idea di estendere il gratuito patrocinio a tutte le vittime di violenza sessuale, ma ritiene che tale misura sia di difficile applicazione concreta per ragioni di natura finanziaria.
Sulla proposta di legge n. 666 dell'onorevole Lussana, della quale condivide l'impianto complessivo, esprime talune perplessità circa la proposta di modificare la qualificazione del reato di violenza sessuale, includendolo tra quelli contro la vita e l'incolumità pubblica anziché tra quelli contro la libertà, come previsto dalla riforma del 1996. Ritiene infatti che poiché tale diversa qualificazione finirebbe per svilire il dato qualificante e centrale dei

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reati di violenza sessuale che deve essere individuato nel pregiudizio della libertà di espressione del consenso sessuale. In tal caso verrebbe invece posto l'accento sul dato reale ed effettuale della violenza subita. Anche in questo caso la questione dovrà essere affrontata dalla Commissione.
Ritiene particolarmente interessanti le proposte volte a meglio definire la fattispecie della violenza di gruppo e, con particolare riferimento alla proposta di legge dell'onorevole Pollastrini, sottolinea l'importanza dell'inserimento di aggravanti significative ed in particolare della ridefinizione della fattispecie criminosa al fine di punire anche coloro che pur limitandosi ad assistere alla violenza ne rendono possibile la realizzazione. Dichiara di essere favorevole alla previsione per i reati sessuali del rito direttissimo, in quanto questo potrebbe evitare alla vittima della violenza l'ulteriore sofferenza derivante da un lungo processo penale. Quest'ultima proposta di legge, peraltro, sembra essere caratterizzata da una eccessiva dilatazione della fattispecie di violenza e della materia oggetto di dibattito, che si estende a temi di estrema importanza, quali l'omofobia e l'immigrazione, ma che è necessario trattare separatamente.
La tematica del blocco androgenico, infine, appare estremamente delicata e richiede un rigoroso approfondimento. In particolare, ove si volesse introdurre tale misura nel diritto positivo, appare necessario non lasciare eccessiva discrezionalità al giudice, che dovrebbe essere sempre affiancato in questa decisione da un collegio di medici.

Manlio CONTENTO (PdL) preliminarmente dichiara che nel suo intervento si soffermerà su questioni di natura strettamente giuridica, tralasciando considerazioni di altro genere sulla materia della violenza sessuale, ritenendo che queste rischierebbero unicamente di complicare, senza alcun risultato costruttivo, il dibattito in Commissione. In primo luogo, si sofferma sull'assetto sistematico dei reati di violenza sessuale, ed, in particolare, sulla proposta di legge n. 666 a firma dell'onorevole Lussana diretta a trasformare tali reati in reati contro la vita e l'incolumità pubblica, anziché, come previsto dalla normativa vigente, reati contro la libertà individuale. Ritiene che tale trasformazione possa provocare un confronto di natura più filosofica che giuridica, la quale non avrebbe alcun effetto positivo in vista di una riforma della materia.
Si sofferma sulla questione inerente alla individuazione della materia oggetto dell'intervento legislativo al quale sono dirette le proposte di legge in esame. Ritiene che sia metodologicamente errato collegare la revisione dei reati di violenza sessuale alla modifica di reati già previsti dall'ordinamento ma non strettamente connessi a questi ultimi, come ad esempio il reato di maltrattamenti in famiglia, ovvero all'introduzione di nuovi reati, quale quello di discriminazione motivata dall'orientamento sessuale. Ampliare eccessivamente il tema dell'intervento normativo significherebbe pregiudicare la possibilità di approvare in tempi ragionevolmente celeri una proposta di legge condivisa in materia di violenza sessuale, come peraltro è avvenuto nella scorsa legislatura.
Con riferimento alla questione dell'innalzamento dell'età per il consenso dei rapporti sessuali, ritiene del tutto inopportuno modificare la normativa vigente, anche in considerazione del dibattito in corso sull'età imputabile dal quale emerge l'orientamento di abbassare l'età imputabile, ritenendosi che la capacità di intendere e volere sussista già dal dodicesimo anno d'età. Ciò anche in considerazione del progressivo aumento di fenomeni di delinquenza minorile. Ritiene altrettanto inopportuno prevedere la possibilità che la vittima presenti querela entro sei mesi dal compimento della maggiore età, poiché una simile disposizione potrebbe prestarsi a strumentalizzazioni.
Dichiara di non condividere la scelta di prevedere il rito direttissimo per i reati di violenza sessuale, in quanto la caratteristica di tale rito non è legata alla natura

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del reato, quanto piuttosto alla prova, per la cui assunzione non è necessario il rito ordinario. Esprime contrarietà anche alle disposizioni che non consentono l'applicazione del patteggiamento ai reati di violenza sessuale, così come per ogni disposizione processuale che preveda una disciplina speciale per i reati sessuali, ritenendo che, per scongiurare disomogeneità dell'ordinamento, sia in genere non opportuno prevedere discipline speciali di istituti processuali solo sulla base della natura dei reati.
Per quanto attiene alla introduzione di nuove circostanze sottolinea come queste debbano essere previste andando ad incidere sull'articolo 609-ter del codice penale, anziché sull'articolo 609-bis, come invece previsto da alcune proposte di legge in esame. In relazione alla proposta di legge presentata dall'onorevole Angela Napoli invita la Commissione a tener conto dell'esigenza che la fattispecie relativa alla circostanza aggravante derivante dall'evidente stato di gravidanza sia formulata in maniera tale da essere applicata nel caso in cui il soggetto attivo del reato sia nelle condizioni di rendersi conto di tale stato. Si sofferma poi sulle disposizioni dirette ad aumentare fino a sette anni il minimo edittale della pena prevista per il reato di violenza sessuale, che la normativa vigente fissa in cinque anni. Dichiara di non condividere tale scelta in quanto non consente al giudice di graduare la pena da applicare al caso concreto in maniera tale da tener conto della effettiva gravità del reato commesso.
Non condivide la proposta di legge presentata dall'onorevole Pollastrini nella parte in cui prevede ai fini della concedibilità di un attenuante che il giudice valuti, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psico-fisiche della vittima, utilizzando pertanto i criteri previsti dall'articolo 133 del codice penale per l'applicazione in concreto della pena.
Al fine di consentire alla Commissione di acquisire dati necessari per l'istruttoria legislativa, invita il Governo ad indicare il numero di procedimenti penali in materia di reati di violenza sessuale avviati negli ultimi dieci anni, indicando quelli conclusi con sentenza definitiva e quelli ancora pendenti nonché distinguendo quelli commessi a danno di donne da quelli commessi a danno di minori.
Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla necessità di riformulare con la massima attenzione la fattispecie della violenza di gruppo e sulla delicata tematica del blocco androgenico, sottolineando come tale misura, che si presenta problematica sotto il profilo della compatibilità costituzionale e che dal punto di vista sistematico dovrebbe attenere all'esecuzione della pena, dovrebbe costituire l'oggetto di un provvedimento autonomo.

Angela NAPOLI (PdL) esprime sincero apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Contento, ritenendo di estrema importanza che anche gli uomini esprimano la propria posizione sulla tematica della violenza sessuale.
Quanto ai provvedimenti in esame, condivide la necessità di limitarne l'oggetto al reato di violenza sessuale, sottolineando come la normativa vigente abbia bisogno di essere rivista e rivalutata, anche in considerazione del continuo verificarsi di gravi episodi di violenza contro le donne. Ritiene peraltro necessario, ai fini dello svolgimento di una completa e consapevole istruttoria da parte della Commissione, che il Governo fornisca tutti i dati statistici relativi all'applicazione della vigente normativa.
Con riferimento all'età del consenso sessuale, ritiene opportuno non modificare l'attuale soglia dei quattordici anni. È inoltre favorevole all'introduzione di un sistema di aggravanti, con particolare considerazione alla condizione di inferiorità nella quale si possa trovare la vittima, senza che si vada ad incidere sulla struttura di base della normativa vigente. Appare infatti opportuno determinare un inasprimento delle misure repressive per contrastare un fenomeno in aumento come quello della violenza sessuale, rispetto

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al quale lo scarso intervento punitivo produce anche l'effetto di disincentivare la vittima a sporgere denuncia. Sempre in questo contesto, si dichiara favorevole, data la particolare natura del reato, alle misure che favoriscano la integrale espiazione della pena. Concorda, segnatamente, con l'impostazione della proposta di legge dell'onorevole Lussana che evidenzia come la violenza sessuale incida in modo indelebile sulla vittima producendo una sorta di «morte psicologica».
Ritiene in ogni caso necessario prevedere l'applicazione del giudizio direttissimo, indipendentemente dalla particolare qualificazione della prova, onde evitare alla vittima del reato le ulteriori sofferenze derivanti da tempi processuali eccessivamente lunghi, mentre si dichiara contraria all'estensione del gratuito patrocinio oltre i limiti previsti dalla normativa vigente.
Sottolinea che la misura del blocco androgenico potrebbe essere prevista nei casi di recidività e che potrebbe essere utile prevedere l'inserimento di talune misure di prevenzione, purché le stesse siano ben ponderate e concretamente efficaci, non sembrando in effetti sufficienti le sole misure repressive per combattere il fenomeno della violenza sessuale.

Carolina LUSSANA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Introduzione nell'ordinamento del delitto di molestie insistenti.
C. 35 Brugger, C. 407 Contento, C. 667 Lussana, C. 787 Codurelli e C. 856 Pisicchio, C. 966 Mura, C. 1171 Santelli, C. 204 Cirielli, C. 1231 Pollastrini, C. 1233 Samperi, C. 1261 Bertolini e C. 1252 Mussolini.

Disposizioni in materia di pedofilia.
C. 665 Lussana e C. 1155 Bongiorno.