CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 giugno 2008
18.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 18 giugno 2008. - Presidenza del presidente Franco STRADELLA.

La seduta comincia alle 12.35.

Parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del Regolamento, sul disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
C. 1250 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni e raccomandazione).

Roberto OCCHIUTO, relatore, richiama i principali contenuti del provvedimento, già oggetto di approvazione da parte del Senato, evidenziando in particolare come esso vada ad inserirsi in un tessuto normativo particolarmente intricato. Infatti, la disciplina dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, così come quella concernente le funzioni attribuite a ciascuna struttura, risente di un processo di stratificazione normativa conseguente a successivi interventi legislativi non coordinati tra loro. Da ultimo, i commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2008 hanno disposto l'abrogazione, «a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge», di tutte le disposizioni «non compatibili con la riduzione dei Ministeri» senza dare ulteriori specificazioni. Ne derivano, come rilevato già nel preambolo del decreto legge in esame, gravi incertezze interpretative in ordine alla successione di leggi nel tempo, cui il presente provvedimento intenderebbe porre rimedio.
Appare riconducibile a tale peculiare situazione di intreccio legislativo la problematica evidenziata nella proposta di parere con riguardo all'articolo 1, comma 14, lettera e) che, nel definire talune competenze della Presidenza del Consiglio, le individua richiamando norme già abrogate. Si tratta di un profilo che, a suo giudizio, nel parere del Comitato merita di essere sottolineato mediante la formulazione di un'apposita condizione. Nella proposta

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di parere che procede ad illustrare sono altresì evidenziati ulteriori aspetti problematici, pur rilevanti ma di minore gravità, che sono dunque formulati come osservazioni.

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1250 e rilevato che:
esso reca, oltre all'articolo relativo all'entrata in vigore, un unico articolo dal contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto finalizzato a configurare le strutture di Governo in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria 2008 (con cui si fissa, tra l'altro, un numero di dodici ministri per un limite massimo di sessanta membri dell'Esecutivo), nonché ad introdurre disposizioni relative ai nuovi compiti attribuiti al Governo dalla legge n. 124 del 2007, in materia di sicurezza dello Stato;
nell'apportare modifiche all'attuale disciplina dell'organizzazione del Governo, in analogia con quanto già verificatosi all'inizio delle XIV e della XV legislatura (con i decreti n. 217 del 2001 e n. 181 del 2006), esso perpetua la tradizionale stratificazione legislativa in materia, resa ancora più complessa dai peculiari contenuti delle già citate disposizioni della legge finanziaria, che hanno reso necessario "risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione delle leggi nel tempo" (come espressamente si legge nel preambolo); in alcuni casi, peraltro, il decreto esplicita la permanenza in vigore di norme che, ai sensi dei citati commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, sarebbero invece abrogate a far data dal "Governo successivo a quello in carica" ove "non compatibili con la riduzione dei ministeri" (ad esempio, il comma 14 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri alcune funzioni già conferitegli dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006; il citato comma 377 invece, facendone salva esclusivamente la lettera a), dispone l'abrogazione di quest'ultima disposizione);
novella, al comma 1, la disposizione concernente le denominazioni dei dicasteri (recate dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1999), disponendo in merito a funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche con riguardo al relativo apparato burocratico, senza procedere a modifiche espresse della normativa vigente (ovvero ricorrendo a clausole indirette quali la sostituzione "ovunque ricorrano" delle denominazioni); tale circostanza, anche per quanto già rilevato, determina la necessità di procedere ad una complessiva opera di ridefinizione degli assetti organizzativi mediante lo strumento dei regolamenti di organizzazione, peraltro espressamente previsti nell'articolato (al comma 16 ed al comma 18 per i profili attinenti al personale);
attribuisce, al comma 15, al Ministro per la semplificazione normativa, il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, ricomprendendovi anche quella di cui all'articolo 14, comma 12, della legge n 246 del 2005 che, in realtà, si è già esaurita, avendo il Governo già adempiuto all'obbligo, ivi previsto, di presentare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il 16 dicembre 2007), la relazione volta ad individuare le disposizioni legislative statali vigenti (come effettivamente avvenuto lo scorso 14 dicembre 2007);
adotta, al comma 20, l'espressione "uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo" che non risulta essere di uso comune nella legislazione vigente;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e

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96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 1, comma 14, lettera e) - che conferma l'attribuzione alla Presidenza del Consiglio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, e dagli articoli 52, 53, 54 e 55 del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "nonché quelle già attribuite dagli articoli 21 e 22 del medesimo decreto" - si proceda a correggere i riferimenti normativi, in quanto i citati articoli 21 e 22 (come lascia intuire la formulazione utilizzata nel testo: "funzioni già attribuite") sono stati abrogati dall'articolo 4 del regolamento di delegificazione adottato con decreti del Presidente della Repubblica n. 101 del 2007, che ha disciplinato il riordino del Comitato per l'imprenditoria femminile; peraltro, anche il riferimento alla legge n. 215 del 1992, non risulta congruo, essendo stata quasi integralmente abrogata, ad eccezione degli articoli 12 e 13, nei quali non sono ravvisabili disposizioni riguardanti l'attribuzione di funzioni.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
al medesimo comma 14 - che reca un elenco di funzioni attribuite "in ogni caso" alla Presidenza del Consiglio, e dunque con formula che evidenzia il carattere non tassativo dell'elencazione, prevalentemente volta allo scopo di eliminare possibili incertezze interpretative - dovrebbe valutarsi comunque l'opportunità di precisare quale sia l'ambito di competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo a quelle funzioni che non sono nuovamente richiamate, ma che erano ad essa già attribuite dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006 (atteso che sulla base del combinato disposto dei citati commi 376 e 377 della legge finanziaria 2008 il suddetto articolo 1, comma 19, potrebbe ritenersi compreso, ad eccezione della lettera a), tra le disposizioni che "a partire dal Governo successivo a quello in carica", sono abrogate in quanto "non compatibili con la riduzione dei Ministeri"), con particolare riguardo:
a) alle "funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale" (articolo 1, comma 19, lettera b) del decreto legge n. 181);
b) alle funzioni di iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali (comma 19, lettera c) del decreto legge n. 181);
all'articolo 1, comma 15, secondo periodo - ove si sopprime, ovunque ricorrano, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2006, le parole "per la funzione pubblica" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare quale sia il Ministro cui la disposizione così modificata fa riferimento, sia al primo periodo (che attribuisce la presidenza del Comitato interministeriale di indirizzo al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato), sia al secondo periodo (che affida l'individuazione dei componenti del Comitato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
al comma 8 dell'articolo 1 - che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, il compito di apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio dello Stato alla nuova struttura del Governo delineata dal decreto in esame - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità di tale previsione, in relazione alla circostanza che il comma 20 già prevede, in

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termini generali, un'analoga autorizzazione ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti al nuovo assetto ministeriale».

Franco STRADELLA, presidente, concorda con l'impostazione adottata dal relatore. Osserva, peraltro, come il provvedimento sia stato già esaminato dal Senato, che pur tuttavia non ha ritenuto di correggere quei rinvii normativi, di cui, presuntivamente, vi era ab origine la consapevolezza che fossero superati - come sembrerebbe desumersi dall'impiego della formula «funzioni già attribuite» - e forse mantenuti in ragione delle difficoltà di individuare concretamente i corretti riferimenti normativi. In considerazione di tale profilo, ma anche delle difficoltà di incidere sul testo, atteso che una sua modifica ne determinerebbe il nuovo invio al Senato, propone di assicurarsi che vi sia l'impegno del Governo a dar seguito alle indicazioni del Comitato attraverso la presentazione di un apposito ordine del giorno che faccia espresso riferimento alla necessità di correzione dei riferimenti normativi in successivi provvedimenti di riordino organico delle competenze della Presidenza del Consiglio e dei dicasteri. Coerentemente con il perseguimento di tale obiettivo suggerisce la trasformazione della indicazione puntuale concernente la lettera e) del comma 14, recata nella condizione illustrata dal relatore, in una raccomandazione di portata più ampia. Si tratterebbe dunque di sperimentare una strada più morbida ma che, per certi versi, potrebbe risultare più efficace nel caso concreto.

Roberto ZACCARIA condivide le considerazioni espresse dal Presidente in ordine alla necessità che le pronunce del Comitato e i rilievi in esse contenuti siano formulati anche tenendo conto del fatto che si riferiscano o meno a decreti legge già approvati dal Senato. Rileva tuttavia come tale sensibilità non possa condurre a rinunciare, in linea generale, a porre condizioni nel parere del Comitato solo perché il loro eventuale accoglimento potrebbe aggravare il procedimento di conversione di un provvedimento, rendendo necessaria un'ulteriore lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento; ove si accedesse a tale orientamento, ne potrebbe derivare un indebolimento del Comitato e del ruolo da esso svolto. Peraltro, non avendo natura vincolante, eventuali condizioni apposte nel parere determinano un effetto procedurale limitato, dovendo solo la Commissione di merito motivare le ragioni del mancato accoglimento e, comunque, nel caso di specie, la formulazione come condizione non preclude la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordine del giorno per il conseguimento degli obiettivi indicati. Ricorda, infine, come nella scorsa legislatura egli stesso si sia trovato nella difficile condizione di svolgere le funzioni di relatore presso la Commissione di merito su un provvedimento in materia di sicurezza in cui il Senato aveva introdotto un riferimento normativo errato che, come tale, fu segnalato dal Comitato e che, per quel motivo, si interruppe addirittura il procedimento di conversione.

Antonino LO PRESTI ritiene che il percorso procedurale suggerito dal Presidente, con l'impiego dell'ordine del giorno e senza determinare la necessità di un nuovo esame da parte del Senato, non presenti alcun profilo pregiudizievole delle competenze proprie dell'organo. Al contrario, esso risponde pienamente alla funzione istituzionale del Comitato, che è quella di adottare gli strumenti ritenuti più utili nel caso concreto per il perseguimento degli obiettivi di miglioramento della qualità legislativa.

Carlo COSTANTINI segnala il peculiare contenuto del comma 21-bis. Al riguardo, richiamandosi a quanto indicato nella premessa della proposta di parere, chiede di valutare se integrarla con un più esplicito riferimento alla sua parziale estraneità di materia. Infatti, in un provvedimento che afferisce all'organizzazione delle strutture governative si inserisce una disposizione, alquanto delicata, che riguarda invece modalità

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procedurali e funzionamento dei sistemi di controllo che operano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e che riguardano l'Ufficio distaccato della Corte dei conti preposto all'esercizio del controllo di legittimità della Corte dei conti sugli atti del Governo, previsto dall'articolo 3 della legge n. 20 del 1994.

Lino DUILIO ritiene singolare che la presenza di rinvii a disposizioni legislative abrogate non abbia ricevuto la necessaria attenzione durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, dove si sarebbe potuto intervenire senza doversi confrontare con esigenze di economia dei lavori, che invece rilevano in questa fase dell'iter di conversione. Osserva come sia interesse precipuo del Comitato quello di porre all'attenzione della Commissione e del Governo la necessità di intervenire sulla problematica sollevata. In tal senso, l'obiettivo potrebbe considerarsi realizzato, sul fronte del Governo, anche impegnandolo con un apposito ordine del giorno, mentre è evidente che, per quanto concerne la Commissione di merito, una condizione potrebbe risultare più efficace. Tuttavia, anche in relazione al dibattito svolto ed alla presenza presso il Comitato di diversi membri della Commissione impegnata in sede referente, ritiene che possa accedersi ad una soluzione condivisa nel senso indicato dal Presidente, che ha il pregio di consentire comunque l'assunzione di posizioni più rigide nel corso della legislatura, ove se ne presentino le condizioni.

Roberto OCCHIUTO, relatore, condivide lo spirito volto a ricercare posizioni condivise espresso dal collega Duilio, e si dichiara dunque disponibile a riformulare la sua proposta nel senso indicato. Non nasconde, peraltro, la sua preoccupazione, non dissimile da quella manifestata dal collega Zaccaria nel suo intervento in Assemblea svolto il giorno precedente, sull'esigenza di assicurare che il Comitato per la legislazione possa pienamente svolgere la sua missione istituzionale di tutela della qualità legislativa e di miglioramento dell'ordinamento nel suo complesso. Ribadisce quindi che la questione concernente la correzione dei riferimenti normativi merita di essere sottolineata con forza, non ritenendo sufficiente formulare il rilievo come osservazione. Al riguardo, dunque, in luogo della condizione, reputa efficace suggerire al Governo, con una raccomandazione, la necessità di intervenire con provvedimenti organici al fine di superare le stratificazioni normative e le incertezze interpretative che attualmente caratterizzano la disciplina in materia, nonché indicare correttamente le norme su cui si fondano le attribuzioni delle strutture governative interessate dal provvedimento in esame. Infine, riprendendo quanto evidenziato dall'onorevole Costantini, comprende le ragioni di perplessità da questi sollevate sul comma 21-bis dell'articolo 1, ritenendo che di esse possa essere dato conto nella premessa del parere, limitatamente al profilo dell'omogeneità del provvedimento, valutazione che costituisce una specifica competenza del Comitato. Riformula quindi la proposta di parere nei seguenti termini:

«Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1250 e rilevato che:
esso reca, oltre all'articolo relativo all'entrata in vigore, un unico articolo dal contenuto sostanzialmente omogeneo, in quanto finalizzato a configurare le strutture di Governo in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, commi 376 e 377, della legge finanziaria 2008 (con cui si fissa, tra l'altro, un numero di dodici ministri per un limite massimo di sessanta membri dell'Esecutivo), nonché ad introdurre disposizioni relative ai nuovi compiti attribuiti al Governo dalla legge n. 124 del 2007, in materia di sicurezza dello Stato; peraltro, a tale finalità si connette solo indirettamente la disposizione introdotta al Senato (comma 21-bis), concernente l'organizzazione dell'Ufficio della Corte dei conti distaccato presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, struttura

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che comunque afferisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri e che è già oggetto del comma 21;
nell'apportare modifiche all'attuale disciplina dell'organizzazione del Governo, in analogia con quanto già verificatosi all'inizio delle XIV e della XV legislatura (con i decreti n. 217 del 2001 e n.181 del 2006), esso perpetua la tradizionale stratificazione legislativa in materia, resa ancora più complessa dai peculiari contenuti delle già citate disposizioni della legge finanziaria, che hanno reso necessario "risolvere gravi incertezze interpretative in ordine alla successione delle leggi nel tempo" (come espressamente si legge nel preambolo); in alcuni casi, peraltro, il decreto esplicita la permanenza in vigore di norme che, ai sensi dei citati commi 376 e 377 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2008, sarebbero invece abrogate a far data dal "Governo successivo a quello in carica" ove "non compatibili con la riduzione dei ministeri" (ad esempio, il comma 14 attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri alcune funzioni già conferitegli dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006; il citato comma 377 invece, facendone salva esclusivamente la lettera a), dispone l'abrogazione di quest'ultima disposizione);
novella, al comma 1, la disposizione concernente le denominazioni dei dicasteri (recate dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 1999), disponendo in merito a funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei ministeri, anche con riguardo al relativo apparato burocratico, senza procedere a modifiche espresse della normativa vigente (ovvero ricorrendo a clausole indirette quali la sostituzione "ovunque ricorrano" delle denominazioni); tale circostanza, anche per quanto già rilevato, determina la necessità di procedere ad una complessiva opera di ridefinizione degli assetti organizzativi mediante lo strumento dei regolamenti di organizzazione, peraltro espressamente previsti nell'articolato (al comma 16 ed al comma 18 per i profili attinenti al personale);
attribuisce, al comma 15, al Ministro per la semplificazione normativa, il coordinamento unitario delle funzioni di semplificazione normativa, ricomprendendovi anche quella di cui all'articolo 14, comma 12, della legge n. 246 del 2005 che, in realtà, si è già esaurita, avendo il Governo già adempiuto all'obbligo, ivi previsto, di presentare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (il 16 dicembre 2007), la relazione volta ad individuare le disposizioni legislative statali vigenti (come effettivamente avvenuto lo scorso 14 dicembre 2007);
adotta, al comma 20, l'espressione "uffici funzionali, strumentali e di diretta collaborazione con le autorità di Governo" che non risulta essere di uso comune nella legislazione vigente;
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
al medesimo comma 14 - che reca un elenco di funzioni attribuite "in ogni caso" alla Presidenza del Consiglio, e dunque con formula che evidenzia il carattere non tassativo dell'elencazione, prevalentemente volta allo scopo di eliminare possibili incertezze interpretative - dovrebbe valutarsi comunque l'opportunità di precisare quale sia l'ambito di competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri con riguardo a quelle funzioni che non sono nuovamente richiamate, ma che erano ad essa già attribuite dall'articolo 1, comma 19, del decreto-legge n. 181 del 2006 (atteso che sulla base del combinato

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disposto dei citati commi 376 e 377 della legge finanziaria 2008 il suddetto articolo 1, comma 19, potrebbe ritenersi compreso, ad eccezione della lettera a), tra le disposizioni che "a partire dal Governo successivo a quello in carica", sono abrogate in quanto "non compatibili con la riduzione dei Ministeri"), con particolare riguardo:
c) alle "funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale" (articolo 1, comma 19, lettera b) del decreto legge n. 181);
d) alle funzioni di iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali degli enti locali (comma 19, lettera c) del decreto legge n. 181);
all'articolo 1, comma 15, secondo periodo - ove si sopprime, ovunque ricorrano, nell'ambito dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 4 del 2006, le parole "per la funzione pubblica" - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare quale sia il Ministro cui la disposizione così modificata fa riferimento, sia al primo periodo (che attribuisce la presidenza del Comitato interministeriale di indirizzo al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro da lui delegato), sia al secondo periodo (che affida l'individuazione dei componenti del Comitato ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro);
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
al comma 8 dell'articolo 1 - che demanda a decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, il compito di apportare le variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del bilancio dello Stato alla nuova struttura del Governo delineata dal decreto in esame - dovrebbe valutarsi l'opportunità di verificare la congruità di tale previsione, in relazione alla circostanza che il comma 20 già prevede, in termini generali, un'analoga autorizzazione ad apportare le variazioni di bilancio conseguenti al nuovo assetto ministeriale.

Il Comitato raccomanda altresì,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
abbia cura il legislatore di intervenire nella materia con provvedimenti organici che consentano di superare la situazione di stratificazione normativa e di incertezza sulla vigenza delle disposizioni legislative che disciplinano l'organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei ministeri, affinché siano chiarite le competenze di ciascuna struttura e siano correttamente indicate le norme su cui si fondano le rispettive attribuzioni, anche con riguardo a quelle funzioni della Presidenza del Consiglio che il presente provvedimento, al comma 14, lettera e) dell'articolo 1, individua sulla base di disposizioni già abrogate (segnatamente: la legge 25 febbraio 1992, n. 215, e gli articoli 21 e 22 del Codice delle pari opportunità di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)».

Il Comitato approva la proposta di parere come riformulata dal relatore.

Sui lavori del Comitato.

Roberto ZACCARIA richiama l'attenzione dei membri del Comitato sulla vicenda connessa al decreto legge n. 90 del 2008, esaminato dal Comitato nella seduta dello scorso 4 giugno. Come noto, nel provvedimento la Commissione ha successivamente inserito ulteriori contenuti e, da ultimo, il Governo ha addirittura adottato un decreto legge che interviene sulla medesima materia. Si è appreso nella seduta dell'Assemblea di ieri che l'Esecutivo intende trasformare questo secondo decreto in emendamenti da inserire nel decreto-legge n. 90. Come ha già avuto modo di evidenziare intervenendo in Aula, un simile

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modo di operare ha effetti assolutamente pregiudizievoli sul ruolo del Comitato e sulla sua funzione di filtro e di controllo. Infatti, sfuggono all'esame dell'organo tutti i nuovi contenuti del decreto legge inseriti in Commissione, alcuni dei quali, come detto, derivano da un decreto legge che è invece destinato a decadere. Nel censurare siffatta modalità di procedere, auspica una riflessione su quali possano essere le iniziative da assumere per garantire che l'espressione dei pareri da parte del Comitato possa effettivamente incidere sul provvedimento, non solo nel suo testo originario, ma anche nei contenuti che esso assume nel corso del procedimento.

Franco STRADELLA, presidente, conferma che la Commissione di merito ha effettivamente fatto confluire nel decreto legge n. 90 i contenuti del più recente decreto legge n. 107, procedendo altresì ad inserire una disposizione di sostanziale abrogazione di quest'ultimo nel disegno di legge di conversione del primo decreto. Nel condividere sul punto le preoccupazioni dell'onorevole Zaccaria, si riserva di approfondire la questione, al fine di valutare le opportune iniziative.

La seduta termina alle 13.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 11, rigo nero, del 4 giugno 2008, a pagina 3, prima colonna, quattordicesima riga, dopo le parole: «Parere con osservazioni» aggiungere le seguenti: «e raccomandazione».