CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 giugno 2008
11.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Mercoledì 4 giugno 2008. - Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.15.

Domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici del deputato Francesco De Luca, nell'ambito del procedimento penale n. 4296/99 Rgnr - Milano (Doc. IV, n. 2).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, ricorda che il magistrato richiedente reitera una domanda già avanzata nella scorsa legislatura, il cui esame tuttavia non era stato completato dalla Giunta della XV legislatura in ragione dello scioglimento e della sopravvenuta convocazione delle nuove Camere.
Tuttavia nella seduta del 14 marzo 2008 la Giunta della scorsa legislatura - nel concordare sul rinvio dell'esame riferito all'utenza intestata al De Luca - aveva anche unanimemente deliberato di dichiararsi incompetente a decidere sull'uso investigativo e probatorio nei confronti di terzi delle utenze intestate a terzi, su cui pure era stato richiesto il consenso. Fa presente che il deputato De Luca, che si era avvalso a suo tempo della facoltà di intervenire presso la Giunta, ha fatto sapere di voler intervenire anche a proposito della nuova domanda.
Ricorda che la documentazione rilevante è a disposizione dei colleghi fin dalla scorsa seduta. Rammenta altresì al riguardo che per costante prassi delle legislature repubblicane la documentazione che perviene in allegato alle domande di autorizzazione a procedere o ad acta non viene pubblicata negli stampati parlamentari ed è oggetto di accesso limitato ai membri della Giunta che possono consultarli soltanto presso gli uffici della Giunta medesima, previa firma per presa visione, senza possibilità di estrarne copia.
A differenza che nei procedimenti per reati ministeriali (rispetto ai quali esiste una norma espressa nell'articolo 18-bis del Regolamento della Camera), neanche il deputato interessato può vedere gli atti. Egli infatti presso la Camera dei deputati

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non vanta un vero e proprio diritto alla difesa riconducibile all'articolo 24 della Costituzione, bensì solo un diritto a essere ascoltato per rendere alla Giunta il proprio punto di vista in ordine al procedimento. D'altronde, consentire al deputato interessato una piena consultazione degli atti in sede parlamentare lo favorirebbe rispetto ad altri coimputati o coindagati che potrebbero invece consultare il materiale istruttorio soltanto presso l'autorità giudiziaria. Si è posto in passato, tuttavia, il problema che la facoltà di intervenire presso la Giunta è pur sempre di difficile esercizio se il parlamentare non conosce affatto il materiale. A tale questione, pur esaminata in passato dalla stessa Giunta per le autorizzazioni (cfr., tra le altre sedute, del 27 giugno 1996, 17 marzo 1999 e 28 giugno 2001) e dalla Giunta per il Regolamento (cfr. seduta del 7 luglio 1992), si è generalmente risposto che i difensori dell'interessato possono pur sempre consultare gli atti presso gli uffici giudiziari competenti. Talora tuttavia il Presidente della Giunta, in corso di seduta, ha ritenuto di leggere taluni tratti di atti all'interessato.
Chiede al relatore se intenda svolgere la sua illustrazione oggi o se voglia chiedere un rinvio per approfondire meglio i temi in discussione.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), relatore, espone che il deputato di cui si tratta è indagato per concorso in tentata corruzione in atti giudiziari per avere, nell'ipotesi accusatoria, contribuito al tentativo di corrompere il magistrato relatore in Cassazione di una causa penale a carico di esponenti di un clan camorristico, quello dei Guida. Alcuni elementi di questo clan erano stati condannati per tre omicidi, per associazione mafiosa e per altri reati dalla Corte d'assise di Milano con sentenza del 28 maggio 2005, ma poi assolti per l'accusa di omicidio dalla Corte d'assise d'appello nel 2006.
Essi avevano interposto ricorso per cassazione contro la condanna per associazione mafiosa mentre il pubblico ministero aveva fatto ricorso contro l'assoluzione per gli omicidi.
In questo contesto, secondo l'accusa, l'avvocato difensore degli imputati ha cercato di influire illecitamente sull'esito del processo in cassazione attraverso l'aiuto mediatorio di due persone, tra cui il deputato De Luca. Di qui l'ipotesi di concorso in tentata corruzione in atti giudiziari.
Questa ipotesi ricostruttiva, come peraltro emerge già dagli atti relativi all'esame svoltosi nella scorsa legislatura, emergerebbe da alcune telefonate intercettate sul telefono dell'avvocato e del terzo soggetto: dalle conversazioni si ricaverebbe il piano corruttivo del magistrato relatore della causa in cassazione. Sul telefono dell'avvocato sarebbero transitate anche conversazioni del De Luca che confermerebbero l'ipotesi investigativa.
Il pubblico ministero non ha ancora inoltrato al GIP l'istanza di domandare alla Camera l'uso delle intercettazioni indirette del parlamentare, ma intende svolgere ancora dei riscontri su quelle telefonate, ragione per cui necessita di poter acquisire formalmente i tabulati. Trattandosi di conversazioni avvenute in un tempo ricompreso negli ultimi 24 mesi, ai sensi dell'articolo 132 del testo unico n. 196 del 2003 - come modificato dalla legge n. 155 del 2005 - è nel potere del pubblico ministero disporre l'acquisizione dei tabulati e dunque di chiedere la presente autorizzazione alla Camera.
Chiarisce che la domanda perviene come reiterazione ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 140 del 2003 di una domanda, come accennato dal Presidente, già pervenuta e in parte esaminata nella scorsa legislatura. In quella sede, la Giunta concordò all'unanimità che l'utilizzo investigativo dei tabulati di terzi contro terzi esula dalla disposizione in esame.
Rileva preliminarmente che - a rigore - i tabulati telefonici non sono la stessa cosa delle intercettazioni. Essi - come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 81 del 1993 - hanno sì una

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potenzialità invasiva della riservatezza tutelata dall'articolo 15 Cost., ma non possono essere assimilati sic et simpliciter alle intercettazioni. Essi infatti sono prove costituite e non prove costituende; inoltre non consentono di conoscere il contenuto delle conversazioni ma solo i dati esteriori di esse. Tanto ciò è vero che, come accennato, la relativa disciplina legislativa è diversa: per le intercettazioni dispone il codice di procedura penale agli artt. 266 e seguenti mentre per i tabulati dispone il c.d. testo unico sulla privacy.
Da questo punto di vista, della disposizione di cui all'articolo 4 taluno potrebbe opinare la non perfetta conformità costituzionale. Nondimeno la predetta disposizione è in vigore e alla Giunta spetta senza dubbio darvi piena applicazione, esercitando il potere autorizzatorio che le è assegnato. Gli risulta che il deputato De Luca ha chiesto di avvalersi della facoltà di essere ascoltato ma non è potuto intervenire oggi. Chiede quindi il rinvio del seguito dell'esame al fine non solo di ascoltare Francesco De Luca ma anche di approfondire egli stesso la questione e poterne riferire alla Giunta con maggiore completezza.

La Giunta concorda.

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico del senatore Sandro Bondi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Lucca (proc. penale n. 6098/05 RGNR) (doc. IV-ter, n. 1).
(Esame e conclusione).

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MPA), relatore, riferisce sinteticamente sugli estremi della vicenda e rammenta che nella scorsa legislatura l'esame della domanda si era già concluso con una proposta della Giunta all'Assemblea nel senso dell'insindacabilità. Gli elementi che oggi può contemplare lo portano ad orientarsi nel medesimo senso.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, prende atto che il relatore ha già formulato una proposta e che quindi l'esame del caso odierno può dirsi svolto in modo esauriente. Nondimeno intende rimarcare che in questo come in altri futuri casi la Giunta si troverà di fronte a questioni che la Giunta precedente aveva già definito e che l'Assemblea non ha preso in considerazione per lo scioglimento anticipato. Crede che possa essere, salvo dissensi individuali insormontabili, adottato un criterio generale per cui le conclusioni delle vicende già definite dalla precedente Giunta possano essere condivise in via di massima anche dalla nuova Giunta. Si tratterebbe di un criterio di buon senso e di opportunità istituzionale.

Maurizio PANIZ (PDL) esprime a nome del suo gruppo piena condivisione delle conclusioni del relatore.

Lorenzo RIA (PD) comprende lo spirito dell'intervento del Presidente ma in questa fase crede ancora di doversi rifare alla posizione dei parlamentari dell'allora centrosinistra nella scorsa legislatura. Annunzia pertanto l'astensione del suo gruppo.

Marilena SAMPERI (PD) crede che se il senatore Bondi affrontasse il giudizio verrebbe assolto nel merito. Viceversa non ritiene che i fatti ascrittigli pertengano alla sua funzione parlamentare. Egli procedette all'espulsione di Pietro Fazzi dal partito in qualità di coordinatore nazionale di Forza Italia, ruolo che non necessariamente comporta la qualità di parlamentare.

La Giunta, a maggioranza, delibera di proporre all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento in titolo rientrano nella prerogativa dell'insindacabilità. Incarica il deputato Belcastro di redigere la relazione.

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Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Potenza (proc. penale n. 2834/03 RGNR) (doc. IV-ter, n. 2).
(Esame e conclusione).

Francesco PIONATI (UDC), relatore, espone che l'ex deputato Luigi Pepe è stato querelato in ragione di frasi da lui proferite all'indirizzo del sostituto procuratore della Repubblica di Lecce, Maria Consolata Moschettini, durante una conferenza stampa indetta il 3 luglio 2003 in Surano (Lecce). Le dichiarazioni consisterebbero testualmente nelle seguenti parole: «Ha dichiarato il falso, ha attestato il falso nel decreto di archiviazione che ha fatto sul mio esposto, per tutelare il suo compagno di partito avv. Rocco Corvaglia».
La conferenza stampa si inseriva in una polemica tutta calata nella dinamica politico-amministrativa del comune di Surano, di cui il Pepe era sindaco e il Corvaglia consigliere comunale di opposizione, appartenente a Forza Italia. La polemica verteva su alcune scelte urbanistiche fatte dal Pepe e dalla sua Giunta - si tratta in particolare del rilascio di talune concessioni edilizie e delle successive varianti inerenti a terreni nel comune di Surano; della realizzazione di un complesso industriale per la lavorazione del legno nel medesimo comune; dell'edificazione di capannoni adibiti a calzaturificio e di altre operazioni di analoga natura. Per tali atti amministrativi, nel 2003 la procura della Repubblica di Lecce ha comunicato al Pepe la conclusione delle indagini a suo carico per una serie di reati contro la pubblica amministrazione.
In tale contesto, la polemica nel consiglio comunale di Surano fu assai accesa, tale per cui Corvaglia avrebbe apostrofato il Pepe e successivamente il Pepe avrebbe querelato il Corvaglia: ma - a quel che si apprende - il procedimento che ne scaturì fu archiviato. Di qui le doglianze pubbliche del Pepe.
Per quanto controverso, il caso gli sembra da poter ricondurre all'insindacabilità, in virtù di due elementi: per un verso negli atti prodotti dal Pepe nella scorsa legislatura questi viene costantemente designato come onorevole, così rendendosi evidente che è venuta in gioco la sua qualità di parlamentare; per l'altro, successivamente ai fatti egli presentò un'interrogazione parlamentare. Si rimette comunque alla discussione.

(Viene introdotto Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti).

Luigi PEPE non intende tediare il collegio con dettagli di una vicenda che ha già ampiamente esposto alla Giunta della scorsa legislatura, la quale si era determinata ad accordargli l'insindacabilità. Solo a beneficio dei nuovi componenti, ricapitola sinteticamente i termini della sua controversia con il consigliere comunale Corvaglia e con la dottoressa Moschettini. Ribadita la sua assoluta stima e fiducia nella magistratura leccese, che ha peraltro meritoriamente debellato la Sacra Corona Unita nella provincia, crede però che il comportamento degli uffici giudiziari di Lecce, dai quali sono illecitamente trapelate notizie su un'inchiesta urbanistica che lo riguardava, non sia stato all'altezza del ruolo istituzionale degli stessi. In questo quadro, egli ha cercato di dare voce ai cittadini che non l'avevano e che non l'hanno ed è quindi stato oggetto di un attacco tutto politico del consigliere Corvaglia.

Donatella FERRANTI (PD) domanda su che cosa vertesse la conferenza stampa: se sull'archiviazione disposta dalla Moschettini sulla sua denuncia a carico di Corvaglia o su altro.

Luigi PEPE risponde ribadendo che la sua conferenza stampa aveva a oggetto il problema del segreto istruttorio nell'inchiesta sui pretesi abusi nel piano di fabbricazione adottato dal comune di Surano.

Marilena SAMPERI (PD), osservato che la querela della Moschettini riguarda in

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realtà l'accusa a questa mossa dal Pepe sulle falsità contenute nella sua richiesta di archiviazione, domanda se per tale asserito falso in atto pubblico il Pepe abbia denunciato la Moschettini.

Luigi PEPE fa presente che per rispetto di una magistratura che vanta un alto livello come quella leccese non ha sporto denuncia.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), rilevato che agli atti risulta che il Corvaglia gli avrebbe rivolto un gesto, chiede di che tipo questo fosse.

Luigi PEPE chiarisce che si trattava di un gesto, più che offensivo, addirittura minaccioso.

(Luigi Pepe si allontana dall'aula).

La Giunta, a maggioranza, delibera di proporre all'Assemblea che i fatti oggetto del procedimento in titolo rientrano nella prerogativa dell'insindacabilità. Incarica il deputato Pionati di redigere la relazione.

Sui lavori della Giunta.

Pierluigi CASTAGNETTI, presidente, avverte che la prossima seduta si terrà mercoledì 11 giugno 2008 alle ore 9,15 e al relativo ordine del giorno sarà posto il seguito dell'esame del doc. IV, n. 2 e l'esame della domanda di insindacabilità avanzata dal deputato Bossi nell'ambito di un procedimento civile scaturito da un atto di citazione della dottoressa Paola Braggion. Tale ultima domanda è tra quelle mantenute all'ordine del giorno dalla scorsa legislatura.

La seduta termina alle 10.