CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 27 maggio 2008
7.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 maggio 2008. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.15.

D.L. 80/2008: Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo.
C. 1094 Governo.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Enrico COSTA (PDL), relatore, rileva che il disegno di legge in esame è volto a convertire in legge il decreto-legge 23 aprile 2008, n. 80, recante «Misure urgenti per assicurare il pubblico servizio di trasporto aereo», assegnato in sede referente alla Commissione Trasporti. Sottolinea, in particolare, che si tratta di un decreto-legge emanato dal Governo Prodi ed approvato senza modifiche dal Senato il 21 maggio scorso, diretto a disporre in favore di Alitalia l'erogazione dell'importo di euro 300 milioni. L'erogazione potrebbe definirsi come prestito, poiché sarà rimborsata entro il 31 dicembre 2008, con la maggiorazione di interessi.
Le ragioni del prestito sono indicate nella motivazione del decreto. In primo luogo occorre far fronte a pressanti fabbisogni di liquidità della compagnia aerea. Ricorda quindi che la criticità della situazione economico-finanziaria è risultata aggravata rispetto alle previsioni da fattori economici di contesto e, in particolare, dal fortissimo incremento del prezzo del carburante che ha significativamente impattato sulle prospettive di riduzione delle perdite operative e di mantenimento della liquidità necessaria. Inoltre, al momento dell'emanazione vi era l'obiettivo di non compromettere la continuità operativa dell'Alitalia nelle more dell'insediamento del nuovo Governo, il quale è stato così posto in condizione di assumere, nella pienezza dei poteri, le iniziative ritenute necessarie per rendere possibile il risanamento e il completamento del processo di privatizzazione della società.
Il disegno di legge è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Giustizia in ragione del comma 3 dell'articolo 1. Tale disposizione equipara tutti gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere da Alitalia a quelli di cui al terzo comma, lettera d), dell'articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, per gli effetti previsti

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dalla medesima disposizione. L'equiparazione opera dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al termine per la restituzione dell'erogazione.
Ricorda quindi che il regio decreto n. 267 del 1942 disciplina il fallimento e le altre procedure concorsuali delle società e che, segnatamente, l'articolo 67 si occupa della revoca degli atti del fallito, escludendo dalla revoca (terzo comma, lettera d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili.
La norma prevede una generale esclusione degli atti di Alitalia dalla eventuale revocatoria fallimentare, cioè nell'ipotesi di apertura di una procedura concorsuale che al momento non sussiste. Potrebbe trattarsi di una riduzione dell'ambito oggettivo di applicazione della revocatoria fallimentare, che riguarderebbe, oltre gli atti compiuti nell'ambito del piano di salvataggio (peraltro non espressamente menzionato) anche tutti gli altri adottati dopo l'entrata in vigore del decreto-legge e fino alla restituzione del prestito, comunque non oltre il 31 dicembre 2008, con la discriminazione dei crediti ante decreto e di quelli successivi alla restituzione del prestito e, comunque, sorti dopo il 31 dicembre 2008.
Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.