CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 21 febbraio 2013
779.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione (Atto n. 544).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite I e XI,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione (Atto n. 544);
   considerato che esso prevede il riordino del sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, anche mediante meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente ed idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione;
   visto il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato;
   preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla V Commissione, ai quali si fa espresso rinvio,
   rilevato che:
    gli articoli 4 e 5 dello schema in esame recano modifiche a disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché in materia di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso;
    la modifica al testo di decreti legislativi operata con regolamenti di delegificazione implica un utilizzo dello strumento della delegificazione non rispondente al modello di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale spetta alle leggi della Repubblica che autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo il compito di determinare le norme generali regolatrici della materia e di disporre l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari: non si prevede, quindi, né che sia il regolamento a individuare le norme primarie da abrogare, né tantomeno che il regolamento possa modificare le norme primarie, anche perché questo implica il mantenimento di una disciplina di rango primario in una materia che il legislatore primario ha voluto delegificare;
    per quanto riguarda lo strumento del corso-concorso, l'articolo 4 dello schema in esame interviene sulla disciplina del reclutamento mediante corso-concorso sia ampliando la platea delle posizioni cui è possibile accedere mediante corso-concorso, sia prevedendo che il corso-concorso possa essere bandito non solo dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, come oggi previsto, ma anche dalle altre Scuole del sistema di formazione;
    con riferimento a tale ultima previsione, rileva l'articolo 11, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede come criterio di delegificazione la «concentrazione in una scuola centrale esistente»;Pag. 17
    la previsione in questione non appare peraltro coordinata con la disposizione di cui all'articolo 3 dello schema in esame, che al comma 2, prevede che il corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti e funzionari sia bandito dalla sola Scuola nazionale dell'amministrazione;
    l'articolo 1, comma 5, rimanda, per l'adeguamento alle nuove disposizioni della missione, dei compiti e della struttura delle Scuole facenti parti del Sistema unico ai rispettivi ordinamenti, laddove l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delegificazione richiede «la precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura»;
    all'articolo 9, comma 1, la previsione di convenzioni tra scuole del Sistema unico diverse dalla Scuola nazionale e gli enti territoriali contrasta con il criterio di cui alla lettera g) dell'articolo 11 citato, che limita la legittimazione alla conclusione delle suddette convenzioni alla sola Scuola centrale;
    il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede – senza un fondamento nella norma di delegificazione – la facoltà delle Scuole di stipulare convenzioni anche con soggetti privati;
    l'articolo 10, comma 2, consente il ricorso, solo sulla base di specifici presupposti, a soggetti pubblici o privati al fine di acquisire formazione specifica a titolo oneroso, mentre l'articolo 11 consente in via generale l'acquisizione di formazione presso università e altri istituti di formazione senza oneri a carico della finanza pubblica: poiché i soggetti indicati nella prima disposizione costituiscono categoria atta a ricomprendere anche quelli indicati nella seconda disposizione, non appaiono chiare le condizioni applicative per quest'ultima disposizione,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) siano soppressi gli articoli 4 e 5 ovvero si trasferisca la relativa disciplina dalla fonte primaria al regolamento, conseguentemente disponendo l'abrogazione degli articoli di rango primario il cui contenuto viene delegificato;
   b) la competenza in materia di reclutamento dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici sia concentrata in una sola scuola centrale esistente, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012; conseguentemente sia attribuita solo a tale Scuola centrale, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera g) del medesimo decreto, la competenza a stipulare convenzioni quadro con gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
   c) le missioni e i compiti di ciascuna struttura siano individuati e disciplinati direttamente con il regolamento di delegificazione in esame, anziché mediante rinvio agli ordinamenti delle scuole, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 95 del 2012;
   d) si elimini la facoltà di stipulare convenzioni anche con soggetti privati, non avendo tale facoltà un fondamento nella norma di delegificazione;
   e) si coordinino le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, che consente il ricorso, solo sulla base di specifici presupposti, a soggetti pubblici o privati al fine di acquisire formazione specifica a titolo oneroso, e all'articolo 11, che consente in via generale l'acquisizione di formazione presso università e altri istituti di formazione senza oneri a carico della finanza pubblica: poiché i soggetti indicati nella prima disposizione costituiscono categoria atta a ricomprendere anche quelli indicati nella seconda disposizione, non appaiono chiare le condizioni applicative per quest'ultima disposizione.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione (Atto n. 544).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

  Le Commissioni riunite I e XI,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione (Atto n. 544);
   considerato che esso prevede il riordino del sistema di reclutamento e di formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, anche mediante meccanismi di collegamento tra la formazione propedeutica all'ammissione ai concorsi e quella permanente ed idonee forme di coordinamento tra le scuole pubbliche di formazione;
   visto il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato;
   preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla V Commissione, ai quali si fa espresso rinvio,
   rilevato che:
    gli articoli 4 e 5 dello schema in esame recano modifiche a disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 in materia di reclutamento dei funzionari nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici, nonché in materia di reclutamento dei dirigenti tramite corso-concorso;
    la modifica al testo di decreti legislativi operata con regolamenti di delegificazione implica un utilizzo dello strumento della delegificazione non rispondente al modello di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, ai sensi del quale spetta alle leggi della Repubblica che autorizzano l'esercizio della potestà regolamentare del Governo il compito di determinare le norme generali regolatrici della materia e di disporre l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari: non si dovrebbe prevedere, quindi, né che sia il regolamento a individuare le norme primarie da abrogare, né tantomeno che il regolamento possa modificare le norme primarie, anche perché questo implica il mantenimento di una disciplina di rango primario in una materia che il legislatore primario ha voluto delegificare;
    per quanto riguarda lo strumento del corso-concorso, l'articolo 4 dello schema in esame interviene sulla disciplina del reclutamento mediante corso-concorso sia ampliando la platea delle posizioni cui è possibile accedere mediante corso-concorso, sia prevedendo che il corso-concorso possa essere bandito non solo dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, come oggi previsto, ma anche dalle altre Scuole del sistema di formazione;
    con riferimento a tale ultima previsione, rileva l'articolo 11, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012, che prevede come criterio di delegificazione la «concentrazione in una scuola centrale esistente»;
    la previsione in questione non appare peraltro coordinata con la disposizione Pag. 19di cui all'articolo 3 dello schema in esame, che al comma 2, prevede che il corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti e funzionari sia bandito dalla sola Scuola nazionale dell'amministrazione;
    l'articolo 1, comma 5, rimanda, per l'adeguamento alle nuove disposizioni della missione, dei compiti e della struttura delle Scuole facenti parti del Sistema unico ai rispettivi ordinamenti, laddove l'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge di delegificazione richiede «la precisa individuazione e disciplina delle missioni e dei compiti di ciascuna struttura»;
    all'articolo 9, comma 1, la previsione di convenzioni tra scuole del Sistema unico diverse dalla Scuola nazionale e gli enti territoriali contrasta con il criterio di cui alla lettera g) dell'articolo 11 citato, che limita la legittimazione alla conclusione delle suddette convenzioni alla sola Scuola centrale;
    il comma 2 del medesimo articolo 9 prevede – senza un fondamento nella norma di delegificazione – la facoltà delle Scuole di stipulare convenzioni anche con soggetti privati;
    l'articolo 10, comma 2, consente il ricorso, solo sulla base di specifici presupposti, a soggetti pubblici o privati al fine di acquisire formazione specifica a titolo oneroso, mentre l'articolo 11 consente in via generale l'acquisizione di formazione presso università e altri istituti di formazione senza oneri a carico della finanza pubblica: poiché i soggetti indicati nella prima disposizione costituiscono categoria atta a ricomprendere anche quelli indicati nella seconda disposizione, non appaiono chiare le condizioni applicative per quest'ultima disposizione,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) siano soppressi gli articoli 4 e 5 ovvero si trasferisca la relativa disciplina dalla fonte primaria al regolamento, conseguentemente disponendo l'abrogazione degli articoli di rango primario il cui contenuto viene delegificato;
   b) la competenza in materia di reclutamento dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici sia concentrata in una sola scuola centrale esistente, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012; conseguentemente sia attribuita solo a tale Scuola centrale, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera g) del medesimo decreto, la competenza a stipulare convenzioni quadro con gli enti territoriali per il reclutamento della dirigenza e la formazione dei dipendenti degli enti medesimi;
   c) le missioni e i compiti di ciascuna struttura siano individuati e disciplinati direttamente con il regolamento di delegificazione in esame, anziché mediante rinvio agli ordinamenti delle scuole, come richiesto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 95 del 2012;
   d) si elimini la facoltà di stipulare convenzioni anche con soggetti privati, non avendo tale facoltà un fondamento nella norma di delegificazione;
   e) si coordinino le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, che consente il ricorso, solo sulla base di specifici presupposti, a soggetti pubblici o privati al fine di acquisire formazione specifica a titolo oneroso, e all'articolo 11, che consente in via generale l'acquisizione di formazione presso università e altri istituti di formazione senza oneri a carico della finanza pubblica: poiché i soggetti indicati nella prima disposizione costituiscono categoria atta a ricomprendere anche quelli indicati nella seconda disposizione, non appaiono chiare le condizioni applicative per quest'ultima disposizione.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione (Atto n. 545).

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

  Le Commissioni riunite I e XI,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento sui corsi-concorso per funzionari e dirigenti pubblici e sulla Scuola nazionale dell'amministrazione (atto n. 545);
   considerato che il provvedimento – volto a dare attuazione all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prevede di concentrare le funzioni di reclutamento e formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici – ridefinisce complessivamente il sistema di reclutamento e formazione di dirigenti e funzionari pubblici;
   osservato che – secondo quanto indicato nella relazione tecnica – il provvedimento nel suo complesso comporta minori spese per il bilancio dello Stato per 3,2 milioni di euro nuovi oneri per 1,9 milioni di euro, con un saldo positivo di 1,3 milioni di euro per ciascun corso-concorso;
   valutato il parere espresso sullo schema in esame dal Consiglio di Stato, che ha segnalato diverse questioni di rilievo;
   ritenuto opportuno che il Governo tenga conto dell'esigenza di svolgere le dovute riflessioni su taluni aspetti problematici del testo;
   preso atto, infine, dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario formulati dalla V Commissione, ai quali si fa espresso rinvio,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1, con riguardo ai titoli per l'ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento dei funzionari, occorre valutare con la massima attenzione la palese disparità di trattamento tra candidati dipendenti di amministrazioni pubbliche (per i quali è sufficiente la laurea breve) rispetto ai candidati non dipendenti di pubbliche amministrazioni (per i quali è invece richiesta la laurea specialistica o magistrale), facendo notare come lo stesso Consiglio di Stato – nel proprio parere – abbia rilevato la necessità di prevedere (richiamando la consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di concorsi pubblici) che la minore qualificazione richiesta ai dipendenti pubblici venga compensata dall'esperienza maturata nell'ambito della Pubblica Amministrazione o dall'espletamento di funzioni qualificate, con espressa indicazione di un periodo minimo di effettivo svolgimento;
   b) all'articolo 4, occorre affrontare la questione (sulla quale è intervenuto anche il Consiglio di Stato nel proprio parere) che attiene al maggior peso che il provvedimento conferisce, nell'ambito del concorso per l'ammissione al corso-concorso della Scuola nazionale dell'amministrazione Pag. 21per il reclutamento dei dirigenti, all'unica prova orale rispetto alle tre prove scritte, trattandosi di una innovazione di particolare rilievo nel panorama della normativa in materia concorsuale, tradizionalmente fondata sulla prevalenza delle prove scritte quale strumento privilegiato – anche perché fondato sul principio dell'anonimato – di accertamento della preparazione tecnica dei candidati; in particolare, pur ipotizzando che un tale indirizzo corrisponda all'esigenza di una valutazione del candidato che vada al di là della mera preparazione tecnico-teorica, esso andrebbe in ogni caso esplicitato e reso operativo attraverso altre norme volte a introdurre gli accorgimenti tecnici necessari per il buon funzionamento della selezione (come, ad esempio, la presenza all'interno della commissione giudicatrice di soggetti in possesso delle competenze professionali adeguate per valutazioni di questo tipo, che non possono essere i tradizionali componenti «esperti» delle materie) e mediante l'introduzione di garanzie specifiche, volte ad assicurare omogeneità delle valutazioni e successiva verificabilità delle stesse;
   c) sempre con riferimento all'articolo 4, relativamente ai soli concorsi banditi dalle singole amministrazioni, per i quali l'ammissione diventa per esami e titoli (e non solo per esami), appare necessario introdurre criteri omogenei per la valutazione dei predetti titoli, al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche possano trovarsi a godere di una discrezionalità senza limiti e controlli, con il rischio di scelte troppo diversificate tra le varie amministrazioni e di valutazioni irragionevoli o arbitrarie, non rispondenti all'effettivo valore dei titoli medesimi;
   d) sia soppresso l'articolo 5, recante una modifica a disposizioni di natura legislativa primaria operata con regolamento di delegificazione, che implica un utilizzo dello strumento della delegificazione stessa non rispondente al modello di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1998; in alternativa, sebbene tale procedura non risulti pienamente rispondente al predetto modello, si trasferisca la relativa disciplina dalla fonte primaria al regolamento, conseguentemente disponendo l'abrogazione delle norme di rango primario il cui contenuto viene delegificato.