CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 febbraio 2013
778.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli organi collegiali e altri organismi operanti presso il Ministero della salute. Atto n. 540.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riordino degli organi collegiali e altri organismi operanti presso il Ministero della salute;
   preso atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, espressi dalla V Commissione, ai quali si fa rinvio per quanto di competenza e che si allegano al presente parere,
   preso atto del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che si condivide,
   preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato, i cui rilievi di natura formale si condividono e si auspica che siano recepiti all'atto della stesura definitiva del provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere tra i componenti degli istituendi Comitati tecnici rappresentanti delle associazioni industriali di settore;
   b) valuti il Governo l'opportunità di valorizzare la presenza dell'elemento tecnico, in particolare nella composizione del Consiglio superiore di sanità e del Comitato tecnico sanitario.

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ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati. COM(2012)788 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminata la proposta di direttiva relativa alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati (COM(2012)788 final);
   premesso che:
    la proposta persegue, attraverso una revisione della direttiva 2001/37/CE, obiettivi complessivamente condivisibili quali quello di assicurare il più elevato livello di protezione della salute, superare gli ostacoli determinati dalla differenti normative nazionali poste in essere al fine di adeguarsi agli sviluppi internazionali, scientifici e di mercato; adottare misure relative ai prodotti non ancora contemplate dalla direttiva sui prodotti del tabacco, nella misura in cui l'evoluzione eterogenea intervenuta negli Stati membri si sia tradotta o rischi di tradursi in una frammentazione del mercato interno; garantire che le disposizioni della direttiva non vengano eluse tramite l'immissione sul mercato di prodotti non conformi alla direttiva sui prodotti del tabacco;
    l'obiettivo di una maggiore armonizzazione delle normative nazionali, al fine di rafforzare la tutela della salute, è coerente con l'interesse nazionale dell'Italia che è sempre stata tra i Paesi più attivi nella lotta al tabagismo e attenti alla protezione dei non fumatori, attraverso un ampio quadro legislativo che va dalla legge n. 584 dell'11 novembre 1975, recante il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico, fino alle recenti disposizioni introdotte dall'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che hanno previsto il divieto di vendita delle sigarette ai minori di 18 anni, innalzando il limite dei 16 anni previsto dall'articolo 25 del regio decreto n. 2316 del 1934;
    le disposizioni contenute nella proposta di direttiva in oggetto presentano tuttavia profili giuridici, economici e sociali di difficile valutazione sia con riferimento alla loro congruenza con l'obiettivo della tutela della salute, sia con riguardo alla conformità alle norme dei Trattati che abilitano l'Unione europea ad intervenire in materia;
   preso atto che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea ha adottato, il 19 febbraio 2013, un documento recante un parere motivato in ordine alla conformità della proposta di direttiva al principio di sussidiarietà, ai fini del meccanismo di allerta precoce per il controllo di sussidiarietà previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona e che la 12o Commissione Igiene e sanità del Senato ha approvato, lo scorso 30 gennaio, una risoluzione (Doc. XVIII, N. 183), recante anch'essa un analogo parere motivato;
   rilevato, con riferimento al merito della proposta, che essa avrebbe richiesto Pag. 21una valutazione approfondita per acquisire indicazioni utili al fine di verificare le conseguenze per la salute, di natura sociale, nonché economica, che potrebbero derivare dall'eventuale approvazione delle disposizioni in esame;
   considerata l'opportunità, pur in assenza di tale relazione, di formulare una serie di indicazioni di carattere generale in merito ai principali profili di criticità che andrebbero, nel corso del negoziato presso le Istituzioni dell'Unione europea, adeguatamente approfonditi;
   delibera di esprimere i seguenti rilievi:
    a) talune disposizioni della proposta di direttiva in esame incoraggiano gli Stati membri ad intervenire in modo autonomo in alcune aree (quali, in particolare, la misurazione delle emissioni diverse da nicotina, catrame, e monossido di carbonio; ulteriori test di misurazione degli ingredienti; i requisiti per proibire prodotti contenenti additivi specifici; l'introduzione di un sistema di autorizzazione per i nuovi prodotti; l'introduzione di norme più severe sul confezionamento). In tal modo si creano i presupposti per significative differenze tra gli Stati membri, che possono tradursi non soltanto in limitazioni alla libera circolazione delle merci non coerenti con la base giuridica della proposta in esame ma anche in una ulteriore, paradossale frammentazione dei livelli di tutela della salute nei vari Stati dell'Unione;
    b) con riferimento alle disposizioni della proposta di direttiva relative alla commercializzazione delle sigarette elettroniche, occorre considerare, come rilevato da un recente parere dell'Istituto superiore di sanità, che esse sollevano preoccupazioni non trascurabili per la salute pubblica. Le sigarette elettroniche potrebbero infatti rappresentare, soprattutto per i consumatori più giovani, un rischio di iniziazione al fumo di sigaretta convenzionale a base di tabacco e di potenziale dipendenza dalla nicotina e potrebbero, altresì, riattivare l'abitudine al fumo per gli ex-consumatori;
    c) la proposta di direttiva, al fine apparente di elevare il livello di protezione della salute, introduce, più in generale, severe restrizioni all'immissione sul mercato di prodotti a rischio ridotto o di nuova generazione, che tuttavia potrebbero disincentivare investimenti in ricerca, innovazione e sviluppo ed impedire di fatto agli Stati membri, una volta dimostrata scientificamente la non nocività di tali prodotti, di introdurre una politica sanitaria di riduzione del rischio derivato dal fumo.

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