CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 gennaio 2013
762.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Documento n. 15 – Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013.

TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,
   premesso che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;
   rilevato che:
    a) con decreto sono stati convocati per domenica 24 e lunedì 25 febbraio 2013 i comizi per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio;
    b) con decreto del Prefetto di Milano sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia;
    c) con decreto del Prefetto di Campobasso sono stati convocati i comizi elettorali per le elezioni del Presidente del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, a seguito dell'annullamento delle precedenti elezioni;
   visti:
    a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
    c) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28;
    e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni e integrazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, Pag. 13con le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla legge elettorale vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonché la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relative alla rappresentanza e all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
    f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;
    g) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
    h) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante «Nuovo Statuto della Regione Lazio»;
    i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della Regione Lazio, recante «Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;
    l) la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, recante «Statuto d'autonomia della Lombardia», entrata in vigore il 1o settembre 2008;
    m) la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, della Regione Lombardia concernente «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione», pubblicata sul supplemento al BURL n. 44 dello stesso giorno ed entrata in vigore dal 1o novembre 2012;
    n) lo Statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971 e approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
   considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,
  dispone
   nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, nonché a quelle per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste nei medesimi giorni, cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni. La Commissione può tuttavia individuare, con le modalità di cui all'articolo 10, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni può cessare anticipatamente.
  2. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni Pag. 14di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche e in sede regionale per le elezioni regionali nel Lazio, in Lombardia e in Molise esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3 e 4. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, nonché i messaggi autogestiti di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 9;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

  2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Art. 3.
(Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali).

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 4.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni Pag. 15di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
  2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
   a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;
   b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
   c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b), che rappresentino, in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno due parlamentari;
   d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;
   e) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi.

  3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 8, i tempi sono ripartiti per il 50 per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50 per cento tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), in proporzione alla loro forza parlamentare.
  4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.
  5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti.
  6. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente Pag. 16rendersi necessarie. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
  7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 5.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

  1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un autonomo gruppo nei Consigli regionali.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali.
  4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;
   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
  6. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo le coalizioni che sostengono i candidati alla carica di Presidente della Regione individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.
  7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.
  8. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

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Art. 6.
(Informazione).

  1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI, e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, debbono garantire la presenza dei soggetti politici di cui all'articolo 4, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.
  3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati ed esponenti politici, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.
  4. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  5. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  6. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 7.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

  1. A far luogo almeno dal quinto giorno successivo alla approvazione della presente delibera, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, la RAI predispone e trasmette una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
  2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto. Nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, tali schede dovranno essere trasmesse in orari e modalità separate da quelle concernenti le consultazioni nazionali e in modo da non generare confusione.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche Pag. 18immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

Art. 8.
(Tribune elettorali nazionali e regionali).

  1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI organizza e trasmette, nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19, comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi a contenuto informativo della RAI, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.
  2. Alle Tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 3.
  3. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 6.
  4. Le Tribune sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
  5. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, Tribune televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.
  6. Alle Tribune di cui al comma 2, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 3.
  7. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 6, 7 e 8.
  8. Le Tribune di cui al comma 5 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionali della RAI.
  9. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.
  10. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  11. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  12. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
  13. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  14. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alle Direzioni di RAI Parlamento e della TGR, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 15 e 16.

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Art. 9.
(Messaggi autogestiti).

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle Regioni interessate dalla consultazione elettorale, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, nonché tra le coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Nelle singole Regioni interessate dalla consultazione elettorale, gli spazi per i messaggi tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.
  3. Entro il decimo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 15 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione, e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.
  6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  7. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 10.
(Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista).

  1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle Tribune elettorali nazionali di cui all'articolo 8, una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) ed Pag. 20e), avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
  2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, ha una durata di cinque minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
  3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  4. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti politici presenti nel Parlamento europeo seguite da quelli presenti nel Parlamento italiano. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato secondo il numero dei rappresentanti nella sede parlamentare di ciascun soggetto politico, in ordine crescente. In caso di pari rappresentanti si procede per sorteggio.
  5. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI predispone e trasmette, in aggiunta alle trasmissioni di cui all'articolo 8, una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
  6. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.
  7. Ciascuna intervista viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha la durata di quindici minuti ed è trasmessa tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
  8. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato dal numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le conferenze dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
  9. Il ciclo si conclude con una intervista del Presidente del Consiglio dei Ministri.
  10. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 14.

Art. 11.
(Conferenze-stampa dei candidati premier).

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI predispone e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando dette coalizioni siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata di sessanta minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10, e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI.
  3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: è organizzata e si Pag. 21svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 14.

Art. 12.
(Trasmissioni per la circoscrizione estero).

  1. A far luogo almeno dal terzo giorno successivo all'approvazione della seguente delibera, la Direzione di RAI Internazionale, sentita la Direzione di RAI Parlamento, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002), predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da RAI Internazionale e da RAIUNO e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonché ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero. La RAI può tuttavia derogare al termine di cui al primo periodo.
  2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da RAI Internazionale e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.
  3. La Direzione di RAI Internazionale, sentita la Direzione di RAI Parlamento, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI Internazionale e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge n. 459 del 2001, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.
  4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 6 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.
  5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni Pag. 22estero, RAI Internazionale è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su RAIUNO e RAI Internazionale in orari di maggiore ascolto.
  6. La Direzione di RAI Internazionale trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Art. 13.
(Programmi dell'Accesso).

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2013.

Art. 14.
(Trasmissioni televideo per i non udenti).

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale.

Art. 15.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

  1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
  4. La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.
  5. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 16.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

  1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni Pag. 23e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione Generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata la correzione della linea editoriale.
  3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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ALLEGATO 2

Documento n. 15 – Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013.

TESTO DEGLI EMENDAMENTI ESAMINATI IN COMMISSIONE

Premesse

  Nelle premesse, dopo le parole: rilevato che, sostituire le lettere a), b) e c) con le parole: che, con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso, ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convocato, per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni Lombardia e Molise; inoltre il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, in contemporaneità con lo svolgimento delle elezioni politiche;.
04. Il relatore.

  Nelle premesse, dopo le parole: visti, alla lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nel suo complesso.
05. Il relatore.

  Nelle premesse, dopo la lettera n), eliminare il secondo considerato.
01. Beltrandi, Caparini.

  Nelle premesse, dopo la lettera n), al secondo considerato dopo le parole: singolo Gruppo, aggiungere le seguenti: e solamente nel caso in cui la RAI evidenzi alla Commissione problemi interpretativi e, o, applicativi, ritenuti insormontabili, con l'approvazione della maggioranza.
03. Beltrandi, Caparini.

  Nelle premesse, dopo la parola: visti, dopo la lettera n), dopo le parole: singolo Gruppo, aggiungere le seguenti: con l'approvazione della maggioranza,.
02. Beltrandi, Caparini.

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: medesimi giorni, sostituire le parole: cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni con le seguenti: . Esse si applicano, per quanto concerne l'ambito nazionale, dall'indizione dei comizi elettorali fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni Pag. 25e, per quanto riguarda la programmazione nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, di cui al successivo articolo 2, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni.
1. 2. Il relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: presente provvedimento, inserire le seguenti: entrano in vigore a partire dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e sono.
1. 1. Pardi.

ART. 2.

  Al comma 1, dopo le parole: in Lombardia e in, sostituire la parola: Molise con le altre: Molise. In ambito nazionale, la programmazione di cui alla presente delibera viene diffusa dalla RAI sulle reti generaliste e può essere trasmessa in replica anche su altri canali preferibilmente a contenuto informativo. La programmazione televisiva potrà avvenire.
2. 7. Il relatore.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: può con la seguente: deve.
2. 2. Butti, Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 inserire le seguenti: e nelle modalità previste dal successivo articolo 6,.
2. 5. Caparini, Mura, Pittoni, Beltrandi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la presenza di candidati, sopprimere le parole da: o di esponenti politici alla fine del periodo.
2. 1. Beltrandi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di personaggi politici, aggiungere il seguente periodo: È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità, senza quelle tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.
2. 4. Butti, Rampelli.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la presenza di candidati, sostituire le parole: o di esponenti politici con le seguenti: , di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno.
2. 8. Il relatore.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: esponenti politici, aggiungere le seguenti: e comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno.
2. 3. Butti, Rampelli.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: di esponenti politici, aggiungere le seguenti: o di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti.
2. 6. De Angelis, Baldini, Bianchi, Bonaiuti, De Lillo, Fasano, Gasparri, Lainati, Landolfi, Lauro, Lupi, Malan, Mazzuca, Rampelli.

Pag. 26

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: Nel con le seguenti: Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature e nel.
3. 2. Butti, Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: , e comunque le persone chiaramente riconducibili a: hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno,.
3. 3. Butti, Rampelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: per la presentazione delle candidature con le seguenti: per il deposito dei contrassegni, delle dichiarazioni di collegamento in coalizione e del programma elettorale recante anche l'indicazione del capo della forza politica o della coalizione.
3. 5. De Angelis, Baldini, Bianchi, Bonaiuti, De Lillo, Fasano, Gasparri, Lainati, Landolfi, Lauro, Lupi, Malan, Mazzuca, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: partiti politici aggiungere le seguenti: che hanno presentato candidati.
3. 1. Beltrandi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i rappresentanti delle istituzioni partecipano con interventi inerenti l'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
3. 4. Butti, Rampelli.

ART. 4.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
4. 2. Perina.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; aggiungere le seguenti: nei confronti delle forze politiche che siano costituite in Gruppo consiliare in almeno tre Regioni o in un Gruppo consiliare regionale con almeno due eletti che rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato liste di candidati alle ultime elezioni per il rinnovo del Parlamento italiano o europeo;.
4. 3. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; aggiungere le seguenti: nei confronti di partiti e movimenti politici costituiti in delegazioni all'interno di gruppi parlamentari a norma dei rispettivi statuti;.
4. 4. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; aggiungere le seguenti: nei confronti di delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite all'interno di gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti da almeno tre anni, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui condizione e attività sia desumibile da elementi oggettivi, certi e inequivoci;.
4. 5. Beltrandi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: che costituiscono, inserire le seguenti: al momento dello scioglimento delle Camere,.
4. 8. Malan.

Pag. 27

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: due con la seguente: tre.
4. 1. Rao, Carra.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
4. 9. Caparini, Mura, Pittoni.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: rappresenteranno i due Gruppi, con le seguenti: parteciperanno alle trasmissioni.
4. 6. Beltrandi.

  Al comma 3, sostituire le parole: c), d) ed e) con le seguenti: c) e d).
4. 10. Caparini, Mura, Pittoni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
   b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
   c) alle liste di candidati rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, ancorché presenti in una sola circoscrizione, che hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.
4. 11. Caparini, Mura, Pittoni.

  Al comma 4, dopo le parole: è garantito l'accesso, sostituire le parole: alle liste presentate con il medesimo simbolo in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori con le seguenti: a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori; b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.

  Conseguentemente, al comma 4-bis, in fine, sostituire le parole: fra tutti i soggetti concorrenti con le seguenti: per metà, tra tutte le coalizioni di cui al comma 4, lettera a), e, per l'altra metà, tra tutte le liste di cui al comma 4, lettera b).
4. 16. Il relatore.

  Al comma 4, dopo la parola: accesso, aggiungere le seguenti: in condizioni di parità.
4. 7. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 6, ultimo capoverso, dopo le parole: la partecipazione di giornalisti, inserire le seguenti: , anche appartenenti ad altre testate ed a titolo non oneroso,.
4. 12. Caparini, Mura, Pittoni.

Pag. 28

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati su www.raiparlamento.rai.it,.
4. 13. Caparini, Mura, Pittoni, Beltrandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.
4. 14. Caparini, Mura, Pittoni, Beltrandi.

ART. 5.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
5. 2. Perina.

  Al comma 2, sopprimere le parole: da almeno un anno.
5. 4. Caparini, Mura, Pittoni.

  Al comma 2, dopo le parole: che costituiscono, sopprimere le seguenti: da almeno un anno.
5. 3. Butti, Rampelli.

  Al comma 3, sostituire le parole: in proporzione alla consistenza dei rispettivi Gruppi nei Consigli regionali con le seguenti: con criterio paritario.
5. 9. Pardi.

  Al comma 4, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale;
   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali;
   c) alle liste di candidati alla carica di Consigliere regionale, collegate ai candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, che concorrono all'assegnazione dei seggi con sistema maggioritario. Per conto di tali liste potranno partecipare alle trasmissioni esclusivamente i candidati alla carica di Consigliere regionale.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per un terzo in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a), per un terzo in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b) e per un terzo in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera c).
5. 1. Rao, Carra.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano il loro rappresentante nel numero di: a) tre delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso prevalgono le proposte formulate a maggioranza; b) uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).
5. 5. Caparini, Mura, Pittoni.

  Al comma 7, ultimo capoverso, dopo le parole: la partecipazione di giornalisti, inserire le seguenti: , anche appartenenti ad altre testate ed a titolo non oneroso,.
5. 7. Caparini, Mura, Pittoni, Beltrandi.

Pag. 29

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La lista dei giornalisti accreditati è anticipatamente pubblicata su sito www.tgr.rai.it.
5. 8. Caparini, Mura, Pittoni, Beltrandi.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata su sito www.tgr.rai.it.
5. 8 (Nuovo testo). Caparini, Mura, Pittoni, Beltrandi.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Le trasmissioni di cui ai commi 2 e 4, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati su www.tgr.rai.it.
5. 6. Caparini, Mura, Pittoni, Beltrandi.

ART. 6.

  Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

Art. 6.
(Informazione).

  1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche.
  3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili sui dati del monitoraggio del pluralismo ed osservano ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche, considerando non solo le presenze e le posizioni dei candidati, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale.
  4. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il report settimanale delle trasmissioni, delle presenze, dei tempi e dei temi trattati.
  5. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati.Pag. 30
  6. I telegiornali devono garantire, insieme alla completezza dell'informazione, l'esposizione della pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.
  7. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  8. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
6. 12. Caparini, Pittoni, Mura.

  Al comma 1, dopo le parole: garantire la presenza, aggiungere la seguente: paritaria.
6. 21. Pardi.

  Al comma 1, dopo le parole: garantire la presenza, aggiungere le seguenti: paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000,.
6. 21 (Nuovo testo). Pardi.

  Al comma 2, dopo le parole: all'articolo 4, inserire le altre: , se diffusi in ambito nazionale, e dei soggetti di cui all'articolo 5, se diffusi in ambito regionale nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali,.
6. 23. Il relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 4 con le seguenti: agli articoli 4 e 5.
6. 13. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Al comma 2, dopo le parole: della obiettività, aggiungere le seguenti: dell'equilibrata rappresentanza di genere.
6. 2. Perina.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , rispettando scrupolosamente quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
6. 8. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presenza di membri del Governo va considerata nella quota della forza politica cui essi appartengono, con la sola eccezione di notizie o dichiarazioni che si riferiscano esclusivamente alla gestione degli affari correnti.
6. 9. Malan.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presenza di rappresentanti delle istituzioni nei programmi di informazione definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), è limitata, sia a livello regionale che nazionale, all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
6. 10. Butti, Rampelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
6. 1. Rao, Carra.

Pag. 31

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: ed esponenti politici con le seguenti: , di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno; nel secondo periodo, in fine, sostituire le parole: o di esponenti politici con le seguenti: , di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno.
6. 24. Il Relatore.

  Al comma 3, dopo le parole: non direttamente partecipanti alla competizione elettorale., inserire le seguenti: Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.

  Contestualmente, in fine, dopo le parole: o di esponenti politici., aggiungere le seguenti: Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
6. 19. De Angelis, Baldini, Bianchi, Bonaiuti, De Lillo, Fasano, Gasparri, Lainati, Landolfi, Lauro, Lupi, Malan, Mazzuca, Rampelli.

  Al comma 3, dopo le parole: non direttamente partecipanti alla competizione elettorale., inserire il seguente periodo: Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, tabelle, schede, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.
6. 11. Butti, Rampelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), i rappresentanti delle Istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge sulla par condicio per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti l'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
6. 23 (già 3.4). Butti.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati.
6. 17. Caparini, Pittoni, Mura.

Pag. 32

  Dopo il comma 3, inseguire il seguente:
  3-bis. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi, sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma così da non esercitare, neanche in forma surrettizia, influenze sulle libere scelte degli elettori. Essi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento, riscontrabili sui dati del monitoraggio del pluralismo, anche con riferimento specifico agli indici di ascolto.
6. 5. Beltrandi, Caparini.

  Dopo il comma 3, inseguire il seguente:
  3-bis. I direttori responsabili dei programmi, nonché i loro conduttori e registi, sono tenuti ad assicurare condizioni di tendenziale parità di presenze tra i generi.
6. 6. Beltrandi, Caparini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata e gli indici di ascolto.
6. 16. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Al comma 4, dopo le parole: possibilità di espressione, aggiungere la seguente: paritaria.
6. 22. Pardi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
6. 20. De Angelis, Baldini, Bianchi, Bonaiuti, De Lillo, Fasano, Gasparri, Lainati, Landolfi, Lauro, Lupi, Malan, Mazzuca, Rampelli.

  Al comma 5, dopo le parole: di cui ai commi 2, 3, aggiungere le seguenti: , 3-bis.
6. 7. Beltrandi.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.
6. 14. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il report settimanale delle trasmissioni, delle presenze, dei tempi e dei temi trattati.
6. 18. Caparini, Pittoni, Mura.

Pag. 33

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. La RAI pubblica ed aggiorna quotidianamente sul sito www.raiparlamento.rai.it il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari. Il report settimanale pubblicato viene altresì comunicato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare di vigilanza.
6. 15. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Al comma 6, dopo le parole: soggetti politici invitati, aggiungere le seguenti: nonché la suddivisione per genere delle presenze,.
6. 3. Perina.

ART. 7.

  Al comma 1, sostituire le parole: quinto giorno successivo alla approvazione della presente delibera, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature con le altre: decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data.
7. 5. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: approvazione della presente delibera, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del con le seguenti: pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino al.
7. 4. Pardi.

  Al comma 1, sostituire la parola quinto con la seguente: terzo.
7. 1. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 1, dopo la parola: radiofonica, aggiungere le seguenti: nonché una o più pagine televideo.
7. 2. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: e trasmette, inserire le seguenti: , anche nei suoi siti web,;
   b) dopo la parola: radiofonica, inserire le seguenti: nonché una o più pagine televideo.
7. 2 (Nuovo testo). Beltrandi, Caparini.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili oltre che essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.
7. 3. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalle ore 17 alle ore 19 con le seguenti: di ottimo ascolto.
8. 5. Beltrandi.

  Al comma 1, sostituire le parole: nella fascia oraria dalle ore 17 alle ore 19 con le seguenti: nelle fasce orarie di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici.
8. 22. Pardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: nella fascia oraria con le seguenti: all'interno Pag. 34delle fasce orarie dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 19.
8. 22 (Nuovo testo). Pardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalle ore 17 alle ore 19, comunque con le altre: compresa tra le ore 16 e le ore 19; inserire altresì, dopo la parola: evitando, le altre: di norma.
8. 23. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: con gli altri programmi, sostituire le parole: a contenuto informativo della RAI con le seguenti: delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
8. 1. Rao, Carra.

  Al comma 1, sostituire le parole: compreso fra tre e sei e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti con le seguenti: non superiore a quattro.
8. 6. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, con le altre: del confronto, se possibile, fra quattro partecipanti, e comunque tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei,.
8. 24. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: un'adeguata con le seguenti: un'equilibrata.
8. 4. Perina.

  Al comma 4, dopo le parole: Le Tribune, inserire le seguenti: di norma.
8. 7. Beltrandi.

  Al comma 4, dopo le parole: Le Tribune, inserire le seguenti: elettorali nazionali.
8. 15. Caparini, Pittoni, Mura.

  Al comma 5, sostituire le parole: In riferimento alle elezioni regionali, la RAI organizza e trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali con le seguenti: La RAI nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, trasmette.
8. 16. Caparini, Pittoni, Mura.

  Al comma 5, dopo le parole: con altri programmi, sostituire le parole: a contenuto informativo della RAI con le seguenti: delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
8. 2. Rao, Carra.

  Al comma 5, dopo le parole: fra i rappresentanti di coalizioni diverse, aggiungere le seguenti: e tra i vari candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale.
8. 3. Rao, Carra.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Alle Tribune di cui al presente articolo trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 4 commi 4, 5 e 6.
8. 14. Caparini, Pittoni, Mura.

  Al comma 6, dopo le parole: Tribune, inserire le seguenti: elettorali regionali.
8. 18. Caparini, Pittoni, Mura.

Pag. 35

  Al comma 7, dopo le parole: Alle trasmissioni, inserire le seguenti: a carattere regionale.
8. 19. Caparini, Pittoni, Mura.

  Al comma 8, sopprimere le parole: registrate e.
8. 8. Beltrandi.

  Al comma 9, sopprimere le parole: ove necessaria,.
8. 9. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 9, sostituire le parole: varie trasmissioni con le seguenti: alle Tribune elettorali di cui al presente articolo.
8. 20. Caparini, Pittoni, Mura.

  Al comma ,9 dopo le parole: mediante sorteggio, inserire le seguenti: a cui potranno assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.
8. 21. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Al comma 9, sopprimere le parole: per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.
8. 10. Beltrandi, Caparini.

ART. 9.

  Al comma 3, sostituire le parole: decimo giorno con le seguenti: terzo giorno.
9. 2. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 3, sostituire la parola: decimo con la seguente: quinto.
9. 6. Pardi.

  Al comma 3, dopo le parole: necessità di coprire, inserire le seguenti: in orari di buon ascolto.
9. 7. Pardi.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: interessate alla consultazione elettorale, inserire le seguenti: , i cui recapiti mail e telefonici sono pubblicati su www.raiparlamento.rai.it e comunicati agli aventi diritto,.
9. 3. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine le seguenti parole: mediante sorteggio, a cui potranno assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.
9. 4. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il calendario delle contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.
9. 5. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d) avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
10. 10. Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c), d) Pag. 36ed e) con le seguenti: cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d).
10. 9. Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole: una intervista con le seguenti: due interviste, una per genere,.
10. 2. Perina.

  Al comma 1, sostituire le parole: una intervista con le seguenti: preferibilmente due interviste, una per genere,.
10. 2 (Nuovo testo). Perina.

  Al comma 2, dopo le parole: di un giornalista RAI, inserire le seguenti: viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa.
10. 1. Rao, Carra.

  Al comma 2, sostituire le parole: cinque minuti con le seguenti: dieci minuti.
10. 4. Beltrandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: tra le 22.30 e le ore 23.30 con le seguenti: tra le 21.30 e le ore 23.00.
10. 5. Beltrandi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tutte le interviste devono essere trasmesse sulla medesima rete.
10. 6. Beltrandi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  10. L'ordine di trasmissione delle trasmissioni è stabilito mediante sorteggio.
10. 16. Pardi.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo.
10. 11. Caparini.

  Al comma 5, dopo le parole: all'articolo 3, comma 4, sostituire le parole: avendo cura di evitare con le altre: evitando di norma.
10. 19. Il Relatore.

  Al comma 7, sostituire le parole: la durata di quindici minuti ed è trasmessa con le altre: una durata compresa tra i dieci e i venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi; la RAI può proporre criteri di ponderazione. Le interviste vengono trasmesse.
10. 20. Il Relatore.

  Al comma 7, sostituire le parole: tra le ore 22 e le ore 23.30 con le seguenti: in fasce orarie e reti di buon ascolto.
10. 17. Pardi.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  L'ordine di trasmissione delle interviste è stabilito mediante sorteggio.
10. 18. Pardi.

  Sopprimere il comma 9.
10. 21. Il Relatore.

Pag. 37

  Sopprimere il comma 9.
10. 15. De Angelis, Baldini, Bianchi, Bonaiuti, De Lillo, Fasano, Gasparri, Lainati, Landolfi, Lauro, Lupi, Malan, Mazzuca, Rampelli.

  Sopprimere il comma 9.
10. 12. Caparini.

  Sopprimere il comma 9.
10. 8. Butti, Rampelli.

  Sostituire il comma 9, sostituire le parole: del Consiglio dei Ministri con le seguenti: della Repubblica.
10. 13. Caparini.

  Al comma 9 sostituire le parole: del Consiglio dei Ministri con le seguenti: del Senato.
10. 14. Caparini.

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:

Articolo 11.
(Confronti tra candidati, di fatto, alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri).

  1. Nelle ultime due settimane precedenti il voto, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI predispone e trasmette, una serie di confronti televisivi riservati ai candidati, di fatto, alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri sostenuti da liste validamente presentate in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. I confronti devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i candidati.
  2. Il principio delle pari opportunità e trattamento tra candidati è realizzato, nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, ove ciascuna di queste è organizzata nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo, collocata sul canale televisivo di RAI 1, nella medesima fascia oraria e con identiche opportunità di ascolto.
  3. Tutti i candidati, hanno diritto a prendere parte a un confronto e nessun candidato può partecipare a più di un confronto. Nell'eventualità in cui un candidato rifiuti di parteciparvi, il sorteggio verrà effettuato tra i rimanenti candidati e i confronti saranno regolarmente trasmessi. Solo in caso di rifiuto alla partecipazione ai confronti di più di 2 candidati, i confronti non saranno effettuati.
  4. Il calendario e i partecipanti ai confronti, sono stabiliti in base ad un sorteggio unico effettuato dalla Commissione bicamerale di Vigilanza sulla RAI, entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Per ogni confronto, il numero dei candidati sorteggiati per la partecipazione è pari a 3. Nell'eventualità in cui il numero complessivo dei candidati non sia pari a un multiplo di 3 i confronti si svolgeranno tra 2 candidati. La Commissione, al fine di garantire ad ognuno di essi la partecipazione, sorteggerà i nomi di 2 candidati per ogni confronto, sorteggiando, per un solo confronto i nomi di 3 candidati.
  5. Ciascun confronto ha la durata di novanta minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10, e comunque in orari non coincidenti. Ciascuna di esse sarà moderata dal medesimo giornalista, individuato dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.
  6. Ogni confronto è organizzato e si svolge in modo tale da garantire il rispetto dei principi di parità ed uguaglianza di trattamento, correttezza, imparzialità. In particolare, tutti i confronti si svolgeranno in parità di condizioni relativamente al numero di domande poste ad ogni candidato, con tempi di domanda del giornalista Pag. 38uguale per tutti i candidati e con uguali tempi di risposta per ogni candidato.
  7. Nel caso di utilizzo di dati, statistiche, relazioni, e più in generale tutte le informazioni impiegate per i confronti, esse devono essere corredate dall'indicazione specifica delle fonti dalle quali sono state desunte al fine di verificarne l'attendibilità. Le medesime informazioni sulle fonti devono essere pubblicate sul sito web della RAI.
  8. La RAI può sottoscrivere con i candidati, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, un accordo scritto con il quale si stabiliscono le regole di dettaglio della conduzione e dello svolgimento dei confronti nonché della partecipazione del pubblico e la sua eventuale interazione con i candidati. In particolare l'accordo scritto deve riguardare i temi oggetto di confronto.
  9. Ogni confronto è trasmesso in diretta, oltre che su RAI 1, su un canale radio e sul sito web della RAI.
11. 2. Beltrandi, Caparini.

  Sostituire il titolo con il seguente: (Conferenze-stampa dei capi delle coalizioni).
11. 15. Il Relatore.

  Sostituire il titolo con il seguente: (Conferenze-stampa dei capi coalizione).
11. 5. Butti, Rampelli.

  Al titolo, sostituire le parole: dei candidati premier con le seguenti: dei capi delle coalizioni.
11. 12. De Angelis, Baldini, Bianchi, Bonaiuti, De Lillo, Fasano, Gasparri, Lainati, Landolfi, Lauro, Lupi, Malan, Mazzuca, Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: la Rai predispone e trasmette, inserire le seguenti: secondo un ordine stabilito tramite sorteggio,.
11. 13. Pardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai capi delle coalizioni con le seguenti: ai candidati, di fatto, alla carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, che siano sostenuti da liste che abbiano presentato candidature in collegi che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione.
11. 3. Beltrandi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai rappresentanti nazionali di lista.
11. 6. Butti, Rampelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e ai rappresentanti nazionali di lista, comprese le liste che esprimono il capo di una coalizione.
11. 6 (Nuovo testo). Butti, Rampelli.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: la durata di sessanta con le altre: durata non inferiore a quarantacinque;
   b) dopo le parole: ore 22,30 eliminare le altre: su RAIUNO;
   c) dopo le parole: all'articolo 10, eliminare le altre: e comunque.
11. 14. Il Relatore.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: a titolo non oneroso.
11. 8. Caparini, Beltrandi.

Pag. 39

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
11. 1. Perina.

  Al comma 4, sostituire le parole: all'articolo 3 con le seguenti: all'articolo 4.
11. 4. Beltrandi, Caparini.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Conferenze-stampa dei leader di partito).

  1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 la RAI nelle ultime due settimane precedenti il voto, trasmette una serie di conferenze-stampa riservate ai rappresentanti delle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori.
  2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30 su RAIUNO, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste all'articolo 4, 5 e 8 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.
  3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
11. 0. 1. Caparini, Pittoni, Mura.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione).

  1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 la RAI organizza e trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione di cui alla lettera a) comma 4 articolo 5.
  2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste all'articolo 4, 5 e 8 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.
  3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.
11. 0. 2. Caparini, Pittoni, Mura.

Pag. 40

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Confronti tra candidati premier).

  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI organizza e trasmette su RAIUNO, tra le 21 e le 22,30, una trasmissione, in diretta, di confronto fra i candidati premier, della durata di novanta minuti, in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
11. 0. 3. Caparini, Pittoni, Mura.

  Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

Art. 11-bis.
(Confronti tra candidati Presidente della Regione).

  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI organizza e trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, confronti tra i candidati a presidente di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 5 in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi a contenuto informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.
11. 0. 4. Caparini, Pittoni, Mura.

ART. 12.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: dal terzo giorno successivo all'approvazione della seguente delibera, la Direzione di RAI Internazionale, sentita la Direzione di RAI Parlamento, nel rispetto della missione editoriale assegnatagli dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Convenzioni Stato-Rai, decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1997 e decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002) con le altre: dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI;
   b) sostituire le parole: RAI Internazionale con le altre: RAI Italia;
   c) eliminare, in fine, le parole: La RAI può tuttavia derogare al termine di cui al primo periodo.
12. 2. Il Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: sarà pubblicato sul sito web della Rai, inserire le seguenti: e sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.
12. 1. Caparini, Beltrandi.

  Al comma 1, dopo le parole: riferimento al sistema elettorale e, eliminare le altre: alle modalità di voto per i cittadini italiani residenti in Italia, nonché.
12. 3. Il Relatore.

  Al comma 5, dopo le parole: circoscrizioni estero, e dopo le altre: su RAIUNO e, sostituire le parole: RAI Internazionale con le altre: RAI Italia
12. 4. Il Relatore.

  Al comma 6, sostituire le parole: RAI Internazionale con le altre: RAI Italia.
12. 5. Il Relatore.

Pag. 41

ART. 14.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.
14. 1. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Trasmissioni per i non vedenti).

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.
14. 0. 1. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

ART. 15.

  Al comma 3, dopo le parole: a ciascuna forza politica, aggiungere le seguenti: , nonché la suddivisione per genere delle presenze,.
15. 1. Perina.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.
15. 2. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it.
15. 3. Caparini, Pittoni, Mura, Beltrandi.

ART. 16.

  Premettere al comma 2 il seguente periodo: La RAI è tenuta a fornire settimanalmente alla Commissione il monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi.
16. 3. Pardi.

  Al comma 2, sostituire la parola: costanti con la seguente: significativi.
16. 1. Beltrandi, Caparini.

  Al comma 2, dopo la parola: costanti, inserire le seguenti: o comunque significativi.
16. 1 (Nuovo testo). Beltrandi, Caparini.

  Al comma 2, sostituire le parole: la correzione della linea editoriale con le seguenti: misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.
16. 4. Pardi.

Entrata in vigore

  Nel dispositivo finale, sostituire le parole: il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con le seguenti: il 30 dicembre 2012.
Post. 1. Beltrandi.

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ALLEGATO 3

Documento n. 15 – Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013.

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
   premesso che, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2012, n. 226, sono stati convocati i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per i giorni di domenica 24 febbraio e di lunedì 25 febbraio 2013;
   rilevato che, con decreti rispettivamente n. 47449 e n. 56527, in data 27 dicembre 2012, il Prefetto di Milano e il Prefetto di Campobasso, ciascuno nelle funzioni di rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie, a norma dell'articolo 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, hanno convocato, per i medesimi giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, i comizi elettorali per le elezioni degli organi delle Regioni Lombardia e Molise; che inoltre il Presidente della Regione Lazio, con decreto n. T00420/2012 in data 22 dicembre scorso, rinnovando il precedente decreto che fissava la data delle elezioni per i giorni 10 e 11 febbraio 2013, ha convocato i comizi per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio per i giorni di domenica 24 febbraio e lunedì 25 febbraio 2013, in contemporaneità con lo svolgimento delle elezioni politiche;
   visti:
    a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
    b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'articolo 3 del Testo unico della radiotelevisione, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, l'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'articolo 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;
    c) quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della Commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;
    d) la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel suo complesso;
    e) quanto alla disciplina delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, il decreto del Pag. 43Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con le successive modificazioni e integrazioni, e il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, approvato con decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, con le successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento alla legge elettorale vigente 21 dicembre 2005, n. 270, nonché la legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, e la legge ordinaria 27 dicembre 2001, n. 459, relative alla rappresentanza e all'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero;
    f) la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante: «Nuove norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»;
    g) la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante: «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;
    h) la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1, recante «Nuovo Statuto della Regione Lazio»;
    i) la legge regionale 13 gennaio 2005, n. 2, della Regione Lazio, recante «Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale»;
    l) la legge regionale statutaria 30 agosto 2008, n. 1, recante «Statuto d'autonomia della Lombardia», entrata in vigore il 1o settembre 2008;
    m) la legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17, della Regione Lombardia concernente «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione», pubblicata sul supplemento al BURL n. 44 dello stesso giorno ed entrata in vigore il 1o novembre 2012;
    n) lo Statuto della Regione Molise, deliberato dal Consiglio Regionale nelle sedute del 26 gennaio, del 12 e 23 marzo 1971 e approvato con legge 22 maggio 1971, n. 347;
   considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;
   considerato che la Commissione, visti i tempi e le modalità della presentazione delle candidature e dell'espressione del voto, si riserva di provvedere, anche su richiesta di un singolo Gruppo, con l'approvazione della maggioranza, a modificare in senso correttivo o integrativo la disciplina delle trasmissioni di comunicazione politica e di informazione relativamente al periodo successivo alla presentazione delle candidature;
   consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
(Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni).

  1. Le disposizioni del presente provvedimento, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000 n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013, nonché a quelle per le elezioni del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, indette per i medesimi giorni. Esse si applicano, per quanto concerne l'ambito nazionale, dall'indizione dei comizi elettorali fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni e, per quanto Pag. 44riguarda la programmazione nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, di cui al successivo articolo 2, a partire dal quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni fino al giorno successivo alle votazioni relative a tali consultazioni. La Commissione può tuttavia individuare, con le modalità di cui all'articolo 10, gli ambiti territoriali per i quali l'efficacia di talune disposizioni può cessare anticipatamente.
  2. Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.
(Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale).

  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI, avente ad oggetto le trasmissioni di cui al presente provvedimento, ha luogo in sede nazionale per le elezioni politiche e in sede regionale per le elezioni regionali nel Lazio, in Lombardia e in Molise. In ambito nazionale, la programmazione di cui alla presente delibera viene diffusa dalla RAI sulle reti generaliste e può essere trasmessa in replica anche su altri canali preferibilmente a contenuto informativo. La programmazione televisiva è realizzata esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:
   a) la comunicazione politica, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parità tra i soggetti politici aventi diritto a norma degli articoli 3, 4 e 5. Essa si realizza mediante le Tribune elettorali e politiche disposte dalla Commissione, di cui all'articolo 8 del presente provvedimento, nonché i messaggi autogestiti di cui all'articolo 9 e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui agli articoli 4 e 5. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti o giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;
   b) i messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalità di cui all'articolo 9;
   c) l'informazione è assicurata, secondo i principi di cui all'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e nelle modalità previste dal successivo articolo 6, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualità e della cronaca, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;
   d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. È indispensabile garantire, laddove il format della trasmissione preveda l'intervento di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa. Ciò è ancor più necessario per quelle trasmissioni che, apparentemente di satira o di varietà, diventano poi occasione per dibattere temi di attualità politica, senza quelle Pag. 45tutele previste per trasmissioni più propriamente giornalistiche.

  2. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma precedente si applicano altresì alla programmazione regionale della RAI nelle Regioni in cui si voti per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Art. 3.
(Disciplina relativa agli esponenti politici e ai titolari di cariche politico-istituzionali).

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, i candidati alle elezioni e gli esponenti dei partiti politici, e comunque le persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, possono partecipare alle trasmissioni della concessionaria pubblica esclusivamente nei programmi e con le modalità previste per i rappresentanti delle liste e delle coalizioni.

Art. 4.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI).

  1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
  2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:
   a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; nei confronti di delegazioni politiche con almeno 6 deputati o due senatori, costituite all'interno di Gruppi parlamentari secondo i rispettivi statuti da almeno tre anni, rappresentative di partiti e movimenti politici la cui condizione e attività sia desumibile da elementi oggettivi, certi e inequivoci;
   b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera a), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;
   c) nei confronti delle forze politiche, diverse da a) e b), che rappresentino, al momento dello scioglimento delle Camere, in seno al Gruppo Misto della Camera o del Senato, una componente di almeno tre parlamentari;
   d) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

  3. Nelle trasmissioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e di cui all'articolo 8, i tempi sono ripartiti per il 50 per cento e in modo paritario ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), b) e c) e per il 50 per cento tra i soggetti di cui Pag. 46all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), in proporzione alla loro forza parlamentare.
  4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) alle coalizioni di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
   b) alle liste di candidati di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute. Le liste riferite a minoranze linguistiche, ancorché presenti in una sola circoscrizione, hanno diritto a spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica irradiate esclusivamente nelle Regioni ove è presente la minoranza linguistica stessa.

  5. Il tempo disponibile è ripartito con criterio paritario per metà, tra tutte le coalizioni di cui al comma 4, lettera a), e, per l'altra metà, tra tutte le liste di cui al comma 4, lettera b).
  6. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.
  7. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni sono pubblicati sul sito www.raiparlamento.rai.it.
  8. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano un loro rappresentante.
  9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 5.
(Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla RAI).

  1. Nel periodo di vigenza del presente regolamento la RAI programma nelle Regioni di cui all'articolo 2, comma 2, trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale. Per comunicazione politica radiotelevisiva, ai fini del presente regolamento attuativo, si intende la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica radiotelevisiva si applicano le disposizioni dei commi successivi. In ogni caso, in tali trasmissioni è assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche e un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.
  2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo è garantito l'accesso Pag. 47alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli regionali.
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 1 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nei Consigli regionali.
  4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo è garantito l'accesso:
   a) alle liste regionali ovvero ai gruppi di liste o alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;
   b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli regionali.

  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile deve essere ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera a) e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera b).
  6. Al fine di mantenere i rapporti con la RAI, sede regionale, che si rendono necessari per lo svolgimento delle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo gli aventi diritto indicano il loro rappresentante nel numero di:
   a) tre delle liste che compongono le coalizioni di cui al comma 4, lettera a). In caso di dissenso prevalgono le proposte formulate a maggioranza;
   b) uno per le forze politiche di cui al comma 4, lettera b).

  7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo la parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di programmazione. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti, anche appartenenti ad altre testate e a titolo non oneroso, che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. La lista dei giornalisti accreditati è pubblicata sul sito www.tgr.rai.it.
  8. Le trasmissioni di cui al comma 1, i relativi responsabili, l'elenco degli aventi diritto, i tempi a loro disposizione e il calendario delle partecipazioni saranno pubblicati su www.tgr.rai.it.
  9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c).

Art. 6.
(Informazione).

  1. Sono programmi di informazione quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera c).
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla RAI e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'articolo 4, se diffusi in ambito nazionale, e dei soggetti di cui all'articolo 5, se diffusi in ambito regionale nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. Pag. 48I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'Istituto cui fa riferimento l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. In particolare i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2.
  Inoltre essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica, ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti l'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.
  5. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata e gli indici di ascolto.
  6. Nel periodo disciplinato dal presente regolamento i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.
  8. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti, e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
  9. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito www.raiparlamento.rai.it i dati del monitoraggio del pluralismo relativi ad ogni testata informando altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate, i temi trattati, i soggetti politici Pag. 49invitati, la programmazione della settimana successiva e gli indici di ascolto.
  10. La RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione parlamentare il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate indicando i temi trattati e i soggetti politici invitati, nonché la suddivisione per genere delle presenze, ed informa altresì sui tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente.

Art. 7.
(Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste).

  1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data, la RAI predispone e trasmette, anche nei suoi siti web, una scheda televisiva e una radiofonica, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste.
  2. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la RAI predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalità di espressione del voto. Nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, tali schede dovranno essere trasmesse in orari e modalità separate da quelle concernenti le consultazioni nazionali e in modo da non generare confusione.
  3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalità di voto previste per gli elettori affetti da disabilità, con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.
  4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e Tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.
  5. Le schede di cui al presente articolo saranno messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili oltre che essere caricate on line sui primi dieci siti di video sharing gratuiti.

Art. 8.
(Tribune elettorali nazionali e regionali).

  1. In riferimento alle elezioni disciplinate dalla presente delibera, la RAI trasmette, all'interno delle fasce orarie dalle ore 7 alle ore 9 e dalle ore 17 alle ore 19, comunque evitando la coincidenza con gli altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna organizzata con la formula del confronto, se possibile, fra quattro partecipanti, e comunque tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'equilibrata rappresentazione di genere tra le presenze.
  2. Alle Tribune elettorali nazionali, trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 2, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 3.
  3. Alle Tribune di cui al comma 2, trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'articolo 4, comma 4, secondo quanto stabilito all'articolo 4, comma 5.
  4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6, 7 8 e 9.Pag. 50
  5. Le Tribune di cui al comma 2, di norma, sono registrate e trasmesse dalla sede di Roma della RAI.
  6. In riferimento alle elezioni regionali, la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, su rete locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, Tribune elettorali regionali televisive e radiofoniche, curando di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di coalizioni diverse e tra i vari candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale e garantendo, nell'ambito della partecipazione delle singole forze politiche, un'adeguata rappresentazione di genere tra le presenze.
  7. Le Tribune di cui al comma 6 sono registrate e trasmesse dalle corrispondenti sedi regionali della RAI.
  8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI può proporre criteri di ponderazione.
  9. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonché la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificità dei due mezzi.
  10. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  11. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.
  12. La ripresa o la registrazione delle Tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.
  13. Le ulteriori modalità di svolgimento delle Tribune sono delegate alle Direzioni di RAI Parlamento e della TGR, che riferiscono alla Commissione parlamentare tutte le volte che lo ritengono necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni degli articoli 15 e 16.

Art. 9.
(Messaggi autogestiti).

  1. Dalla data di presentazione delle candidature la RAI trasmette, sia sulle reti nazionali sia nelle Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, messaggi politici autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 ed all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente provvedimento.
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti, in ambito nazionale, tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, nonché tra le coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del Testo unico per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, quando siano presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori. Nelle singole Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali, gli spazi per i messaggi tra i soggetti di cui all'articolo 4, comma 4.
  3. Entro il terzo giorno dalla data di approvazione della presente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio Pag. 512000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione nazionale e regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla Commissione con le modalità di cui all'articolo 18 del presente provvedimento.
  4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:
   a) è presentata alla sede di Roma della RAI ovvero alle sedi regionali della RAI delle regioni interessate alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;
   b) è sottoscritta, se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, dal capo della coalizione e dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;
   c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;
   d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI. Messaggi prodotti con il contributo tecnico della RAI potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla RAI nella sua sede di Roma, ovvero nelle sedi regionali per i messaggi a diffusione regionale.

  5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera a), la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto.
  6. Il calendario delle contenitori e dei relativi messaggi è pubblicato su www.raiparlamento.rai.it.
  7. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.
  8. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 10.
(Interviste per le elezioni politiche dei rappresentanti delle diverse forze politiche e dei rappresentanti nazionali di lista).

  1. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle forze politiche di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c) e d), evitando di norma la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
  2. Ciascuna intervista, a cura di un giornalista RAI, viene diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata di dieci minuti ed è trasmessa tra le ore 22.30 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
  3. Le interviste sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra le parti; se sono registrate, la registrazione è effettuata entro le 24 ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le trasmissioni non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.
  4. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni la RAI trasmette una intervista per ciascuna delle liste di cui all'articolo 4, comma 4, evitando di norma la sovrapposizione Pag. 52oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo.
  5. A ciascuna intervista, condotta da un giornalista RAI, prende parte il rappresentante nazionale della lista, il quale può delegare altre persone anche non candidate.
  6. Ciascuna intervista è diffusa anche sottotitolata e tradotta nella lingua dei segni; essa ha una durata compresa tra i dieci e i venti minuti; in relazione al numero di soggetti tra cui suddividere gli spazi; la RAI può proporre criteri di ponderazione. Le interviste sono trasmesse tra le ore 22 e le ore 23.30. Qualora nella stessa serata sia trasmessa più di una intervista, le trasmissioni devono essere consecutive.
  7. L'ordine di trasmissione delle interviste è determinato in base al numero dei rappresentanti di ciascun soggetto politico nel Parlamento nazionale uscente, in ordine crescente. Sono trasmesse per prime le interviste dei soggetti attualmente non rappresentati. Nei casi in cui non sia possibile applicare tali criteri si procede mediante sorteggio.
  8. Alle interviste di cui al presente articolo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 13.

Art. 11.
(Conferenze-stampa dei capi delle coalizioni
e dei rappresentanti nazionali di lista).

  1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI e trasmette, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai capi delle coalizioni di cui all'articolo 14-bis, comma 3, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, quando dette coalizioni siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare almeno un quarto del totale degli elettori, nonché ai rappresentanti nazionali di lista, comprese le liste che esprimono il capo di una coalizione.
  2. Ciascuna conferenza-stampa ha la durata non inferiore a quarantacinque minuti ed è trasmessa tra le ore 21 e le ore 22,30, possibilmente in date diverse da quelle delle interviste di cui all'articolo 10, in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti, entro il massimo di cinque, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.
  3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI; essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande ciascuna della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. Si applicano peraltro le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, e di cui all'articolo 8, commi da 9 a 13.

Art. 12.
(Conferenze-stampa dei candidati a Presidente della Regione).

  1. In aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 la RAI organizza e trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a).
  2. Ciascuna conferenza-stampa della durata di trenta minuti è trasmessa su rete Pag. 53locale in orari di buon ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali, comunque evitando la coincidenza con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo, possibilmente in date diverse dalle trasmissioni previste Agli articoli 4, 5 e 8 e comunque in orari non coincidenti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI. La partecipazione è da ritenersi a titolo non oneroso.
  3. La conferenza-stampa è moderata da un giornalista della RAI: essa è organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parità di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.
  4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

Art. 13.
(Confronti tra candidati Presidente della Regione).

  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto la RAI trasmette nelle Regioni interessate dalle consultazioni regionali, nelle ultime due settimane precedenti il voto, confronti tra i candidati di cui all'articolo 5, comma 4, lettera a) in condizioni di parità di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della RAI a contenuto specificatamente informativo. Il confronto è moderato da un giornalista RAI e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla RAI, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilità politiche e sociali, a titolo non oneroso.

Art. 14.
(Trasmissioni per la circoscrizione estero).

  1. A far luogo almeno dal decimo giorno precedente il termine di presentazione delle candidature, e fino a tale data la RAI predispone una scheda televisiva che sarà trasmessa da RAI Italia e da RAIUNO e il cui testo sarà pubblicato sul sito web della RAI e sui primi dieci siti di video sharing gratuiti, nonché una scheda radiofonica, trasmessa nei programmi nazionali di Radio Uno e nelle trasmissioni per gli italiani all'estero, che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle liste nella circoscrizione estero. Altresì, le reti RAI che trasmettono in chiaro in Europa sono tenute a predisporre e a trasmettere una scheda televisiva e radiofonica che illustra le principali caratteristiche delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica disciplinate dalla presente delibera, con particolare riferimento al sistema elettorale e ai tempi e alle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero per i cittadini italiani residenti all'estero.
  2. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari e i programmi di approfondimento diffusi da RAI Italia e dai canali nazionali della RAI ricevuti all'estero pongono particolare cura nell'assicurare un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero sul dibattito politico, sulle modalità di espressione del voto nella circoscrizione estero e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.
  3. La RAI, attraverso le competenti strutture, realizza almeno due Tribune elettorali televisive e due radiofoniche per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione estero di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, con la partecipazione dei rappresentanti delle liste ammesse alle elezioni. Tali Tribune sono trasmesse secondo modalità idonee a garantirne la fruizione da parte di tutti gli Pag. 54elettori della circoscrizione estero. In particolare, per quanto riguarda le Tribune televisive, esse sono trasmesse da RAI Italia e devono essere replicate con collocazioni in palinsesto tali da garantire la visione di più repliche, in orari di maggiore ascolto su tutta la superficie dei territori delle ripartizioni alle quali si riferisce ciascuna Tribuna. Le Tribune elettorali riferite alla ripartizione a) e alla ripartizione d) della circoscrizione estero, di cui al predetto articolo 6, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, sono anche trasmesse almeno due volte ciascuna da RAIUNO in orari di maggiore ascolto.
  4. Al fine di garantire agli elettori della circoscrizione estero la possibilità di seguire lo svolgimento della campagna elettorale radiotelevisiva in Italia, la RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui agli articoli 4 e 6 siano ritrasmesse all'estero, garantendo comunque complessivamente la presenza equilibrata di tutti i soggetti politici aventi diritto, ed assicura che le stesse trasmissioni siano, per quanto possibile, collocate in palinsesto su RAIUNO.
  5. Nei venti giorni precedenti il primo giorno previsto per le votazioni nelle circoscrizioni estero, la RAI è tenuta a predisporre una striscia a cadenza settimanale della durata di quindici minuti che informi sulle iniziative adottate e comunicate alla rete dalle liste elettorali durante la campagna elettorale. Tale trasmissione andrà in onda su RAIUNO e RAI Italia in orari di maggiore ascolto.
  6. La RAI trasmette altresì, anche in differita, le interviste di cui all'articolo 10 e le conferenze-stampa di cui all'articolo 11. Queste ultime sono programmate in modo da garantire comunque orari di buon ascolto in tutte le ripartizioni della circoscrizione estero.

Art. 15.
(Programmi dell'Accesso).

  1. La programmazione nazionale e regionale dell'Accesso è sospesa a partire dal termine per la presentazione delle candidature per le elezioni politiche del 2013.

Art. 16.
(Trasmissioni televideo per i non udenti).

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili, previste dal presente provvedimento, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

Art. 17.
(Trasmissioni per i non vedenti).

  1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la RAI, in aggiunta alle ulteriori modalità di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

Art. 18.
(Comunicazioni e consultazione della Commissione).

  1. I calendari delle Tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario Pag. 55di massima delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdì precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.
  3. Entro le ore 12 di ogni venerdì, sino al termine della competizione elettorale, la RAI comunica alla Commissione e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, su supporto informatico, il calendario settimanale delle trasmissioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) effettuate, indicando i temi trattati, i soggetti politici invitati, la ripartizione dei tempi garantiti a ciascuna forza politica, nonché la suddivisione per genere delle presenze e i dati Auditel degli ascolti medi di ciascuna trasmissione.
  4. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it.
  5. La RAI deve fornire settimanalmente alla Commissione i dati di monitoraggio del pluralismo relativi alle testate giornalistiche regionali per le Regioni interessate dalle consultazioni elettorali regionali.
  6. La documentazione di cui al precedente comma è contestualmente pubblicata e scaricabile dal sito www.raiparlamento.rai.it e sul sito www.tgr.rai.it.
  7. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

Art. 19.
(Responsabilità del Consiglio d'amministrazione e del Direttore generale).

  1. Il Consiglio d'amministrazione ed il Direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente regolamento, riferendone tempestivamente alla Commissione parlamentare. Per le Tribune essi potranno essere sostituiti dal Direttore competente.
  2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la Direzione generale della RAI è chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore delle coalizioni o dei soggetti politici danneggiati.
  3. La violazione della presente disciplina costituisce inosservanza agli indirizzi della Commissione di vigilanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

  La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.