CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 21 dicembre 2012
760.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

   Al comma 4, elenco 1, aumentare in misura proporzionale tutti gli importi fino a concorrenza di 200 milioni euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. Per gli anni del triennio 2013-2015, la disposizione di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche alle risorse proprie degli enti locali destinati alla ricostruzione in seguito ad eventi di calamità naturali nei limiti di un importo non superiore a 200 milioni di euro annui.
1. 2. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 122, sostituire la Tabella 1 con la seguente:

Tabella 1
(articolo 1, comma 122)

Regione Ripartizione incentivo per spazi ceduti a province Ripartizione incentivo per spazi ceduti ai comuni
ABRUZZO 3.458 10.375
BASILICATA 1.514 4.541
CALABRIA 5.182 15.545
CAMPANIA 15.030 45.089
EMILIA-ROMAGNA 11.419 34.256
LAZIO 14.758 44.275
LIGURIA 4.165 12.496
LOMBARDIA 25.550 76.650
MARCHE 4.033 12.098
MOLISE 824 2.471
PIEMONTE 11.483 34.449
PUGLIA 10.540 31.620
SARDEGNA 4.316 12.949
SICILIA 13.013 39.038
TOSCANA 9.660 28.981
UMBRIA 2.335 7.006
VENETO 12.721 38.163
TOTALE 150.000 450.000

1. 13. Bitonci, Pag. 43 Simonetti, Polledri.

  Al comma 122, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le medesime finalità è altresì attribuito per il 2013 un contributo nei limiti dell'importo di 150 milioni di euro destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

  Conseguentemente al medesimo articolo apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 126 sostituire le parole: 600 milioni con le seguenti: 146 milioni;
   b) al comma 139, sostituire le parole: 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 49 milioni di euro per l'anno 2013, di 646,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 390 milioni di euro per l'anno 2015 e di 440 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016;
   c) dopo il comma 139, aggiungere i seguenti:
    139-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, le amministrazioni centrali dello Stato assicurano, anche sulla base dell'attività dei Commissario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazione, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, a decorrere dall'anno 2013, una ulteriore riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente agli importi indicati nella Tabella 1-bis.
    139-ter. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 139-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella tabella di cui al medesimo comma 139-bis.
    139-quater. I Ministri competenti propongono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 139-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma.
    139-quinquies. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 139-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi, del comma 139-ter il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con il disegno di legge di assestamento è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 139-ter.

Pag. 44

Tabella 1-bis.
(articolo 1 comma 139-bis)
Riduzione di spesa dei Ministri da realizzare con la legge di stabilità.
(Milioni di euro)

Saldo netto da finanziare Indebitamento netto/fabbisogno
Ministeri 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Ministero dell'economia e delle finanze 143,1 132,46 108,30 123,06 132,46 108,30
Ministero dello sviluppo economico 10,56 7,44 9,08 7,44
Ministero del lavoro e delle politiche
sociali
9,68 9,22 10,30 8,32 9,22 10,30
Ministero della giustizia 29,80 24,52 25,50 25,64 24,56 25,50
Ministero degli affari esteri 5,36 4,30 5,18 4,60 4,30 5,18
Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca
36,48 34,54 47,34 31,46 34,54 47,34
Ministero dell'interno
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
4,60 4,20 6,20 3,96 4,20 6,20
Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti
41,40 38,70 41,84 35,60 38,70 41,84
Ministero della difesa 47,22 35,28 53,90 40,60 35,38 53,90
Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
3,16 1,70 2,08 2,72 1,60 2,08
Ministero per i beni e le attività culturali 11,12 10,28 13,34 9,56 10,28 13,34
Ministero della salute 12,86 12,26 15,90 11,06 12,26 15,90
  Totale 355,34 314,9 329,90 305,70 314,90 329,90

1. 12. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Sopprimere il comma 129.
1. 4. Simonetti, Bitonci, Polledri.

  Dopo il comma 130, aggiungere il seguente:
  130-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il comma 31 è soppresso.
1. 3. Simonetti, Bitonci, Polledri.

  Sopprimere il comma 174.
*1. 17. Barbato.

  Sopprimere il comma 174.
*1. 25. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 189, lettera i), capoverso Art. 113-bis, comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo.
1. 5. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 230, sopprimere il capoverso 9-bis.
1. 26. Simonetti, Polledri, Bitonci.

  Sopprimere il comma 266.
1. 27. Polledri, Bitonci, Simonetti.

  Sopprimere il comma 268.
1. 28. Polledri, Bitonci, Simonetti.

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  Sopprimere il comma 298.
1. 16. Barbato.

  Sopprimere il comma 323.
1. 15. Barbato.

  Sostituire il comma 357 con il seguente:
  357. Gli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
1. 23. Barbato.

  Sopprimere i commi 385 e 386.
1. 22. Barbato.

  Sopprimere il comma 391.
1. 21. Barbato.

  Al comma 428, capoverso comma 2, lettera a), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 11. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 428, capoverso comma 2, lettera a), sostituire le parole: prioritaria considerazione con le seguenti: minore divergenza.
1. 6. Simonetti, Bitonci, Polledri.

  Al comma 428, capoverso comma 2, lettera f), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 10. Simonetti, Bitonci, Polledri.

  Al comma 428, capoverso comma 2, lettera g), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 9. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 428, capoverso comma 2, lettera l), sostituire le parole: anno 2014 con le seguenti: anno 2013.
1. 8. Simonetti, Bitonci, Polledri.

  Al comma 428, capoverso comma 2, lettera l) dopo le parole: societarie aggiungere le seguenti: in società, che nell'ultimo triennio abbiano chiuso i bilanci in perdita per due esercizi,.
1. 7. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 428, capoverso comma 2, sopprimere le parole da: al fine di tener conto della realtà socioeconomica fino alla fine del periodo.
1. 1. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:
  30-bis. All'articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «l'8 per cento per l'anno 2013, il 6 per cento per l'anno 2014 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2015».
1. 31. Simonetti, Bitonci, Polledri.

  Dopo il comma 430, aggiungere il seguente:
  430-bis. All'articolo 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al comma 8 le parole: «Per gli anni dal 2008 al 2012» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2008 al 2014».
1. 32. Simonetti, Bitonci, Polledri.

  Al comma 439, capoverso comma 26, alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione non si Pag. 46applica alle spese sostenute dagli enti per interventi di carattere sociale e legati a sussidi di disoccupazione.
1. 29. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Al comma 439, capoverso comma 26, lettera d), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente periodo: La presente disposizione non si applica alle spese di personale di pubblica sicurezza.
1. 30. Bitonci, Simonetti, Polledri.

  Sopprimere il comma 479.
1. 20. Barbato.

  Sostituire il comma 479 con i seguenti:
  479. A decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 28 febbraio 2013, al fine di consentire gli adeguamenti tecnologici degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessari per dare attuazione alla variazione della quota destinata alle vincite di cui al successivo comma 479-bis il prelievo erariale unico è fissato in misura del 12,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate.
  479-bis. A decorrere dal 1o marzo 2013 il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al comma 479 è fissato in misura del 16,70 per cento sull'ammontare delle somme giocate e la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è determinata in misura non inferiore al 70 per cento.
  479-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2013, il prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissato in misura del 5,5 per cento sull'ammontare delle somme giocate e l'addizionale sulla parte della vincita eccedente euro 500 è determinata nella misura del 6 per cento.
  479-quater. Le eventuali maggiori entrate derivanti dai commi da 479 a 479-ter, accertate semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono in un fondo fuori bilancio. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, per interventi realizzati dai comuni in deroga al patto interno di stabilità. L'utilizzo è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
1. 14. Nannicini.

  Sopprimere il comma 513.
1. 24. Barbato.

  Sopprimere il comma 527.
1. 19. Barbato.

  Sostituire il comma 536 con il seguente:
  536. All'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi da 1 a 8 sono abrogati.
1. 18. Barbato.