CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 21 dicembre 2012
760.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione (C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 (limitatamente alle parti di competenza).

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2013, limitatamente alle parti di competenza, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013, come modificate nel corso dell'esame presso il Senato;
   considerato che i provvedimenti sono, in via prevalente, riconducibili alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni;
   rilevato che diverse disposizioni approvate dal Senato prevedono finanziamenti specifici in favore di determinati soggetti ovvero con finalità determinate,
   ricordato in proposito che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, «l'articolo 119 Cost. vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, nuovi finanziamenti a destinazione vincolata, anche a favore di soggetti privati. Tali misure, infatti, possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenza n. 168 del 2008, nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 168 del 2009, nn. 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005),
   la Corte ha inoltre rilevato che «nel caso in cui un fondo istituito con legge statale incida su àmbiti non riconducibili ad un'unica materia, devono distinguersi due ipotesi. Se una materia è nettamente prevalente sulle altre, essa determina la competenza legislativa e, qualora questa sia statale, determina anche la legittimità del fondo con vincolo di destinazione. Se, invece, non vi è una materia sicuramente prevalente, riconducibile alla competenza dello Stato, si applica il principio di leale collaborazione, che impone alla legge statale Pag. 7di predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a salvaguardia delle loro competenze» (sentenza n. 168/2008; nello stesso senso, sentenza n. 168/2009, sentenze n. 63 e n. 50 del 2008; n. 201 del 2007; n. 211 e n. 133 del 2006),
   ricordato che la Corte Costituzionale ha infine precisato che il titolo di competenza statale che permette l'istituzione di un fondo con vincolo di destinazione non deve necessariamente identificarsi con una delle materie espressamente elencate nel secondo comma dell'articolo 117 Cost., ma può consistere anche nel fatto che detto fondo incida su materie oggetto di «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione; il che si verifica quando sia necessario attribuire con legge funzioni amministrative a livello centrale, per esigenze di carattere unitario, e regolare al tempo stesso l'esercizio di tali funzioni – nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza – mediante una disciplina che sia logicamente pertinente e che risulti limitata a quanto strettamente indispensabile a tali fini. Ciò comporta la necessità che lo Stato coinvolga le Regioni stesse attraverso attività concertative e di coordinamento che devono essere attuate in base al principio di leale collaborazione. (sentenza n. 168/2009; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 6/2004, nn. 155 e n. 31/2005, n. 303/2003).»,
   rilevato che i ristretti tempi a disposizione per l'esame da parte delle Commissioni del provvedimento, che è stato modificato corposamente nel corso dell’iter presso il Senato, non consentono di svolgere un esame approfondito dei relativi contenuti,
   evidenziato che alcune disposizioni approvate dal Senato rimettono l'attuazione a decreti di natura non regolamentare,
   ricordato, al riguardo, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015 e relativa nota di variazione (C. 5535-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

Tabella n. 8: Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015.

RELAZIONE APPROVATA

  La I Commissione,
   esaminata la tabella 8, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2013, recata dal bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e dal bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2013, come modificate nel corso dell'esame presso il Senato,
   considerato che i provvedimenti sono, in via prevalente, riconducibili alle materie «tutela della concorrenza», «sistema tributario e contabile dello Stato» e «armonizzazione dei bilanci pubblici», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», attribuita alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni,
   preso atto favorevolmente degli stanziamenti previsti in favore delle assunzioni nel comparto della sicurezza,
   rilevato che i ristretti tempi a disposizione per l'esame da parte delle Commissioni del provvedimento, che è stato modificato corposamente nel corso dell’iter presso il Senato, non consentono di svolgere un esame approfondito dei relativi contenuti,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 9

ALLEGATO 3

Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso (Testo unificato C. 5270 Governo ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 5270 Governo ed abbinati, recante «Istituzione del fondo per il pluralismo dell'informazione e disposizioni relative all'utilizzo del fondo stesso Testo unificato», come risultante dagli emendamenti approvati;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «tutela della concorrenza», che la lettera e) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, nonché alla materia «ordinamento della comunicazione», richiamata tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione:
   rilevato che gli articoli 3 e 4 prevedono, con diverse finalità, l'intervento di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di natura non regolamentare: tipo di atto che la Corte costituzionale, con sentenza n. 116 del 2006, ha qualificato come «un atto statale dalla indefinibile natura giuridica»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, si valuti l'opportunità di indicare l'anno a decorrere dal quale il Fondo è istituito;
   b) all'articolo 1, si verifichi il coordinamento tra l'alinea del comma 2, che prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri utilizzi il fondo di cui al comma 1 per le finalità di seguito elencate, e la lettera c-bis), che prevede come finalità quella di «prevedere la disapplicazione, a decorrere dai contributi relativi all'anno 2014, delle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 457 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel caso in cui l'impresa editrice effettui il passaggio a una periodicità inferiore»;
   c) agli articoli 3 e 4, si valuti l'opportunità di prevedere il rinvio a regolamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

Pag. 10

ALLEGATO 4

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole (Testo unificato C. 4093 Siragusa ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato della proposta di legge C. 4093 Siragusa ed abb. recante «Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole»,
   ricordato che la materia «norme generali in materia di istruzione» è riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) della Costituzione,
   rilevato altresì che la materia «l'istruzione», salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale, è attribuita alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,
   richiamata la sentenza n. 279 del 2005 della Corte Costituzionale in cui viene precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale»; in tal senso, le norme generali si differenziano anche dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose»,
   rilevato altresì come con la sentenza n. 200/2009 la Corte Costituzionale ha individuato nei contenuti degli articoli 33 e 34 della Costituzione la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di «norme generali sull'istruzione»: sul piano della legislazione ordinaria, la Corte ha fatto riferimento agli ambiti individuati dalla legge n. 53 del 2003, che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi proprio per la definizione delle «norme generali sull'istruzione» evidenziando, quindi, che ai sensi della stessa, rientrano in tale ambito, fra l'altro, la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime, la valutazione periodica degli apprendimenti e del comportamento degli studenti, i princìpi della valutazione complessiva del sistema, i princìpi di formazione degli insegnanti,
   tenuto conto che le definizioni delle tre realtà indicate – ai fini di quanto disposto dal testo – sono recate dall'articolo 2 e che, in particolare, per «scuole di montagna» si intendono i plessi scolastici siti nei comuni montani che saranno individuati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata, tra quelli presenti nei territori caratterizzati da difficoltà di comunicazione e di trasporto tali da rendere svantaggioso il raggiungimento di un centro urbano ove siano presenti scuole del medesimo ordine e grado,
   evidenziata, in proposito, l'opportunità di fissare un termine per l'emanazione Pag. 11del decreto relativo all'individuazione dei comuni di montagna di cui all'articolo 2,
   rilevata altresì l'esigenza di chiarire il raccordo delle previsioni recate dall'articolo 3 del testo in esame con quelle recate dalla normativa vigente,
   ricordato infatti che l'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, ha istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 2007, oltre al «Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato», il «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», sulla cui attuazione è intervenuto il decreto ministeriale 1o marzo 2007, n. 21, in cui viene evidenziato come le risorse assegnate dallo Stato sono utilizzate senza altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, formazione e orientamento,
   ricordato, inoltre, che l'articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto l'emanazione con decreto ministeriale di linee guida rivolte al potenziamento dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, anche attraverso l'eventuale ridefinizione degli aspetti connessi ai trasferimenti delle risorse alle medesime, previo avvio di apposito progetto sperimentale e che, a sua volta, il rapporto sulla spending review del maggio 2012 ha annunciato l'istituzione del «Fondo di funzionamento dell'autonomia», che includerà tutte le fonti di finanziamento ministeriali,
   rilevato che l'articolo 5 dispone che, nel caso si debba ricorrere a supplenze temporanee di durata non superiore ad un mese nelle scuole di montagna, delle piccole isole o situate in territori a bassa densità demografica, è assicurata la precedenza assoluta ai docenti che dimostrano di possedere contestualmente la residenza e il domicilio nel territorio nel quale è conferita la supplenza e che la supplenza non è prorogabile,
   evidenziato come in tale modo si configura una deroga al principio generale di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto, basata non sull'ordine di utilizzo delle fasce, ma sulla residenza ed il domicilio,
   ricordato che la Corte Costituzionale, sin dalla sentenza n. 15 del 1960, ha rilevato che, con riferimento alle previsioni degli articoli 3 e 51 della Costituzione, il legislatore non potrebbe, in linea generale, disporre che ai pubblici uffici siano ammessi o ne siano esclusi i residenti in determinate zone del territorio nazionale o i cittadini che siano in determinate condizioni, salvo che tale requisito costituisca indice di una maggiore attitudine ad un determinato ufficio o servizio; in questa ottica, nella sentenza della Corte si evidenzia come le disposizioni contenute nell'articolo 120 della Costituzione, che vietano alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualsiasi parte del territorio nazionale, rappresentino una applicazione, nel quadro dell'unità dello Stato, del principio generale di eguaglianza, sancito nell'articolo 3 della Costituzione e ripetuto, nei riguardi dell'ammissione ai pubblici uffici, nell'articolo 51; in quanto espressione di un principio, per la Corte i divieti posti dall'articolo 120 vincolano anche il legislatore statale, ma, mentre per il legislatore regionale tali divieti sono assoluti ed inderogabili, lo stesso non è per il legislatore statale,
   rilevato che nella richiamata sentenza n. 15 del 1960 la Corte Costituzionale precisa, quindi, che «il presupposto dell'articolo 120 è che la legge regionale non può mai porre limiti ai diritti dei cittadini garantiti da quella norma, non essendo riconosciuto al legislatore regionale alcun potere in materia. Al legislatore statale, invece, al quale spetta di valutare Pag. 12i rapporti e gli interessi di tutta la collettività nazionale sotto l'aspetto dell'interesse generale, è permesso di identificare particolari settori di territorio o di popolazione al fine di dettare particolari discipline ispirate all'unico scopo di dare una più adeguata organizzazione ai pubblici servizi. È ovvio che l'apprezzamento discrezionale che il legislatore compie per enucleare le situazioni che richiedono particolare disciplina e per determinare la sfera e le modalità della disciplina stessa non può toccare l'ambito segnato dal primo comma dell'articolo 3 della Costituzione e non può trascendere dai giusti limiti derivanti dal principio di eguaglianza»,
   ricordato che tali affermazioni hanno trovato svolgimento nella successiva giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare nelle sentenze 13/1961, 86/1963, 158/1969), dalla quale – come da ultimo evidenziato dalla Corte stessa – può ricavarsi il principio che «l'accesso in condizioni di parità ai pubblici uffici può subire deroghe, con specifico riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando il requisito medesimo sia ricollegabile, come mezzo al fine, all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato» (ordinanza n. 33/1988),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   a) si segnala l'esigenza che le previsioni dell'articolo 5, nella parte in cui si configura una deroga al principio generale di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto, basata non sull'ordine di utilizzo delle fasce, ma sulla residenza ed il domicilio, siano valutate dalla Commissione di merito alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa.

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si segnala l'esigenza di fissare un termine per l'emanazione del decreto relativo all'individuazione dei comuni di montagna di cui all'articolo 2;
   b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire il raccordo delle previsioni recate dall'articolo 3 con quelle recate dalla normativa vigente, richiamata in premessa;