CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 dicembre 2012
759.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Svolgimento di interrogazioni a risposta immediata su questioni riguardanti le modalità di accesso ai tirocini formativi attivi (TFA).

TESTO DELLA RISPOSTA

   Gli Onorevoli interroganti, dopo aver ricordato alcune questioni attinenti ai tirocini formativi attivi che sono state oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo, chiedono di rivedere i criteri di accesso previsti nello schema di regolamento modificativo del decreto ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010.
  Come è noto il suddetto provvedimento è all'esame del Consiglio di Stato per il prescritto parere e successivamente verrà sottoposto alle Commissioni parlamentari competenti.
  La modifica del citato decreto ministeriale n. 249 del 2010 è volta a valorizzare l'esperienza professionale acquisita dai docenti privi di abilitazione che hanno prestato servizio di supplenza, con contratto a tempo determinato, per almeno tre anni, attraverso la previsione di un percorso formativo abilitante che si svolga con modalità speciali rispetto a quelle previste dai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all'articolo 15 del medesimo decreto ministeriale.
  Per quanto riguarda la programmazione degli accessi, si prevede che il numero complessivo dei posti annualmente disponibili è determinato sulla base del fabbisogno di personale docente abilitato quantificato tenendo conto sia della programmazione regionale degli organici, sia del contingente di personale docente assunto con contratto a tempo determinato su posti disponibili ma non vacanti nell'anno scolastico precedente. Il numero dei posti così definito è poi maggiorato del 30 per cento per la copertura delle esigenze delle scuole paritarie e dei percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.
  Con riferimento poi a quanto rappresentato dagli Onorevoli interroganti riguardo alla distribuzione territoriale della tipologia di corsi, si rappresenta che attraverso il TFA si vuole assicurare in tutte le regioni la presenza di un adeguato numero di docenti abilitati per meglio valorizzare la funzionalità del servizio.
  Ciò considerato, un'eventuale distribuzione dei percorsi effettuata proporzionalmente su tutto il territorio nazionale, anziché sulla base dei posti e delle nomine di supplenza conferite, determinerebbe in alcune realtà l'utilizzo di docenti non abilitati e in altre un surplus di abilitati rispetto alle nomine da conferire.
  Quanto al vincolo di partecipazione ai corsi nelle province in cui si sono effettuate le supplenze, lo schema di provvedimento non prevede alcuna indicazione in tal senso.
  Si segnale infine che la programmazione annuale dei percorsi formativi dovrà rendersi compatibile con le capacità ricettive dell'offerta delle università. Si prevede in tal senso l'emanazione di un decreto che nella programmazione annuale terrà conto della disponibilità ricettiva sostenibile dalle stesse.

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ALLEGATO 2

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale inserire le seguenti: gli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.
* 5. 1. (Nuova formulazione) Barbieri.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale inserire le seguenti: gli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale o i licei musicali.
* 5. 3. (Nuova formulazione) Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.
(Approvato)

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
* 6. 4. Scalera.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
* 6. 3. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: previo assenso dell'interessato, aggiungere le seguenti: e parere favorevole del Conservatorio di appartenenza.
6. 5. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 6. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.
(Approvato)

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Sistema nazionale unitario dell'alta formazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di Pag. 49entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a istituire il sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comprendente sia il sistema universitario che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) le istituzioni appartenenti al sistema sono sedi primarie di alta formazione, di elaborazione critica delle conoscenze e di libera ricerca e produzione culturale nei rispettivi settori di interesse e nell'ambito dei relativi ordinamenti, operando per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica; godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi di responsabilità delle decisioni e di valutazione dei risultati;
   b) e istituzioni statali appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale modificano i propri statuti sulla base di principi e criteri analoghi a quelli stabiliti per le università statali dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tenendo conto della necessità di salvaguardare e potenziare i loro peculiari modelli formativi;
   c) i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comunque denominati, sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di corsi di studio di eguale durata e sono raggruppati per classi di corsi di studio in analogia a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
   d) le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicate sono autorizzate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a istituire i corsi di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sulla base della presenza di alte competenze culturali, professionali e artistiche nonché di adeguate risorse logistiche e strumentali; il titolo accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso è equivalente ad ogni effetto di legge al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università;
   e) i crediti formativi universitari e i crediti formativi accademici sono resi equivalenti tra loro e possono essere riconosciuti in ciascuna delle istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione;
   f) il reclutamento, la carriera e lo stato giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono gradualmente unificati con quelli del personale docente universitario sulla base degli stessi princìpi e criteri stabiliti degli articoli 6, 7, 16 e 18 della legge 30 dicembre 2010, n 240;
   g) alle federazioni o fusioni di istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione si estendono le norme stabilite nell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; in particolare le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale possono costituire Politecnici delle arti mediante accorpamento su base regionale o interregionale di istituzioni rappresentative di almeno due diversi settori artistici;
   h) l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sulla base di opportune modifiche del suo regolamento e della composizione del suo consiglio direttivo, assume anche la responsabilità della valutazione della qualità dei risultati conseguiti dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione;
   i) gli istituti musicali pareggiati trasformatisi in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, sono gradualmente statizzati, previa loro richiesta, Pag. 50come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

  2. I decreti legislativi di cui al comma i stabiliscono i tempi, le modalità e le condizioni, eventualmente differenziati in dipendenza dalle loro tipologie e dimensioni, per l'inserimento delle singole istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale nel sistema nazionale unitario dell'alta formazione, favorendo, ove necessario, la preventiva costituzione di istituzioni policentriche mediante accorpamenti su base territoriale. L'inserimento è comunque deliberato con apposito decreto ministeriale.
  3. Con il parere favorevole delle istituzioni interessate, un'istituzione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale può confluire all'interno di un'università mediante la costituzione di un apposito dipartimento come previsto dallo Statuto della università.
  4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non adotti i decreti legislativi entro il termine di cui al comma 1 rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
7. 18. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  La composizione della Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) è integrata, in ogni sua articolazione, da un rappresentante delle Accademie e da un rappresentante dei Conservatori.
7. 02. Zazzera.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il MIUR emana tutti gli atti necessari affinché il sistema Afam possa effettuare l'attività di ricerca prevista dalla legge n. 508 del 1999, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti, nazionali e internazionali, e all'attivazione dei dottorati di ricerca.
7. 03. Zazzera.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali Pag. 51ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  3. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.
  4. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
* 7. 05. Zazzera.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

Art. 7-bis.
(Personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

  1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.
  2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.
  3. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L ’inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.
  4. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, Pag. 52il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
* 7. 022. Ghizzoni, De Biasi, Lolli, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Nell'ambito di un programma nazionale di razionalizzazione dell'offerta formativa territoriale in campo musicale e di congruo dimensionamento delle istituzioni, mediante specifiche convenzioni del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca con gli Enti locali interessati, anche sulla base di accordi di programma delle Regioni; si provvede, su richiesta dei singoli istituti musicali pareggiati, alla graduale statizzazione degli istituti musicali pareggiati quali sezioni staccate dei Conservatori di musica statali, sulla base di accertate disponibilità finanziarie da destinare a tale finalità, senza alcun onere aggiuntivo a carico dello Stato e mantenendo la denominazione originaria dell'istituto.
  2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità, i tempi e le procedure per il subentro dei Conservatori di musica in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli statali, esclusivamente nell'ambito del 20 per cento dei posti organici vacanti e disponibili, del relativo personale docente ed amministrativo in servizio con contratto a tempo indeterminato.
7. 011. (Nuova formulazione) Ghizzoni.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Professori di seconda fascia).

  1. Con apposito concorso per titoli, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e riservato ai professori di seconda fascia presso le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, sono costituite apposite graduatorie nazionali ad esaurimento. Sulla base di tali graduatorie il dieci per cento dei posti di professori di prima fascia presso le suddette istituzioni che si rendono vacanti e disponibili ogni anno sono destinati al graduale inquadramento in prima fascia dei professori di seconda fascia.
7. 023. Ghizzoni, De Biasi, Lolli, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Procedure di razionalizzazione dell'uso delle risorse).

  1. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale docente, amministrativo e ausiliario delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, una quota non superiore al dieci per cento dei posti che si rendano annualmente vacanti nella dotazione organica complessiva nazionale è assegnata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università Pag. 53e della ricerca alle istituzioni ove risultino oggettive carenze in relazione alle loro attività con contestuale decurtazione di un pari numero dei posti inorganico presso e istituzioni di provenienza.
  2. Al fine di adeguare l'offerta formativa a seguito del riordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, 0.212, le istituzioni di cui al comma 1 possono provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a sdoppiare posti vacanti in organico per destinarli ad insegnamenti, anche diversi, di durata pari a metà dell'orario di cattedra, da coprire mediante supplenza con contratto a tempo determinato di importo pari alla metà dell'importo della supplenza intera. Il titolare può completare l'orario con altra supplenza della medesima tipologia, anche presso un'altra istituzione.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7. 012. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.
(Approvato)