CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 dicembre 2012
759.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499 final).

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE FORMULATA DAI RELATORI

  La I Commissione (Affari costituzionali) e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)499);
   rilevato che la proposta intende contribuire alla costituzione di un vero e proprio spazio politico europeo, nel quale le grandi famiglie politiche possano confrontarsi sui temi strategici per il futuro dell'Europa, rafforzando in tal modo la legittimazione democratica dei processi decisionali dell'Unione europea;
  considerato che:
   l'articolo 10, comma 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea, prevede che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Il medesimo principio è espresso dall'articolo 12, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   in base all'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinare lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento;
   sottolineata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico,
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti se l'equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento, non possa avvantaggiare gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale. A tale proposito andrebbe considerata la possibilità – come ad esempio già previsto dall'istituto dell'iniziativa dei cittadini, previsto dall'articolo 24 del TFUE e regolato dal regolamento (UE) n. 211/2011 – di un collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione;
   b) si valuti se la disposizione dell'articolo 7 della proposta di regolamento, che prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri in merito alla verifica del rispetto dei valori sui quali è fondata l'Unione europea, sia compatibile con l'articolo 231 del TFUE, in base al quale il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, delibera a maggioranza dei suffragi espressi, e con l'articolo Pag. 8210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, che stabilisce per la medesima procedura la maggioranza dei suffragi espressi;
   c) si chiarisca la portata della previsione, di cui all'articolo 10 della proposta di regolamento, volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei. In particolare, andrebbe precisato se il riconoscimento di tale personalità, posto che allo stato non esiste nell'ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, conferisca ai partiti una soggettività giuridica specifica ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione, ovvero se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti abbiano personalità giuridica in ciascuno degli Stati membri secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti, in tal caso potendosi, tuttavia, configurare una sorta di personalità giuridica a «geometria variabile»;
   d) si valuti se, in riferimento all'articolo 15 della proposta di regolamento, il mantenimento della soglia limite per i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri pari al 40 per cento del bilancio annuale del partito stesso, già prevista dal vigente regolamento (CE) n. 2004/2003, non rischi di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo;
   e) si verifichi se, per quanto concerne il trattamento fiscale delle donazioni, le disposizioni dell'articolo 16 della proposta di regolamento, che fissano a 25.000 euro annui l'ammontare delle erogazioni liberali in favore di partiti politici, non possano comportare un impatto in termini di riduzione del gettito erariale, in quanto innalzano il tetto delle detrazioni attualmente fissato a livello nazionale dal testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), pari a 10.000 euro annui.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (COM(2012)499 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  La I Commissione (Affari costituzionali) e la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)499);
   rilevato che la proposta intende contribuire alla costituzione di un vero e proprio spazio politico europeo, nel quale le grandi famiglie politiche possano confrontarsi sui temi strategici per il futuro dell'Europa, rafforzando in tal modo la legittimazione democratica dei processi decisionali dell'Unione europea;
  considerato che:
   l'articolo 10, comma 3 e 4, del Trattato sull'Unione europea, prevede che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. Il medesimo principio è espresso dall'articolo 12, paragrafo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
   in base all'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), spetta al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinare lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento;
   sottolineata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio nonché alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico;
  esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti se l'equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali, di cui all'articolo 3 della proposta di regolamento, non possa avvantaggiare gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale. A tale proposito andrebbe considerata la possibilità – come ad esempio già previsto dall'istituto dell'iniziativa dei cittadini, previsto dall'articolo 24 del TFUE e regolato dal regolamento (UE) n. 211/2011 – di un collegamento del criterio della rappresentanza in un numero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione;
   b) si valuti se la disposizione dell'articolo 7 della proposta di regolamento, che prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri in merito alla verifica del rispetto dei valori sui quali è fondata l'Unione europea, sia compatibile con l'articolo 231 del TFUE, in base al quale il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, delibera a maggioranza dei suffragi espressi, e con l'articolo Pag. 10210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo, che stabilisce per la medesima procedura la maggioranza dei suffragi espressi;
   c) si chiarisca la portata della previsione, di cui all'articolo 10 della proposta di regolamento, volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei. In particolare, andrebbe precisato se il riconoscimento di tale personalità, posto che allo stato non esiste nell'ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, conferisca ai partiti una soggettività giuridica specifica ed omogenea in tutto il territorio dell'Unione, ovvero se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti abbiano personalità giuridica in ciascuno degli Stati membri secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti, in tal caso potendosi, tuttavia, configurare una sorta di personalità giuridica a «geometria variabile»;
   d) si valuti se, in riferimento all'articolo 15 della proposta di regolamento, il mantenimento della soglia limite per i contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri pari al 40 per cento del bilancio annuale del partito stesso, già prevista dal vigente regolamento (CE) n. 2004/2003, non rischi di rendere i partiti politici europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo.