CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 dicembre 2012
758.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513).

RIFORMULAZIONI DEGLI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI
(vedi seduta del 18 dicembre 2012)

  Inserire la seguente condizione:

  All'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.
  1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale, di cui al precedente comma, permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992.»»
1.4 (nuova formulazione). Leo.

  Inserire la seguente condizione:

  All'articolo 1, il comma 3 sia sostituito con il seguente:
   «3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:
  «3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.»»
1. 7. (nuova formulazione) Causi.

Pag. 223

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale. (Atto n. 513).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n, 61, recante ulteriori disposizioni in materia di ordinamento di Roma Capitale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente:
    «1-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, il secondo periodo è soppresso»;
   b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis, sia inserito il seguente:
    «1-ter. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono approvate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»»;
   c) all'articolo 1, dopo il comma 1-ter, sia inserito il seguente:
    «1-quater. All'articolo 10, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
    «1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nel territorio di Roma capitale durante lo stato di emergenza dichiarato con decreto adottato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per situazioni che non derivino da calamità naturali o disastri, fermo restando quanto disposto dal comma 1, si provvede, in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto medesimo e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, a mezzo di ordinanze emanate dal Sindaco di Roma capitale, con oneri a carico del bilancio del medesimo ente.
   1-ter. In deroga alla vigente normativa disciplinante la materia e, in particolare, all'articolo 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la situazione emergenziale di cui al precedente comma permane sino al momento in cui, al venir meno dei relativi presupposti, lo stato di emergenza sia espressamente revocato con le modalità previste dal medesimo articolo 5 della legge n. 225 del 1992.»»;Pag. 224
   d) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia inserito il seguente:
    «2-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo è inserito il seguente:
    «2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è abrogato.»»;
   e) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dal seguente:
    «3. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, è sostituito dal seguente:

  «3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, è altresì determinata, previa intesa con la Regione Lazio e Roma capitale, la quota di risorse spettante a Roma capitale sulla base dei medesimi criteri adottati per ripartire il Fondo tra le regioni. Ai fini della determinazione della quota di cui al periodo precedente sono esclusi i finanziamenti destinati al trasporto pubblico locale ferroviario. Le risorse di cui al presente comma sono erogate direttamente a Roma capitale con le modalità e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni.»»;
   f) l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

ART. 2.
(Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale).

  1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attività processuale già svolta dall'Avvocatura dello Stato.»