CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08060 Mancuso: Utilizzo di animali nei circhi e decesso di una giraffa presso un circo insediato a Imola.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Ministero della salute ha appreso dalla stampa la notizia in merito al decesso della giraffa del Circo Martini durante il periodo del suo attendamento ad Imola. Già da un primo esame dell'accaduto si sono potute ravvisare molteplici criticità, specialmente in materia di sanità e benessere dell'animale.
  Si è provveduto, quindi, a inviare una nota al comune di Imola e ai Servizi Veterinari della regione Emilia Romagna per acquisire elementi sull'accaduto.
  Il Presidente della regione Emilia Romagna ha descritto quanto avvenuto il 21 settembre 2012.
  Il Servizio Veterinario dell'AUsl di Imola è stato coinvolto nell'intervento per recuperare la giraffa scappata dal Circo Martini-Cirque d'Europe, che stava correndo libera per il centro abitato di Imola.
  È stata necessaria la sedazione operata in tele-anestesia, in quanto il titolare del Circo, proprietario dell'animale, non era stato in grado di catturare l'animale con altri mezzi.
  Il Veterinario ufficiale della AUsl di Imola si è messo a disposizione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza che dirigeva le operazioni, e che aveva già richiesto alla Polizia Provinciale di Bologna la disponibilità del fucile per la tele-anestesia e di un tiratore qualificato.
  È stato utilizzato il farmaco messo a disposizione dal Veterinario ufficiale della AUsl (Xilazina-(Rompun Bayer). Il dosaggio è stato predisposto dallo stesso Veterinario, tenendo conto delle indicazioni fornite dal produttore, delle condizioni dell'animale, che si presentava in grave stato di alterazione nervosa ed in continuo movimento, del materiale disponibile per la tele-anestesia.
  Il tiratore qualificato della Polizia provinciale di Bologna ha sparato in successione n. 5 dardi-siringa, di cui solo il quarto e il quinto hanno colpito l'animale alla spalla destra.
  Dopo poco l'animale ha presentato i sintomi tipici della sedazione ed è stato aiutato a salire sul mezzo di trasporto, dove è stato «imbalzato» con fasce di fortuna per contenerlo ed impedire, quindi, che subisse ulteriori lesioni durante il viaggio verso la sede del Circo.
  Una volta scaricato l'animale in un recinto del Circo, il Veterinario ufficiale ha sollecitato la proprietaria a dargli una adeguata assistenza veterinaria. È quindi intervenuta una equipe di esperti della Università di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria.
  L'animale sembrava riprendersi, ma alle 15.40 circa moriva.
  Il Veterinario ufficiale disponeva l'autopsia, eseguita presso l'istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (IZSLER), il 22 settembre 2012, da una equipe formata da personale specializzato con esperienza pluriennale nella diagnostica postmortem.
  L'esito dell'esame necroscopico ha evidenziato: emorragie interstiziali multifocali al cuore, congestione alla milza, edema polmonare, allagamento emorragico, edema perivasale e sub meningeo dell'encefalo. Pag. 212
  In merito all'utilizzo di animali negli spettacoli delle attività circensi, il Ministero evidenzia che esistono già criteri per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, redatte dalla Commissione scientifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione (CITES), ai fini della detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica, elencati nel decreto ministeriale 19 aprile 1996.
  Da ultimo, il Ministero della salute valuta favorevolmente l'impegno per la stesura di linee guida che assicurino la corretta detenzione e custodia degli animali, a tutela della sanità pubblica e del loro benessere e salute, non tralasciando la loro sicurezza.

Pag. 213

ALLEGATO 2

5-08357 Mancuso: Campagna informativa sulle modalità di trasmissione delle malattie tra la popolazione delle carceri.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Negli Istituti Penitenziari italiani le malattie infettive rappresentano oltre il 40 per cento delle diagnosi in tali collettività. La popolazione detenuta è, infatti, interessata da un'elevata prevalenza di infezione tubercolare, oltre che da virus epatitici B e C e da HIV.
  L'infezione da HIV e le infezioni virali croniche, trasmesse mediante sangue o rapporti sessuali, risultano, essere più frequenti nelle comunità penitenziarie rispetto alla popolazione generale in tutti i Paesi del mondo occidentale.
  Le persone che vengono a conoscenza per la prima volta della propria condizione di sieropositività, in stato di detenzione, ovvero che, essendone a conoscenza, notificano il proprio stato al personale sanitario in carcere, possono incontrare oggettive difficoltà derivanti dalle caratteristiche strutturali e organizzative delle istituzioni penitenziarie, la cui finalizzazione prioritaria è la custodia dei detenuti e la garanzia della sicurezza sociale. A esse si aggiungono sia i trasferimenti improvvisi in altri Istituti per motivi di giustizia, disciplinari o di sfollamento, che possono essere causa di interruzione di programmi assistenziali o di trattamento, sia la difficoltà nel mantenere la riservatezza sulle proprie condizioni di salute, e sui normali atti della vita quotidiana.
  Tutti questi elementi problematici sono intrinseci alla struttura penitenziaria e difficili da modificare.
  Per gli aspetti organizzativi sanitari, si ricorda che il decreto legislativo n. 230, del 1999 ha stabilito che «i detenuti e gli internati, al pari dei cittadini in stato di libertà, hanno diritto all'erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione previste nei livelli essenziali e uniformi di assistenza individuati nel piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e in quelli locali».
  In materia di malattie infettive, lo stesso decreto sottolinea l'importanza di:
   definire procedure standardizzate di valutazione dei nuovi ingressi prima dell'immissione nel sistema penitenziario, anche attraverso un osservazione attenta dei soggetti, per quanto possibile, per un periodo pari a quello di incubazione delle principali patologie infettive (TBC, epatiti virali B e C, HIV);
   utilizzare test di screening per l'identificazione dei soggetti infetti al momento dell'ingresso, attuando anche una valutazione costo-efficacia delle procedure adottate;
   sviluppare protocolli per l'inquadramento e la gestione delle malattie infettive clinicamente evidenti;
   garantire ai detenuti l'accesso alle cure anche attraverso il ricorso a strutture esterne specializzate per le malattie infettive.

  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1o aprile 2008, con il quale è stato effettuato il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della giustizia, rimarca l'importanza di promuovere la prevenzione delle malattie infettive all'interno di questi Istituti.
  Il Ministero, inoltre, con il supporto attivo e fondamentale della Commissione Pag. 214Nazionale AIDS e della Consulta delle Associazioni per la lotta contro l'AIDS, ha sviluppato progetti che sono stati supportati finanziariamente e, ove necessario, hanno coinvolto ulteriori esperti e altre Istituzioni/Amministrazioni, tra cui anche quello relativo ai soggetti sieropositivi in stato di detenzione.
  Al riguardo, è stato realizzato il documento «Assistenza carceraria alle persone Hiv+», sancito 15 marzo 2012, come Intesa Stato/Regioni.
  Va da ultimo ricordato che con il trasferimento delle funzioni alle Regioni, spetta a queste provvedere ad una serie di azioni volte a superare i principali problemi e le attuali disomogeneità nella assistenza e cura della persona sieropositiva.
  Nello specifico, l'assistenza dei detenuti con infezione da HIV è guidata dalle Unità Operative di malattie infettive del territorio dove insiste ogni singolo Istituto Penitenziario.

Pag. 215

ALLEGATO 3

5-08455 Toto: Possesso dei requisiti strutturali e gestionali della «Casa di cura Villa Pini d'Abruzzo» e procedimenti amministrativi relativi al suo riaccreditamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria della Regione Abruzzo, siglato il 6 marzo 2007, ha previsto una serie di interventi, da attivare nell'arco del triennio 2007-2009, finalizzati a ristabilire l'equilibrio economico-finanziario della stessa Regione.
  In merito all'accreditamento della Casa di Cura «Villa Pini d'Abruzzo s.r.l.» (Chieti), si segnala che la Regione ha sospeso l'accreditamento predefinitivo della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, sino alla regolarizzazione, da parte della stessa struttura, degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del proprio personale dipendente.
  Con sentenza del Tribunale di Chieti, Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. veniva dichiarata fallita e l'impresa veniva ammessa all'esercizio provvisorio.
  Con proprio decreto il Commissario ad acta rilevava che, alla luce dell'introduzione dell'esercizio provvisorio, non vi era ragione di riservare al ramo d'azienda Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, già di proprietà della fallita Villa Pini d'Abruzzo s.r.l. un trattamento diverso da quello riservato, per l'anno 2010, alle altre Case di Cura della Regione Abruzzo.
  Pertanto, egli definiva i tetti di spesa (anno 2010) anche in favore della Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo, con contestuale riaccreditamento pre-definitivo, con condizione e proposta di contratto per l'anno 2010 per l'esercizio provvisorio del «fallimento Villa Pini d'Abruzzo».
  In data 11 ottobre 2011 è stato sottoscritto il contratto relativo al biennio 2011-2012 per l'acquisto di prestazioni ospedaliere con la Casa di Cura privata Villa Pini d'Abruzzo.
  In riferimento a quanto valutato dai Ministeri affiancanti, non sono stati rilevati elementi ostativi al prosieguo dell’iter di accreditamento della Casa di Cura Villa Pini e, conseguentemente alla sottoscrizione dei contratti di erogazione di prestazioni ospedaliere, per gli anni 2010, 2011 e 2012.
  La verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa per le strutture private con le quali vengono sottoscritti i contratti è precipua competenza della Regione.
  La Presidenza della Regione Abruzzo, in merito alla situazione della Casa di Cura Villa Pini, ha precisato che il 3 settembre 2012 il Comune di Chieti ha rilasciato alla Casa di Cura Villa Pini d'Abruzzo l'Autorizzazione definitiva all'esercizio di attività sanitaria, vincolata ad una serie di condizioni, anche se poi il 20 settembre 2012 il Comune ha disposto l'annullamento dell'Autorizzazione definitiva all'esercizio.
  L'adozione di tale atto è motivata da una nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (del 18 settembre 2012), in cui si afferma che non risultava riattivato in via provvisoria il certificato di prevenzione incendi, pertanto si ripristina il previgente regime di autorizzazione predefinitiva.
  Con istanza del 2 ottobre 2012, il Curatore fallimentare ha chiesto l'annullamento, in autotutela, di tale atto, trasmettendo al Comune di Chieti un'ulteriore Pag. 216relazione in merito ai lavori di adeguamento avviati a seguito dei rilievi formulati dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
  Successivamente, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha comunicato al Curatore fallimentare i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, invitandolo a presentare osservazioni scritte e/o documenti nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
  Tali osservazioni risultano essere state consegnate dal Curatore fallimentare in data 20 novembre 2012. Il relativo procedimento è tuttora in itinere.
  La questione della regolarità retributiva è al vaglio della Magistratura amministrativa, la quale si esprimerà definitivamente sulla correttezza o meno dell'operato della amministrazione.
  È, infatti, tuttora pendente il giudizio davanti al Consiglio di Stato, il quale tuttavia si è pronunciato in via cautelare in senso favorevole alla parte pubblica, concedendo la sospensiva degli effetti delle sentenze TAR citate nell'interrogazione, anche a motivo dell'interesse pubblico all'erogazione delle prestazioni sanitarie, a carattere specialistico, da parte della struttura.

Pag. 217

ALLEGATO 4

5-08539 D'Incecco: Orientamento del Governo in relazione alla decisione dell'AIFA di riconoscere alla nimesulide la rimborsabilità per nuove indicazioni.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito ai quesiti formulati nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha inteso richiamare quanto già esposto nel comunicato AIFA del 14 settembre 2012, in cui si richiama l'avvenuta modifica della Nota 66 e si indica che il farmaco antinfiammatorio Nimesulide potrà essere prescritto a carico del Servizio Sanitario Nazionale per il solo trattamento di breve durata del dolore acuto.
  Infatti, Nimesulide è stato riesaminato dall’European Medicines Agency (EMA) dopo le pubblicazioni riguardanti casi di insufficienza epatica fulminante. Il Comitato per i medicinali per uso umano della stessa Agenzia europea ha valutato i dati provenienti da segnalazioni spontanee, studi epidemiologici, analisi aggregate e metanalisi, concludendo che i benefici delle somministrazioni sistemiche di Nimesulide sono ancora superiori ai rischi.
  Tuttavia, l'EMA raccomanda che l'uso di Nimesulide sia circoscritto alle condizioni in acuto e che non sia più impiegato per uso sistemico nel trattamento dell'osteoartrosi dolorosa che, essendo una condizione cronica, accresce il pericolo che il medicinale sia assunto per periodi prolungati, con un conseguente aumento del rischio di danno epatico.
  Il parere del Comitato, a seguito della conclusione della procedura di «Referral» è stato recepito in toto dalla Commissione Europea, la cui decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale europea nel gennaio 2012.
  Solo a seguito di tale decisione della Commissione Europea, ed in ottemperanza alla stessa, l'AIFA ha intrapreso, nella seduta della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) del 16/17 luglio 2012, una procedura di revisione della Nota 66 per il suo adeguamento alle indicazioni dell'Autorità europea.
  Inoltre, l'AIFA ha coerentemente avviato la procedura di modifica degli stampati dei medicinali per uso sistemico contenenti Nimesulide, in modo da adeguarli alle nuove indicazioni e predisponendo, nel contempo, apposite campagne informative rivolte agli operatori sanitari.
  L'utilizzo del farmaco in questione secondo le nuove indicazioni della citata Nota 66 è atto a garantire una somministrazione che, essendo necessariamente limitata nel tempo ed esclusa laddove la fase di acuzie abbia una durata prolungata, è in grado di escludere i potenziali effetti negativi del trattamento prolungato.
  Le iniziative adottate finora dall'AIFA, comportano un significativo riassetto dei parametri di rimborsabilità del farmaco, nel senso di una sua effettiva restrizione d'uso, e si pongono in linea non solo con le indicazioni di sicurezza provenienti dall'EMA, ma anche con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria.

Pag. 218

ALLEGATO 5

5-08553 Pedoto: Iniziative per una corretta gestione delle nuove farmacie.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Esaminato l'atto ispettivo in esame, si formulano le seguenti osservazioni.
  Le Regioni e le Province autonome stanno procedendo, nell'esercizio delle proprie competenze, alla pubblicazione dei bandi in tempi inevitabilmente non coincidenti, tenuto conto delle diversa complessità che gli atti preparatori possono presentare con riferimento a ciascun ambito territoriale interessato. Deve rilevarsi, comunque, che la contemporanea vigenza di più bandi anche in aree geografiche contigue consente agli interessati un'ampia gamma di possibili opzioni.
  Per quanto riguarda il secondo quesito e, in particolare, alla conoscenza da parte del Ministero della salute del sito www.concorsofarmacie2012.it, si osserva quanto segue.
  Il sito in questione risulta registrato, in data 28 marzo 2012 a cura di Studia Esa e Partners srl, azienda censita nel registro della Camera di commercio di Roma come azienda di «Studio di Elaborazione Dati e consulenze fiscali».
  Il Ministero è a conoscenza dell'esistenza di questo sito, come di un altro sito denominato www.concorsofarmacie.it, registrati a seguito della conversione del decreto-legge 1/2012. L'elevato numero di potenziali candidati interessati al concorso ha infatti stimolato la pubblicità di iniziative di vada assistenza, a titolo oneroso, per l'apertura di nuove farmacie e i due siti citati ne sono esempi espliciti sul web.
  Il sito www.concorsofarmacie2012.it ha comunque, ad avviso della scrivente Direzione, pubblicizzato con chiarezza le finalità dell'iniziativa, dando evidenza della composizione dei partner e del tipo di consulenza offerta. Inoltre, non sono presenti elementi che richiamano i bandi regionali o la piattaforma messa a disposizione dal Ministero.
  Il sito www.concorsofarmacie.it presenta invece caratteristiche che possono introdurre elementi di confusione per l'utente riprendendo, in modo difforme da quanto previsto dalla specifica licenza d'uso, alcuni elementi grafici e testuali della piattaforma del Ministero; in merito a questi aspetti sono state avviate le ritenute iniziative. Il sito risulta registrato il 23 marzo 2012 a cura di Sartoretto Verna Srl, sede operativa di Roma, censita nel registro della Camera di commercio di Roma per attività di consulenza e progettazione di interni.