CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 dicembre 2012
757.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08080 Fedriga: Sul disavanzo patrimoniale derivante dalla confluenza dell'INPDAP nell'INPS.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione parlamentare dell'On. Fedriga concerne le preoccupazioni emerse di recente, anche in ambito parlamentare, sugli effetti dell'accorpamento di Inpdap ed Enpals nell'Inps e, nello specifico, sull'eventuale deterioramento del bilancio dell'Inps tale da comportare un problema di sostenibilità dell'intero sistema pensionistico.
  A tal proposito è opportuno evidenziare che tali preoccupazioni si fondano su una rappresentazione contabile già nota e compresa nei saldi di finanza pubblica al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, per effetto dell'incorporazione dei suddetti enti.
  In proposito, si sottolinea che l'operazione di accorpamento ha determinato, nel suo insieme, i seguenti effetti:
   a) l'Inps, pur mantenendo la stessa denominazione, diviene nella sostanza l'ente previdenziale della generalità dei lavoratori italiani, acquisendo tre milioni di nuovi assicurati;
   b) dal punto di vista meramente contabile, il nuovo ente risultante dall'accorpamento nell'Inps di Inpdap e Enpals assorbe il disavanzo Inpdap;
   c) nel nuovo Inps, dopo l'accorpamento, confluiscono tutti i trasferimenti a differente titolo dal bilancio dello Stato all'Inpdap.

  Pertanto, dal punto di vista della finanza pubblica, l'accorpamento non determina alcun effetto negativo, in quanto interviene sulla regolazione dei trasferimenti tra enti della pubblica amministrazione, con effetti di neutralità sulle singole voci (contributi/prestazioni previdenziali) del conto economico consolidato della amministrazioni pubbliche non venendo modificate le norme sostanziali che le regolano.
  Si è anche parlato di evasione contributiva in ambito pubblico, ma questa evasione contributiva semplicemente non esiste. Esiste invece, magari, un ritardo nella corresponsione dei contributi da parte dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, che, anziché versarli a priori, sono soliti trasferire all'ente previdenziale INPDAP le risorse mancanti per coprire le erogazioni pensionistiche.
  In definitiva, l'operazione di accorpamento non comporta alcun effetto sulla sostenibilità del sistema previdenziale, che resta pienamente confermata, soprattutto per effetto delle modifiche ai diversi regimi pensionistici conseguenti alla recente riforma pensionistica adottata dal Governo.
  L'operazione comporta invece sicuri effetti positivi per la finanza pubblica, realizzando una notevole riduzione, crescente nel tempo, delle spese di funzionamento, attraverso l'eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni negli apparati, nella logistica, nelle dotazioni strumentali, ecc., in piena rispondenza all'azione del Governo in materia di spending review. Inoltre, l'aver creato un unico referente per l'intero settore in concomitanza con i percorsi di convergenza dei diversi regimi pensionistici risponde a una logica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, funzionale a garantire più elevati e omogenei livelli di servizio a tutti gli utenti nonché a ridurre le distanze nelle performance dei diversi enti previdenziali.

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ALLEGATO 2

5-08108 Codurelli: Requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Codurelli – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla riforma pensionistica introdotta dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. decreto Salva Italia) che, per la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, ha innalzato in via generale il requisito dell'età anagrafica. In particolare, si pone il dubbio se la recente riforma pensionistica abbia determinato il superamento del regime delle deroghe alla vecchia disciplina di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 503/92.
  Come è noto, tale disposizione individua una platea di soggetti in favore dei quali non si applicano i primi due commi del suddetto articolo che disciplinano la graduale elevazione da 15 a 20 anni del requisito contributivo per l'accesso alla pensione di vecchiaia.
  In particolare, rientrano in questa salvaguardia coloro che sono stati ammessi alla prosecuzione volontaria da data anteriore al 31 dicembre 1992 e soggetti – quali, ad esempio, i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, i lavoratori agricoli, i pescatori che esercitano l'attività di pesca per proprio conto, alcuni lavoratori dello spettacolo, come cantanti ed attori – per i quali, in considerazione del carattere discontinuo delle attività lavorative che le contraddistingue, sussistono concrete difficoltà a raggiungere un periodo di contribuzione di 20 anni.
  Tali lavoratori potevano così accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia – a determinate condizioni –, sulla base dei requisiti di contribuzione e assicurazione previgenti al decreto legislativo n. 503 del 1992 – ovverosia con 15 anni di contribuzione – al perfezionarsi del requisito anagrafico.
  In sede di risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06533 in data 15 maggio scorso, come ricordato dagli onorevoli interroganti, ho assunto l'impegno a nome del Ministero da me rappresentato ad avviare un interlocuzione in sede tecnica con le amministrazioni a vario titolo coinvolte al fine di individuare la percorribilità della soluzione auspicata degli stessi interroganti.
  In questa sede, devo confermare che i contatti in sede tecnica a suo tempo anticipati hanno avuto luogo e si sono svolti in modo fattivo.
  In particolare, a seguito della risposta ad interrogazione dello scorso maggio:
   gli Uffici del Ministero, dell'INPS e del Ministero dell'economia e delle finanze hanno esaminato a fondo la questione;
   l'INPS ha fatto pervenire nel corso del mese di settembre uno schema di circolare la quale, superando in parte quanto già sostenuto nell'ambito della circolare n. 35/2012, afferma la possibilità di salvaguardare la posizione di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 503 del 1992, avessero già maturato il requisito dei 15 anni di contribuzione;
   la competente Direzione generale del Ministero da me rappresentato ha ritenuto di poter aderire alla prospettazione sottesa al nuovo schema di circolare;
   lo scorso 13 dicembre ha avuto luogo, presso i locali di questo Ministero, una riunione tecnica (che ha visto il coinvolgimento Pag. 201del MEF – Ragioneria generale dello Stato – e dell'INPS) al fine di esaminare la questione sotto tutti gli aspetti.

  Ritengo, quindi, che in tempi brevi sarà possibile pervenire alla conclusione della questione, auspicabilmente in senso conforme a quanto indicato dagli onorevoli interroganti, in tal modo confermando il fattivo impegno del Governo alla risoluzione della questione evidenziata in premessa.

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ALLEGATO 3

5-08580 Muro: Vicende occupazionali relative al «Cantiere Navale Basilio Postiglione Srl».

TESTO DELLA RISPOSTA

  Passo ad illustrare l'atto parlamentare dell'On. Muro inerente la situazione occupazionale della società Cantiere Navale Basilio Postiglione srl, operante nel settore della riparazione e rimessaggio di imbarcazioni da diporto.
  Al riguardo, occorre precisare che – in conseguenza della grave crisi economica e finanziaria degli ultimi anni – il comparto del refetting (riparazione, assistenza e manutenzione ordinaria delle imbarcazioni) ha subito una notevole contrazione dovuta anche alla tendenza degli armatori privati a trasferire le proprie imbarcazioni nei mercati esteri.
  In siffatto contesto, la società Cantiere Navale Basilio Postiglione srl, al fine di fronteggiare il calo delle commesse, ha fatto ricorso – per il periodo dal 29 novembre 2011 al 15 settembre 2012 (pari a complessive 7.632 ore) – allo strumento della Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), a rotazione, nei confronti dei 13 lavoratori occupati.
  In proposito, l'INPS ha reso noto che, allo stato, le richieste di integrazione salariale sono tutt'ora al vaglio della competente sede di Pozzuoli, sebbene la società abbia già provveduto a corrispondere ai lavoratori i relativi importi.
  L'Istituto ha, inoltre, fatto presente di aver richiesto – per il trimestre gennaio/marzo 2012 – una integrazione documentale che, a tutt'oggi, la società non ha ancora prodotto.
  Riguardo, poi, alle richieste di proroga del trattamento di CIGO, l'Inps ha precisato che le stesse – oltre ad essere presentate fuori termine – risultano essere prive della necessaria documentazione.
  Alla ripresa dell'attività, avvenuta lo scorso 16 settembre, l'azienda ha provveduto a licenziare 6 dei 13 dipendenti ivi impiegati. La società ha motivato tale determinazione facendo riferimento all'attuale situazione economica che ha influito in modo decisivo sulla normale attività produttiva, imponendo un riassetto organizzativo volto ad una gestione più economica con una riduzione dei costi.
  Informo, inoltre, che lo scorso 29 ottobre i funzionari della Direzione Territoriale del Lavoro di Napoli e i funzionari dell'INPS di Pozzuoli, hanno effettuato un accesso ispettivo presso il cantiere navale in questione.
  Sul luogo di lavoro sono stati trovati intenti al lavoro ed identificati cinque lavoratori, per due dei quali non è stata dimostrata la regolare occupazione.
  Si è proceduto, pertanto, a redigere un provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
  Il successivo giorno, l'amministratore della società ha presentato richiesta di revoca del provvedimento di sospensione, corredata con le comunicazione di assunzione dei lavoratori sopra citati ed il pagamento della somma aggiuntiva di 1.500,00 euro.
  Lo scorso 5 dicembre, la società e le organizzazioni sindacali sono state convocate presso l'Assessorato al lavoro della Regione Campania. Nel corso dell'incontro è emerso che 3 dei 7 dipendenti non licenziati erano in attività mentre 4 (di cui un amministrativo) erano in sciopero in quanto l'Azienda – adducendo difficoltà di ordine economico – non provvedeva da Pag. 203mesi a corrispondere le loro spettanze. È inoltre emerso che i lavoratori licenziati lamentavano la mancata corresponsione del trattamento di fine rapporto da parte della società.
  Al riguardo, la società ha reso noto che lo scorso 14 dicembre si è tenuto un incontro tra i legali delle Parti, all'esito del quale si è giunti alla definizione delle somme spettanti ai lavoratori. È stato, inoltre, fissato un nuovo incontro per la definizione delle spettanze e delle modalità di rateizzazione dei pagamenti.
  Da ultimo, nel rilevare che, ad oggi non è stato richiesto dalle Parti Sociali alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire, qualora richiesto, un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, mettendo in campo tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente a salvaguardia dei livelli occupazionali.

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ALLEGATO 4

5-08581 Gnecchi: Sulla salvaguardia di determinate categorie di «contributori volontari».

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'On. Gnecchi – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche dei lavoratori che hanno fatto richiesta di prosecuzione volontaria della contribuzione ante 20 luglio 2007 e che chiedono di poter accedere al trattamento pensionistico secondo le disposizioni di cui alla legge 243 del 2004 (successivamente modificata dalla legge 247 del 2007).
  Al riguardo, a seguito della risposta fornita all'interrogazione n. 5-07022 (Rubinato) e alle repliche svolte nel corso della seduta del 28 novembre scorso, è stato chiesto nuovamente agli Uffici dell'INPS e dei Ministeri vigilanti di esaminare i rapporti fra le pregresse disposizioni di cui alle richiamate leggi del 2004 e del 2007 e le innovazioni recate dalla riforma pensionistica di cui al decreto-legge n. 201 del 2011 (c.d. «salva-ltalia»).
  In particolare, si è chiesto agli Uffici tecnici di chiarire se, per ciò che riguarda la posizione dei c.d. «prosecutori volontari», il sopraggiungere dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 abbia determinato l'integrale superamento del quadro normativo delineato dalle disposizioni del 2004-2007, ovvero se – come ritenuto dagli onorevoli interroganti – i lavoratori interessati dalle disposizioni da ultimo richiamate debbano essere ritenuti esclusi dall'applicazione delle disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24 della recente legge di riforma e dalle relative disposizioni di attuazione (in quanto a propria volta già interessati da talune distinte disposizioni di salvaguardia, da considerarsi intangibili rispetto a successivi interventi normativi).
  Ebbene, all'esito della rinnovata istruttoria, gli Uffici dell'INPS e delle competenti direzioni ministeriali hanno confermato l'interpretazione fondata sulla prevalenza delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto «salva-Italia».
  Al riguardo è stato ribadito che le disposizioni di cui all'articolo 24 commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011 e sue modificazioni e integrazioni prevedono il permanere dei requisiti di accesso vigenti prima dell'entrata in vigore della citata legge, per il conseguimento dei trattamenti pensionistici sia di anzianità che di vecchiaia, in favore di alcune categorie di lavoratori tra i quali coloro che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, senza operare distinzioni di sorta fra le diverse platee di soggetti già in precedenza autorizzati nei diversi momenti storici.
  Conclusivamente faccio presente che, come rilevato dai competenti Uffici dell'INPS e dei Ministeri vigilanti, i lavoratori già autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, ove in possesso dei requisiti indicati nel citato articolo 24, commi 14 e 15, del decreto legge n. 201/2011 nonché dal Decreto interministeriale del 1o giugno 2012, sono potenziali beneficiari della cd. salvaguardia, per il conseguimento dei trattamenti di anzianità e vecchiaia, qualora maturino i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del citato decreto Salva Italia.