CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 dicembre 2012
755.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-01041 Bucchino: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.
7-01063 Farina Coscioni: Iniziative volte a mantenere i parametri di potabilità delle acque destinate a consumo umano previsti dal decreto legislativo n. 31/2001.

TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI APPROVATO DALLA COMMISSIONE (n. 8-00220)

  La XII Commissione,
   premesso che:
    l'Associazione italiana medici per l'ambiente – Isde (International Society of Doctors for the Environment), rappresentata dalla dottoressa Antonella Litta, referente per Viterbo, ha inviato un articolato documento al responsabile per la direttiva 98/34 della Commissione europea e, per conoscenza, al commissario europeo all'ambiente, al commissario europeo alla salute, al presidente della Commissione europea; di detto documento sono stati messi a conoscenza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro della salute, i presidenti delle Commissioni «Igiene e sanità» e «Territorio, ambiente, beni ambientali» del Senato della Repubblica; i presidenti delle Commissioni «Ambiente, territorio e lavori pubblici» e «Affari sociali» della Camera dei deputati; il presidente della Commissione «Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare» del Parlamento europeo;
    il citato documento contiene «osservazioni in opposizione allo schema di decreto interministeriale che propone l'introduzione di alcune modifiche al decreto legislativo n. 31 del 2001 relativamente ai requisiti di potabilità (notification number 2012/0534/I – C50A, title «schema di decreto interministeriale per l'introduzione nell'allegato I, parte B, del decreto legislativo 2 febbraio 2001 n. 31, del parametro microcistina – LR e relativo valore di parametro»), affinché esso sia rigettato sia per palese illegittimità in quanto in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia per palese inammissibilità, in quanto in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e le inequivocabili indicazioni dello Iarc, dell'Oms e dell'Usepa, e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione»;
    lo schema di decreto in questione, costituito da due articoli, stabilisce che nella tabella presente nell'allegato I, parametri e valori di parametro, parte B, parametri chimici, del decreto legislativo n. 31 del 2001 con cui l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva 98/83/CE, è aggiunta una riga concernente la voce microcistina-LR e, nella tabella note, è aggiunta la nota 12 che fornisce istruzioni relative alla determinazione del contenuto di tale tossina; lo schema di decreto sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto e interesse Pag. 102primario sanitario e non industriale, in quanto è riferito alla totalità della popolazione nazionale utente di un servizio;
    l'approvazione del decreto renderebbe de facto lecita l'erogazione di acque destinate a consumo umano anche in presenza di contaminazione da cianobatteri e loro micro cistine, violando l'articolo 32 della Costituzione della Repubblica italiana che «tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività»; esso si pone peraltro in aperto contrasto con la necessità di combattere ogni forma di inquinamento e degrado delle acque, anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualità delle acque previsti per l'anno 2015;
    le indicazioni delle maggiori agenzie internazionali, europee ed italiane, di protezione dell'ambiente e della salute evidenziano il pericolo per la salute umana determinato dalla presenza di cianobatteri nelle acque, e ciò anche in considerazione: a) della complessità biologica e, in parte ancora sconosciuta, potenzialità tossica dei cianobatteri; b) della loro mutevole ed imprevedibile risposta a diverse condizioni climatiche ed ambientali; c) delle azioni tossiche, epigenetiche, genotossiche ed oncogene di tanti e vari tipi di microcistine da essi prodotte; d) delle attività tossiche e/o cancerogene di svariati elementi contaminanti ed inquinanti le acque, tra cui le microcistine, che possono esplicarsi con molteplici e ancora sconosciuti meccanismi di interazione ed amplificazione indicati come «effetto cocktail», diversi da quello della sola e semplice sommatoria delle loro singole azioni;
    sono da tempo documentate le croniche difficoltà del nostro Paese ad assicurare una potabilizzazione efficace, sicura e costante delle acque che presentano queste criticità e la mancanza di un reale e diffuso sistema di sorveglianza, allarme e gestione di questi fenomeni: valga ad esempio il caso del lago di Vico, affetto da tempo da un gravissimo processo di eutrofizzazione e da sempre più frequenti e massicce fioriture del cianobatterio Plankthotrix rubescens, detto anche alga rossa, capace di produrre una microcistina cancerogena, non termolabile e tossica per gli esseri umani, per la flora e la fauna lacustre, classificata dalla Iarc (Agenzia internazionale di ricerca sul cancro) come cancerogeno di classe 2 b;
    nella relazione tecnica che costituisce parte integrante e sostanziale delle citate osservazioni, si presentano esaurientemente gli inconfutabili dati, le evidenze scientifiche e la vastissima bibliografia a sostegno delle osservazioni medesime; ne discende, ad avviso dei firmatari del presente atto, che per le ragioni scientifiche esposte lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato; ulteriori osservazioni sono formulabili altresì in ordine al metodo con cui l'atto è stato predisposto ed avviato nel suo iter procedimentale; ed in tale ambito si evidenzia che: a) a giudizio degli interroganti le proposte di emendamento delle leggi nazionali possono riguardare l'adozione di termini più stringenti, in ossequio al principio europeo di prevenzione, non termini più laschi; questo schema di decreto ammette invece ed effettualmente favorisce la presenza di una classe di tossici ora non prevista né tollerata dalla legge europea e italiana; b) il testo della proposta sembra essere stato indirizzato per verifica alla sola Commissione imprese e industrie dell'Unione europea (nel cui sito internet compare con la relativa scheda), mentre riguarda una classe di sostanze tossiche di diretto impatto ed interesse primario sanitario e non industriale, in quanto riguardante la totalità della popolazione nazionale utente di un servizio fondamentale per la qualità della vita, come la fornitura di acqua potabile; c) l'iter seguito si è quindi fin qui caratterizzato per aver effettualmente sostanzialmente eluso fin dall'origine indispensabili ed adeguati criteri, controlli e procedure; d) dal testo stesso della scheda di presentazione presente nel sito della Commissione imprese e industrie dell'Unione europea peraltro si evince come l'atto sia presentato in modo Pag. 103che appare a dir poco carente e pertanto come esso sia viziato per ragioni tanto di merito quanto di metodo, tanto sostanziali quanto formali; e) vi si legge che «esso non è una misura sanitaria o fitosanitaria», mentre è di assoluta evidenza che se approvato esso avrebbe una notevole ed assai negativa rilevanza sanitaria; f) analoga sottolineatura merita l'esplicita ammissione che «L'analisi di impatto non è disponibile al momento della notifica», e basterebbe questo solo dato a motivare il rigetto dello schema di decreto; g) il decreto, nel suo esito che effettualmente consente e favorisce l'erogazione per consumo umano di acqua contaminata, si pone in aperto contrasto con la necessità di contrastare ogni forma di inquinamento e degrado delle acque anche in considerazione degli obiettivi europei in tema di qualità delle acque previsti per l'anno 2015; h) ne discende che non solo per le ragioni giuridiche e scientifiche esposte, ma anche per ragioni di metodo, procedimentali, deontologiche, di congruità e coerenza, lo schema di decreto interministeriale de quo andrebbe ritirato;
    alla luce delle suddette osservazioni si ribadisce che, in relazione allo schema di decreto interministeriale citato, dovrebbe esservi un ripensamento sia in quanto esso appare in flagrante conflitto con la vigente normativa europea ed italiana, sia in quanto risulta in flagrante contrasto con le evidenze scientifiche e in altrettanto flagrante violazione del principio di precauzione,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie affinché il decreto legislativo n. 31 del 2001, che ha recepito la direttiva europea 98/83/CE per quanto riguarda la potabilità delle acque destinate a consumo umano, non venga modificato con l'introduzione di nuovi valori di parametro per sostanze cancerogene evitabili per le quali è noto che non esistono soglie di sicurezza;
   a revocare lo schema di decreto interministeriale citato in premessa, tenendo conto che esso si configura in conflitto con la normativa italiana e in contrasto con l'evidenza scientifica e la deontologia medica, ecologica e bioetica, oltre che con l'ortoprassi amministrativa e gestionale.
(8-00220) «Bucchino, Farina Coscioni, Miotto, Maurizio Turco, Beltrandi, Bernardini, Mecacci, Zamparutti, Argentin, Bossa, Burtone, D'Incecco, Grassi, Lenzi, Murer, Pedoto, Sarubbi, Sbrollini, Livia Turco, Barani».

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ALLEGATO 2

Norme per il riconoscimento della sindrome post polio come malattia cronica e invalidante. (Testo unificato C. 3367 Codurelli, C. 5183 Patarino e C. 5575 Laura Molteni).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e conseguentemente inserita tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo.».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «2. In virtù delle disposizioni di cui al precedente comma 1, i regolamenti del Ministero della salute indicanti l'elenco delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, sono conseguentemente aggiornati.»;

   sostituire l'articolo 3 con il seguente:
  «Art. 3. – 1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, si provvede per 2 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2013-2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1. 2. Palagiano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. In attuazione del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute provvede, con proprio regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a inserire la PPS tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
1. 1. Laura Molteni, Fabi, Rondini.

ART. 2.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: privilegiando le strutture e i centri sanitari più adeguati già operanti sul territorio.
2. 1. Palagiano.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con particolare riferimento ai centri che già si occupano di ricerca sulle cellule staminali.
2. 2. Palagiano.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3 – 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 15 Pag. 105milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-20154, nell'ambito del «fondo speciale» di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 1. Laura Molteni, Fabi, Rondini.