CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 13 dicembre 2012
755.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale (C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, C. 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano).

PROPOSTA DI TESTO BASE DEI RELATORI

ADEGUAMENTO ALLA MEDIA EUROPEA DEGLI STIPENDI, EMOLUMENTI, INDENNITÀ DEGLI ELETTI NEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA NAZIONALE

ART. 1.

  1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, è determinata in misura pari all'indennità spettante ai membri del Parlamento europeo, ai sensi dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo adottato con la decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, e delle misure di attuazione del medesimo, adottate con la decisione 2009/C159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo, del 19 maggio e 9 luglio 2008, alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in misura pari all'indice generale di adeguamento delle retribuzioni contrattuali rilevato dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

Pag. 34

ALLEGATO 2

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (C. 5473 Governo, approvato dalla 1a Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1. 1. Favia.

ART. 6.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
6. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.
(Inammissibile)

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore.
(Inammissibile)

ART. 17.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
17. 1. Bragantini, Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi.
(Inammissibile)

ART. 18.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa autorizzazione da parte degli enti territoriali competenti, limitatamente alle opere di nuova edificazione.
18. 1. Vanalli, Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini.
(Inammissibile)

ART. 19.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dell'importo deducibile di cui all'articolo 17 e.
19. 1. Meroni, Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli.
(Inammissibile)

ART. 20.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. In sede di attuazione della presente legge, le autorità competenti, se richieste, possono avviare opportune consultazioni con la Congregazione centrale.
20. 1. Pastore, Volpi, Bragantini, Vanalli, Meroni.
(Inammissibile)

Pag. 35

ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale (Nuovo testo C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4240-B Lanzarin, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, recante «Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni in materia ambientale»;
   le disposizioni recate dalla proposta di legge sono nel complesso riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 36

ALLEGATO 4

Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (Nuovo testo C. 5617 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 5617 Governo recante «Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», come modificato dalle Commissioni di merito nel corso dell'esame in sede referente;
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili prevalentemente alla materia «tutela dell'ambiente», che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   evidenziato altresì come vengono, in particolare, in rilievo gli articoli 32, 41 e 43 della Costituzione;
   rilevato come il testo pone delicate questioni sotto il profilo dell'interferenza tra norme di legge e provvedimenti giurisdizionali e ricordato come la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi, in particolare, con riferimento alle due diverse fattispecie delle cosiddette leggi-provvedimento e delle norme retroattive;
   evidenziato infatti che l'articolo 1, comma 4, prevede che le disposizioni del comma 1 – che consentono al Ministro dell'ambiente, in sede di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva di stabilimenti di interesse strategico nazionale qualora vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione – trovano applicazione anche quando l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa; in tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa;
   evidenziato altresì che l'articolo 3 reca disposizioni specificamente riferite all'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto, richiamando – ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva – l'AIA rilasciata in data 26 ottobre 2012 e reimmettendo l'ILVA nel possesso dei beni dell'impresa per un periodo di trentasei mesi;
   richiamate, in particolare, le previsioni del comma 3 dell'articolo 3, come modificate dalle Commissioni di merito, nella parte in cui si stabilisce che la società ILVA spa di Taranto è in «ogni caso autorizzata», nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto;Pag. 37
   ricordato, in proposito, che il 25 luglio 2012, con ordinanza del GIP di Taranto, è stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento e che il 26 novembre è stato altresì emanato dal GIP di Taranto un provvedimento di sequestro dell'area a freddo dello stabilimento;
   ricordato che la Corte Costituzionale individua come leggi-provvedimento le norme che incidono su un numero determinato e limitato di destinatari, presentando un contenuto particolare e concreto, evidenziando come le leggi-provvedimento sono considerate di per sé ammissibili, poiché non è vietata l'attrazione alla legge della disciplina di oggetti o materie normalmente affidati all'autorità amministrativa (sentenza 270/2010, sentenza n. 137 del 2009, e n. 267 del 2007), purché siano osservati i principi di ragionevolezza e non arbitrarietà e dell'intangibilità del giudicato e non sia vulnerata la funzione giurisdizionale in ordine alla decisione delle cause in corso (sentenza n. 94/2009; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 288 e n. 241 del 2008, n. 267 e n. 11 del 2007, n. 282 del 2005);
   sottolineato altresì che, quanto al rapporto tra leggi-provvedimento e principio di uguaglianza, la Corte costituzionale ha rilevato che la legittimità delle leggi-provvedimento deve essere valutata in relazione al loro specifico contenuto; in particolare, secondo la sentenza n. 270/2010, che ripercorre la precedente giurisprudenza, la legittimità di questo tipo di leggi va, in particolare, «valutata in relazione al loro specifico contenuto» (sentenze n. 137 del 2009, n. 267 del 2007 e n. 492 del 1995) e devono risultare i criteri che ispirano le scelte con esse realizzate, nonché le relative modalità di attuazione (sentenza n. 137 del 2009);
   ricordato altresì che la Corte Costituzionale ha evidenziato che, poiché la motivazione non inerisce agli atti legislativi (sentenza n. 12 del 2006), è sufficiente che detti criteri, gli interessi oggetto di tutela e la ratio della norma siano desumibili dalla norma stessa, anche in via interpretativa, in base agli ordinari strumenti ermeneutici, fermo restando che il sindacato della Corte Costituzionale sulla eventuale irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore «non può spingersi fino a considerare la consistenza degli elementi di fatto posti a base della scelta medesima» (sentenze n. 347 del 1995 e n. 66 del 1992)»;
   richiamato, con riferimento all'emanazione di leggi con efficacia retroattiva, quanto evidenziato dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, nella parte in cui si evidenzia che il legislatore incontra una serie di limiti che attengono alla salvaguardia di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza, la tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenza n. 282 del 2005; nello stesso senso, sentenze n. 376 del 2004, n. 291 del 2003 e n. 446 del 2002); in particolare, al legislatore è precluso intervenire, con norme aventi portata retroattiva, per annullare gli effetti del giudicato: se vi fosse un'incidenza sul giudicato, la legge non si limiterebbe a muovere, come ad essa è consentito, sul piano delle fonti normative, attraverso la precisazione della regola e del modello di decisione cui l'esercizio della potestà di giudicare deve attenersi, ma lederebbe i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e le disposizioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi (sentenza n. 282 del 2005, nello stesso senso sentenze sentenza n. 525 del 2000, n. 374 del 2000 e n. 15 del 1995)»;
   rilevato infine che l'articolo 1, comma 1, prevede che, alle condizioni ivi indicate, nel caso di stabilimenti di interesse strategico nazionale individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'ambiente e della Pag. 38tutela del territorio e del mare possa autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva, mentre all'articolo 3, commi 1 e 3, si provvede direttamente all'individuazione dell'impianto siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto quale stabilimento di interesse strategico nazionale e si autorizza l'ILVA a proseguire l'attività produttiva;
   evidenziato, sotto altro profilo, che al comma 3 dell'articolo 1 si prevede che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e 29-quater-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 è punita con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato;
   segnalata, in proposito, l'esigenza di chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la suddetta sanzione debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accertata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste;
   rilevato che, come evidenziato nel preambolo del provvedimento, «la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico Ilva S.p.A. costituisce una priorità strategica di interesse nazionale, in considerazione dei prevalenti profili di protezione dell'ambiente e della salute, di ordine pubblico, di salvaguardia dei livelli occupazionali»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di riformulare le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, e 3, comma 3, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;
   b) all'articolo 1, comma 3, è opportuno chiarire – nel rispetto del principio di legalità – se la sanzione ivi prevista debba intendersi come sanzione massima applicabile ovvero come sanzione che può essere erogata, nel limite indicato, per ciascuna violazione che dovesse essere accertata riguardo alle prescrizioni del provvedimento ivi previste.