CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00462 Di Giuseppe: Sul finanziamento del Fondo di solidarietà nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in oggetto riguarda la copertura finanziaria del Piano assicurativo agricolo nazionale da destinare agli incentivi assicurativi.
  In merito, si precisa che nel 2008 lo stanziamento di bilancio è stato di 188 milioni di euro (in quanto ai 220 milioni iniziali, sono stati decurtati 32 milioni con una successiva manovra), cui si sono aggiunti ulteriori 66 milioni recati dalla legge n. 205 del 1988, di conversione del decreto-legge n. 171 del 1988.
  Nel 2009, benché la legge di bilancio non avesse stanziato risorse per le misure assicurative del Fondo, la legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) ha previsto, per finanziare gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale – parte assicurativa – i seguenti stanziamenti:
   con la Tabella D: euro 51.900.000 per l'anno 2010; 16.700.000 per il 2011 e 16.700.000 per il 2012;
   con l'articolo 2, comma 250: 100.000.000 euro per ciascuna annualità compresa tra il 2010 e il 2012.

  Preciso che tali disponibilità sono state utilizzate anche per coprire esigenze di spesa degli anni precedenti, tra cui il 2008 e il 2009, che non avevano potuto trovare adeguata copertura per le motivazioni esposte.
  Ai predetti importi si sono aggiunte le disponibilità di cui all'articolo 68 del Regolamento CE 73/2009 (pari a 70 milioni per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012), quelle del relativo cofinanziamento nazionale (23,300 milioni di euro per il 2010 e 24,300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012), nonché risorse provenienti dall'OCM vino di cui al regolamento CE n. 1234/07 (20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012), previste dall'articolo 2, comma 54, della stessa legge finanziaria 2010. Tali disponibilità sono state ulteriormente incrementate con altri 50,3 milioni provenienti da economie di spesa di altre misure comunitarie, dirottati sulle assicurazioni.
  Per l'anno 2013 il progetto di legge di stabilità, attualmente in fase di approvazione da parte del Parlamento, prevede uno stanziamento di 120 milioni di euro, cui si aggiungono 113,3 milioni di risorse comunitarie , di cui 20 milioni recati dal programma nazionale di sostegno del settore vitivinicolo e, il restante, dall'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/09 misura assicurativa, compreso il cofinanziamento di cui al fondo di rotazione per le politiche comunitarie di cui alla legge n. 183 del 1987.
  Grazie alla certezza delle risorse i valori assicurati, dopo la vicenda del 2009 segnalata dall'interrogante, sono tornati ad aumentare superando, nel 2011, i 6,5 miliardi di euro.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05320 Delfino: Iniziative conseguenti alla diffusione della flavescenza dorata della vite.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione riguarda le iniziative da intraprendere contro la diffusione di una malattia della vite (la flavescenza dorata) che, riscontrata per la prima volta nel 1973 in Lombardia, si è successivamente estesa soprattutto alle aree viticole delle regioni centro-settentrionali tramite il cicadellide Scaphoideus titanus.
  Per far fronte alla comparsa in forma epidemica della fitoplasmosi in diverse zone viticole del territorio italiano, il decreto ministeriale 31 maggio 2000 ha reso obbligatoria la lotta alla flavescenza dorata della vite, stabilendo che i Servizi Fitosanitari regionali effettuino annualmente, attraverso l'individuazione di siti di osservazione, la sorveglianza sull'intera area vitata del territorio di competenza, verificando la presenza del fitoplasma e del suo vettore.
  Sulla scorta dei risultati ottenuti dall'attività di monitoraggio, detti Servizi regionali provvedono alla delimitazione di zone «focolaio», ove si può ritenere tecnicamente possibile l'eradicazione della malattia, e di zone di «insediamento», in cui la malattia ha raggiunto un livello tale da non renderne possibile l'eradicazione.
  Il predetto Decreto definisce altresì specifiche misure fitosanitarie da attuare in ciascuna zona delimitata, nonché per i produttori di materiale di moltiplicazione.
  Tuttavia, nelle aree produttive settentrionali italiane è stata riscontrata negli ultimi anni una recrudescenza della malattia dovuta, sostanzialmente, alla difficoltà di contenimento del vettore con trattamenti insetticidi e all'incremento di superfici incolte che rappresentano un pericoloso serbatoio di infezione.
  Nella regione Piemonte, nonostante l'attivazione annuale di un Piano operativo di lotta alla flavescenza dorata, persistono popolazioni del vettore Scaphoideus titanus. Ciò è dovuto in larga parte alla mancata esecuzione, su tutto il territorio vitato, delle prescrizioni fitosanitarie impartite dal competente Servizio Regionale.
  Infatti è emerso che, ove la viticoltura è maggiormente professionale e la gestione del territorio è omogenea e assidua, la presenza delle popolazioni del vettore appare marginale.
  Infatti, i controlli eseguiti dal settore fitosanitario hanno evidenziato che in numerosissimi casi, specialmente dove la viticoltura è meno professionale, i trattamenti insetticidi obbligatori non vengono effettuati o non sono eseguiti in modo corretto.
  Tuttavia, se i trattamenti insetticidi non vengono effettuati su tutto il territorio vitato e nello stesso periodo, non dobbiamo meravigliarci che sopravvivano popolazioni dell'insetto vettore che ritornano nei vigneti.
  Ciò premesso, vorrei far presente che il Ministero, per definire procedure di diagnosi e di contenimento adeguate ha finanziato, nel 2010, un progetto di ricerca biennale (Emergenze fitosanitarie: strategie di contenimento – STRATECO) secondo un piano di attività definito da esperti scientifici del C.R.A. – Centro di ricerca per la patologia vegetale, col supporto del Servizio fitosanitario centrale e dei Servizi fitosanitari regionali. Nell'ambito del progetto è stata istituita una linea di ricerca specifica per Flavescenza dorata e Legno nero.Pag. 178
  La ricerca ha avuto come ulteriori obiettivi l'armonizzazione dei risultati ottenuti nell'ambito dei monitoraggi eseguiti a livello regionale e l'approfondimento delle conoscenze sulla variabilità degli isolati che comportano manifestazioni patogenetiche differenziate, nonché della correlazione tra i dati relativi alla diffusione dei giallumi e i risultati dei monitoraggi condotti sui vettori.
  Evidenzio, infine, che per far fronte alle varie emergenze fitosanitarie e per finanziare gli interventi necessari al potenziamento dei Servizi fitosanitari regionali, secondo quanto stabilito nel decreto ministeriale n. 24050 del 14 novembre 2011, per l'anno finanziario 2011 sono stati assegnati alle regioni euro 6.193.794, a valere sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero.
  Anche per il 2012, sulla base dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011, sono state impegnate, per le medesime finalità, risorse finanziare aggiuntive, per un ammontare di 4.366.881,33 euro, cui le regioni possono attingere per pianificare attività di controllo specifiche per la Flavescenza dorata tramite i relativi Servizi fitosanitari.
  Ricordo che ulteriori iniziative potrebbero essere finanziate anche attraverso i Programmi di sviluppo rurale, la cui gestione è affidata alle singole regioni.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05523 Oliverio: Iniziative per il sostegno alle aziende agricole danneggiate dalla siccità che ha caratterizzato alcune aree della Calabria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione concerne la ridotta piovosità e l'eccessivo caldo che, nel mese di settembre 2011 hanno causato, tra l'altro, danni alle produzioni agricole nei territori della provincia di Crotone e le iniziative da intraprendere per sostenere il reddito delle imprese agricole coinvolte.
  Al riguardo, faccio presente che gli interventi compensativi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale a sostegno delle imprese agricole colpite da avversità atmosferiche eccezionali possono essere attivati a condizione che il danno sulla produzione lorda vendibile risulti superiore al 30 per cento ed esclusivamente per quelle avversità e colture danneggiate che non sono comprese nel Piano assicurativo annuale per la copertura dei rischi con polizze assicurative (peraltro, agevolate per l'esistenza di un contributo statale fino all'80 per cento della spesa premi sostenuta).
  Tuttavia, in presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni, la regione interessata può chiedere la modifica delle previsioni assicurative previste dal Piano assicurativo in vigore e, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, può essere consentita l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.
  Colgo l'occasione per far presente che, ai sensi della vigente normativa, per le colture, strutture e avversità non assicurabili al mercato agevolato possono essere concessi contributi in conto capitale fino all'80 per cento del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria; prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo nonché una proroga delle rate relative alle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso.
  Inoltre, compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole, potranno essere adottate anche misure volte al ripristino delle infrastrutture connesse all'attività agricola, tra cui quelle irrigue e di bonifica, con onere della spesa a carico del Fondo di solidarietà nazionale.
  Evidenzio tuttavia che, alla data odierna, nessuna richiesta formale d'intervento è pervenuta all'Amministrazione che rappresento da parte della regione Sicilia. Pertanto, considerato il lasso di tempo intercorso è da ritenere che gli eventi segnalati non abbiano provocato danni di entità tale da consentire l'attivazione degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale.
  In ogni caso, considerata la gravità della situazione, assicuro che non appena perverrà da parte della regione specifica richiesta nei termini soprarichiamati, provvederemo tempestivamente all'istruttoria di competenza e, riscontrati i requisiti di legge, adotteremo i provvedimenti necessari per l'attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale.

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ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-07475 Di Giuseppe: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In merito all'interrogazione in oggetto, riguardante lo zuccherificio del Molise, si fa presente che i fondi statali concessi a detto zuccherificio negli ultimi anni si riferiscono esclusivamente agli aiuti nazionali ai bieticoltori (pari ad 11 euro/tonnellata di barbabietola) autorizzati, ai sensi del Regolamento 319/2006, per sostenere la produzione di zucchero, nel periodo di riconversione, per le 5 campagne di commercializzazione comprese tra il 2006/2007 e il 2010/2011. In particolare, sulla base di specifico accordo interprofessionale, gli 11 euro sono ripartiti tra l'industria saccarifera (7 euro/tonnellata) e i produttori di barbabietola (4 euro/tonnellata).
  Detti aiuti (finalizzati al sostegno della produzione di zucchero) sono stati erogati da AGEA per le prime 3 campagne, mentre sono in corso di erogazione quelli per la campagna 2010. Le relative verifiche riguardano, pertanto, esclusivamente la modalità di ripartizione sulla base della produzione realizzata.
  Per quanto riguarda la possibilità di riconoscere aiuti alla ristrutturazione degli impianti di produzione dello zuccherificio in parola evidenzio che, allo stato, non ne sussistono i presupposti, in quanto il piano di ristrutturazione dell'industria europea dello zucchero, a cui lo zuccherificio del Molise ha scelto di non aderire, si è concluso.
  Detto piano, tuttavia, accordava alle industrie e agli agricoltori un aiuto per ciascuna tonnellata di quota zucchero cessata, a fronte della dismissione degli impianti produttivi e dello smantellamento totale dei manufatti e delle linee di lavorazione.
  Ciò premesso, per completezza d'informazione, ritengo utile segnalare che dai dati forniti dal Ministero dello sviluppo economico emerge che nell'ambito del Contratto di programma «Molise Agroalimentare S.c.a.r.l.», stipulato tra detta Amministrazione e la società consortile Molise Agroalimentare il 29 luglio 2007 (approvato con decreto nel marzo 2009), lo «Zuccherificio del Molise s.p.a.» ha proposto un programma di investimenti di euro 21.494.218,44 (cui corrispondono agevolazioni finanziarie di euro 9.565.545,93) di cui 2.010.489,54 a carico della regione Molise.
  Il termine di ultimazione degli investimenti previsto dal Contratto di programma, originariamente fissato al 26 settembre 2010, è stato prorogato, su richiesta dello zuccherificio, al 31 dicembre 2011 anche se, successivamente, è stato richiesto un ulteriore differimento di 12 mesi.
  Lo scorso giugno l'impresa beneficiaria, nel comunicare di aver sostenuto, al 31 dicembre 2011, spese per oltre il 50 per cento del programma previsto e che la documentazione relativa allo stato finale dei lavori era in fase di predisposizione (al momento non ancora pervenuta al Ministero competente), ha reso noto l'imminente varo di un piano industriale in fase di approfondimento con le parti sociali e gli Istituti bancari. Pag. 181
  Il predetto Ministero, nel precisare di non aver proceduto ad alcuna erogazione al riguardo (non avendo ricevuto alcuna richiesta in tal senso), ci ha informato di ritenere «prematura» ogni considerazione riguardo l'opportunità di riconoscere all'impresa in questione (in concordato preventivo dal 24 luglio scorso) aiuti alla ristrutturazione dei relativi impianti di produzione.

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ALLEGATO 5

Interrogazione n. 5-08449 De Camillis: Sulla situazione dello Zuccherificio del Molise e su altre crisi aziendali nella regione Molise.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione proposta riguarda lo stato di crisi in cui versano due importanti aziende molisane, la SOLAGRITAL-ARENA (azienda di trasformazione avicola) e lo Zuccherificio del Molise, nonché i conseguenti risvolti economico-occupazionali che si ripercuotono sulla tenuta sociale del territorio.
  Al riguardo, nonostante l'appartenenza delle predette azienda al settore agroalimentare, devo tuttavia evidenziare che l'Amministrazione che rappresento non ha competenza diretta nella gestione delle risorse per attivare interventi tesi a migliorarne l'assetto competitivo e produttivo.
  Con l'occasione faccio presente che lo Zuccherificio del Molise ha scelto, a suo tempo, di non aderire al Piano di ristrutturazione dell'industria europea dello zucchero (ormai concluso) che accordava un aiuto alle industrie e agli agricoltori, per ciascuna tonnellata di quota zucchero cessata, a fronte della dismissione degli impianti produttivi e dello smantellamento dei manufatti e delle linee di lavorazione.
  Peraltro, il Ministero al fine di consentire la continuità operativa degli impianti dello zuccherificio in questione, dopo aver accreditato la società «Nuovo zuccherificio del Molise s.r.l.» (che ha affittato un ramo d'azienda della società «Zuccherificio del Molise SpA»), ha assegnato alla nuova compagine societaria una quota di produzione pari a 84.326 tonnellate, ai sensi delle disposizioni comunitarie.
  Successivamente, su richiesta del «Nuovo zuccherificio del Molise s.r.l.» (presentata in considerazione delle difficoltà connesse all'andamento stagionale e in qualità di committente), abbiamo autorizzato la «lavorazione per conto» di 428.571 tonnellate da trasformare presso gli stabilimenti della società Sudzurcker AG Mannheim/Ochsenfurt (Germania) per l'ottenimento di 60.000 tonnellate di zucchero di quota della campagna di commercializzazione 2012/13.
  Al riguardo, preciso che la differenza di zucchero necessario per soddisfare la quota di produzione è stata ottenuta nello stabilimento molisano, trasformando le barbabietole coltivate nell'areale di riferimento.
  Nello specifico, sono state prodotte 25.000 tonnellate di zucchero bianco con un riporto, allo stato attuale, alla campagna 2013/14, di 674 tonnellate che ha consentito di alleviare i disagi socio-economici attraverso il ritiro della produzione delle barbabietole dagli agricoltori e l'impiego delle maestranze nel ciclo produttivo.

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ALLEGATO 6

7-01042 Paolo Russo: Per l'esclusione di alcuni prodotti particolari dall'ambito di applicazione della disciplina della cessione dei prodotti alimentari di cui all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE

  La XIII Commissione,
   premesso che:
    l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;
    il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 19 ottobre 2012, n. 199, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;
    in base a tale norma, si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;
    dal combinato disposto delle norme indicate, e in assenza di specifiche esclusioni, consegue che la disciplina di cui all'articolo 62 risulta applicabile anche a taluni prodotti particolari, che rientrano nella nozione di alimento dal punto di vista giuridico, anche se che certamente non sono riconducibili alla tipologia di relazioni commerciali per le quali il legislatore ha dettato l'articolo 62; si pensi, a tale riguardo, al caso degli integratori alimentari, ai prodotti per l'infanzia o a quelli destinati ad un'alimentazione particolare, normalmente venduti nelle farmacie o nelle parafarmacie;
    l'applicabilità della normativa in questione ai prodotti citati è stata confermata dal Governo, in risposta ad una specifica interrogazione, svolta in Commissione Agricoltura nella seduta del 22 novembre 2012;
    la cessione di queste categorie di prodotti avviene tuttavia nel quadro di relazioni commerciali ben diverse da quelle tipiche della filiera agroalimentare, cui è destinato l'articolo 62;
    come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari relativi all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e come emerge anche dal decreto ministeriale di attuazione, tale disciplina fa riferimento particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare Pag. 184connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, proprio al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il riequilibrio delle predette posizioni di forza nonché di contrastare le pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;
    in particolare, nel parere approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, si sottolinea che «la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale»;
    oltre alla problematica sopra esposta, al fine di assicurare la corretta applicazione della normativa in questione, tenendo anche conto della intervenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 192 del 2012, di recepimento della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, diventa opportuno chiarire alcune questioni;
    in particolare, il decreto ministeriale n. 199 del 2012 non considera «cessione» i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori soci alle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 228 del 2001, in tal modo riferendosi allo specifico istituto del conferimento, preso peraltro in considerazione con riguardo soltanto ad una tipologia di cooperativa. In proposito, bisogna superare la disparità di trattamento relativamente ai passaggi dei prodotti, diversi dal conferimento, effettuati dagli imprenditori ad altre categorie di cooperative, quali i consorzi agrari;
    è opportuno chiarire, inoltre, che le cessioni di prodotti che le cooperative operanti nel settore agricolo effettuano nei confronti dei propri soci imprenditori agricoli, strumentali all'esercizio delle attività aziendali, debbano essere escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 62, tenuto conto del rapporto mutualistico che lega tali imprenditori alla cooperativa in quanto soci;
    stante la definizione di «cessione» contenuta nel decreto ministeriale n. 199 del 2012, riferita al trasferimento della proprietà di prodotti dietro il pagamento di un prezzo, deve essere chiarito che la disciplina dell'articolo 62 non trova applicazione nei contratti di commissione per quanto riguarda il rapporto tra parte committente e parte commissionaria;
    in conformità con il decreto legislativo n. 192 del 2012, contenente la disciplina generale relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento, occorre prevedere che anche per i contratti disciplinati dall'articolo 62 si applicano gli articoli 1339 e 1419 del codice civile, in materia di nullità parziale e di sostituzione automatica della clausole nulle, in modo da assicurare il rispetto del principio di conservazione degli atti giuridici;
    in linea con quanto previsto dal regolamento (UE) n. 261/2012, in materia di rapporti contrattuali per la cessione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è necessario precisare che la disciplina introdotta dall'articolo 62 opera nei rapporti che si esauriscono nel territorio della Repubblica, sottraendo da tale normativa le cessioni di prodotti «consegnati in altri Stati membri»;
    a differenza del citato decreto legislativo n. 192 del 2012, che è espressamente applicabile anche ai rapporti tra imprese e pubbliche amministrazioni, l'articolo 62 e il relativo decreto attuativo non estendono la disciplina ivi recata anche a tali rapporti, per cui si rende opportuno superare i dubbi interpretativi creatisi;

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impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per escludere dall'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli integratori alimentari e i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare, nonché per tener conto delle problematiche sopra esposte, la cui soluzione risulta necessaria al fine di garantire la migliore operatività di detta normativa.
Paolo Russo

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ALLEGATO 7

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine (C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino e C. 5304 Callegari).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO E SCELTO DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE

Disposizioni per il rilancio del settore ippico.

ART. 1.

  1. È istituita l'Unione ippica italiana, di seguito denominata «Unione», associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla quale sono attribuite le funzioni di cui alla presente legge. L'Unione promuove e favorisce il rilancio dell'attività ippica nazionale in tutte le sue componenti, basata sulla riqualificazione etica e sportiva. All'Unione sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi che soddisfano i requisiti stabiliti dai decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di cui all'articolo 2.

ART. 2.

  1. Entro il 31 marzo 2013 il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti:
   a) definisce lo statuto provvisorio dell'Unione, prevedendo che nel consiglio direttivo provvisorio vi siano un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di seguito denominata «AAMS». Il rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali svolge la funzione di presidente dell'Unione fino alla nomina del presidente definitivo, secondo la procedura e i criteri previsti dallo statuto definitivo. La sede dell'Unione è fissata provvisoriamente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in Roma;
   b) definisce il contributo obbligatorio differenziato per ciascuna delle tipologie di soggetti per l'iscrizione all'Unione per l'anno 2013; il suddetto contributo costituisce il fondo di dotazione per la costituzione dell'Unione e per lo svolgimento delle sue attività;
   c) determina i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva che devono possedere le società di gestione degli ippodromi, gli allevatori e i proprietari per poter essere iscritti all'Unione;
   d) approva lo schema del piano degli investimenti per il miglioramento degli ippodromi che le società di gestione devono presentare congiuntamente alla domanda per la prima iscrizione all'Unione, supportato da idonea documentazione a garanzia dell'effettiva realizzazione dei medesimi investimenti;
   e) determina i casi in cui eventuali terzi possono essere iscritti all'Unione, stabilendo anche i requisiti economici e Pag. 187soggettivi che essi devono possedere, nonché le modalità di partecipazione all'Unione degli allenatori, dei guidatori, dei fantini, dei gentlemen e degli altri soggetti della filiera ippica;
   f) determina i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
   g) definisce il codice etico di settore e le regole per il funzionamento della giustizia sportiva, prevedendo che essa sia basata sulla clausola compromissoria obbligatoria per tutti i componenti del settore; definisce, altresì, i contenuti essenziali della clausola compromissoria e le modalità della sua sottoscrizione;
   h) approva i piani pluriennali per l'allevamento predisposti dall'Unione.

ART. 3.

  1. Le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, salvo quanto previsto dagli articoli 5 e 11 della presente legge.
  2. A decorrere dal 1o aprile 2013, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:
   a) alla definizione dei requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi di interesse nazionale e locale e delle relative società di gestione;
   b) alla definizione dei requisiti economici e soggettivi che devono possedere gli allevatori e i proprietari;
   c) all'approvazione annuale della programmazione delle corse proposta dall'Unione;
   d) alla organizzazione delle attività di controllo antidoping;
   e) all'istituzione e alla disciplina dell'albo dei giudici di gara, alla definizione dei criteri per la composizione delle giurie e alla nomina delle medesime giurie;
   f) alla definizione delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva, assicurando l'esercizio della giustizia sportiva di secondo livello;
   g) alla tenuta dei libri genealogici dell'ippica;
   h) alla vigilanza e al controllo sull'attività e sulla gestione, anche contabile, dell'Unione;
   i) alla vigilanza sulla corretta applicazione dei regolamenti tecnici delle corse;
   l) alla vigilanza sulla tenuta dell'elenco degli operatori professionali e delle scuderie riconosciute, assicurando anche lo svolgimento di controlli periodici.

  3. Il comma 9-bis dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato. Nei confronti della società Unirelab srl il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali procede, entro il 1o aprile 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.
  4. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge, una quota pari all'uno per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8, è assegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 4.

  1. Entro il 1o giugno 2013 l'Unione approva lo schema dello statuto definitivo e dei relativi allegati tecnici, costituiti dai regolamenti tecnici delle corse e dal codice di disciplina.Pag. 188
  2. Lo statuto e i relativi allegati tecnici e le loro successive modificazioni sono approvati, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere dell'AAMS.
  3. Lo statuto prevede che siano organi dell'Unione:
   a) l'assemblea dei soci;
   b) il consiglio direttivo, nominato dall'assemblea e composto dal presidente dell'Unione, che lo presiede, e da dieci consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno designato dall'AAMS, uno designato dai soci appartenenti a ciascuna delle seguenti categorie: proprietari di trotto, proprietari di galoppo, allevatori di trotto, allevatori di galoppo, e quattro designati dai soci della categoria società di gestione degli ippodromi.
   c) il presidente, scelto tra persone di elevata esperienza manageriale e comprovata indipendenza rispetto alle componenti del settore;
   d) il collegio dei revisori dei conti, nominato dall'assemblea dei soci, composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel registro dei revisori legali; il presidente del collegio dei revisori è designato dal presidente della Corte dei conti.

  4. Il presidente e il consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
  5. Lo statuto prevede la costituzione di due commissioni tecniche, rispettivamente per il trotto e per il galoppo, composte ciascuna da sei membri, designati dalle associazioni rappresentative delle seguenti categorie: allevatori, proprietari, allenatori, fantini o guidatori, gentlemen, società di corse. Le commissioni tecniche sono sentite dal consiglio direttivo su ogni materia di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sugli schemi di regolamenti tecnici e sulla programmazione delle corse.
  6. I componenti del consiglio direttivo e delle commissioni tecniche non hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
  7. Lo statuto prevede che l'assemblea dei soci si riunisce sotto la presidenza del presidente dell'Unione in via ordinaria due volte l'anno: la prima entro il 30 novembre, la seconda entro il 31 marzo, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo; in via straordinaria ogni volta che lo ritengano opportuno il consiglio direttivo o il collegio dei revisori, ovvero ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei soci.
  8. Lo statuto prevede la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili delle seguenti funzioni: marketing-comunicazione, amministrazione finanza e controllo, sviluppo e controllo segnale tv, giustizia e regolarità delle corse, sistemi informativi e web e delle aree tecniche trotto e galoppo. I dirigenti delle aree tecniche sono responsabili del rilascio e del controllo periodico delle licenze degli operatori del settore di propria competenza.
  9. Entro il 30 giugno 2013 si provvede alla costituzione degli organi previsti dallo statuto e della struttura organizzativa dell'Unione e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico a decorrere dal 1o luglio 2013.
  10. Entro il 30 giugno 2016 è convocata l'assemblea straordinaria dei soci dell'Unione per verificarne l'andamento economico e deliberare eventuali modificazioni dello statuto e della struttura organizzativa.

ART. 5.

  1. A decorrere dal 1o luglio 2013 l'Unione:
   a) la definizione e l'aggiornamento del calendario degli avvenimenti ippici e della connessa programmazione televisiva, sulla base della programmazione approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;
   b) la pianificazione e la gestione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico di cui all'articolo 8;Pag. 189
   c) la ripartizione del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico, al netto della somma da destinare al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 3, tra spese di funzionamento dell'Unione, spese funzionali allo svolgimento dell'attività ippica, spese per la promozione del prodotto ippico, premi alle corse e remunerazione al funzionamento degli ippodromi di interesse nazionale e locale;
   d) l'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali agli aventi diritto nonché la remunerazione agli ippodromi mediante convenzioni pluriennali;
   e) il coordinamento e l'esecuzione delle attività di marketing e di promozione del prodotto ippico;
   f) la gestione delle banche dati relative alle gare e delle iscrizioni alle corse;
   g) l'esecuzione di ogni servizio amministrativo e tecnico funzionale allo svolgimento delle corse e alla raccolta delle scommesse, compresa la gestione del segnale televisivo, esclusi quelli di competenza degli ippodromi in base ai requisiti e ai criteri che questi devono possedere in relazione alla loro classificazione;
   h) la revisione e il rilascio nonché il controllo periodico delle licenze degli operatori, la sottoscrizione della clausola compromissoria da parte di tutti gli operatori del settore nonché la tempestiva ed efficace esecuzione del primo livello di giudizio disciplinare;
   i) il mantenimento dei rapporti con i concessionari per l'ottimizzazione della raccolta delle scommesse.

ART. 6.

  1. L'Unione, con cadenza trimestrale, valuta l'andamento delle scommesse su base ippica e può formulare proposte al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all'AAMS, ai fini di eventuali modifiche alle modalità e caratteristiche delle scommesse, nonché ai fini dell'introduzione di nuove tipologie di giochi a base ippica. Sui provvedimenti che apportano modifiche alle modalità e alle caratteristiche delle scommesse su base ippica è acquisito il parere vincolante dell'Unione.

ART. 7.

  1. L'Unione ha l'obbligo di chiudere gli esercizi finanziari in pareggio. Qualora, per motivi esclusivamente tecnici, la gestione di un esercizio si concluda con:
   a) un avanzo, esso costituisce voce aggiuntiva del fondo di dotazione dell'anno successivo;
   b) un disavanzo, esso costituisce voce di spesa obbligatoria per l'anno successivo ed è computato in diminuzione degli stanziamenti per il funzionamento del settore.

ART. 8.

  1. Il fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico è costituito, dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2017, dalle seguenti risorse:
   a) la quota annuale di iscrizione degli associati;
   b) la quota della raccolta delle scommesse su eventi a base ippica di pertinenza della Unione; la quota è versata mensilmente alla stessa Unione dall'AAMS entro la fine del mese successivo a quello di pertinenza; l'AAMS risponde dei versamenti alla Unione nei limiti di quanto ricevuto dai concessionari. L'AAMS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'aggiornamento della convenzione di concessione prevedendo apposite penali e cause di revoca per il ritardato o mancato versamento delle quote di spettanza della Unione;Pag. 190
   c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi, internet, mobile, audio-video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e ogni altro sfruttamento di immagine, modulate da apposito regolamento da sottoscriversi da parte degli operatori;
   d) fino all'anno 2017, un eventuale contributo, stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente, non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento;
   e) un contributo mensile di importo pari alle imposte derivanti dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuate nel mese all'interno degli ippodromi; il contributo è versato all'Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. A decorrere dal 1o gennaio 2013 gli ippodromi possono commercializzare al loro interno i giochi pubblici con vincita in denaro, oltre a quelli già previsti dalla legge, ferma restando la disponibilità da parte della società di gestione dell'ippodromo delle necessarie concessioni o di adeguati contratti con società concessionarie. L'AAMS, entro il 1o marzo 2013, definisce, nell'ambito di un indirizzo di efficienza operativa nella distribuzione dei giochi pubblici con vincita in denaro, i requisiti tecnici e di spazio del locale in cui è effettuata la vendita di tali prodotti, il numero di apparecchi con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installabili presso ciascun ippodromo nonché le modalità tecniche per il calcolo delle imposte derivanti dalla vendita di tali giochi; il contributo è destinato dalla Unione per il miglioramento e alla gestione degli impianti ippici e il miglioramento delle razze indigene;
   f) un contributo mensile pari al 50 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche; il contributo è versato alla Unione entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. L'AAMS, entro il 31 marzo 2013, definisce le categorie di eventi virtuali assimilabili alle corse ippiche.

ART. 9.

  1. L'AAMS, con decreto del direttore generale da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dispone:
   a) l'unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi, da attuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) l'adozione, a seguito dell'attivazione del totalizzatore ippico unico, di criteri e di modalità tecniche di gestione e di ripartizione tali da assicurare: un prelievo medio ponderato su base annua, da effettuare sulle scommesse e sui giochi ippici a totalizzatore, compreso tra il 24 e il 26 per cento della raccolta; una percentuale della raccolta totale da destinare al pagamento delle vincite, denominata «payout», compresa tra il 74 e il 76 per cento; l'invarianza della remunerazione percentuale dei concessionari connessa alla raccolta delle scommesse Tris, Quarté e Quinté, già gestite dal totalizzatore dell'ippica nazionale; la remunerazione dei concessionari, per ogni altra scommessa o gioco gestiti dal totalizzatore ippico unico, nella misura del 42,5 per cento del relativo prelievo; una quota in favore dell'Unione pari al 50 per cento del prelievo;
   c) per le sole scommesse ippiche a quota fissa, l'adozione dei criteri e delle modalità tecniche atti ad assicurare l'applicazione di un'imposta unica e di un Pag. 191prelievo destinato all'Unione pari, rispettivamente, all'1,5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua;
   d) l'istituzione di un ufficio scommesse ippiche per l'assolvimento delle attività di cui all'articolo 6.

ART. 10.

  1. Per l'anno 2012 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è destinato all'ASSI.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2013 le quote di prelievo destinate al settore ippico ai sensi dei commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono destinate all'Unione.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d), è soppresso.

ART. 11.

  1. Al fine di conseguire miglioramenti della crescita del settore ippico, di riduzione della spesa di funzionamento, di incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi, nell'ambito di una razionalizzazione della spesa pubblica e di una riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione in generale, le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area «sella», già attribuite all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), soppressa ai sensi dell'articolo 23-quater, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successivamente trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE).