CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 207/12: Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (C. 5617 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inserire le seguenti: previo parere della regione interessata e parere positivo delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
1. 1. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: quando presso di esso sono occupati a: da almeno un anno.
1. 2. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la parola: «duecento» con la seguente: «mille»;
   b) sostituire le parole: «36 mesi» con le seguenti: «24 mesi».
1. 3. Realacci, Braga, Margiotta.

  Al comma 1, sostituire le parole: non inferiore a duecento, con le seguenti: non inferiore a cinquecento.
1. 4. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 1, sostituire la parola: duecento, con la parola: 100.
1. 5. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1, sostituire la parola: duecento, con la parola: 50.
1. 6. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1, dopo le parole: vengano adempiute inserire le seguenti: le misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché.».
1. 7. Fava, Lanzarin, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  «In presenza di situazioni di grave rischio e danno ambientale e sanitario conseguente all'attività produttiva dello stabilimento di interesse nazionale, il provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale deve prevedere, in accordo con la regione interessata, una valutazione del danno sanitario. Detta valutazione è svolta dai tecnici di Ispra, Arpa e Asl, anche sulla base di un apposito monitoraggio sanitario, con le modalità di cui al comma 1-bis. I risultati del medesimo monitoraggio sono condizione per Pag. 19l'avvio, su richiesta della regione interessata, di un ulteriore riesame della suddetta autorizzazione integrata ambientale».

  Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:
  «1-bis. Nei territori interessati dalla produzione degli stabilimenti di interesse nazionale, l'Agenzia regionale dei servizi sanitari (AReS), l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della regione interessata e l'Azienda sanitaria locale competente per territorio, sotto il coordinamento di ARPA regionale, devono congiuntamente redigere periodicamente, un rapporto di valutazione del danno sanitario anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale. La valutazione del danno sanitario è realizzata nell'ambito delle competenze attribuite alla regione in materia di protezione dell'ambiente e della salute delle popolazioni. Con atto regolamentare della Giunta regionale sono fissati i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario.»
1. 8. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 1 aggiungere in fine i seguenti periodi: Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al presente comma è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari. Il parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di rispettiva competenza, il decreto può essere adottato.»
1. 9. Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi venti giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate nei pareri ritrasmette alle Camere il testo, corredato dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che devono essere espressi entro dieci giorni.»
1. 10. Ferranti, Bratti.

  Al comma 2 sostituire le parole da: esclusivamente e ad ogni effetto fino a: nonché con le seguenti: quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché le prescrizioni previste dal documento della valutazione del danno sanitario di cui all'articolo 1-bis e le eventuali richieste di garanzie fideiussorie da disporsi da parte dell'autorità competente a garanzia dei danni o delle opere da eseguire in sostituzione del responsabile di violazioni di norme ambientali e»;

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente: Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (Vds). 1. In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'Ai A e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
  3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono Pag. 20ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
  4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
  5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
  8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.
  9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.
  10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.
  11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.
  12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto».
1. 11. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

Pag. 21

  Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:
  «3. Fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative, contenute anche nelle normative di settore, la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 comporta l'applicazione del comma 9, lettera c), dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato.».
1. 12. Ferranti, Bratti.

  Al comma 3, sostituire le parole dai: la mancata osservanza fino alla fine del comma, con le seguenti: dopo la prima mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, si provvede, anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione, alla nomina di un amministratore straordinario.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  «3-bis. Qualora non fossero rese disponibili da parte della società proprietaria dello stabilimento di interesse strategico nazionale le somme necessarie all'esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 1, tali somme possono essere richieste dall'amministratore straordinario di cui al comma 3, al Fondo strategico italiano SpA, istituito presso la Cassa depositi e prestiti. Come corrispettivo di tali somme sono conferite al Fondo citato quote azionarie della società proprietaria dello stabilimento. Le medesime quote azionarie potranno essere acquistate o riacquistate dalla società proprietaria dello stabilimento una volta adempiute tutte le prescrizioni di cui al comma 1. 3-ter. All'articolo 5 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è aggiunto in fine il comma:
  «8-ter. Le disposizioni di cui al comma 8-bis si applicano anche al caso di stabilimento di interesse strategico nazionale come definito e individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207.»

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole: ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
1. 14. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, dopo le parole: la mancata osservanza, aggiungere le parole: anche di una sola.
1. 13. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, dopo le parole: nel provvedimento di cui al comma 1, aggiungere le parole: secondo le procedure e i termini ivi previsti,.
1. 17. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo 16. con le seguenti: ai sensi del comma 1 dell'articolo 17.».
1. 16. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dopo la seconda mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1, secondo le procedure e i termini ivi previsti, sono adottati gli opportuni provvedimenti di amministrazione straordinaria anche in Pag. 22considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione.
1. 15. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 3, aggiunge, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterata mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA, la sanzione amministrativa fino al 10 per cento del fatturato, può essere elevata al 15 per cento di detto fatturato.
1. 18. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 19. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Sopprimere il comma 4.
*1. 20. Ferranti, Bratti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini della eventuale valutazione dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria prende in esame l'autorizzazione di cui al comma 1. Ove comunque disponga o mantenga il sequestro, di detta autorizzazione tiene conto ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività di impresa.
1. 22. Ferranti, Bratti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche in presenza di provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare dello stabilimento da parte dell'autorità giudiziaria, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto legge. In tale caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1.
1. 21. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: l'esercizio dell'attività d'impresa a norma del comma 1 con le seguenti: l'esercizio di quelle attività d'impresa a norma del comma 1, compatibili con i suddetti provvedimento di sequestro.
1. 23. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel reimmettere il titolare dell'impresa nell'esercizio dell'attività, l'autorità giudiziaria applica comunque l'articolo 85 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale indipendentemente dal consenso dell'interessato.
1. 24. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

  Al comma 5 sostituire le parole: al Parlamento con le seguenti: alle competenti commissioni parlamentari.
1. 25. Braga, Realacci, Bratti, Margiotta.

  Al comma 5, sostituire le parole: dell'autorizzazione integrata ambientale, con le seguenti: contenute nel provvedimento di riesame dell'autorizzazione ambientale.
1. 27. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 5, dopo le parole: delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, inserire le seguenti: e di quelle contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione.
1. 26. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

Pag. 23

  Al comma 5 dopo le parole: prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale inserire le seguenti: e del provvedimento di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale.
1. 28. Braga, Realacci, Bratti, Margiotta.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
   5-bis. Il Ministro della salute riferisce trimestralmente alle competenti commissioni parlamentari circa l'ottemperanza del documento di valutazione del danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta da malattie ambientali, sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e loro benefici.

  Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente: Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (Vds). 1. – In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e comma 1 articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con successivo regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
  3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
  4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
  5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e Composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
  8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.
  9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto Pag. 24dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.
  10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.
  11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.
  12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.
1. 29. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

  Dopo l'articolo 1 inserire il seguente: Art. 1-bis. (Valutazione del danno sanitario (VdS). 1. – In tutte le aree interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 1 comma 1, e comma 1 dell'articolo 3, l'Azienda sanitaria locale (ASL) e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) competenti per territorio devono congiuntamente redigere, contestualmente all'AIA e con aggiornamento almeno annuale, un rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) anche sulla base del registro tumori regionale e mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
  2. Con successivo Regolamento, approvato di concerto dal ministero dell'Ambiente e dal ministero della Salute, saranno stabiliti i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di VDS.
  3. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1 comma 1 e articolo 3 comma 3, devono ridurre i valori di emissione in atmosfera degli inquinamenti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati disponibili dei precedenti cinque anni.
  4. È obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
  5. Ove il rapporto VDS di cui al comma 1 evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, comma 1, e articolo 3, comma 1, devono ridurre i valori di emissione degli inquinanti per i quali il rapporto VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  6. Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione degli inquinanti di cui al comma precedente, devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
  7. Ove il rapporto VDS evidenzi criticità, gli stabilimenti di cui all'articolo 1, Pag. 25comma 1 e articolo 3, comma 1, che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante di polveri tal quali o derivanti da processi produttivi.
  8. La VDS, redatta ai sensi del comma 2, è inviata alle aziende interessate ai fini della formulazione di eventuali osservazioni, che devono pervenire entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui al comma 1, sottopongono la VDS al ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare che, di concerto con il ministero della Salute, la approva.
  9. Gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione, come previsto dalla VDS, presentano al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un piano di riduzione da attuarsi entro i successivi dodici mesi. Tale piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere approvato entro trenta giorni dallo stesso ministero.
  10. Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 9 sono a totale carico dei soggetti gestori. Il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede a effettuare, attraverso l'Agenzia regionale di protezione dell'ambiente competente per territorio, le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione dei piani e l'efficacia delle misure ivi previste.
  11. In caso di mancata presentazione del piano di riduzione, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro trenta giorni; in caso di inottemperanza, lo stesso ministero dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento.
  12. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi fissati, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente per territorio informa immediatamente il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, che diffida il gestore dello stabilimento ad eseguire, entro sessanta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.
1. 01. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: Nei limiti consentiti dal presente decreto.
2. 1. Realacci, Bratti, Braga, Margiotta.

  Al comma 1, dopo le parole: dal presente decreto inserire le seguenti: sempre che non sia disposto o mantenuto il sequestro dall'autorità giudiziaria,.
2. 2. Ferranti, Bratti.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Entro 180 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Governo adotta un piano strategico nazionale per l'acciaio a tutela delle imprese in situazione di crisi industriale che operano all'interno della filiera produttiva dell'acciaio.
3. 2. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «nello stabilimento ed alla» sopprimere la parola «conseguente»;Pag. 26
   b) dopo le parole «commercializzazione dei prodotti» inserire le seguenti: «ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
3. 1. Governo.

  Al comma 3, sostituire le parole da: a decorrere dalla data fino al: alla conseguente con le seguenti: L'autorità giudiziaria valuta il permanere dei presupposti del sequestro di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale ai fini di consentire la prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e la conseguente.
3. 3. Ferranti, Bratti.

  Al comma 4, dopo le parole: di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, inserire le seguenti: individuato tra il personale dirigenziale dell'ISPRA, senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato e.
3. 4. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
3. 5. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 5, dopo le parole: è definito il compenso, inserire le seguenti: omnicomprensivo.
3. 7. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3. 6. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Al comma 6, sostituire le parole: Il Garante, avvalendosi, senza oneri a carico della finanza pubblica, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, con le parole: Il Garante, affiancato, senza oneri a carico della finanza pubblica, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, e operando in stretto e costante raccordo con le rappresentanze dei lavoratori,.
3. 13. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 6, dopo le parole: nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto inserire le seguenti: e dell'Arpa Puglia,.
3. 9. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.

  Al comma 6, dopo le parole: nell'ambito delle competenze proprie dell'Istituto, inserire le seguenti: con il supporto delle agenzie ARPA-APPA di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 e successive modificazioni,.
3. 10. Bratti, Realacci, Braga, Margiotta.

  Al comma 6, dopo le parole: e al Ministro della salute, inserire le seguenti: e al Ministro dello sviluppo economico.
3. 11. Fava, Lanzarin, Torazzi, Reguzzoni, Dussin, Togni.

  Al comma 6, sostituire le parole: anche in considerazione degli articoli 41 e 43 della Costituzione con le seguenti: ai soli fini dell'attuazione delle misure contenute nel provvedimento di autorizzazione integrata ambientale, nonché delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame della medesima autorizzazione nei tempi ivi previsti.
3. 12. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

Pag. 27

  Al comma 6, aggiungere in fine, il seguente periodo: A tal fine il Garante, anche su richiesta dei cittadini, delle imprese e delle associazioni, promuove procedure di partecipazione democratica della popolazione mediante meccanismi di condivisione delle informazioni, di coinvolgimento e di trasparenza.
3. 8. Margiotta, Bratti, Braga, Realacci.

  Al comma 6, aggiungere in fine il seguente periodo: La suddetta attività svolta dal Garante, nonché le criticità e inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale al Parlamento del Ministero dell'Ambiente, di cui al comma 5 dell'articolo 1.
3. 14. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito il Comitato di consultazione per l'attuazione dell'AIA, composto da rappresentanti degli enti locali interessati, delle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative, dalle associazioni ambientali e dalle associazioni di tutela dei cittadini.
  6-ter. Il Garante, per le finalità di cui al comma 6, riferisce al Comitato di cui al comma con cadenza mensile, in merito all'andamento e allo stato di avanzamento delle procedure di cui al presente decreto.
3. 15. Vico, Lulli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Allo scopo di garantire un efficace controllo e monitoraggio dei gravi pericoli per la salute pubblica e per il territorio regionale, conseguenti alla prosecuzione dell'attività produttiva della società Ilva di Taranto, sono da intendersi in deroga dal piano di rientro sanitario della regione Puglia, le spese finalizzate alla creazione e al potenziamento di presìdi di prevenzione e cura connesse all'inquinamento, al temporaneo potenziamento degli organici dell'Arpa Puglia e alla deroga per il personale di assistenza sanitaria e prevenzione dell'azienda sanitaria locale Taranto.
  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6-bis, nel limite massimo di 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 16. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area portuale di Trieste e bonifica del sito industriale di Servola).

  1. Al fine di attuare lo sviluppo infrastrutturale del porto di Trieste e conseguire la riqualificazione, a fini urbani, del porto vecchio, le aree appartenenti al demanio marittimo, escluse le banchine, l'Adriaterminal e la fascia costiera, comprese nel confine della circoscrizione portuale, sono sdemanializzate ed assegnate al patrimonio disponibile del Comune di Trieste per essere destinate alle finalità previste dagli strumenti urbanistici. Sono fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti di concessione di durata superiore a quattro anni in vigore, che sono convertiti, per la porzione di aree relative, in diritto di superficie in favore del concessionario per la durata residua della concessione. Il Comune di Trieste subentra nei contratti di concessione in essere all'Autorità Portuale di Trieste che Pag. 28resta beneficiaria dei canoni di concessione. L'area compresa nel confine della circoscrizione portuale, come individuata nel presente comma, è esclusa dall'ambito portuale del Porto di Trieste. Il Comune e l'Autorità portuale di Trieste provvedono di intesa alle necessarie delimitazioni.
  2. Il Comune di Trieste può alienare, nel rispetto della legislazione nazionale ed europea in materia, le aree medesime gravate del diritto di superficie e i relativi introiti sono trasferiti all'Autorità Portuale di Trieste per gli interventi di bonifica delle aree di proprietà inquinate dalle attività industriali e di scarico e della loro infrastrutturazione.
3. 01. Rosato, Antonione, Menia.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Piano straordinario Salute in favore del territorio provinciale di Taranto).

  1. Al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio provinciale di Taranto, per il quadriennio 2012-2015, sono sospese in capo alla sola Azienda sanitaria locale di Taranto:
   a) le disposizioni relative alla limitazione del turn-over e di rispetto del vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge n. 191 e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010;
   b) le disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e riqualificazione sanitaria, sottoscritto con la Regione Puglia;
   c) le disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e riqualificazioni sanitaria, sottoscritto con la regione Puglia.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno attuazione anche in caso si applichi per la Regione Puglia, dal 2013, l'articolo 15, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 convertito dalla legge n. 135 del 2012.
  3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente prededuzione dal finanziamento complessivo di parte corrente del Servizio sanitario nazionale, che prevede apposita voce destinata allo scopo.
3. 02. Vico, Lulli.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire dalle parole: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine del periodo, con le parole: del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 2. Piffari, Cimadoro, Vatinno, Zazzera.

  Al comma 1, sostituire le parole da: mediante corrispondente riduzione fino alla fine del periodo, con le seguenti: a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per la parte di competenza della Regione Puglia.
4. 1. Lanzarin, Fava, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il recupero delle somme di cui al precedente comma 1, a valere sul fatturato della società ILVA S.p.A. di Taranto.
4. 3. Fava, Lanzarin, Dussin, Torazzi, Reguzzoni, Togni.