CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-02044 Tommaso Foti: Erogazione delle risorse stanziate per il risanamento del bacino idrografico Cavo Fontana nel comune di Castelvetro Piacentino.

TESTO DELLA RISPOSTA

   In risposta all'interrogazione n. 5-02044 presentata dall'On. Tommaso Foti, con la quale si chiedono informazioni sull'erogazione di un finanziamento relativo agli interventi di risanamento del bacino idrografico Cavo Fontana, nel comune di Castelvetro Piacentino in Provincia di Piacenza, si rappresenta che che la Regione Emilia Romagna, nell'esercizio finanziario 2010, con mandato n. 0001844/0000001, ha provveduto al versamento a favore del Comune in questione della somma di euro 56.742,26 quale saldo per l'esecuzione dei lavori nel territorio comunale.
  Successivamente, il Comune ha provveduto ad emettere a favore della C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili di Modena, a titolo di saldo delle rimanenti spettanze, il relativo mandato di pagamento n. 424 del 18 marzo 2010 dell'importo pari ad euro 36.757,95.
  Pertanto risultano essere stati assolti tutti gli adempimenti finanziari previsti dai provvedimenti e dagli impegni assunti.

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ALLEGATO 2

5-02046 Tommaso Foti: Compatibilità ambientale di opere di captazione e derivazione d'acqua nel comune di Bedonia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta all'interrogazione n. 5-02046 presentata dall'On. Tommaso Foti e sulla scorta delle informazioni acquisite dagli Enti territoriali competenti in materia, si rappresenta quanto segue.
  A seguito dei danni dell'alluvione del 2000, la Comunalia di Liveglia, con provvedimento del settembre 2001 (DIA n. 71/01), effettuava lavori di manutenzione straordinaria e ripristino dell'acquedotto segnalato nell'interrogazione, sostituendo una parte di tubazione ed installando un serbatoio prefabbricato in polietilene, eliminando così quello esistente ormai inutilizzabile.
  Con determina dirigenziale della Regione Emilia Romagna del 20 luglio 2004, la Comunalia di Liveglia ha ottenuto la concessione preferenziale di derivazione d'acqua pubblica per uso acquedottistico dalla Sorgente del Filastro in Loc. Liveglia, nella quantità massima di 3 l/s per uso consumo umano, fino alla data del 31 dicembre 2005.
  Successivamente, in data 22 dicembre 2005, la Comunalia ha presentato istanza di rinnovo della suddetta concessione.
  In data 18 aprile 2008, è stata presentata la D.I.A. n. 39/08, in variante alla precedente del 2001, relativamente ai lavori di manutenzione all'acquedotto rurale di Liveglia, unitamente alla dichiarazione di installazione di una microcentrale idroelettrica della potenza max di 30 kw, alimentata dall'acqua in eccesso dell'acquedotto rurale di Liveglia.
  Pertanto, in data 31 luglio 2009, è stata presentata istanza di variante sostanziale alla concessione di derivazione, al fine di poter effettuare, congiuntamente all'uso consumo umano, anche un prelievo da uso idroelettrico.
  Nonostante sia stato acquisito il parere favorevole della Provincia di Parma e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, sono state presentate opposizioni alla concessione da Legambiente e WWF.
  Integrati gli aspetti tecnici del progetto, è stata avviata una nuova istruttoria.
  Con determina dirigenziale della Regione Emilia Romagna n. 5064 del 14 maggio 2010, il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po ha rilasciato alla Comunalia di Liveglia, fino al 31 dicembre 2015, la concessione a derivare acqua pubblica da sorgente in località «Filastro» in Comune di Bedonia, destinata ad uso idroelettrico, al servizio di una microcentrale idroelettrica, con una portata massima e media di 10 l/s e per una potenza di 33,65 KW, pari ad un volume idrico annuo turbinato di 300.000 m3, considerato un salto lordo di 343 m.
  Pertanto, così come evidenziato dal Comune di Bedonia, le opere oggetto dell'interrogazione sono state regolarmente autorizzate.

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ALLEGATO 3

5-06209 Farina Coscioni: Sulla presenza di oltre 500 tonnellate di eternit e di rifiuti speciali all'interno della cartiera Keyes.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento alla interrogazione in oggetto concernente il rinvenimento, da parte della Guardia di Finanza, di circa 500 tonnellate di eternit e di rifiuti speciali abbandonati all'interno della ex cartiera «Keyes» nel territorio di Fiumefreddo (CT), si rappresenta quanto segue.
  La situazione delle aree occupate dalle ex cartiere Siace e Keyes, relativamente allo stato di degrado ambientale in cui versano, è conosciuta e seguita dalla locale Autorità Giudiziaria, la quale, verificata la presenza di eternit e di ulteriori materiali dannosi, è già più volte intervenuta disponendone il sequestro ed impartendo prescrizioni finalizzate alla bonifica dei luoghi.
  L'area della ex cartiera SIACE, dismessa nel 1986, copriva un'area di circa 40 ettari e produceva carta Kraft e cartoncino dalla lisciaviazione della cellulosa; a seguito di incendi verificatisi all'interno dell'area nel 1997, su richiesta della Procura della Repubblica, accertata la presenza di rifiuti di diversa natura, in parte bruciati, venne sottoposta a sequestro giudiziario.
  Il sito, dal 1998 al 2005, è stato continuamente oggetto di indagini, campionamenti ed analisi, sicché riscontrata la presenza di amianto, fu predisposto il progetto finalizzato alla rimozione di tutto il materiale contenente amianto in matrice friabile. Il suddetto progetto è stato realizzato parzialmente per difficoltà emerse in corso di esecuzione dovute a pericoli di crolli dei capannoni, alla presenza di tubazioni interrate e inaccessibilità di alcune zone. Così nel 2008 lo stesso è stato nuovamente sottoposto a sequestro tenuto conto che veniva utilizzato anche come parcheggio dai bagnanti della vicina spiaggia, determinando in tal modo serio pericolo per la popolazione.
  In seguito, nonostante fossero stati eseguiti i lavori di bonifica da parte della Provincia Regionale, è stato accertato dalla Guardia di Finanza che le aree presentavano ancora quantitativi non trascurabili di eternit. L'Autorità Giudiziaria ha così posto nuovamente l'intera area sotto sequestro e soltanto il 13 febbraio 2012 ha emesso decreto di revoca, restituendola così alla Provincia Regionale di Catania, per l'esecuzione di rigorose misure di prevenzione, volte al monitoraggio delle acque ed alla complessa situazione ambientale.
  Con la delibera di Giunta Provinciale n. 84 del 22 giugno 2012, è stato approvato e finanziato il Progetto recante «Interventi di messa in sicure˜ a e di emergenza relativamente all'amianto visibile da effettuarsi nell'area Industriale ex Siace, sita nel Comune di Fiumefreddo di Sicilid» corredato di Capitolato Speciale d'appalto, unitamente a tutti gli elaborati tecnico-normativi relativi, e nel successivo mese di ottobre è stato conferito alla Ditta ISEA s.r.l di Catania l'affidamento dei lavori. La Provincia Regionale di Catania ha disposto che a conclusione del progetto sarà nuovamente convocata la conferenza di servizi per l'approvazione del piano di caratterizzazione.
  La cartiera KEYES, invece, adiacente all'ex cartiera SIACE, attiva per alcuni decenni nel settore della lavorazione della Pag. 132carta e nella produzione di cartoni pressati per imballaggi, dopo essere stata messa in liquidazione, nel luglio 2003 è stata dichiarata fallita dal Tribunale di Catania.
  Nell'agosto del 2009, l'opificio è stato sottoposto a sequestro dalla locale Compagnia della Guardia di Finanza per la presenza di alcune centinaia di tonnellate di eternit giacente sul terreno.
  In seguito, l'Autorità Giudiziaria inquirente, tenuto conto che anche quest'area veniva abusivamente utilizzata come parcheggio dai numerosi bagnanti del litorale e che nessuna opera di bonifica era stata mai attuata, ha incaricato anche personale tecnico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania per lo svolgimento di un'attività di monitoraggio e di ispezione.
  Riscontrata la presenza di amianto, le cui condizioni di disfacimento costituiscono un serio pericolo per l'incolumità pubblica, l'area, che si estende per circa 5 ettari, è stata sottoposta a sequestro e messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
  La Azienda Sanitaria Provinciale di Catania – Dipartimento di Prevenzione, ha rilevato la necessità di procedere alla misurazione di fibre di amianto all'interno dell'area, al campionamento di materiali ed alla verifica di stabilità dei capannoni ivi presenti.
  Sorte divergenze tra gli Enti territoriali ed il curatore fallimentare, relativamente alla mancata presentazione di un progetto di bonifica dell'area, in data 27 febbraio 2012, il Sindaco del Comune di Fiumefreddo ha adottato apposita Ordinanza Sindacale, intimando alla curatela fallimentare l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area in questione, entro il termine di 180 giorni.
  Attualmente, tale provvedimento non è stato ottemperato e, così come segnalato dal suddetto Comune, avverso tale atto, la curatela fallimentare ha presentato ricorso davanti al TAR Sicilia, sezione di Catania dove il giudizio è ancora pendente.
  Vista la grave situazione creatasi, sarà cura del Ministero dell'Ambiente sollecitare le autorità competenti al fine di addivenire alla bonifica ed al ripristino ambientale dei luoghi.

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ALLEGATO 4

5-08419 Ghizzoni: Sullo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nell'area di Rivara.

TESTO DELLA RISPOSTA

  In risposta all'interrogazione n. 5-08419 presentata dall'On. Ghizzoni ed altri, riguardante il progetto per lo stoccaggio di gas in unità geologiche denominato «Rivara», si ricorda che si tratta di un procedimento amministrativo concluso negativamente con il provvedimento direttoriale del sei agosto 2012 del Ministero dello sviluppo economico. Come è noto, con decreto del 17 febbraio 2012, il Ministero dell'ambiente ha decretato la compatibilità ambientale, limitatamente alle operazioni previste per la realizzazione della fase preliminare di accertamento concernente il progetto e, successivamente, in data 1o giugno 2012, la competente Direzione del Ministero dell'Ambiente ha ritenuto di chiedere alla Commissione Tecnica VIA VAS un supplemento istruttorio al fine di raccogliere ulteriori informazioni scientifiche.
  Atteso che, per effetto dell'emanazione da parte del Ministero dello sviluppo economico del citato provvedimento di diniego dell'autorizzazione venivano meno i necessari presupposti alla base del procedimento avviato in data 1o giugno 2012 non avendo, pertanto, il medesimo più ragion d'essere, con nota del 19 novembre 2012 la Direzione generale competente del Ministero dell'ambiente ha comunicato a tutti gli interessati che, in aderenza al principio di non aggravio del procedimento, l'Amministrazione non avrebbe dato ulteriore corso al procedimento medesimo e che non sarebbero stati emanati ulteriori provvedimenti correttivi/integrativi del decreto del 17 febbraio 2012. Questo, pur avendo la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ritenuto, con parere n. 1079 del 26 ottobre 2012, di completare il supplemento di istruttoria tecnica in questione.
  Relativamente al quesito specifico posto nell'atto di sindacato ispettivo in parola circa l'adozione di provvedimenti per la «chiusura definitiva» del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, da quanto sopra rappresentato, risulta che non vi sono ulteriori provvedimenti da assumere in ordine al procedimento di cui trattasi e che, allo stato delle cose, il procedimento è da ritenersi chiuso.

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ALLEGATO 5

7-01027 Benamati: Sull'assunzione di iniziative normative per il ristoro degli edifici di culto danneggiati dal sisma del 22 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    con i terremoti dell'Emilia del 2012 ci si riferisce ad una serie di eventi sismici localizzati nel distretto sismico della pianura padana emiliana, prevalentemente nelle province di Modena, Ferrara e Mantova;
    la scossa più forte è stata registrata il 20 maggio 2012 alle 4,03 con epicentro in Finale Emilia, a una profondità di 6,3 chilometri;
    il 29 maggio 2012 nuove scosse si sono avvertite in tutto il Nord dell'Italia, creando forte panico e notevoli disagi in moltissime città come Milano, Brescia, Piacenza, Parma, Verona, Padova, Rovigo, e soprattutto Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Bologna, Cremona e Mantova con epicentro situato nella zona compresa fra Mirandola, Medolla e San Felice sul Panaro;
    le accelerazioni di picco registrate dall'accelerometro di Mirandola durante le scosse più forti del 20 e del 29 maggio 2012 sono state rispettivamente di 0,31 g e di 0,29 g, valori che, in base alle carte vigenti di pericolosità sismica, renderebbero stimabile in circa 2500 anni il tempo di ritorno di ciascun evento nella medesima area. I due eventi sismici principali hanno causato un totale di 27 vittime (22 nei crolli, 3 per infarto o malore, 2 per le ferite riportate);
    i terremoti del 20 e 29 maggio 2012 hanno causato pesanti danni alle costruzioni rurali ed industriali, alle opere di canalizzazione delle acque, nonché agli edifici ed ai monumenti storici ed agli edifici civili di vecchia costruzione in pietra o ciottoli. In particolare, sono risultati seriamente danneggiati o parzialmente crollati gran parte dei monumenti e dei luoghi di interesse artistico compresi in un'ampia area, da Mantova a Modena a Ferrara, le cui rispettive province sono risultate essere le più gravemente colpite e danneggiate dagli eventi sismici; in alcuni casi sono stati danneggiati anche edifici ad uso abitativo di recente costruzione; tali danni sono spesso ascrivibili ai diffusi episodi di liquefazione delle sabbie;
    una situazione molto difficile si registra per il patrimonio storico artistico in Emilia Romagna; nel modenese i terremoti in questione hanno devastato tutta la zona identificata nel perimetro compreso fra i comuni di Camposanto, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla, Mirandola, Novi di Modena, San Felice sul Panaro, San Possidonio e San Prospero, con ingentissimi danni ad edifici pubblici e residenziali ed ai comparti rurali ed industriali; anche stavolta l'edilizia industriale e storica, insieme a quella rurale, è stata la più colpita. A Mirandola si sono avuti danni gravissimi al Castello dei Pico, al palazzo comunale, al Duomo e alla chiesa di San Francesco, oltre agli ingentissimi danni subiti dal comparto biomedicale. A San Felice sul Panaro si sono verificati crolli e Pag. 135lesioni serie alla Rocca Estense, al Duomo ed alla torre dell'orologio, mentre a Camposanto si sono verificati grossi danni e crolli al centro storico ed alle strutture agricole. Conseguenze pesantissime si sono avute anche a Medolla, dove si sono verificati i crolli di diversi capannoni industriali, e a Cavezzo, dove sono crollati tre quarti del paese. Gravi danni si sono registrati anche alle chiese e agli edifici del centro storico sia a San Possidonio che a San Prospero. A Concordia sulla Secchia è crollata la quasi totalità del centro storico, mentre a Novi di Modena è crollata la torre dell'orologio;
    nella provincia di Modena si è registrato il maggior numero di vittime, in totale 17. Il danno strutturale più ingente a Carpi riguarda il teatro comunale in Piazza Martiri: una trave del tetto si è spezzata ed è crollata una parte di copertura. Vi sono stati danni anche al torrione degli Spagnoli, dove uno dei merli è crollato a terra. È inagibile il Duomo e – secondo le segnalazioni e i dati disponibili presso la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia Romagna – risultano danneggiate 134 chiese, delle quali 105 inagibili;
    per quanto riguarda Ferrara, la zona nord-occidentale della provincia è stata duramente colpita soprattutto dal sisma del 20 maggio 2012. Si sono verificate numerose lesioni e crolli parziali alla maggior parte degli edifici storici e crolli in vari edifici industriali, civili ed agricoli. I comuni in cui si sono verificati i danni più gravi sono stati Bondeno, Mirabello, Poggio Renatico e Sant'Agostino. Le vittime dei terremoti in provincia di Ferrara sono state 6, delle quali 2 operai morti nel crollo della fabbrica di ceramica di Sant'Agostino, ed 1 operaio morto nell'industria plastica URSA di Bondeno. I danni più gravi al patrimonio storico e artistico si sono avuti con il crollo e il grave danneggiamento della chiesa di San Paolo a Mirabello, il crollo della Torre dell'orologio del Castello Lambertini a Poggio Renatico, ed il crollo di parte del palazzo Mosti a Bondeno. Gravi sono i danni a chiese e municipi: a Sant'Agostino parte del municipio è crollato in diretta tv, mentre a Bondeno le chiese delle frazioni di Scortichino, Burana, Gavello e Pilastri sono state fra le più danneggiate della zona, uscendo semidistrutte dal sisma del 20 maggio. Anche il castello Estense di Ferrara e numerose chiese del capoluogo di provincia hanno riportato danni considerevoli;
    anche la provincia di Bologna, nella sua parte settentrionale, risulta molto danneggiata dal sisma. Il campanile della chiesa centrale di Crevalcore è crollato. Danni contenuti hanno interessato la seicentesca chiesa di San Giovanni Battista, nel centro di San Giovanni in Persiceto, con i suoi affreschi del Guercino, dell'Albani, del Gandolfi; in quella del Crocifisso una statua è stata espulsa fuori da una nicchia andando a infrangersi al suolo. Ma tante chiese, più modeste e più recenti, fra le quali molte ottocentesche, hanno subito danni in tutto il territorio, quali ad esempio quelle di Caselle, Palata Pepoli, San Venanzio di Galliera, colpendo prima di tutto le tradizioni della gente. Anche nel territorio bolognese si registrano crolli nelle storiche rocche: la Torre del castello di Galeazza è stata letteralmente decapitata dal terremoto; ha subito danni anche il castello di Ronchi;
    si è di fronte a una lista impressionante di monumenti storici danneggiati e di chiese deturpate dal sisma e rese inagibili. Le diocesi di Bologna, Ferrara, Modena registrano come visto, molti danni mentre quella di Carpi risulta, con ogni probabilità, la più colpita in assoluto. Da fonti della diocesi si apprende che delle 31 chiese della diocesi stessa solo cinque sono perfettamente agibili;
    gli interventi compresi nel decreto legge del 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e nel decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge del 14 agosto 2012, n. 135, sono sicuramente significativi, assommando a circa otto miliardi di euro di intervento, ma al momento risultano carenti Pag. 136i fondi per gli interventi sui beni artistici e culturali;
    in questo quadro il tema delle chiese, come riportato più sopra, appare particolarmente significativo. In diocesi come quella di Carpi è, infatti, ad oggi compromessa la possibilità per i fedeli di recarsi alle funzioni religiose per l'inagibilità pressoché totale degli edifici di culto;
    occorre, quindi, intervenire al più presto per rendere giusta soddisfazione alle esigenze religiose dei cittadini secondo lo spirito di quanto previsto all'articolo 5, comma 3, dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984;
    come è noto per le esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di Paesi del terzo mondo, così come previsto dall'articolo 48 della legge n. 222 del 1985, è previsto l'uso dei fondi del cosiddetto otto per mille,

impegna il Governo

a valutare di assumere iniziative normative volte a reperire in maniera urgente risorse per il ristoro degli edifici di culto danneggiati nelle aree, con elevate percentuali di danno, interessate dal sisma del 22 e del 29 maggio 2012, anche mediante opportune anticipazioni, d'intesa con la Conferenza episcopale italiana, della quota di spettanza dell'otto per mille.
(8-00219) «Benamati, Fioroni, Viola, Bocci, Tenaglia, Ginoble, Bratti, Mariani, Pedoto, Iannuzzi».

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ALLEGATO 6

7-01034 Realacci: Sulle iniziative da assumersi per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   premesso che:
    le aree marine protette italiane costituiscono un'esperienza originale nel panorama europeo e mediterraneo ed un sistema articolato e complesso che persegue l'obiettivo ambizioso di coniugare tutela della biodiversità, fruizione turistica e sviluppo sostenibile. Puntando sull'attivo coinvolgimento delle comunità locali, le nostre riserve marine si sono ritagliate il ruolo di laboratori avanzati per la gestione sostenibile della fascia costiera, pur tra difficoltà economiche e ritardi funzionali cui bisognerebbe porre rimedio a livello normativo;
    il numero delle aree marine protette italiane, oggi salito a 30, continua a crescere su richiesta delle realtà locali che puntano sempre più sul turismo sostenibile e delle marinerie che hanno sposato la scelta della pesca responsabile. Al contempo, il comparto produttivo nazionale della nautica da diporto, uno dei settori di eccellenza del made in Italy, si è trasformato velocemente investendo molte risorse in tecnologie di valenza ambientale: già da diversi anni le imbarcazioni e gli yachts realizzati in Italia hanno standard di compatibilità ecologica che anticipano le normative comunitarie;
    attualmente può però ancora accadere che durante una navigazione, anche nella stessa giornata, il diportista si trovi a dover rispettare criteri di accesso alle aree marina protette significativamente diversi tra loro. Si pensi ad esempio alle differenti regole in relazione alla dimensione del natante, alla sua velocità o ad esempio alla distanza dalla costa;
    la non omogeneità di regole di salvaguardia, oltre a generare confusione, mina la tutela stessa delle aree marine protette e rende indispensabile un processo di omologazione delle norme di accesso ai siti marini tutelati;
    per quanto sopraddetto, già nel 2007 è stato compiuto un percorso comune, con un tavolo di confronto istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle capitanerie di porto, degli enti gestori delle aree marine protette, delle associazioni di categoria della nautica e delle associazioni ambientaliste. La firma del «Protocollo tecnico per la nautica sostenibile nelle aree marine protette» ha portato all'individuazione di nuove regole per la fruizione diportistica delle aree marine protette. Tale protocollo prevedeva, tra l'altro, l'avvio di una revisione complessiva dei decreti istitutivi e dei regolamenti delle aree marine protette, che portasse ad una omogeneizzazione delle misure di tutela in tutte le riserve marine e concepite in funzione dei reali impatti delle unità da diporto, e quindi del possesso di requisiti di eco-compatibilità, piuttosto che sull'anacronistico criterio delle dimensioni delle barche. È noto, infatti, che attualmente le unità da diporto di maggiori dimensioni sono assoggettate a normative e standard di qualità ambientale più rigorosi Pag. 138per le emissioni atmosferiche e acustiche. D'altro canto, il problema degli ancoraggi delle barche da diporto, che sovente arano e danneggiano i fondali di pregio ambientale (prateria di Posidonia oceanica, coralligeno), sta venendo positivamente risolto con la realizzazione, a cura degli enti gestori delle aree protette, di campi ormeggio che consentono la sosta a tutte le unità da diporto, a prescindere dalle dimensioni degli scafi;
    l'introduzione della premialità ambientale per le barche ecologiche nelle aree marine protette costituirebbe poi una novità importante, da consolidare in vista di una futura estensione di queste buone pratiche al sistema nazionale;
    a 5 anni di distanza da tale accordo, l'adozione e applicazione dello stesso nei decreti e nei regolamenti delle riserve marine è avvenuta in maniera episodica e discrezionale, grazie alle iniziative virtuose degli enti gestori più dinamici o solo nei casi di aree marine protette istituite dopo la firma del protocollo;
    in aggiunta, recentemente le disposizioni introdotte per la spending review hanno soppresso la segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, organo tecnico preposto, presso la competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a svolgere tutte le istruttorie tecniche in materia di istituzione, aggiornamento e regolamentazione delle aree marine protette. Le relative funzioni sono state assegnate alla direzione generale per la protezione della natura e del mare, che tuttavia non dispone in organico tali professionalità,

impegna il Governo:

   a dare concreta attuazione, a livello di sistema, al «Protocollo per la nautica sostenibile nelle aree marine protette» sottoscritto in data 1o febbraio 2007, in particolare:
    a predisporre i decreti istitutivi, nonché i regolamenti delle aree marine protette, in coerenza con i contenuti del protocollo tecnico;
    ad aggiornare, ove ritenuto opportuno, i vecchi decreti istitutivi delle aree marine protette, al fine di poter dare piena attuazione ai principi del predetto protocollo tecnico;
    a completare in tutte le riserve marine l'adozione dei regolamenti di organizzazione delle aree marine protette, su proposta degli Enti gestori, in cui siano inserite misure di premialità ambientale per le unità da diporto in possesso di requisiti di eco-compatibilità;
    ad avviare e possibilmente incentivare un programma di interventi per la sperimentazione nelle aree marine protette di pratiche per la promozione della nautica da diporto ecocompatibile e la gestione sostenibile della fascia costiera, a partire dalla realizzazione di campi ormeggio destinati alle unità da diporto;
    a supportare la direzione competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare mediante il ricorso a esperti di elevata qualificazione professionale;
    ad assumere iniziative per ridefinire il quadro normativo delle aree marine protette, per la parte riguardante la nautica da diporto, prevedendo misure di tutela differenziate per le unità da diporto in funzione del possesso di requisiti di eco-compatibilità.
(8-00218) «Realacci, Mariani, Bonciani, Margiotta, Velo, Braga, Bratti, Morassut, Alessandri, Motta».

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ALLEGATO 7

5-08643 Lanzarin: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione dell'asse autostradale Valdastico Nord.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La problematica evidenziata dagli Onorevoli Interroganti è stata già oggetto di precedenti atti di sindacato ispettivo.
  L'opera «A 31 Trento-Rovigo, collegamento a nord Tronco Trenta Valdastico-Piovene Rocchette» è, come noto, compresa nel Programma delle infrastrutture strategiche della Legge Obiettivo e rientra nel piano degli investimenti della Concessionaria Società Autostrada Brescia Padova S.p.A.
  Ho già avuto modo di segnalare che in sede di Conferenza di Servizi, tenutasi il 24 aprile 2012, come disposto dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 163 del 2006, che regola l'approvazione dei progetti preliminari, la Provincia autonoma di Trento, insieme ad altre amministrazioni locali interessate dall'opera, ha espresso parere negativo, in assenza dell'intesa prevista.
  Ad oggi, tuttavia, tale parere e quello del Ministero per i beni e le attività culturali non risultano ancora formalmente pervenuti presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Tra l'altro, oltre ai cennati pareri, occorre preliminarmente risolvere il problema legato al raggiungimento della citata intesa, nonché acquisire le delibere della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento riguardo alla localizzazione dell'opera.
  Pertanto, considerato che la prescritta istruttoria è tuttora in corso, non appare possibile, come richiesto dagli Onorevoli Interroganti, presentare alla prossima riunione del CIPE il progetto in esame.
  Tuttavia, è fermo impegno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuare a seguire con l'attenzione dovuta l'iter procedurale in corso, al fine di individuare idonee soluzioni atte a garantire la realizzazione dell'opera.

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ALLEGATO 8

5-08642 Piffari: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del collegamento autostradale Bre.Be.Mi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con riferimento a quanto richiesto dagli Onorevoli Interroganti la società Concedente CAL (Concessioni autostradali lombarde), interessata al riguardo, ha comunicato che il Concessionario Società di Progetto Bre.be.mi. S.p.A. sta procedendo alla definizione del closing del finanziamento project relativo all'Opera, il cui contratto è stato siglato nel luglio del 2011.
  La Concedente ha precisato, inoltre, che l'atto Aggiuntivo n. 2 alla Convenzione Unica CAL – Bre.be.mi., sottoscritto il 22 ottobre 2010, approvato con Decreto n. 81 del 6 marzo 2012 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevede l'erogazione di un finanziamento diretto al Concessionario da parte di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nella misura del 50 per cento delle linee di credito a lungo termine.
  Quanto infine alla specifica richiesta degli Onorevoli Interroganti circa l'avanzamento dell'opera – attualmente garantito da appositi finanziamenti ponte e risorse proprie del Concessionario – CAL ha confermato che il termine programmato per il completamento dei lavori dell'Autostrada è il 31 dicembre 2013.

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ALLEGATO 9

5-08641 Mariani: Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione di un'infrastruttura stradale nella città di Prato.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Nell'Allegato Infrastrutture, approvato dal Governo in data 10 aprile 2012, veniva proposto l'inserimento in legge obiettivo dell'opera «Completamento del raddoppio di viale Leonardo da Vinci di Prato».
  Tale proposta è stata avanzata nel rispetto degli impegni assunti con l'Atto aggiuntivo alla Intesa generale quadro, tra Governo e Regione Toscana, del 22 gennaio 2010 nonché con il successivo atto integrativo del giugno 2011.
  L'opera, essenziale a livello locale per il decongestionamento dei collegamenti tra Pistoia e Firenze, è di fondamentale importanza per la soluzione delle problematiche connesse alla viabilità dell'Interporto della Toscana Centrale di Prato Gonfienti.
  Proprio in questi giorni presso i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si stanno tenendo incontri con i rappresentanti della Regione e si sta procedendo, altresì, ad effettuare i necessari controlli per la verifica della coerenza delle documentazioni progettuali pervenute al fine di procedere alla conferma dell'inserimento dell'opera in Legge Obiettivo.
  Nell'ambito di tali incontri sono state fornite rassicurazioni ai rappresentanti della Regione Toscana circa l'inserimento dell'opera in Tabella O dell'Allegato Infrastrutture agli esiti dell'istruttoria del progetto.
  Si precisa, inoltre, che sulla base delle notizie assunte presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Comune di Prato, in data 25 giugno 2012, ha avanzato istanza tesa allo svolgimento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ex articolo 183 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sulla compatibilità ambientale del Progetto Preliminare in parola.
  La Commissione Tecnica per la Verifica dell'impatto Ambientale VIA/VAS, nella seduta plenaria del 26 ottobre 2012, ha emesso al riguardo parere positivo con pescrizioni. Allo stato, detto parere non risulta ancora formalmente trasmesso alla competente Direzione del Ministero dell'ambiente.
  Si assicura che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti continuerà a seguire con l'attenzione dovuta gli sviluppi del progetto in parola.

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ALLEGATO 10

5-08640 Ghiglia: Iniziative normative in materia di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto agli Onorevoli Interroganti la norma di cui all'articolo 79, comma 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 (requisiti di ordine speciale) prescrive che ai fini del rilascio della qualificazione nella categoria OG11, l'impresa debba dimostrare, per ciascuna delle categorie di opere specializzate, individuate con l'acronimo OS 3, OS 28 e OS 30 (Opere Speciali) nella tabella di cui all'allegato A, di possedere almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
   categoria OS 3: 40 per cento;
   categoria OS 28: 70 per cento;
   categoria OS 30: 70 per cento.

  Conseguentemente, chi è in possesso della qualificazione nella categoria OG 11, in presenza dei requisiti richiesti, ha la possibilità di eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta e, pertanto, potrà partecipare alle gare i cui bandi prevedono ciascuna delle categorie specialistiche di cui la OG 11 si compone (OS 3, OS 28 e OS 30).
  Con riferimento, poi, all'individuazione dei certificati di esecuzione lavori emessi in vigenza delle disposizioni anteriori al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione dei requisiti speciali richiesti per la qualificazione nella categoria OG 11, si richiama il nuovo articolo 357, comma 14-bis del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, (introdotto dall'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto-legge n. 73 del 2012 e relativa legge di conversione) che ha introdotto il criterio di valutazione convenzionale dei certificati di esecuzione lavori relativi alla categoria OG 11 di cui all'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 34 del 2000.
  In particolare, la norma ha attribuito, in via convenzionale, l'importo delle lavorazioni eseguite secondo le percentuali di seguito indicate:
   categoria OS 3: 20 per cento;
   categoria OS 28: 40 per cento;
   categoria OS 30: 40 per cento.

  Ciò posto risulta effettivamente delicata la problematica segnalata dagli Onorevoli Interroganti, circa l'allineamento delle percentuali indicate nell'articolo 79, comma 16, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, relative alle categorie OS3, OS28, e OS3O (rispettivamente 40 per cento, 70 per cento, 70 per cento), a quelle indicate per le medesime categorie OS3, OS28, e OS30 nel nuovo comma 14-bis dell'articolo 357 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica (rispettivamente 20 per cento, 40 per cento, 40 per cento).
  Potrebbe, al riguardo, ipotizzarsi la modifica del citato comma 16 dell'articolo 79 limitando il principio di assorbenza (dell'OG11) ivi previsto in conformità alle percentuali (nuove e abbassate) indicate rispettivamente per le singole categorie 0S3, OS28, e OS30.Pag. 143
  Ciò al fine di assicurare la tutela della concorrenza unitamente alla realizzazione di una prestazione dell'opera a regola d'arte, creando un equilibrio nel mercato tra le imprese in possesso della categoria OG 11 e le imprese in possesso delle attestazioni relative alle categorie specialistiche OS3, OS28, e OS30.
  D'altra parte, segnalo che alcuni emendamenti parlamentari, presentati al riguardo al Senato in sede di conversione del decreto legge n. 179 del 2012, non hanno superato i profili di rito.
  In tale ottica, il Governo sta valutando ogni idonea iniziativa tesa a porre rimedio ai disagi segnalati.

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ALLEGATO 11

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 def.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 definitivo;
   tenuto conto della proposta di direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua e dell'energia dei trasporti e dei servizi postali COM(2011)895, e della proposta di direttiva sugli appalti pubblici COM(2011)896;
   rilevato che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato, in vista della adozione di un orientamento generale, una proposta di compromesso che prospetta modifiche alla proposta della Commissione in esame;
   il testo di compromesso citato, pur recependo alcune osservazioni e delle proposte di emendamento presentate dal Governo italiano, prefigura un sostanziale svuotamento dei contenuti della futura direttiva, con particolare riferimento alla delimitazione del campo di applicazione della disciplina, al regime dei criteri di aggiudicazione delle concessioni, alle disposizioni sull'esecuzione delle concessioni, nonché alla disciplina da applicare alle concessioni già in essere;
   premesso che:
    attualmente il settore delle concessioni di lavori pubblici trova una limitata disciplina nel Titolo III della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
    appare pertanto condivisibile l'obiettivo della Commissione di definire un quadro giuridico puntuale ed uniforme per gli Stati membri in materia di aggiudicazione di concessioni, volto in particolare a stabilire ciò che le distingue dagli appalti nonché a fornire il contenuto minimo degli obblighi di trasparenza e non discriminazione sanciti nel Trattato che devono essere rispettati durante lo svolgimento di una procedura di aggiudicazione;
    occorre procedere all'adozione contestuale delle due proposte di direttive relative agli appalti, rispettivamente nei settori ordinari e speciali, e della proposta di direttiva sulle concessioni, facenti parte dello stesso pacchetto, il cui esame ha subito notevoli ritardi a causa dell'opposizione di alcuni Stati membri. Ciò al fine di evitare che un eventuale sfasamento temporale nell'entrata in vigore delle nuove direttive vanifichi l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di creare un mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;
    il recepimento delle nuove direttive rafforza l'esigenza di un intervento organico del legislatore nazionale al fine di consolidare il corpus normativo della materia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni per garantire maggiore certezza giuridica e omogeneità; Pag. 145
   tenuto conto:
    degli importanti elementi di informazione e di valutazione emersi nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolte da codesta Commissione con rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore;
    che il quadro normativo interno appare già sostanzialmente in linea se non in posizione sensibilmente più avanzata rispetto al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire con la futura direttiva;
    rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere espresso dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea) il 28 novembre 2012, sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) appare condivisibile l'assetto (desumibile dal combinato disposto del Considerando 6b introdotto, ove approvata, dalla proposta di compromesso avanzata dalla Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, e di quanto previsto in particolare dall'allegato III, paragrafo 5) secondo il quale le concessioni d'uso di beni demaniali devono ritenersi escluse dal campo di applicazione della futura direttiva, mentre la stessa contempla le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. In proposito, al fine di evitare incertezze, si raccomanda la correzione parziale del dispositivo escludendo esplicitamente dall'ambito di applicazione della proposta le concessioni d'uso di beni demaniali;
   b) appare condivisibile l'orientamento della Presidenza cipriota circa la previsione di deroghe al ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, in considerazione dell'impatto che l'introduzione obbligatoria degli stessi potrebbe avere sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e su tutti i soggetti interessati laddove il sistema italiano di informatizzazione degli appalti non fosse adeguato per recepire le innovazioni prospettate dalla Commissione europea;
   c) quanto alla durata massima di una concessione, il riferimento al «tempo necessario per recuperare gli investimenti effettuati e per un ragionevole ritorno sul capitale investito» potrebbe prestarsi a ingenerare incertezza e a interpretazioni non univoche da parte dei diversi Stati membri; appare pertanto condivisibile la limitazione alle concessioni ultraquinquennali di tale principio prospettata nel testo di compromesso citato;
   d) si esprimano riserve riguardo la generalizzazione del self clearing – vale a dire la possibilità di accettare operatori economici che avrebbero dovuto essere esclusi, ma che dimostrano di aver assunto misure adeguate per rimediare ai difetti riscontrati – essendo tale istituto conosciuto in pochi Stati membri dell'UE, e suscettibile di produrre conseguenze negative in altri ordinamenti. Con riferimento all'ordinamento italiano tale istituto potrebbe, in particolare, confliggere con il principio di tassatività delle cause di esclusione, con il conseguente rischio di aumento del contenzioso;
   e) il regime delle modifiche delle concessioni in corso di esecuzione, ove applicabile soltanto a quelle aggiudicate successivamente all'entrata in vigore della futura direttiva, potrebbe generare un disallineamento rispetto alla disciplina attualmente applicabile alle concessioni di lunga durata già assegnate o in corso di assegnazione, con particolare riferimento alle diverse soglie percentuali di valore della modifica al di sotto delle quali non è obbligatorio riavviare la procedura di aggiudicazione; appare pertanto condivisibile l'aumento, prospettato nella proposta Pag. 146citata di compromesso, di tale soglia al 10 per cento;
   f) si valuti l'opportunità di prevedere la facoltà per le amministrazioni aggiudicatrici di imporre al concessionario che una percentuale minima pari al 30 per cento venga affidata a terzi, con particolare riferimento ai rapporti concessori di lunga durata;
   g) si chiarisca che per le concessioni aggiudicate, ovvero rinnovate o prorogate senza gara dopo l'entrata in vigore della direttiva 440/89/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e successive modifiche, i lavori inerenti dette concessioni siano affidati esclusivamente a terzi con gara, secondo le regole cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici.