CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 dicembre 2012
754.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

7-00914 De Biasi: Sulle disposizioni relative al nuovo IMAIE.

RISOLUZIONE APPROVATA

  La VII Commissione, premesso che:
   il nuovo IMAIE, nato per effetto dell'articolo 7 della legge n. 100 del 2010, tutela i diritti degli artisti interpreti o esecutori, salvaguardando gli interessi mutualistici dell'intera categoria artistica, costituita per la maggior parte da comprimari del settore musicale e audiovisivo, ovvero da artisti commercialmente meno noti, rappresentati dall'Istituto indipendentemente dal conferimento di un mandato diretto;
   per effetto del disposto normativo suddetto, e in linea con quanto previsto dagli ordinamenti degli Stati membri, l'istituto opera sotto la vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenuti ad approvare lo statuto ed i regolamenti attuativi sulla gestione operativa dell'ente;
   con il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, articolo 39, commi 2 e 3, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi degli artisti è libera. Un provvedimento che costituisce un unicum nel panorama europeo e internazionale, posto che non esiste un solo Paese in Unione europea in cui vi siano più collecting di artisti, in competizione tra di loro, per la gestione di un medesimo diritto;
   la legge de quo prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, per stabilire «nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi»;
   tale intervento normativo sui diritti connessi non incide sulle funzioni di legge riguardo al ruolo pubblicistico di Nuovo IMAIE, che esula evidentemente dall'obiettivo della riforma; le finalità della riforma, e quindi oggetto di libera concorrenza, sono le attività riferibili ai diritti spettanti al singolo artista che avrà dato mandato ad una specifica società di collecting e quindi in relazione a costi, tempi e modalità di corresponsione dei diritti individuali; a tal riguardo, nel corso dell'iter di conversione del decreto-legge al Senato si è soppresso la seguente disposizione: «Tutte le disposizioni incompatibili con il presente articolo sono abrogate», inducendo a ritenere che il legislatore abbia appunto inteso far salve tutte le norme vigenti, non incompatibili con il principio liberalizzatore, e volte a garantire le funzioni mutualistiche e pubblicistiche previste dalla legge n. 100 del 2010;
   in ossequio al nuovo scenario giuridico, introdotto dalla legge n. 27 del 2012, risulta giocoforza necessario, a tutela degli artisti interpreti esecutori, definire nell'emanando decreto del Presidente Consiglio dei ministri un quadro regolamentare certo ed esaustivo al fine di evitare di ingenerare incertezza normativa presso la categoria, paralizzare l'azione di riscossione e distribuzione dei compensi per gli aventi diritto e penalizzare gli artisti che non conferiranno mandato ad alcun intermediario; Pag. 120
   appare opportuno ricordare che è in procinto di essere adottata dalla Commissione europea la direttiva quadro in materia di gestione collettiva dei diritti, che andrà a disciplinare, tra l'altro, la governance delle società di gestione collettiva dei diritti, stabilendo principi e regole comuni in relazione alla trasparenza, allo status giuridico, alla supervisione delle attività di gestione e alle modalità di ripartizione dei compensi,
   si ritiene necessario salvaguardare le prerogative riconosciute ex lege in ordine ad attività di stampo pubblicistico e mutualistico in capo al Nuovo IMAIE, in particolare la rappresentanza degli artisti che non conferiscono mandato ad alcun soggetto, la determinazione dei compensi spettanti agli artisti in relazione alla diffusione di opere audiovisive (articolo 84 della legge 633 del 1941), la gestione collettiva dei compensi spettanti agli artisti per la copia privata (articolo 71-septies e seguenti della legge 633 del 1941), nonché la gestione dei fondi destinati al sostegno della categoria (articolo 7 della legge 93 del 1992);
   risulta altresì necessario garantire a tutti gli operatori pari condizioni di competizione per operare nella intermediazione dei diritti, con criteri minimi adeguati allo scenario europeo, segnatamente prevedendo obbligatoriamente un regime di ripartizione analitica per la quantificazione individuale del compenso; una riserva pari al 50 per cento dei compensi maturati per gli artisti comprimari a garanzia delle fasce più deboli; la partecipazione degli artisti alla gestione e agli organismi amministrativi;
   si rende infine necessario fare salvi i contratti perfezionati dal Nuovo IMAIE in costanza della normativa previgente e sino alla loro naturale scadenza, nonché riconoscere all'istituto le prerogative ad esso attribuite ai sensi della predetta normativa per periodo di competenza sino alla entrata in vigore dell'emanando decreto;

impegna il Governo:

   tenuto conto del quadro normativo descritto in premessa, a tenere in considerazione, in relazione all'emanando decreto attuativo previsto dall'articolo 39 della legge n. 27 del 2012, i seguenti principi, che dovrebbero costituire la base per il funzionamento del nuovo regime liberalizzato:
    a) ad informare il Parlamento dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
    b) a valutare attentamente le problematiche segnalate nelle premesse e ad intervenire, contestualmente all'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti minimi di cui all'articolo 39 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, alla loro concreta risoluzione attraverso ogni idonea iniziativa di natura normativa o amministrativa.
(8-00217) «De Biasi, Carlucci, Barbieri, Bossa, Pes, Lenzi, Rosato, Farinone, D'Incecco, Coscia, Rossa».

Pag. 121

ALLEGATO 2

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

RIFORMULAZIONI DI EMENDAMENTI PROPOSTE DAL GOVERNO

ART. 1.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2013-2014, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea magistrale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
1. 10. (nuova formulazione) Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Gli Istituti Superiori di Studi Musicali e l'Accademia Nazionale di Danza di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 attivano corsi pre-accademici di formazione di base alla musica e alla danza, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti corsi sono definiti nei Regolamenti didattici delle Istituzioni.
  5-ter. I candidati che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano sostenuto e superato in qualità di privatisti un esame di compimento inferiore previsto dal precedente ordinamento sono equiparati agli studenti interni iscritti agli Istituti Superiori di Studi Musicali ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi. Gli studi già compiuti possono essere riconosciuti come crediti formativi accademici ai fini del conseguimento del titolo di studi di primo livello.
1. 11. (nuova formulazione) Goisis.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Il comma 2 dell'articolo e della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
  «2. Il CNAM è composto di ventisei membri, di cui ventuno docenti eletti su base nazionale in rappresentanza delle aree e dei settori disciplinari, due in rappresentanza del personale tecnico e amministrativo, tre in rappresentanza degli studenti designati dal Consiglio nazionale degli studenti delle Accademie e dei Conservatori (CNSAC).Pag. 122
  I componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati solo per un altro mandato consecutivo.
  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinate le modalità di elezione e di nomina dei componenti del CNAM e il funzionamento del CNAM».
3. 1. (nuova formulazione) Barbieri.