CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 dicembre 2012
753.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
ALLEGATO

ALLEGATO

7-01040 Bernardini: Esercizio del diritto di elettorato attivo da parte dei detenuti.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni I e II,
   premesso che:
    i detenuti in custodia cautelare e quelli condannati in via definitiva per reati sentenziati come «non ostativi», sono cittadini aventi pieno diritto al voto; tutti costoro, in base agli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, possono votare nelle carceri con la costituzione di un seggio elettorale speciale;
    la predetta normativa è applicabile anche alle elezioni regionali, provinciali e comunali per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera d), del decreto-legge n. 161 del 1976, convertito dalla legge n. 240 del 1976;
    consentire ai detenuti in custodia cautelare e a quelli condannati in via definitiva per reati «non ostativi», il pieno esercizio del diritto di voto, significa dare concreta, piena ed effettiva attuazione a quel principio sancito e riconosciuto dall'articolo 27 della Costituzione in base al quale la pena deve sempre tendere alla rieducazione; al contrario, rendere impraticabile per il singolo detenuto la partecipazione libera al voto nel corso delle prossime elezioni nazionali, regionali e amministrative vuol dire avallare un ignobile meccanismo di cancellazione sociale dell'individuo recluso nonché una inaccettabile operazione di privazione dei suoi diritti;
    vista la complessa procedura prevista dalla normativa di riferimento, il diritto di voto da parte dei detenuti rischia di rimanere tale solo sulla carta se non tempestivamente preceduto da una campagna informativa dentro le carceri per far sì che gli stessi detenuti siano messi al corrente di quali sono gli adempimenti necessari che loro per primi sono chiamati ad assolvere nel caso avessero intenzione di votare esercitando un loro diritto fondamentale;
    ed invero, sulla base di quanto disposto dalla citata legge n. 136 del 1976, questa speciale procedura elettorale si avvia al momento della pubblicazione di una circolare sull'esercizio del diritto di voto dei detenuti elettori, che il dipartimento o amministrazione penitenziaria invia ai vari provveditorati regionali, i quali poi provvedono ad affiggerla nelle bacheche dei vari istituti di pena sparsi sul territorio nazionale; dopodiché il singolo detenuto, preso atto dei contenuti della comunicazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, deve far pervenire alla direzione del carcere di appartenenza una dichiarazione della propria volontà di esprimere il voto nel luogo in cui si trova;
    la predetta dichiarazione, con in calce l'attestazione del direttore dell'istituto che comprova lo stato di detenzione del dichiarante, deve essere successivamente inoltrata tempestivamente al sindaco del comune nelle cui liste elettorali il detenuto risulta essere iscritto al fine di consentire alle amministrazioni l'iscrizione del richiedente nell'apposito elenco e l'invio della relativa tessera elettorale. La richiesta deve pervenire al sindaco non oltre il terzo giorno antecedente la votazione;
    come è facilmente intuibile, le procedure sopra richiamate, le sole che consentano ai detenuti di essere informati Pag. 24riguardo alla loro particolare condizione di votanti e agli adempimenti necessari per poter esercitare questo diritto, devono essere avviate tempestivamente e con sufficiente anticipo rispetto alle prossime scadenze elettorali;
    risulta infatti che, allorquando, come nel caso delle elezioni politiche del 2006 e del 2008, si è provveduto a disporre, avviare e organizzare questo complesso meccanismo burocratico-amministrativo con colpevole ritardo, il tasso di votanti negli istituti di pena è stato particolarmente basso, atteso che, su una popolazione stimabile in più di 30 mila detenuti aventi diritto di voto, meno del 10 per cento circa ha avuto modo di esercitare tale imprescindibile diritto-dovere;
    l'enorme astensionismo delle persone detenute non è quindi solo dovuto a disinteresse; spesso è anche conseguenza di ritardi nell'informazione e nelle procedure che intercorrono dalla «domandina» del singolo detenuto al rilascio della tessera elettorale da parte dei comuni, fino all'allestimento dei seggi «volanti» negli istituti di pena;
    è pertanto necessario, se solo si vuole rendere effettivo e non ostacolare il diritto di voto tra i detenuti, che gli organi competenti: a) affiggano fin da subito nelle bacheche delle carceri le istruzioni di ciò che tutte le persone recluse sono chiamate a fare per essere ammesse al voto in carcere; b) avviino con largo margine di tempo le operazioni di registrazione nelle liste elettorali e le consegne delle tessere dei detenuti elettori;
    considerato che oltre 20.000 detenuti su 66.000 sono stati assegnati in istituti di pena situati in altre regioni rispetto a quella di loro rispettiva residenza dove risultano iscritti nelle liste elettorali, è logico dedurre che molti cittadini-elettori del Lazio, della Lombardia o del Molise interessati dal voto delle prossime elezioni regionali, trovandosi reclusi al di fuori della propria regione di residenza, non riceveranno mai al momento del voto la scheda elettorale relativa alle liste e ai candidati, venendo così privati di un diritto-dovere fondamentale,

impegnano il Governo:

   in vista delle prossime ed imminenti tornate elettorali:
    a) a sollecitare, per il tramite del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i direttori degli istituti penitenziari affinché attraverso i mezzi più adeguati – dall'affissione sulle bacheche delle carceri alla consegna a mano ad ogni detenuto delle istruzioni per esercitare il diritto di voto – le persone recluse siano effettivamente, tempestivamente ed immediatamente informate sugli adempimenti da compiere per essere ammessi al voto in carcere;
    b) ad avviare con largo margine di tempo – ovviamente sempre per il tramite dell'amministrazione penitenziaria – le operazioni di registrazione nelle liste elettorali dei detenuti elettori e le consegne delle tessere a questi ultimi;
    c) ad emanare una circolare affinché si assicuri in modo tempestivo l'esercizio del diritto di voto delle persone recluse che non hanno perso il godimento dei diritti civili e politici, in particolare di quei detenuti interessati dalle prossime elezioni regionali che sono stati assegnati in istituti penitenziari ubicati in altre regioni rispetto a quella di loro rispettiva residenza.
(8-00216) «Bernardini, Maurizio Turco, Giachetti, Della Vedova, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Zamparutti, Zani, Crolla, Pezzotta, Lenzi, Garofani, Margiotta, Cuperlo, Mura, Sarubbi, Bossa, Capano, Realacci, Pittelli, Giacomelli, Razzi, Codurelli, Giammanco, Pizzetti, Mantini, Pes, Papa, Baretta, Gianni, Granata, Lehner, Berretta, Renato Farina, D'Anna, Cilluffo, Vico, Barbieri, Samperi, Rossomando, Palomba».