CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 7 dicembre 2012
751.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della costituzione (C. 5603 Giancarlo Giorgetti).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 5603 Giancarlo Giorgetti ed altri, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»,
  rilevato che:
   la proposta di legge in esame costituisce diretta attuazione dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, e dell'articolo 5 della medesima legge costituzionale;
   in base al comma 3 del citato articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 2012, il provvedimento di attuazione delle predette disposizioni deve essere approvato entro il 28 febbraio 2013;
   come previsto dall'articolo 81, sesto comma, il provvedimento di attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012 deve essere approvato a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera e costituisce quindi fonte distinta sia dalla legge costituzionale che dalla legge ordinaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) l'articolo 5 sia riformulato senza fare riferimento ad un livello massimo della spesa, atteso che l'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge costituzionale n. 1 del 2012 prevede la introduzione di «regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica», ma non prevede espressamente la fissazione di un limite di spesa pubblica;
   2) all'articolo 6, comma 3, si sopprima l'inciso «sentita la Commissione europea», prevedendo eventualmente che la decisione finalizzata al discostamento temporaneo dagli obiettivi programmatici sia assunta in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;
   3) al medesimo articolo 6, comma 4, si sopprima l'inciso «su iniziativa del Governo», in modo da evitare che la disposizione possa essere interpretata nel senso che spetterebbe soltanto al Governo indicare le finalità di utilizzo delle risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
   4) premesso che appare opportuno verificare la conformità dell'articolo 9, comma 4 – ai sensi del quale la legge ordinaria dello Stato può prevedere ulteriori obblighi a carico degli enti territoriali in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica del complesso delle amministrazioni pubbliche – con la legge costituzionale n. 1 del 2012, il medesimo comma 4, ove mantenuto, sia in ogni caso riformulato in modo da prevedere Pag. 28che gli ulteriori obblighi che la legge può prevedere a carico degli enti di cui al comma 1 del medesimo articolo si applichino alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione;
   5) al comma 3 dell'articolo 10 venga disciplinato un procedimento finalizzato alla conclusione delle intese in ambito regionale, individuando i soggetti che prendono parte al procedimento in questione e le condizioni alle quali l'intesa si intende conclusa e disciplinando le conseguenze della eventuale mancata conclusione delle intese; conseguentemente, si sopprima il comma 5;
   6) al comma 4 del medesimo articolo 10, si precisi secondo quali criteri il disavanzo del complesso degli enti della regione viene ripartito tra gli enti che non hanno rispettato il vincolo e si espliciti il contenuto di tale vincolo, in modo da evitare incertezze interpretative;
   7) all'articolo 16, si faccia rinvio alla autonomia regolamentare delle Camere per la definizione delle procedure finalizzate all'espletamento dei diversi adempimenti previsti nell'articolo stesso, a cominciare da quello della individuazione, da parte delle Commissioni competenti in materia di finanza pubblica, dei dieci soggetti scegliendo tra i quali i Presidenti delle Camere nominano i componenti dell'Ufficio parlamentare di bilancio;
   8) l'articolo 20 sia soppresso, in quanto la disciplina in materia di funzioni di controllo della Corte dei conti sui bilanci delle amministrazioni pubbliche non costituisce attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 3 e il comma 1 dell'articolo 4, i quali si limitano a riprodurre, in modo peraltro non letterale, il disposto dell'articolo 97 della Costituzione, come risultante dalle modifiche introdotte con la legge costituzionale n. 1 del 2012;
   b) si valuti l'opportunità, all'articolo 3, di coordinare il comma 2 con il comma 5, ai fini dell'individuazione dell'equilibro di bilancio;
   c) all'articolo 9, comma 1, si chiarisca se le due circostanze indicate alle lettere a) e b) come condizioni per considerare in equilibrio i bilanci delle regioni devono sussistere insieme – come sembrerebbe – oppure sia sufficiente la sussistenza di una sola di esse;
   d) appare opportuno verificare la conformità dell'articolo 15, comma 9, del provvedimento in esame, nella parte in cui rinvia ad altre leggi dello Stato la disciplina di «eventuali ed ulteriori vincoli ed obiettivi della legge di bilancio», con l'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, che riserva alla competenza della legge approvata a maggioranza assoluta la determinazione del contenuto della legge di bilancio.