CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati (C. 5239 Granata).

NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO, ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. In occasione della celebrazione del centenario della nascita dell'Istituto nazionale per il dramma antico (INDA), il Ministero per i beni e le attività culturali, di intesa con la Regione siciliana nei limiti delle rispettive competenze, promuove un programma di iniziative volte a favorire la diffusione in Italia e nel mondo della tradizione classica e del teatro antico e a potenziare l'attività dell'INDA attraverso un programma straordinario di iniziative nonché mediante il recupero e la valorizzazione degli edifici storici di interesse culturale collegati al medesimo Istituto.

Art. 2.

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituto il Comitato per la celebrazione del centenario dell'INDA, di seguito denominato «Comitato», composto dal presidente e dal soprintendente dell'INDA, e da cinque personalità che si sono contraddistinte per particolari meriti artistici o accademici nel settore della cultura classica, del teatro antico o dell'archeologia.
  2. Il Comitato, i cui membri esercitano gratuitamente l'incarico, propone al Ministro per i beni e le attività culturali, entro i successivi centoventi giorni dalla data della nomina dei suoi componenti, un programma della celebrazione e degli interventi. Se il Ministro per i beni e le attività culturali non si esprime sulla proposta di programma di cui al periodo precedente entro i successivi sessanta giorni dalla sua trasmissione, il programma si intende approvato.
  3. Il Comitato rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2014 per concludere tutti gli adempimenti amministrativi e per redigere un resoconto analitico della propria attività.

Art. 3.

  1. Nell'ambito delle celebrazioni del centenario, lo Stato riconosce all'INDA finanziamenti per la promozione della conoscenza del patrimonio teatrale, artistico, documentario e musicale legato all'INDA; della ricerca in materia di tradizione classica nonché della attività dell'INDA nelle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 4.

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto altresì un programma di interventi di Pag. 129manutenzione e di restauro del teatro comunale di Siracusa, sede della scuola e dell'accademia dell'INDA, e della sede storica del liceo classico «Tommaso Gargallo» di Siracusa, nonché di valorizzazione e promozione del Teatro greco di Siracusa.

Art. 5.

  1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Presidente della Regione siciliana, è istituito il Museo nazionale del dramma antico con sede presso il Palazzo greco di Siracusa.
  2. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro trenta giorni dall'istituzione del Museo nazionale del dramma antico, ne nomina il direttore tra personalità del mondo accademico esperte nella storia del teatro antico, scelte all'interno di una terna proposta dal Consiglio di amministrazione dell'INDA.

Art. 6.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a un milione di euro annui per il triennio 2013-2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilanci.

Art. 7.

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.