CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2012
749.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07883 Bernardini: Sul centro di identificazione ed espulsione (CIE) di Palazzo San Gervasio a Potenza.
5-06564 Villecco Calipari: Sui centri di identificazione ed espulsione (CIE).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Rispondo congiuntamente alle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno presentate dall'Onorevole Bernardini e dall'Onorevole Villecco Calipari, con le quali si chiedono notizie in merito al CIE di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.
  Come è noto, il centro di Palazzo San Gervasio, è stato attivato per l'accoglienza di cittadini extracomunitari provenienti dal Nord Africa, in relazione alle fasi acute dell'emergenza umanitaria. La struttura ha ospitato, circa 500 stranieri, prevalentemente tunisini, sino al 18 aprile 2011, allorché, rilasciati i permessi di soggiorno per motivi umanitari a tutti gli occupanti, il centro è stato completamente svuotato.
  Successivamente, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del successivo 21 aprile, la struttura è stata trasformata in Centro di Identificazione ed Espulsione temporaneo, con una capienza massima di 100 unità.
  Conseguentemente sono stati resi necessari lavori di messa in sicurezza, nonché l'adeguamento dei servizi igienico sanitari, al fine di ospitare circa 90 cittadini tunisini, successivamente espulsi.
  Il Prefetto di Potenza con decreto del 7 giugno 2011, ha istituito una commissione che ha effettuato sopralluoghi presso la struttura.
  In particolare, è stato verificato che i servizi igienici, sebbene oggetto più volte di atti vandalici, erano stati sistematicamente ripristinati e che l'assistenza sanitaria, assicurata dall'ente gestore, veniva integrata con la presenza di un medico per dodici ore al giorno, di personale infermieristico ventiquattro ore su ventiquattro, nonché con la disponibilità di un'ambulanza del 118.
  Le operazioni di progressivo svuotamento della struttura sono terminate il 23 giugno 2011, data dalla quale il centro risulta pertanto inutilizzato. Si è provveduto, quindi, allo smantellamento della tendopoli e di tutte le strutture mobili rese fatiscenti dai migranti.
  Dopo la proroga dello stato di emergenza umanitaria sino al 31 dicembre 2012, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto la prosecuzione dell'attività del centro di Palazzo San Gervasio, per una capienza di 150 posti. In attesa della ristrutturazione, il Centro comunque non ha più ospitato cittadini extracomunitari.
  Infatti, già nel mese di luglio 2011 è stata siglata dalla Prefettura di Potenza e dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Puglia e la Basilicata una convenzione per l'esecuzione dei lavori di adeguamento e ristrutturazione del CIE.
  Al riguardo, lo scorso 17 ottobre la Commissione Tecnico-Consultiva del Ministero dell'interno ha approvato il progetto definitivo, redatto dal predetto Provveditorato, con il quale si prevede la costruzione di moduli abitativi costituiti da prefabbricati suddivisi in zone dedicate, dotate di impianti di condizionamento termico Pag. 61e di ventilazione. Il Provveditorato, in qualità di stazione appaltante, provvederà entro la fine dell'anno a bandire la gara per appaltare i lavori, il cui inizio è previsto per marzo 2013.
  Ed è proprio con l'obiettivo di ampliare la ricettività generale dei C.I.E. che il Ministero dell'Interno si è attivato affinché strutture temporanee presenti nei comuni di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), di Trapani, località Kinisia e di Palazzo San Gervasio (Potenza), potessero essere utilizzate in via definitiva.
  Peraltro, la misura del trattenimento si è dimostrata utile per consentire l'identificazione dello straniero, tenuto conto che alcune Rappresentanze diplomatiche, interessate al riguardo, hanno tempi di risposta non brevi.
  In merito alla questione relativa all'accesso al CIE, voglio ricordare che le associazioni e gli avvocati che avevano fatto richiesta di incontrare i migranti erano stati autorizzati ad accedere alla struttura, secondo le indicazioni generali valide per tutti i centri presenti sul territorio nazionale.
  Al fine di garantire la massima trasparenza, il Ministro dell'interno ha anche emanato il 13 dicembre 2011 una direttiva relativa alle modalità di accesso ai Centri, con la quale sono stati confermati pressoché integralmente i contenuti della precedente disposizione del 24 aprile 2007, salvo alcune eccezioni determinate da esigenze di ordine o sicurezza pubblica, valutate dai Prefetti.
  Nell'autorizzare l'ingresso viene sempre richiamata l'attenzione circa il puntuale rispetto di specifiche prescrizioni volte a tutelare la sicurezza e i diritti degli ospiti e, in particolare, il diritto alla privacy.
  I consistenti flussi di immigrazione degli ultimi anni hanno richiesto la realizzazione di un sistema dotato di adeguate articolazioni logistiche e strutturali in grado di accogliere le particolari categorie di soggetti ospitati.
  Il Ministero dell'interno e, in particolare, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione valuta con la massima attenzione le condizioni di vivibilità in tali strutture, individuando gli interventi ritenuti necessari ad assicurare un migliore standard di accoglienza e un maggiore livello di sicurezza per gli ospiti e per gli operatori.
  È noto che gli standard dei servizi, qualitativi e quantitativi, proprio allo scopo di realizzare condizioni uniformi, debbono corrispondere a un capitolato unico d'appalto e tendere a garantire, secondo il principio di uguaglianza, l'assoluto rispetto delle diverse appartenenze culturali, etniche, linguistiche e delle credenze religiose.
  In merito allo specifico quesito relativo al sistema di audit, ricordo che le Prefetture svolgono attività di controllo e di monitoraggio diretta alla verifica degli standard di accoglienza previsti nel capitolato.
  Il sistema di audit prevede l'invio alle Prefetture di apposite schede di rilevazione semestrale, contenenti specifiche domande sui servizi erogati, compresi quelli dedicati all'assistenza sanitaria ed al tempo libero.
  La rilevazione è finalizzata anche a riscontrare eventuali criticità nella gestione dei centri, al fine di porre in essere interventi migliorativi delle condizioni di accoglienza.
  Per quanto concerne il primo semestre 2011, nonostante lo stato di emergenza umanitaria relativa all'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord-Africa, dai dati raccolti è emersa una sostanziale corrispondenza tra gli standard dei servizi resi dal gestore e quanto previsto dal capitolato unico d'appalto. È emersa, altresì, l'esigenza di dedicare particolare attenzione alla rilevazione delle attività di carattere ludico e socio-culturale nei CIE ed alla partecipazione degli stranieri a tali attività.
  Allo stato attuale sono in corso di elaborazione i dati relativi al secondo semestre 2011 ed al primo semestre 2012.
  Inoltre, presso i centri governativi opera il progetto Presidium, giunto alla VII annualità, svolto in collaborazione con le Organizzazioni internazionali del settore, che prevede, accanto a servizi di assistenza Pag. 62sociale e supporto umanitario agli immigrati, anche il monitoraggio sulle procedure di accoglienza, con particolare attenzione al rispetto dei diritti umani.
  In fase di rinnovo del progetto Presidium per l'anno 2013, verrà rafforzata la collaborazione tra il Ministero dell'interno e le organizzazioni partecipanti, sotto il profilo del monitoraggio. In particolare, verrà prevista l'istituzione di apposite commissioni presso le Prefetture territorialmente competenti, a cui parteciperanno anche rappresentanti delle predette organizzazioni. Le commissioni avranno il compito, tra l'altro, di verificare e valutare i dati raccolti nell'ambito delle rilevazioni semestrali, prima dell'invio al Ministero dell'interno.

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ALLEGATO 2

5-05810 Grimoldi: Uso del logo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno, gli Onorevoli Grimoldi e Cavallotto chiedono di conoscere le ragioni che impediscono all'Associazione Civici Pompieri di Lissone, di utilizzare il logo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco allo scopo di pubblicizzare le proprie iniziative.
  Devo premettere, innanzitutto, che ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 26 febbraio 2010, n. 26, (di conversione, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195), l'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, è esclusivamente riservato agli operatori appartenenti al corpo stesso. Resta, tuttavia, ferma la facoltà del Capo Dipartimento di autorizzare, anche attraverso apposite convenzioni, l'uso temporaneo dei predetti segni, denominazioni, stemmi ed emblemi.
  Le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a diffidare l'Associazione Civici Pompieri di Lissone ad utilizzare il logo dei Vigili del Fuoco, pertanto, vanno ricercate nella mancanza di qualsiasi attività convenzionale o autorizzativa.
  Da informazioni assunte dal locale Comando Provinciale, l'Associazione ha peraltro recepito l'esigenza rappresentata eliminando la fiamma del Corpo Nazionale VV.FF. dal proprio logo.
  Pertanto i rapporti che attualmente intercorrono con la predetta Associazione sono improntati alla massima correttezza e collaborazione, tanto che recentemente è stata anche stipulata una Convenzione con il Comando Provinciale con finalità di tipo formativo, che prevede attività di istruzione e promozione rivolte agli aspiranti vigili volontari.

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ALLEGATO 3

5-07726 Farina Coscioni: Guanti in dotazione ai Vigili del fuoco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno, l'Onorevole Farina Coscioni ed altri chiedono di conoscere quali verifiche ed iniziative intenda porre in essere il Governo in merito ai casi di ustioni riportate alle mani da personale di alcuni Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
  Tali episodi hanno interessato in particolare alcuni Vigili del Fuoco dei Comandi Provinciali di Vicenza, Viterbo, Modena, Pesaro ed Arezzo.
  Al riguardo, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha disposto l'immediato avvio di tutti gli accertamenti necessari a verificare le circostanze e la dinamica degli incidenti, nonché le condizioni tecniche dei guanti da intervento, al fine di assicurare la garanzia dell'incolumità degli operatori del soccorso pubblico.
  È stato pertanto disposto l'immediato prelievo, presso i Comandi Provinciali interessati, di campioni appartenenti alla medesima partita di guanti utilizzati dai Vigili rimasti infortunati.
  I predetti campioni sono stati consegnati a un laboratorio certificato, segnalato dall'istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), che li ha sottoposti alle prove di resistenza al calore, al fine di verificare il possesso delle condizioni tecniche prescritte dalla normativa di settore.
  Le prove hanno confermato i livelli di protezione indicati dal fabbricante e verificati dalla Commissione di Collaudo: i dispositivi raggiungono valori di resistenza al calore superiori a quelli richiesti dalla normativa europea.
  Contemporaneamente alle analisi sui guanti, è stata disposta la costituzione di apposita Commissione di verifica, composta da dirigenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con specifica competenza in materia, con il compito di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine agli infortuni.
  La Commissione si è recata presso i Comandi Provinciali in cui si sono verificati gli incidenti ed ha effettuato specifiche indagini su ogni episodio, riscontrando che essi sono stati causati da condizioni operative più severe rispetto al livello di protezione offerto dal Dispositivo di Protezione Individuale e dal superamento dei tempi ammissibili di contatto o di esposizione.
  Alcuni degli episodi analizzati hanno evidenziato come, anche in scenari d'incendio del tutto ordinari, si possa verificare un superamento del limite protettivo offerto dai guanti e, soprattutto, che il superamento di questo limite può essere avvertito dall'operatore solo dopo la compromissione dell'epidermide e del derma.
  La tecnologia nella produzione dei Dispositivi di Protezione Individuale ha dei limiti oggettivi nell'elevare il grado di isolamento termico di un indumento protettivo, che deve salvaguardare le esigenze ergonomiche e di destrezza connesse all'attività del vigile del fuoco. Un livello di isolamento maggiore mediante un ispessimento del tessuto sarebbe, infatti, controproducente per la sicurezza dell'operatore sia a causa della diminuita capacità di articolazione delle mani, sia per la maggiore capacità di accumulo di energia termica dell'indumento.
  A seguito delle risultanze delle indagini effettuate, l'Amministrazione dell'interno ha previsto che la gara per la fornitura di guanti protettivi per Vigili del Fuoco – Pag. 65inserita nel programma di previsione per l'anno 2013 – farà riferimento ad un nuovo capitolato tecnico che prevede un ulteriore miglioramento delle caratteristiche di resistenza al fuoco.
  In particolare sarà aumentata la resistenza al calore convettivo, radiante e per contatto, tenendo comunque presente che il contemporaneo rispetto degli altri, già citati, requisiti – quali quelli meccanici ed ergonomici – costituisce, comunque, un limite insuperabile all'innalzamento del grado di isolamento termico.
  Voglio assicurare che l'incolumità degli operatori dei Vigili del Fuoco, quotidianamente impegnati in rischiosi interventi di soccorso, rappresenta obiettivo prioritario ed imprescindibile dell'azione del Governo e del Ministero dell'interno in particolare.
  Infatti, per il corretto uso di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale, in uso ai Vigili del Fuoco esiste uno specifico modulo addestrativo inserito nel percorso formativo di base degli allievi Vigili del Fuoco.
  L'Amministrazione dell'interno, inoltre, continuerà a porre in essere ogni necessaria, ulteriore iniziativa per salvaguardare la salute degli operatori, prevedendo – ove necessario – sia modifiche delle procedure, sia mirati interventi in sede informativa.

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ALLEGATO 4

5-05262 Carra: Su una procedura selettiva per l'assunzione di Vigili del fuoco.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno della seduta, gli Onorevoli Carra e Laratta chiedono quali iniziative intenda assumere il Ministro dell'interno per la riassunzione di 14 vigili del fuoco ai quali, per effetto dell'esito finale di un lungo contenzioso giurisdizionale conclusosi con sfavorevole sentenza del Consiglio di Stato (n. 9/2011), è stato notificato l'avviso di avvio di procedimento finalizzato all'annullamento della nomina a vigile del fuoco.
  La vicenda trae origine dalla procedura cosiddetta di «stabilizzazione» dei vigili del fuoco volontari bandita nell'anno 2007, alla quale detti vigili parteciparono pur non essendo in possesso di uno dei requisiti richiesti per l'ammissione (aver effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio come volontari nel quinquennio antecedente la data del 1o gennaio 2007).
  Inizialmente esclusi dal concorso gli interessati furono ammessi, su decisione cautelare del Consiglio di Stato, alla procedura selettiva: solo 11 superarono le prove previste e vennero assunti con riserva dell'esito del giudizio di merito.
  Il Consiglio di Stato, con sentenza definitiva n. 9/2011, nel rigettare il ricorso principale ha stabilito che i candidati non avevano il requisito necessario per partecipare al concorso, avendo rilevato «la legittimità dei provvedimenti dell'Amministrazione impugnati in primo grado».
  L'Amministrazione ha dovuto adottare, pertanto, un provvedimento che – sciogliendo la riserva contenuta nei propri decreti ministeriali di assunzione – ha decretato l'annullamento della nomina dei vigili del fuoco.
  Avverso il provvedimento, gli interessati hanno proposto ricorso al TAR della Campania ed al TAR della Calabria, con contestuale istanza di sospensione del provvedimento impugnato.
  Con appositi decreti cautelari, il TAR della Campania, lo scorso 20 settembre, ha accolto l'istanza di sospensione dell'annullamento della nomina di 7 ricorrenti, fissando l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 24 ottobre 2013.
  Gli aspiranti vigili del fuoco, pertanto, sono stati provvisoriamente riammessi in servizio con riserva dell'esito della discussione collegiale dell'istanza.
  Anche il TAR Calabria ha accolto la richiesta di sospensione proposta dai restanti 4 ricorrenti, i quali saranno pertanto riammessi in servizio con riserva dell'esito del giudizio di merito fissato per il 22 febbraio del prossimo anno.
  Fino alle date indicate dall'Autorità giudiziaria amministrativa, pertanto, gli interessati permarranno in servizio con riserva dell'esito del giudizio di merito.

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ALLEGATO 5

5-08396 Codurelli: Riorganizzazione dei Nuclei sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con particolare riguardo alla Lombardia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione all'ordine del giorno gli Onorevoli Codurelli e Braga chiedono al Ministero dell'interno notizie in merito alla chiusura del nucleo sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di Como.
  Al riguardo, ricordo che, al fine di razionalizzare le risorse e di contenere la spesa pubblica è in fase di attuazione un progetto di riorganizzazione del servizio dei Nuclei Sommozzatori dei Vigili del Fuoco.
  Lo studio ha preso in esame dati e parametri, quali il rischio idraulico, le tipologie di interventi, nonché la distribuzione dei turni di servizio, in ragione dell'efficienza e dell'efficacia della risposta operativa alla domanda di soccorso tecnico.
  L'analisi evidenzia la necessità di una progressiva riduzione dei Nuclei dagli attuali 28 a 21 ed il conseguente trasferimento del personale presso le strutture specialistiche vicine.
  La riorganizzazione tiene anche conto dell'organico ridotto e dei turni di servizio coperti. Infatti, i nuclei con ridotto organico sono in grado di coprire solo un turno sui quattro in cui si articola il servizio, determinando una gestione onerosa in termini di risorse logistiche ed umane.
  L'esiguità dell'organico rende, inoltre, difficoltosa l'organizzazione dell'attività di addestramento che, per questa particolare tipologia di servizio di soccorso, risulta essere quanto mai indispensabile.
  In particolare, il Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Como, verrà accorpato – in ambito di soccorso acquatico regionale – al Nucleo del Comando provinciale Vigili del Fuoco di Milano, in collaborazione con il Nucleo Elicotteri di Varese Malpensa.
  L'accorpamento del Nucleo di Como con quello di Milano – previsto nel nuovo assetto territoriale – potrà consentire, da una parte, una riduzione dei costi di gestione e, dall'altra, una razionalizzazione operativa dei dispositivi.
  Nell'ambito dello stesso programma di riorganizzazione è prevista la soppressione dei nuclei di Ferrara, La Spezia, Grosseto, Viterbo, Brindisi e Salerno con la destinazione ai nuclei viciniori delle risorse umane e strumentali in dotazione.

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ALLEGATO 6

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco (Nuovo testo C. 4894 Palagiano).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4894 Palagiano, recante «Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina a tutela delle persone affette dal morbo celiaco»;
   considerato che il provvedimento è riconducibile alla materia «tutela della salute», che rientra negli ambiti di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   richiamata, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 8 del 2011, secondo cui competono allo Stato le responsabilità relative alla sperimentazione e alla certificazione d'efficacia e di non nocività delle sostanze farmaceutiche e del loro impiego terapeutico a tutela della salute pubblica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 7

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali (C. 4699 Sbai).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4699 Sbai, recante «Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali»;
   rilevato che il provvedimento è riconducibile alla materia di potestà esclusiva statale «ordinamento civile», ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;
   preso atto che il provvedimento è ispirato dal principio di uguaglianza e non discriminazione di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 8

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (C. 5584, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Le comunico che il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, da me presieduto, ha adottato, in data odierna, la seguente decisione:
  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 5584, approvata dal Senato, recante «Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi»;
   considerato che il provvedimento investe, in via prevalente, la materia «tutela della concorrenza» che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riserva alla competenza esclusiva dello Stato;
   richiamata, altresì, la giurisprudenza costituzionale in tema di marchi e segni distintivi e, in particolare, la sentenza della Corte Costituzionale n. 368 del 2008, in cui è stata rilevato la sostanziale convergenza della disciplina di tutti i segni distintivi verso una identica funzione e la molteplicità degli interessi dalla stessa tutelati; si tratta di una convergenza agevolmente desumibile dalle norme nazionali che, tra l'altro, hanno ricondotto alla «proprietà industriale» i molteplici segni distintivi, stabilendo il principio dell'unitarietà degli stessi (articoli 1 e 22 del decreto legislativo n. 30 del 2005), in quanto tutti costituiscono mezzi di designazione e presentazione di un prodotto, occorrendo che la loro regolamentazione sia ispirata al divieto di inganno dei consumatori, alla tutela degli imprenditori ed all'esigenza di garantire la corretta e libera esplicazione dell'iniziativa economica,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 9

Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 Nastri ed abbinate, recante «Disposizioni in materia di agricoltura sociale», come risultante dall'esame in sede referente;
   rilevato che:
    il provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie agricoltura e servizi sociali, che rientrano nella competenza legislativa residuale delle regioni;
    alcune regioni hanno già adottato proprie leggi in materia di agricoltura sociale;
    l'articolo 1 del provvedimento in esame, nel dichiarare le finalità della legge, si richiama al rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, che rimette alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    l'articolo 3 del testo in esame dispone che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; che il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni avvengano secondo le disposizioni previste dal soggetto accreditante competente per l'attività, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 7; e che le imprese accreditate sulla base del possesso di requisiti minimi (che si intendono definiti dalle regioni) siano iscritte in un elenco ufficiale costituito a livello regionale;
    il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione non appare sufficiente a ricondurre il provvedimento in esame nell'alveo della materia di cui alla citata lettera m): infatti secondo la giurisprudenza costituzionale l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva su tale materia si riferisce alla fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (tra le altre, si vedano le sentenze n. 168 e n. 50 del 2008; n. 322 del 2009 e n. 248 del 2011);
    sempre secondo la Corte costituzionale, la potestà legislativa statale sulla determinazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale può essere invocata in relazione a specifiche prestazioni delle quali le norme statali definiscono il livello essenziale di erogazione (sentenze n. 423 del 2004, n. 285 e n. 120 del 2005 e n. 328 del 2006): quella di cui alla lettera m) citata non costituisce, infatti, una «materia» in senso stretto, bensì una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, consentendo una restrizione dell'autonomia legislativa delle Regioni, giustificata dallo scopo di assicurare un livello uniforme di godimento dei diritti civili e sociali tutelati dalla stessa Costituzione Pag. 72(sentenza n. 387 del 2007) e, appunto per questo, non permette allo Stato di individuare il fondamento costituzionale della disciplina di interi settori materiali (sentenze n. 383 e n. 285 del 2005);
    d'altro canto, ancora secondo la Corte costituzionale, la lettera m) può essere invocata anche nei particolari casi in cui la determinazione del livello essenziale di una prestazione non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di garanzia dallo stesso prevista, espressiva anche dello stretto legame esistente tra tale parametro ed i principi di cui agli articoli 2 e 3, comma secondo, della Costituzione, che garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo e l'uguaglianza in senso sostanziale dei cittadini (sentenza n. 10 del 2010);

   considerato che:
    l'articolo 3 prevede altresì che, in caso di inerzia delle regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, definisca con decreto i requisiti minimi necessari per l'accreditamento delle imprese e la conseguente iscrizione nell'elenco ufficiale costituito a livello regionale;
    la sentenza n. 240 della 2004 della Corte costituzionale, nel chiarire i limiti entro i quali il legislatore statale può disciplinare il potere sostitutivo nei confronti delle regioni, ha indicato la necessità che «l'esercizio dei poteri sostitutivi sia previsto e disciplinato dalla legge, la quale deve altresì definirne i presupposti sostanziali e procedurali; che la sostituzione riguardi il compimento di atti o attività prive di discrezionalità nell’an; che il potere sostitutivo sia esercitato da un organo di Governo o sulla base di una decisione di questo; che la legge predisponga congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione»;
    in particolare, le «congrue garanzie procedimentali, in conformità al principio di leale collaborazione» appaiono predisposte dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al quale occorrerebbe quindi fare richiamo: tale articolo prevede che «nei casi e per le finalità previsti dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del Ministro competente o del Presidente del Consiglio, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario»;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1 sia soppresso il richiamo all'articolo 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione;
   2) l'articolo 3, comma 1, sia riformulato nel senso di prevedere la facoltà per le regioni di dettare norme per l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale nell'ambito del sistema regionale di gestione dei servizi e delle prestazioni di cui all'articolo 2 del provvedimento; sia conseguentemente soppresso il comma 2 del medesimo articolo 3.