CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche (C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia).

SCHEMA DI TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Misure in favore delle imprese agricole per i danni derivanti dalla fauna selvatica.

Art. 1.
(Piani di intervento).

  1. Le regioni, d'intesa con le province, gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e con gli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini interessati, adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, appositi piani di intervento per la prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, di seguito denominati «piani di intervento».
  2. Nell'ambito dei piani di intervento, sono definiti:
   a) le zone vocate ad attività agro-silvo-pastorali nelle quali risulta necessario ridurre la pressione faunistica di alcune specie ai fini del contenimento dei danni;
   b) le zone dove si registra uno squilibrio della popolazione faunistica, prevedendo, se del caso, lo spostamento delle specie verso le zone dove si registra una carenza;
   c) le misure per la gestione delle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in modo da modulare la pressione venatoria in funzione dello status delle popolazioni presenti nell'area protetta e nell'area contigua e delle scelte gestionali assunte dall'ente gestore;
   d) la possibilità, una volta riscontrata una pressione faunistica in esubero, di ricorrere, nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione vigente relativamente alle specie interessate, al metodo dell'abbattimento anche al di fuori del periodo di caccia e nell'ambito delle aree naturali protette;
   e) i soggetti abilitati all'abbattimento, i controlli e le abilitazioni necessarie.

  3. I piani di intervento stabiliscono tempi e modalità per l'esecuzione delle misure in essi previste.
  4. Sugli schemi dei piani di intervento è acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), che si esprime entro trenta giorni dalla trasmissione, prorogabili di ulteriori trenta giorni, su richiesta motivata del medesimo Istituto. Decorso inutilmente il termine assegnato, il piano può comunque essere adottato.

Art. 2.
(Monitoraggio e raccolta dati).

  1. Presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è istituita un'apposita banca dati finalizzata Pag. 191alla raccolta dei dati relativi alla consistenza numerica delle diverse specie e ai danni dalle stesse arrecati nelle diverse aree territoriali.
  2. Le regioni provvedono alla raccolta dei dati relativi ai danni, alle misure adottate per la prevenzione degli stessi e agli abbattimenti eseguiti in regime di attività venatoria ordinaria e per finalità di controllo numerico. I dati raccolti sono comunicati all'ISPRA.
  3. Gli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, forniscono alle regioni interessate i dati di cui al presente articolo in relazione al territorio di competenza.

Art. 3.
(Partecipazione alle attività di gestione della fauna selvatica e di contenimento del danno).

  1. Per la gestione della fauna selvatica e per le attività volte alla salvaguardia delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche dai danni provocati dalla medesima fauna, gli enti interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, possono stipulare appositi contratti di collaborazione e convenzioni con gli agricoltori ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 228 del 2001, nonché convenzioni con le associazioni venatorie riconosciute presenti in tali territori.
  2. I consorzi di bonifica partecipano, per quanto di competenza, all'attuazione dai piani di intervento di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Tracciabilità della fauna selvatica).

  1. Gli esemplari di fauna selvatica, abbattuti nell'ambito dei piani di intervento finalizzati al loro controllo numerico, devono, immediatamente dopo l'abbattimento, essere muniti di contrassegno numerato e inamovibile, conforme al modello approvato dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'ISPRA, e recante la data di abbattimento e un codice a barre. Le carcasse, identificate dal contrassegno, devono essere conferite presso appositi centri di controllo, individuati dalle regioni e dalle province, per essere sottoposte a rilievi biometrici nonché agli accertamenti sanitari previsti dalla normativa vigente, nei tempi e con le modalità stabiliti dalle regioni.

Art. 5.
(Divieti e sanzioni).

  1. È vietato:
   a) immettere in natura su tutto il territorio nazionale esemplari delle specie indicate nei piani regionali di intervento di cui all'articolo 1, ad eccezione delle aree di pertinenza dei soli istituti faunistico-venatori previsti dai piani faunistici regionali in grado di garantire aree recintate in modo tale da impedire ogni possibile fuga;
   b) fornire alimentazione alla fauna selvatica allo stato libero in maniera artificiale, tranne che per operazioni di censimento e cattura espressamente autorizzate dagli enti competenti ed effettuate secondo le disposizioni delle regioni e degli organismi di gestione delle aree protette istituite ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  2. Le regioni definiscono le modalità per il controllo degli allevamenti delle specie indicate nei piani regionali di intervento e possono vietare o definire le modalità del controllo della presenza di animali nelle aree recintate di cui al comma 1, lettera a).
  3. In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Qualora la violazione del divieto di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo sia compiuta importando uno o più esemplari nel territorio nazionale, si applica altresì la sanzione amministrativa di cui alla lettera l) del citato comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992.

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Art. 6.
(Interventi per la prevenzione dei danni).

  1. Le risorse attribuite alle regioni ai sensi dell'articolo 66, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere destinate anche alla concessione di contributi alle imprese agricole per interventi strutturali volti alla prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica.
  2. Le regioni e le province autonome, nell'ambito della programmazione dello sviluppo rurale, prevedono misure specifiche di sostegno per la realizzazione di interventi per la gestione della fauna selvatica finalizzati a garantirne la coesistenza con le attività produttive agro-silvo-pastorali.
  3. Le regioni e le province autonome, nell'ambito delle proprie competenze, promuovono studi e ricerche volti alla individuazione dei danni arrecati da cani inselvatichiti o da specie ibride.

Art. 7.
(Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica).

  1. Per il risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili provocati dalla fauna selvatica alle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un Fondo, la cui dotazione è alimentata da un'addizionale di 5 euro della tassa erariale di concessione governativa di cui all'articolo 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni. Le disponibilità del Fondo sono ripartite tra le regioni, entro il 31 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 8.
(Interventi del Fondo di solidarietà nazionale).

  1. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali,» sono inserite le seguenti: «ovvero dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta,»:
   b) al comma 3, le parole: «eventi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «eventi di cui ai commi 1 e 2».

  2. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di contratti assicurativi per la copertura di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo».
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2004, n. 102, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nel caso di danni arrecati dalla fauna selvatica, non si applica il limite riferito all'entità del danno stabilito dal primo periodo».

Art. 9.
(Modifica all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e altre disposizioni per il controllo delle nutrie).

  1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e alle nutrie (Myocastor coypus)».