CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 dicembre 2012
748.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 5510 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5510 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 (C. 5585 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5585 Governo, approvato dal Senato recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 (C. 5586 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5586 Governo, approvato dal Senato recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 30

ALLEGATO 4

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato, recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia,
   rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili, nel complesso, alla materia «difesa e Forze armate», che l'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione riconduce agli ambiti di potestà legislativa esclusiva dello Stato,
   evidenziato che talune disposizioni recate dal provvedimento sono altresì riconducibili alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordine pubblico e sicurezza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g) e h) della Costituzione,
   tenuto conto come, per taluni profili, possano altresì essere richiamate le materie «tutela della salute» e «protezione civile», spettanti alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
   preso atto che il comma 1 dell'articolo 1 delega il Governo ad adottare due o più decreti legislativi al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal disegno di legge, individuando tempi e forme di adozione dei medesimi decreti legislativi, e che il successivo articolo 3 individua i principi e criteri direttivi della delega legislativa,
   evidenziato, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 5 prevede, in considerazione della complessità dell'intervento normativo, la possibilità di prorogare annualmente – con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile (di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a) e 2, lettera a)), sulla base dell'andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale,
   rilevato, al riguardo, come tale disposizione preveda una forma di «delegificazione spuria» autorizzando il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,
   segnalata, pertanto, la necessità di valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto Pag. 31contenuto in una delega legislativa, sebbene sia la medesima delega a contemplare tale facoltà,
   tenuto conto che l'articolo 3, composto da due commi, reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare (comma 1) e civile (comma 2) della Difesa,
   preso atto che, con riferimento al personale militare, entro l'anno 2024 dovrà essere effettuata una graduale riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare), nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità e che, a tal fine, le misure transitorie, intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole sono le seguenti: estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale; transito presso altre pubbliche amministrazioni; forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali,
   evidenziata – con riferimento all'articolo 3 – l'esigenza di coordinare le previsioni di cui alla lettera m) del comma 1, in cui si fa riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con quelle di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad «altre amministrazioni», chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera e), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera m) e non per quelli di cui alla lettera e),
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) appare opportuno valutare la conformità della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 rispetto al sistema delle fonti, in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, con ciò prevedendo una forma di «delegificazione spuria»;
   b) è opportuno coordinare le previsioni di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 3, in cui si fa riferimento alle «amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» con quelle di cui alla lettera e) del medesimo comma 1, in cui si fa genericamente riferimento ad «altre amministrazioni», chiarendo, in particolare, l'ambito applicativo della previsione di cui alla lettera e), anche tenendo conto del fatto che il comma 3 dell'articolo 1 prevede l'intesa con la Conferenza unificata per gli schemi di decreti legislativi riguardanti il transito presso le amministrazioni di cui alla lettera m) e non per quelli di cui alla lettera e).